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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
NO AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2167/2025 R.G., riunita alla causa n. 2168/2025 R.G., promosse da
P. IVA Parte_1
, con sede in Reggio Emilia, Via Rene Cartesio 2/1, in P.IVA_1 persona del curatore avv. Benedetta Della Salda, C.F.
nata a [...] l'[...]; C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci come da procure allegate ai ricorsi introduttivi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5
- ricorrente -
contro
C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in EN (TN), fraz. Ravina, Via Stella P.IVA_2
n. 9/1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
C.F. e P. IVA , con sede legale in EN CP_1 P.IVA_3
(TN), fraz. Ravina, Via Stella n. 9/1, in persona del legale rappresentante pro tempore; entrambe rappresentata e difese dall'avv. IE UA come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed
1 di 14 elettivamente domiciliate presso il suo studio in EN, frazione
Ravina, via Stella n. 9/1 ed elettivamente domiciliate in EN (TN),
Largo Giosuè Carducci n. 7
- resistenti -
e
UA DI, C.F. , nato a [...] il 1° C.F._2 febbraio 1985; rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- resistente -
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 144 CCII.
CONCLUSIONI
Per Liquidazione giudiziale Parte_1
In relazione alla causa n. 2167/2025 R.G.:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 CCI, dei pagamenti ricevuti da Controparte_1
[... in forza dell'ordinanza di assegnazione resa in data CP_1
15.12.2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1798/2021 R.G.Es. Tribunale di Reggio Emilia dalle terze pignorate società e Controparte_2 Controparte_3 per essere stati effettuati successivamente alla pronuncia della
Sentenza n. 78/2023 del Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale ed alla Parte_1 successiva iscrizione della stessa nel registro imprese in data
21.12.2023 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
(c.f: ), con sede legale in EN (TN), fraz.
[...] P.IVA_2
Ravina, Via Stella n. 9/1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. (c.f.: ), nato a [...] C.F._3
RE (TN) il 28.06.1969 ed ivi residente in [...], nonché, fatto salvo il disposto dell'art. 2304 c.c., la socia accomandataria (c.f.: ) con sede legale in CP_1 P.IVA_3
2 di 14 EN (TN), fraz. Ravina, Via Stella n. 9/1, ), nato a [...] il
28.06.1969 ed ivi residente in [...], alla restituzione e al conseguente versamento della somma complessiva Euro 48.486,51 oltre agli interessi legali al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minor somma risultante effettivamente dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In relazione alla causa n. 2167/2025 R.G.:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 CCI, dei pagamenti ricevuti dall'Avv. DI UA in forza dell'ordinanza di assegnazione resa in data 15.12.2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
1798/2021 R.G.Es. Tribunale di Reggio Emilia dalla terza pignorata società per essere stati effettuati Controparte_2 successivamente alla pronuncia della Sentenza n. 78/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale ed alla successiva iscrizione Parte_1 della stessa nel registro imprese in data 21.12.2023 e, per l'effetto, condannare l'Avv. DI UA (c.f.: ), nato C.F._2
a EN (TN) il 01.02.1985 con studio professionale in EN (TN),
Via Felice e Gregorio Fontana n. 32/A, alla restituzione e al conseguente versamento della somma complessiva Euro 13.997,67 oltre agli interessi legali al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minor somma risultante effettivamente dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per di e Controparte_1 CP_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via pregiudiziale e/o preliminare:
– per le ragioni illustrare in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società convenute in
3 di 14 relazione al presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande di parte ricorrente;
Nel merito, in via principale:
– per le ragioni illustrare in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata.
– nella denegata eventualità in cui le domande di parte ricorrente dovessero trovare accoglimento, vuoi anche parziale, accertare e dichiarare la buona fede di di nel Controparte_1 CP_1 percepire le somme in contestazione e, per l'effetto, escludere
e/o, comunque, ridurre ai sensi di legge, gli eventuali interessi legali e/o spese cui la stessa dovrebbe in ipotesi essere condannata a rifondere (beneficio che, a cascata, si richiede anche per l'altra convenuta per le ragioni esposte in CP_1 narrativa);
In ogni caso:
– condannare la Liquidazione Giudiziale ricorrente alle spese legali del corrente giudizio (compenso, anticipazioni, rimborso spese generali, I.V.A. [se dovuta] e contributo;
CP_4
Per UA IE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via pregiudiziale e/o preliminare:
– per le ragioni illustrate in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. IE UA in relazione al presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande di parte ricorrente;
Nel merito, in via principale:
– per le ragioni illustrare in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata.
