Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 2
Ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso.
Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni previste dall'art. 603 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2014, n. 19891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19891 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 30/01/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 275
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 13811/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 32/2012 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 11/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'a.c.r.;
Udito il difensore Avv. MESCURELLI Massimo Giuseppe. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 15.7.1997, la corte di assise di Milano ha affermato la responsabilità di A.A. , cittadino albanese, pei i reati di riduzione in schiavitù di minori, ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 81 cpv. c.p., art. 600 c.p. e di introduzione degli stessi nel territorio nazionale, ex artt. 110, 112, 81 cpv c.p., D.L. n. 416 del 1989, art. 3, comma 8, convertito in L. n. 39 del 1990, art. 3, comma 8, uniti dal vincolo della continuazione e lo ha condannato alla pena di 12 anni di reclusione, alle pene accessorie, al risarcimento dei danni in favore dei minori costituiti parti civili. Nel corso delle indagini preliminari era stato emessa il 13 .
7.1996 ordinanza di custodia cautelare, non eseguita in quanto l'indagato non era rintracciato, per cui, a seguito di acquisizione di p.v. di vane ricerche, datati 15 luglio e 28 settembre 1996, il Gip del tribunale di
Milano emetteva il successivo 1 ottobre decreto di latitanza.;
conseguentemente tutte le notifiche erano state effettuate (compresa quella del decreto di citazione a giudizio), presso il difensore di ufficio, a norma dell'art. 165 c.p.p.. A seguito dell'appello presentato dal difensore di ufficio, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per mancanza di procura speciale, necessaria in base alla normativa allora vigente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In data 8.9.2011 A. è stato tratto in arresto in Albania ed è stato estradato in Italia per l'esecuzione della pena. La corte di assise di appello di Milano, con ordinanza 3.11.2011, ha disposto, ex art. 175 c.p.p., comma 2, la rimessione in termini del predetto per la presentazione dell'appello.
A seguito di rituale impugnazione, con sentenza 11.12.2012, la corte territoriale, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha ridotto la pena a 8 anni di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Il difensore dell'A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 185 c.p.p., comma 2, art. 419 c.p.p., commi 1 e 4: il ricorrente richiama, in via preliminare, la questione della legittimità della notificazione del decreto di citazione in giudizio dinanzi al primo giudice, proposta nell'atto di appello, sotto due profili: la legittimità del decreto di latitanza la legittimità delle notifiche degli atti all'imputato latitante, in assenza delle ricerche a norma dell'art. 169 c.p.p., comma 4. La corte ha ritenuto che la mancata esecuzione della misura cautelare sia stata conseguenza della scelta volontaria dell'imputato, ponendosi sul punto in contrasto con l'ordinanza 3.11.2011 della rimessione in termini, in cui la medesima corte territoriale - aveva riconosciuto che l'A. , in ottemperanza al notificato decreto di allontanamento dal territorio nazionale,emesso il 18.6.1996, era tornato nel paese di origine prima della formulazione dell'accusa a suo carico e prima dell'emissione del provvedimento restrittivo .emesso il successivo 13 luglio e non notificatogli;
aveva rilevato che non sono risultati collegamenti dell'A. con il difensore di ufficio;
- aveva concluso che questi elementi non consentono di ritenere provata la conoscenza, da parte del medesimo, dell'esistenza del procedimento (oltre che della sentenza di condanna). Osserva il ricorrente che, secondo la sentenza impugnata, l'ordinanza di rimessione in termini esaurisce la propria efficacia nell'ambito della procedura incidentale alla cui definizione era deputata, senza che possa vincolare o condizionare le decisioni di merito, da assumere nel corso e all'esito del giudizio di appello. Il ricorrente ritiene che l'indipendenza tra procedimento incidentale e procedimento principale non è idoneo a cancellare il dato storico (il ritorno in Albania dell'A. prima della formulazione dell'accusa e dell'emissione del provvedimento coercitivo) incompatibile con il presupposto dell'emissione del decreto di latitanza, costituito dalla volontaria sottrazione alla custodia cautelare, previsto dal primo comma dell'art. 296 c.p.p.. Posto che la corte di merito non ha fornito nuovi dati e nuove valutazioni idonee a mettere in dubbio questo fatto storico del ritorno in Albania dell'A. , rimane quindi accertato, in base agli atti processuali che il 18.6.1996 è stato emesso decreto di allontanamento dal territorio nazionale(anche se copia dell'atto non è stata rinvenuta);
il giorno 20 successivo è stata rilevata la presenza dell'A. a Milano;
successivamente non è stata più rilevata la sua presenza in Italia;
il decreto di allontanamento del 18 giugno, la cui esecuzione da parte del questore era prevista entro 15 giorni, rendeva legittima la presenza dello straniero fino al 3 luglio;
il 3 luglio veniva iscritta la notizia di reato;
il 13 luglio è stata emessa l'ordinanza custodiale, la cui esecuzione è stata tentata il 15 luglio e la ricerca della squadra mobile nei luoghi da lui frequentati è stata protratta per un periodo di circa due mesi e mezzo, sino al 28 settembre, all'esito del quale è stato emesso il decreto di latitanza dell'1.10.1996. In conclusione, l'accertamento, operato in via incidentale, sulla mancata conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento e degli atti in esso emanati, a causa del suo allontanamento dal territorio nazionale, costituisce un antecedente storico e logico, da cui scaturisce la non volontarietà della sua sottrazione alla misura cautelare, la casualità della mancata esecuzione del provvedimento coercitivo e l'illegittimità, sotto questo profilo, del decreto di latitanza.