– nella denegata eventualità in cui le domande di parte ricorrente dovessero trovare accoglimento, vuoi anche parziale, accertare e
4 di 14 dichiarare la buona fede dell'avv. IE UA nel percepire le somme in contestazione e, per l'effetto, escludere e/o, comunque, ridurre ai sensi di legge, gli eventuali interessi legali e/o spese cui lo stesso dovrebbe in ipotesi essere condannato a rifondere;
In ogni caso:
– condannare la Liquidazione Giudiziale ricorrente alle spese legali del corrente giudizio (compenso, anticipazioni, rimborso spese generali, I.V.A. [se dovuta] e contributo;
CP_4
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025, la Liquidazione conveniva in Parte_1 giudizio e la socia accomandataria Controparte_1
per sentirle condannare alla restituzione della somma CP_1 complessiva di € 48.486,51, ricevuta in forza di un'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare presso terzi, essendo tali pagamenti stati disposti in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale e, di conseguenza, inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII.
2. di e la socia accomandataria Controparte_1 CP_1 si costituivano con un'unica comparsa depositata in data 27 CP_1 ottobre 2025, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e, in subordine, la riduzione del credito al solo importo nominale percepito, con esclusione di accessori e spese.
3. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025, la conveniva, in Parte_1 separato giudizio iscritto al n. 2168/2025 R.G., l'avv. IE UA, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 144 CCII, alla restituzione della somma di € 13.998,67, ricevuta in pagamento nelle medesime circostanze delle altre due società.
L'avv. IE UA si costituiva in proprio, ex art. 86 c.p.c., con comparsa depositata in data 27 ottobre 2025, ribadendo le
5 di 14 medesime difese e conclusioni di di Controparte_1 CP_1 nonché di CP_1
4. All'udienza del 6 novembre 2025, disposta la riunione della causa n. 2168/2025 R.G. a quella iscritta al n. 2167/2025 R.G., i procuratori delle parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies
c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo, per quanto qui rileva, le seguenti circostanze di fatto, provate siccome rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate:
(i) radicava, nei confronti di Parte_3 Controparte_5 Pt_1
la procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta n.
[...]
1798/2021 R.G. Es. Trib. Reggio Emilia, con terzi pignorati
[...]
e SA PA s.p.a.; CP_3
(ii) in data 15 settembre 2023 Controparte_1 [...]
e l'avv. IE UA, in proprio, intervenivano in tale CP_1 procedura, ai sensi degli artt. 511 e 499 c.p.c., in sostituzione di quali creditor creditoris, nei limiti del Controparte_6 credito da quest'ultima vantato nei confronti di Parte_1
(iii) il G.E., con provvedimento in data 15 dicembre 2023, assegnava, tra gli altri, al creditore procedente Controparte_6 nonché ai creditori intervenuti avv. IE UA e
[...] [...]
in surroga del creditore procedente, le Controparte_1 somme dichiarate, ex art. 547 c.p.c., dai terzi pignorati Controparte_3 di € 39.756,25 e SA PA s.p.a. di € 41.689,25, come
[...] dovute al debitore Parte_1
(iv) il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 78/2023 in data 21 dicembre 2023, iscritta nel registro delle imprese in pari data, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_1
[...]
6 di 14 (v) le terze pignorate versavano, rispettivamente, Controparte_3 la somma di € 41.689,25 in data 24 gennaio 2024 a favore
[...] dell'avv. IE UA, in surroga del creditore procedente
[...]
ed SA PA s.p.a. la somma di € 4.574,51 Controparte_6 in data 5 gennaio 2024 a favore di di € Controparte_1
2.222,75 in data 4 gennaio 2024 a favore di in Controparte_1 surroga del creditore procedente e di € Controparte_6
13.997,67 in data 4 gennaio 2024 in favore dell'avv. IE UA
IE, in surroga del creditore procedente Controparte_6
Su tali premesse, la ha Parte_1 Parte_1 chiesto la condanna di di e della socia Controparte_1 CP_1 accomandataria alla restituzione della somma di € CP_1
48.486,51, nonché dell'avv. IE UA alla restituzione della somma di € 13.998,67, trattandosi di pagamenti ricevuti da terzi pignorati successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale e, di conseguenza, inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII.
Le domande proposte dalla Parte_1 sono fondate.
L'art. 144, comma 1, CCII, stabilisce (analogamente alla disposizione normativa di cui al previgente art. 44 l. fall.) che «Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori».
Nella specie, risulta che: era il Controparte_6 creditore procedente;
era il debitore esecutato;
Parte_1 [...]
e SA PA s.p.a. erano i terzi pignorati, quali CP_3 debitor debitoris; di e l'avv. IE Controparte_1 CP_1
UA erano creditori intervenuti, in sostituzione di Controparte_6
quali creditor creditoris.
[...]
Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande della ricorrente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 CCII.
7 di 14 Sotto un primo profilo, le parti resistenti hanno escluso la loro legittimazione passiva, perché i pagamenti effettuati dai terzi pignorati avrebbero estinto (anche solo parzialmente) un debito di non nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_1 dell'avv. UA, con i quali non era mai esistito alcun rapporto obbligatorio, bensì nei confronti di alla Controparte_6 quale, invece, la liquidazione giudiziale dovrebbe unicamente rivolgersi per ottenere il rimborso di tali pagamenti.
L'assunto è infondato.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, i pagamenti avvenuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e riconducibili, anche indirettamente, al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 144
CCII, e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato alla sua esecuzione dal medesimo soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale (Cass. 7477/2020, Cass.
14779/2016).
Il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai
8 di 14 sensi dell'art. 553 c.p.c. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo
(Cass. 1227/2016, Cass. 7508/2011), sicché, ove tale pagamento sia successivo alla apertura della liquidazione giudiziale del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 144 CCII, ma solo nel rapporto obbligatorio tra il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto (Cass. 25421/2015).
In particolare, è stato precisato che, nel caso – come quello di specie – in cui il terzo pignorato, debitore del fallito, abbia effettuato il pagamento non al creditore procedente all'espropriazione presso terzi, ma al creditore subcollocato ai sensi dell'art. 511 c.c., è quest'ultimo il soggetto legittimato a subire l'azione di inefficacia dei ai sensi dell'art. 144 CCCI, quale accipiens del pagamento (Cass.
8966/1995, in tema di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., ma, mutatis mutandis, applicabile anche nel caso di specie).
Le odierne parti resistenti, invero, muovono da un presupposto errato, e cioè che il pagamento, per poter essere dichiarato inefficace ex art. 144 CCII, dovrebbe estinguere esclusivamente un debito del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Vero è che l'operazione estingue anche il diritto del creditore originario (nella specie e che fra solvens e Controparte_6 subcollocato non sussiste un rapporto sostanziale, ma ciò non esclude
– una volta che si prescinda dall'arbitraria scomposizione del fenomeno economico e si attribuisca all'istituto il suo carattere di unità – che nel creditore subcollocato si identifichi l'accipiens – sia pure per volontà di legge – di un vero e proprio pagamento.
In questo senso è incontestabile che le parti resistenti abbiano
9 di 14 ricevuto i pagamenti della e tanto basta a renderle Parte_1 passivamente legittimate rispetto all'azione che mira all'inefficacia di tali atti dispositivi e al recupero del denaro alla massa attiva.
È invece il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore esecutato, in qualità di debitor debitoris, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ad avere diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto (Cass.
621/2022).
Sotto un secondo profilo, afferente al momento in cui sono stati posti in essere i pagamenti, le parti resistenti hanno sostenuto che i pagamenti non sarebbero inefficaci, perché effettuati sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa prima della pubblicazione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, dovendo farsi riferimento non all'effettivo esborso, bensì a tale provvedimento giudiziale, che avrebbe determinato il trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente e l'insorgenza dell'obbligo giuridico di detti pagamenti.
L'assunto è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha già avuto modo di precisare che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 144 CCII, qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non assumendo rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore.
L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo «salvo esazione»
(art. 553 c.p.c.), alla assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente
(art. 2928 c.c.) e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è
10 di 14 rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia (Cass. 10867/2020, Cass. 1227/2016, Cass.
7508/2011, Cass. 463/2006, Cass. 13979/2003, Cass. 10200/2001,
Cass. 1611/2000).
A tal proposito, è stato ulteriormente osservato che, poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato (Cass. 1544/2006, Cass. 2238/1964).