Altro profilo di illegittimità del decreto di latitanza è costituito dall'ambito esclusivamente nazionale in cui si sono svolte le ricerche sul domicilio del ricorrente: la corte ha giustificato il limite delle ricerche con il riferimento alla mancata disponibilità di notizia certa del luogo in cui egli si trovasse nel paese di origine. L'esigenza di tutelare sostanzialmente il diritto dell'imputato a non essere giudicato a sua insaputa avrebbe dovuto indurre la corte a tener nel dovuto conto che luogo di nascita risulta essere la cittadina di Fier e che la ridotta dimensione dell'abitato avrebbe reso di efficace risultato la ricerca dell'indirizzo del medesimo.
2. violazione di legge in riferimento all'art. 603 c.p.p.; eccezione di incostituzionalità dell'art. 175 c.p.p., per contrasto con gli artt. 24, 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La corte costituzionale, con la sentenza 4.12.09 n. 317 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, nella parte in cui non consentiva la restituzione in termini dell'imputato nel caso di esaurimento di tutti i gradi di impugnazione ad opera del difensore di ufficio. Nella medesima sentenza la corte non ha affrontato il tema del diritto alla prova dell'imputato restituito in termine, in quanto manifestamente inammissibile : il procedimento in corso davanti alla corte di cassazione aveva ad oggetto la legittimità del diniego, da parte della corte di appello, di restituzione in termine, lasciando impregiudicata la successiva attività processuale che si sarebbe potuta svolgere nell'ipotesi di instaurazione del giudizio di impugnazione sino ad allora negato. Secondo il ricorrente, dunque, il giudice delle leggi ha, sia pure incidentalmente, riconosciuto all'imputato rimesso in termine il diritto di esercitare il diritto alla prova, in conformità all'orientamento della CEDU, che ha fissato la prescrizione convenzionale di un sistema modulato sulla previsione obbligatoria di strumenti idonei ad assicurare ai contumaci incolpevoli in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, l'esercizio del diritto di difesa che non era stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già concluso. La sentenza impugnata riconosce all'imputato rimesso in termine il diritto alla prova limitatamente ali"ipotesi di introduzione di nuove prove, con la conseguenza che tale diritto è negato nel caso in cui si chieda la rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 603 c.p.p.. Questo limite allo svolgimento della formazione della base probatoria è ingiusto, sotto il profilo costituzionale ed è iniquo sotto il profilo della CEDU, in quanto nel processo all'imputato è negato, oltre al diritto di introdurre testimoni a discarico, anche e prima di tutto il diritto di
contro
-interrogare quelli dell'accusa. Risulta di immediata evidenza che l'imputato restato incolpevolmente contumace e restituito nel termine ha diritto, prima ancora di introdurre nuove prove a discarico, di assistere alla assunzione di quelle a carico.