Sotto un terzo profilo, le parti resistenti hanno sostenuto che i pagamenti non sarebbero atti solutori, perché eseguiti coattivamente dai terzi pignorati su ordine del G.E., e non già direttamente dal debitore ora sottoposto a liquidazione giudiziale.
L'assunto è infondato.
A riguardo, è sufficiente ribadire che il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, incontra la sanzione d'inefficacia prevista dall'art. 144 CCII, atteso che il debitore, dopo tale dichiarazione, perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario) (Cass. 5994/2011).
Da ultimo, le parti resistenti hanno invocato la loro buona fede, avendo ricevuto i pagamenti senza sapere che era già stata emessa e pubblicata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
11 di 14 Senonché, non può non evidenziarsi come sia irrilevante lo stato soggettivo del solvens, atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del debitore, si producono automaticamente erga omnes, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima (Cass.
24602/2019, Cass. 5963/1994, Cass. 334/1991), dovendo escludersi oltretutto la buona fede del solvens dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass.
19165/2007).
Ne consegue l'accoglimento della domanda giudiziale, con condanna alla restituzione, a favore della Parte_1
della somma di € 48.486,51 da parte di
[...] Controparte_1
e della socia accomandataria e della
[...] CP_1 CP_1 somma di € 13.998,67 da parte dell'avv. IE UA, il tutto oltre gli interessi legali dalla data della domanda (4 luglio 2025) al saldo.
2. Quanto al governo delle spese di lite, giova ricordare che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (Cass.
27295/2022, Cass. 15860/2014, Cass. 15954/2006), sicché, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese (Cass.
13276/2018).
12 di 14 Pertanto, premesso che la riunione è stata disposta alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., le spese, che seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), vengono liquidate sulla base del D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo di € 900,00 per la fase di studio e di € 700,00 per la fase introduttiva, relativamente a ciascuno dei due giudizi riuniti, ed in € 1.500,00 per la fase decisionale, relativamente ad entrambi i giudizi, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività defensionale svolta, alla sostanziale identità e sovrapponibilità delle questioni sottese ai due giudizi riuniti, all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che è stata celebrata un'unica udienza e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
Alla parte ricorrente spetta, altresì, la rifusione delle spese vive, pari ad € 286,00 (€ 259,00 per C.U. ed € 27,00 per marca), quanto al giudizio n. 2167/2025 R.G., e ad € 145,50 (€ 118,50 per C.U. ed €
27,00 per marca), quanto al giudizio n. 2168/2025 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 144 CCII, nei confronti della dei pagamenti ricevuti da Parte_1
in forza dell'ordinanza di Controparte_1 CP_1 assegnazione in data 15 dicembre 2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1798/2021 R.G. Es. Tribunale di
Reggio Emilia, da parte delle terze pignorate e Controparte_2
e, per l'effetto, condanna Controparte_3 Controparte_1 di e, salvo il disposto di cui all'art. 2304 c.c., la socia CP_1 accomandataria a pagare alla Liquidazione giudiziale CP_1
13 di 14 la somma di € 48.486,51, oltre interessi legali dal 4 Parte_1 luglio 2025 al saldo;
2. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 144 CCII, nei confronti della dei pagamenti ricevuti da Parte_1
UA IE, in forza dell'ordinanza di assegnazione in data 15 dicembre 2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1798/2021 R.G. Es. Tribunale di Reggio Emilia, da parte della terza pignorata e, per l'effetto, condanna Controparte_2
UA IE a pagare alla la Parte_1 somma di € 13.997,67, oltre interessi legali dal 4 luglio 2025 al saldo;
3. condanna le parti resistenti a rifondere alla Liquidazione giudiziale le spese di lite, che liquida (i) quanto al Parte_1 giudizio n. 2167/2025 R.G., in € 286,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso a carico di e della Controparte_1 CP_1 socia accomandataria in solido tra loro, (ii) quanto al CP_1 giudizio n. 2168/2025 R.G., in € 145,50 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso a carico di UA IE, (iii) quanto al giudizio riunito, in € 1.500,00 per compenso a carico di Controparte_1
[...
di e di UA IE, in solido tra loro, il tutto CP_1 CP_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 7 novembre 2025.
IL GIUDICE
NO AG
14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
NO AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2167/2025 R.G., riunita alla causa n. 2168/2025 R.G., promosse da
P. IVA Parte_1
, con sede in Reggio Emilia, Via Rene Cartesio 2/1, in P.IVA_1 persona del curatore avv. Benedetta Della Salda, C.F.
nata a [...] l'[...]; C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci come da procure allegate ai ricorsi introduttivi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5
- ricorrente -
contro
C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in EN (TN), fraz. Ravina, Via Stella P.IVA_2
n. 9/1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
C.F. e P. IVA , con sede legale in EN CP_1 P.IVA_3
(TN), fraz. Ravina, Via Stella n. 9/1, in persona del legale rappresentante pro tempore; entrambe rappresentata e difese dall'avv. IE UA come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed
1 di 14 elettivamente domiciliate presso il suo studio in EN, frazione
Ravina, via Stella n. 9/1 ed elettivamente domiciliate in EN (TN),
Largo Giosuè Carducci n. 7
- resistenti -
e
UA DI, C.F. , nato a [...] il 1° C.F._2 febbraio 1985; rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- resistente -
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 144 CCII.
CONCLUSIONI
Per Liquidazione giudiziale Parte_1
In relazione alla causa n. 2167/2025 R.G.:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 CCI, dei pagamenti ricevuti da Controparte_1
[... in forza dell'ordinanza di assegnazione resa in data CP_1
15.12.2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1798/2021 R.G.Es. Tribunale di Reggio Emilia dalle terze pignorate società e Controparte_2 Controparte_3 per essere stati effettuati successivamente alla pronuncia della
Sentenza n. 78/2023 del Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato
l'apertura della liquidazione giudiziale ed alla Parte_1 successiva iscrizione della stessa nel registro imprese in data
21.12.2023 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
(c.f: ), con sede legale in EN (TN), fraz.
[...] P.IVA_2
Ravina, Via Stella n. 9/1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. (c.f.: ), nato a [...] C.F._3
RE (TN) il 28.06.1969 ed ivi residente in [...], nonché, fatto salvo il disposto dell'art. 2304 c.c., la socia accomandataria (c.f.: ) con sede legale in CP_1 P.IVA_3
2 di 14 EN (TN), fraz. Ravina, Via Stella n. 9/1, ), nato a [...] il
28.06.1969 ed ivi residente in [...], alla restituzione e al conseguente versamento della somma complessiva Euro 48.486,51 oltre agli interessi legali al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minor somma risultante effettivamente dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
In relazione alla causa n. 2167/2025 R.G.:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 CCI, dei pagamenti ricevuti dall'Avv. DI UA in forza dell'ordinanza di assegnazione resa in data 15.12.2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
1798/2021 R.G.Es. Tribunale di Reggio Emilia dalla terza pignorata società per essere stati effettuati Controparte_2 successivamente alla pronuncia della Sentenza n. 78/2023 del
Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale ed alla successiva iscrizione Parte_1 della stessa nel registro imprese in data 21.12.2023 e, per l'effetto, condannare l'Avv. DI UA (c.f.: ), nato C.F._2
a EN (TN) il 01.02.1985 con studio professionale in EN (TN),
Via Felice e Gregorio Fontana n. 32/A, alla restituzione e al conseguente versamento della somma complessiva Euro 13.997,67 oltre agli interessi legali al saldo effettivo, o della diversa maggiore o minor somma risultante effettivamente dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per di e Controparte_1 CP_1 CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via pregiudiziale e/o preliminare:
– per le ragioni illustrare in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle società convenute in
3 di 14 relazione al presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande di parte ricorrente;
Nel merito, in via principale:
– per le ragioni illustrare in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata.
– nella denegata eventualità in cui le domande di parte ricorrente dovessero trovare accoglimento, vuoi anche parziale, accertare e dichiarare la buona fede di di nel Controparte_1 CP_1 percepire le somme in contestazione e, per l'effetto, escludere
e/o, comunque, ridurre ai sensi di legge, gli eventuali interessi legali e/o spese cui la stessa dovrebbe in ipotesi essere condannata a rifondere (beneficio che, a cascata, si richiede anche per l'altra convenuta per le ragioni esposte in CP_1 narrativa);
In ogni caso:
– condannare la Liquidazione Giudiziale ricorrente alle spese legali del corrente giudizio (compenso, anticipazioni, rimborso spese generali, I.V.A. [se dovuta] e contributo;
CP_4
Per UA IE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via pregiudiziale e/o preliminare:
– per le ragioni illustrate in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. IE UA in relazione al presente giudizio e, per l'effetto, rigettare le domande di parte ricorrente;
Nel merito, in via principale:
– per le ragioni illustrare in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata.