Il legislatore non ha coordinato la nuova disposizione sulla remissione in termine con quella ex art. 603 c.p.p., comma 4, in quanto quest'ultima subordina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale alla condizione che la contumacia derivi da caso fortuito o da forza maggiore e che la mancata conoscenza del decreto di citazione non dipenda da un atteggiamento colposo o volontario. In tale contesto normativo non tutti gli imputati rimessi in termine godono di una ripetizione del giudizio, per cui si pone- a giudizio del ricorrente - un'alternativa : o si opera un'interpretazione estensiva dell'art. 603 c.p.p., ravvisando un vero e proprio diritto dell'imputato rimesso in termine di richiedere la riassunzione delle prove poste a fondamento della decisione impugnata ed ovviamente anche di prove nuove in base al combinato disposto dell'art. 190 c.p.p., comma 1 e art. 495 c.p.p.. Ovvero ci si attesta in un'interpretazione restrittiva e si prende atto del possibile contrasto dell'art. 175, comma 2 - nella parte in cui non disciplina il concreto ed efficace diritto dell'imputato giudicato "a sua insaputà", di difendersi provando- con norme costituzionali (artt. 111 e 117) e convenzionali (art. 6 CEDU) e si sollecita la corte costituzionale a pronunciarsi.
La sentenza impugnata ha assunto una posizione anodina,affermando l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale e la mancata contestazione, da parte della difesa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove, su cui era stata fondata la dichiarazione di responsabilità. Quest'ultima affermazione è smentita dalla critica avanzata dal ricorrente alle modalità complessive dell'istruttoria dibattimentale.
3. violazione di legge in riferimento all'art. 512 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis, per l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali di S.E. e O.A. : l'utilizzazione delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio è subordinata a due condizioni : impossibilità di ripetizione dell'esame e imprevedibilità della impossibilità medesima. Quanto alla prima condizione, il ricorrente rileva che i due testi non sono stati cercati, in cooperazione con l'autorità albanesi, nel paese di origine. I dati di fatto disponibili al momento in cui sono state rese le dichiarazioni dimostrano la piena prevedibilità della impossibile ripetizione dell'esame dei testi in sede dibattimentale. I due giovani si erano ripetutamente allontanati dalle strutture protette in cui erano alloggiati per cui era pienamente prevedibile che dopo le ripetute fughe e i ripetuti ritorni forzati,prima o poi, coerentemente con la visibile refrattarietà alle regole e alla vita della comunità, si sarebbero definitivamente sottratti ai tentativi di rintraccio, per tornare alle famiglie nella terra di origine. La corte ha inoltre affermato di considerare queste dichiarazioni non decisive ai fini della dimostrazione della responsabilità dell'A. e ha escluso che i due giovani si siano allontanati per una libera scelta di sottrarsi all'esame da parte del difensore o da parte dell'imputato. Secondo il ricorrente, le loro dichiarazioni sono state di fondamentale rilievo per la sua condanna, in quanto gli altri testi hanno dato contributi rievocativi generici, confusi e formulati non in base all'esperienza diretta ma in conformità a voci correnti nell'ambiente.
4. violazione di norme processuali per travisamento delle dichiarazioni dei testi: quanto al concorso generalizzato di tutti gli imputati in danno di tutti i minori, la corte ha modellato sulle proprie esigenze dimostrative i contributi dei minori, vittime dell'asserito sfruttamento, e degli ufficiali di polizia giudiziaria, rivolgendo critiche di genericità alle allegazioni difensive. Dando per ammesso che con tale esame e valutazione delle prove dichiarative sia stata dimostrata la cooperazione degli imputati, in concorso con l'A. , manca qualsiasi riferimento alla specifica posizione di quest'ultimo fondato su dati probatori adeguatamente convincenti. L'imputato è accusato di aver sfruttato personalmente e direttamente i minori K. o AL. , non identificato, e B.A. (identificato ed escusso), che però ha escluso di essere stato sfruttato e comunque di aver lavorato per qualcuno. La corte ha illogicamente escluso il rilievo probatorio di questa testimonianza richiamando "l'odissea dei minori albanesi...alloggiati nell'ex fabbrica di via Papa", senza dar conto del fatto che tutti gli altri minori hanno formulato accuse nei confronti dei correi senza alcuna reticenza e senza alcun condizionamento. Pertanto, a carico dell'imputato potrebbe gravare il contenuto della sentenza riguardante la responsabilità degli altri correi, che è diventata irrevocabile, se fosse stata formalmente acquisita agli atti del dibattimento, acquisizione che non è avvenuta. Pertanto il richiamo all'intervenuto giudicato risulta del tutto incongruo e illogico . Il ricorrente esamina poi le dichiarazioni, rese in dibattimento, di F.D. , di A.A. , di D.B. e ne rileva la genericità, imprecisione, contraddittorietà e, in sintesi, "l'incontestabile impalpabilità del peso probatorio specifico delle deposizioni dibattimentali", relative allo sfruttamento in danno di B.A. e di A. .
Conseguente constatazione è che il giudizio di colpevolezza è fondato esclusivamente sulle deposizioni extradibattimentali sopra indicate., che quindi sono inutilizzabili, ex art. 526 c.p.p., comma 1 bis. Comunque anche queste dichiarazioni,secondo il ricorrente, sono da ritenere travisate, sulla base di una rilettura dei processi verbali. Quanto a quelle di G.A. , è stato preliminarmente rilevato che è stato acquisito agli atti solo il p.v. del 18.6.1996 (sent. primo grado, pag. 16) e pertanto non è utilizzabile,perché non acquisito, il riconoscimento fotografico dell'A. - in precedenza erroneamente nominato LA - a cui si riferisce la sentenza a pag 22, effettuato su rilievi fotografici eseguiti in data 11 e 12 giugno 1996.
5. violazione di legge in relazione all'art. 585 c.p.p., comma 4: la corte ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi nuovi, in quanto tardivi e comunque "esulanti dall'ambito di quelli presentati tempestivamente"
Secondo il ricorrente la data di spedizione (19.11.2012) rende la presentazione dei motivi tempestiva, rispetto all'udienza 4 .12.2012, in base dell'art. 583 c.p.p., comma 2, (secondo cui l"impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata). Il ricorrente, inoltre, osserva che nell'atto di appello la richiesta principale è quella di escludere la riferibilità al ricorrente delle condotte tipiche del reato di cui al capo A), per cui la richiesta,
contenuta nei motivi nuovi, di derubricarlo in quello di cui all'art. 600 octies c.p., è una specificazione del motivo principale.
Anche la richiesta di riduzione della pena può riconnettersi alla richiesta di derubricare il reato e di ridurre, conseguentemente, la sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso non merita accoglimento, in quanto il decreto di latitanza è fondato su elementi di fatto che sono stati dalla corte territoriale ricostruiti con fedele aderenza alle risultanze processuali e sono stati valutati con piena razionalità, in modo da rendere del tutto insindacabili le conclusioni che ne sono state tratte in merito alla volontaria sottrazione dell'A. all'esecuzione della misura cautelare.
Innanzitutto va rilevato che è pienamente condivisibile la tesi dell'insussistenza -in relazione all'allontanamento dell'A. dal territorio nazionale e il suo ritorno in Albania - di un accertamento con effetto di giudicato- in sede di procedimento incidentale ex art. 175 c.p.p., condizionante la ricostruzione dei dati di fatto,
legittimanti l'emissione del decreto di latitanza nel procedimento principale . Il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è del tutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, costituente l'oggetto del procedimento incidentale. Non vi è infatti alcuna coincidenza tra la conoscenza presupposta prevista dall'art. 296 c.p.p. e la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento relativa al procedimento incidentale della rimessione in termini. In questa seconda ipotesi, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175 c.p.p., comma 3, - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione "iris tantum" di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre impugnazione (sez. 4^ n. 3564 del 12.1.2012, rv 252669). In relazione al decreto di latitanza ex art. 296 c.p.p., la giurisprudenza ha correttamente rilevato che, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento possa essere emesso (sez. 1^ n. 48739 del 25.11.04). Tale situazione quindi non postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato possa essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alla esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 c.p.p., Sez. 5^ n. 4114 del 9.12.09, rv 246098). La corte, con valutazione razionale e, quindi, del tutto insindacabile, ha messo in rilievo che - l'A. non risulta essersi allontanato dell'Italia e di aver fatto ritorno al paese di origine, in esecuzione del decreto di allontanamento emesso il 18.6.1996;
- gli elementi accertati in sede di indagini preliminari sono dimostrativi della sua permanenza in Italia, nel corso delle indagini successive alla notifica del decreto di allontanamento 18.6.1996 e precedenti all'emissione della misura cautelare;
era ben consapevole del pericolo incombente sulla sua libertà personale a causa dello svolgimento delle indagini, della loro eclatante dimensione (derivata dalla clamorosa "liberazione" di circa quaranta minori albanesi, coattivamente impiegati nell'accattonaggio e alloggiati nell'ex fabbrica, nei cui pressi l'A. è stato notato dagli operanti), nonché dell'allarmante coinvolgimento di persone a lui ben note.