– nella denegata eventualità in cui le domande di parte ricorrente dovessero trovare accoglimento, vuoi anche parziale, accertare e
4 di 14 dichiarare la buona fede dell'avv. IE UA nel percepire le somme in contestazione e, per l'effetto, escludere e/o, comunque, ridurre ai sensi di legge, gli eventuali interessi legali e/o spese cui lo stesso dovrebbe in ipotesi essere condannato a rifondere;
In ogni caso:
– condannare la Liquidazione Giudiziale ricorrente alle spese legali del corrente giudizio (compenso, anticipazioni, rimborso spese generali, I.V.A. [se dovuta] e contributo;
CP_4
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025, la Liquidazione conveniva in Parte_1 giudizio e la socia accomandataria Controparte_1
per sentirle condannare alla restituzione della somma CP_1 complessiva di € 48.486,51, ricevuta in forza di un'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare presso terzi, essendo tali pagamenti stati disposti in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale e, di conseguenza, inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII.
2. di e la socia accomandataria Controparte_1 CP_1 si costituivano con un'unica comparsa depositata in data 27 CP_1 ottobre 2025, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente e, in subordine, la riduzione del credito al solo importo nominale percepito, con esclusione di accessori e spese.
3. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025, la conveniva, in Parte_1 separato giudizio iscritto al n. 2168/2025 R.G., l'avv. IE UA, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 144 CCII, alla restituzione della somma di € 13.998,67, ricevuta in pagamento nelle medesime circostanze delle altre due società.
L'avv. IE UA si costituiva in proprio, ex art. 86 c.p.c., con comparsa depositata in data 27 ottobre 2025, ribadendo le
5 di 14 medesime difese e conclusioni di di Controparte_1 CP_1 nonché di CP_1
4. All'udienza del 6 novembre 2025, disposta la riunione della causa n. 2168/2025 R.G. a quella iscritta al n. 2167/2025 R.G., i procuratori delle parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies
c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione della vicenda vanno poste in rilievo, per quanto qui rileva, le seguenti circostanze di fatto, provate siccome rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate:
(i) radicava, nei confronti di Parte_3 Controparte_5 Pt_1
la procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta n.
[...]
1798/2021 R.G. Es. Trib. Reggio Emilia, con terzi pignorati
[...]
e SA PA s.p.a.; CP_3
(ii) in data 15 settembre 2023 Controparte_1 [...]
e l'avv. IE UA, in proprio, intervenivano in tale CP_1 procedura, ai sensi degli artt. 511 e 499 c.p.c., in sostituzione di quali creditor creditoris, nei limiti del Controparte_6 credito da quest'ultima vantato nei confronti di Parte_1
(iii) il G.E., con provvedimento in data 15 dicembre 2023, assegnava, tra gli altri, al creditore procedente Controparte_6 nonché ai creditori intervenuti avv. IE UA e
[...] [...]
in surroga del creditore procedente, le Controparte_1 somme dichiarate, ex art. 547 c.p.c., dai terzi pignorati Controparte_3 di € 39.756,25 e SA PA s.p.a. di € 41.689,25, come
[...] dovute al debitore Parte_1
(iv) il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 78/2023 in data 21 dicembre 2023, iscritta nel registro delle imprese in pari data, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Pt_1
[...]
6 di 14 (v) le terze pignorate versavano, rispettivamente, Controparte_3 la somma di € 41.689,25 in data 24 gennaio 2024 a favore
[...] dell'avv. IE UA, in surroga del creditore procedente
[...]
ed SA PA s.p.a. la somma di € 4.574,51 Controparte_6 in data 5 gennaio 2024 a favore di di € Controparte_1
2.222,75 in data 4 gennaio 2024 a favore di in Controparte_1 surroga del creditore procedente e di € Controparte_6
13.997,67 in data 4 gennaio 2024 in favore dell'avv. IE UA
IE, in surroga del creditore procedente Controparte_6
Su tali premesse, la ha Parte_1 Parte_1 chiesto la condanna di di e della socia Controparte_1 CP_1 accomandataria alla restituzione della somma di € CP_1
48.486,51, nonché dell'avv. IE UA alla restituzione della somma di € 13.998,67, trattandosi di pagamenti ricevuti da terzi pignorati successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale e, di conseguenza, inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII.
Le domande proposte dalla Parte_1 sono fondate.
L'art. 144, comma 1, CCII, stabilisce (analogamente alla disposizione normativa di cui al previgente art. 44 l. fall.) che «Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori».
Nella specie, risulta che: era il Controparte_6 creditore procedente;
era il debitore esecutato;
Parte_1 [...]
e SA PA s.p.a. erano i terzi pignorati, quali CP_3 debitor debitoris; di e l'avv. IE Controparte_1 CP_1
UA erano creditori intervenuti, in sostituzione di Controparte_6
quali creditor creditoris.
[...]
Le parti resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande della ricorrente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 CCII.
7 di 14 Sotto un primo profilo, le parti resistenti hanno escluso la loro legittimazione passiva, perché i pagamenti effettuati dai terzi pignorati avrebbero estinto (anche solo parzialmente) un debito di non nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_1 dell'avv. UA, con i quali non era mai esistito alcun rapporto obbligatorio, bensì nei confronti di alla Controparte_6 quale, invece, la liquidazione giudiziale dovrebbe unicamente rivolgersi per ottenere il rimborso di tali pagamenti.
L'assunto è infondato.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, i pagamenti avvenuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e riconducibili, anche indirettamente, al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 144
CCII, e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato alla sua esecuzione dal medesimo soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale (Cass. 7477/2020, Cass.
14779/2016).
Il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai
8 di 14 sensi dell'art. 553 c.p.c. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo
(Cass. 1227/2016, Cass. 7508/2011), sicché, ove tale pagamento sia successivo alla apertura della liquidazione giudiziale del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 144 CCII, ma solo nel rapporto obbligatorio tra il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto (Cass. 25421/2015).
In particolare, è stato precisato che, nel caso – come quello di specie – in cui il terzo pignorato, debitore del fallito, abbia effettuato il pagamento non al creditore procedente all'espropriazione presso terzi, ma al creditore subcollocato ai sensi dell'art. 511 c.c., è quest'ultimo il soggetto legittimato a subire l'azione di inefficacia dei ai sensi dell'art. 144 CCCI, quale accipiens del pagamento (Cass.
8966/1995, in tema di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., ma, mutatis mutandis, applicabile anche nel caso di specie).
Le odierne parti resistenti, invero, muovono da un presupposto errato, e cioè che il pagamento, per poter essere dichiarato inefficace ex art. 144 CCII, dovrebbe estinguere esclusivamente un debito del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Vero è che l'operazione estingue anche il diritto del creditore originario (nella specie e che fra solvens e Controparte_6 subcollocato non sussiste un rapporto sostanziale, ma ciò non esclude
– una volta che si prescinda dall'arbitraria scomposizione del fenomeno economico e si attribuisca all'istituto il suo carattere di unità – che nel creditore subcollocato si identifichi l'accipiens – sia pure per volontà di legge – di un vero e proprio pagamento.
In questo senso è incontestabile che le parti resistenti abbiano
9 di 14 ricevuto i pagamenti della e tanto basta a renderle Parte_1 passivamente legittimate rispetto all'azione che mira all'inefficacia di tali atti dispositivi e al recupero del denaro alla massa attiva.
È invece il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore esecutato, in qualità di debitor debitoris, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ad avere diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto (Cass.
621/2022).
Sotto un secondo profilo, afferente al momento in cui sono stati posti in essere i pagamenti, le parti resistenti hanno sostenuto che i pagamenti non sarebbero inefficaci, perché effettuati sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa prima della pubblicazione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, dovendo farsi riferimento non all'effettivo esborso, bensì a tale provvedimento giudiziale, che avrebbe determinato il trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente e l'insorgenza dell'obbligo giuridico di detti pagamenti.
L'assunto è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha già avuto modo di precisare che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 144 CCII, qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non assumendo rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore.
L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo «salvo esazione»
(art. 553 c.p.c.), alla assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente
(art. 2928 c.c.) e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è
10 di 14 rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia (Cass. 10867/2020, Cass. 1227/2016, Cass.
7508/2011, Cass. 463/2006, Cass. 13979/2003, Cass. 10200/2001,
Cass. 1611/2000).
A tal proposito, è stato ulteriormente osservato che, poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato (Cass. 1544/2006, Cass. 2238/1964).
Sotto un terzo profilo, le parti resistenti hanno sostenuto che i pagamenti non sarebbero atti solutori, perché eseguiti coattivamente dai terzi pignorati su ordine del G.E., e non già direttamente dal debitore ora sottoposto a liquidazione giudiziale.
L'assunto è infondato.
A riguardo, è sufficiente ribadire che il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, incontra la sanzione d'inefficacia prevista dall'art. 144 CCII, atteso che il debitore, dopo tale dichiarazione, perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario) (Cass. 5994/2011).
Da ultimo, le parti resistenti hanno invocato la loro buona fede, avendo ricevuto i pagamenti senza sapere che era già stata emessa e pubblicata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
11 di 14 Senonché, non può non evidenziarsi come sia irrilevante lo stato soggettivo del solvens, atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del debitore, si producono automaticamente erga omnes, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima (Cass.
24602/2019, Cass. 5963/1994, Cass. 334/1991), dovendo escludersi oltretutto la buona fede del solvens dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass.
19165/2007).
Ne consegue l'accoglimento della domanda giudiziale, con condanna alla restituzione, a favore della Parte_1
della somma di € 48.486,51 da parte di
[...] Controparte_1
e della socia accomandataria e della
[...] CP_1 CP_1 somma di € 13.998,67 da parte dell'avv. IE UA, il tutto oltre gli interessi legali dalla data della domanda (4 luglio 2025) al saldo.
2. Quanto al governo delle spese di lite, giova ricordare che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio (Cass.
27295/2022, Cass. 15860/2014, Cass. 15954/2006), sicché, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese (Cass.
13276/2018).
12 di 14 Pertanto, premesso che la riunione è stata disposta alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., le spese, che seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), vengono liquidate sulla base del D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo di € 900,00 per la fase di studio e di € 700,00 per la fase introduttiva, relativamente a ciascuno dei due giudizi riuniti, ed in € 1.500,00 per la fase decisionale, relativamente ad entrambi i giudizi, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività defensionale svolta, alla sostanziale identità e sovrapponibilità delle questioni sottese ai due giudizi riuniti, all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi ed al modulo decisorio semplificato, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che è stata celebrata un'unica udienza e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
Alla parte ricorrente spetta, altresì, la rifusione delle spese vive, pari ad € 286,00 (€ 259,00 per C.U. ed € 27,00 per marca), quanto al giudizio n. 2167/2025 R.G., e ad € 145,50 (€ 118,50 per C.U. ed €
27,00 per marca), quanto al giudizio n. 2168/2025 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 144 CCII, nei confronti della dei pagamenti ricevuti da Parte_1
in forza dell'ordinanza di Controparte_1 CP_1 assegnazione in data 15 dicembre 2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1798/2021 R.G. Es. Tribunale di
Reggio Emilia, da parte delle terze pignorate e Controparte_2
e, per l'effetto, condanna Controparte_3 Controparte_1 di e, salvo il disposto di cui all'art. 2304 c.c., la socia CP_1 accomandataria a pagare alla Liquidazione giudiziale CP_1
13 di 14 la somma di € 48.486,51, oltre interessi legali dal 4 Parte_1 luglio 2025 al saldo;
2. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 144 CCII, nei confronti della dei pagamenti ricevuti da Parte_1
UA IE, in forza dell'ordinanza di assegnazione in data 15 dicembre 2023 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1798/2021 R.G. Es. Tribunale di Reggio Emilia, da parte della terza pignorata e, per l'effetto, condanna Controparte_2
UA IE a pagare alla la Parte_1 somma di € 13.997,67, oltre interessi legali dal 4 luglio 2025 al saldo;
3. condanna le parti resistenti a rifondere alla Liquidazione giudiziale le spese di lite, che liquida (i) quanto al Parte_1 giudizio n. 2167/2025 R.G., in € 286,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso a carico di e della Controparte_1 CP_1 socia accomandataria in solido tra loro, (ii) quanto al CP_1 giudizio n. 2168/2025 R.G., in € 145,50 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso a carico di UA IE, (iii) quanto al giudizio riunito, in € 1.500,00 per compenso a carico di Controparte_1
[...
di e di UA IE, in solido tra loro, il tutto CP_1 CP_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 7 novembre 2025.
IL GIUDICE
NO AG
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