L'ordinanza cautelare, emessa il 13 luglio 1996 costituì una naturale e prevedibile svolta, in termini coercitivi, delle indagini medesime .
Deve quindi concludersi che la corte territoriale ha svolto un'attenta analisi sui dati storici, da cui emergeva razionalmente la imminente svolta delle indagini nei confronti del ricorrente e la conseguente configurabilità di indizi ed esigenze cautelari legittimanti l'emissione di un provvedimento coercitivo nei confronti dell'indagato A. .
In altri termini, non risulta dimostrata la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, ma risulta egli è stato in grado di sapere che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, ha legittimato l'emissione del decreto di latitanza e l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 c.p.p.. Quanto alla censura sulla legittimità del decreto di latitanza e delle successive notifiche presso il difensore di ufficio, per omessa esecuzione di ricerche dello A.A. al di là del territorio nazionale, va rilevata la sua infondatezza. Secondo una consolidata e condivisibile interpretazione del combinato disposto ex artt. 295 e 296 c.p.p., non sussiste la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell'imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite, come nel caso in esame, nei luoghi che solitamente erano da lui frequentati, considerato che l'art. 295 c.p.p., non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 169 c.p.p., comma 4, in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza, ex art. 296 c.p.p., (sez. 5^ n. 5932 del 6.10.2011, rv 252154). Ai fini della dichiarazione di latitanza, la completezza delle ricerche deve essere valutata non con riferimento a parametri prefissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in particolare, alla connotazione dell'attività criminosa ed alla condizione personale del soggetto, con la conseguenza che non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all'estero nei luoghi indicati dall'art. 169 c.p.p., comma 4, (Sez. 6^ n. 47528 del 13.11.2013, rv 257279). Ne consegue che correttamente il Gip del tribunale di Milano, presa visione del verbale di vane ricerche 15 luglio e 28 settembre 1996,redatto dalla p.g. a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare 13.7.1996 e ritenuta l'idoneità delle medesime, ha emesso, ex art. 296 c.p.p., in data 1.10.1996, legittimo decreto di latitanza, senza che questo fosse necessariamente preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare l'indagato, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169 c.p.p., comma 4, posto che della sua dimora o residenza in un paese straniero non si aveva altro che generica notizia (sez. 5^ n. 46340 del 19.9.2012 rv 253636). Recentemente le Sezioni Unite (data udienza 27.3.2014, ric. Avram) hanno confermato l'orientamento secondo cui le ricerche precedenti la dichiarazione della latitanza, non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, non devono comprendere anche le ricerche all'estero.
Il secondo motivo è fondato.
La corte territoriale ha affermato che il riconoscimento del diritto a difendersi provando nel giudizio di appello, instaurato a seguito di rimessione in termini, non si traduce nell'automatico accoglimento delle richieste istruttorie, spettando comunque al giudice il vaglio della necessità di integrare e/o rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
La corte, nel caso in esame, non ha messo in discussione il diritto dell'A. di difendersi provando, mediante la indicazione di prove nuove, idonee a contrastare e/o ad integrare quelle già assunte in primo grado, essendosi limitata a censurare l'appellante per la mancata indicazione di tali prove. La corte territoriale, a fronte della limitata richiesta di rinnovazione di tutte le testimonianze, l'ha rigettata, in quanto la medesima non era suffragata dalla contestazione della legittimità dell'acquisizione e dalla specificazione degli aspetti di incompletezza conoscitiva a cui porre rimedio con nuovi apporti. Ha ritenuto quindi che, pur avendo l'imputato ottenuto di impugnare la sentenza di primo grado, emessa nel corso del primo grado di giudizio, svoltosi in sua incolpevole assenza, la decisione sulla sua colpevolezza o sulla sua innocenza andava emessa non consentendo all'imputato, in termini di equo processo, di interrogare o fare interrogare i testi a carico già sentiti, ma solo consentendogli di valutare la loro attendibilità e la forza persuasiva delle loro dichiarazioni, attraverso la lettura delle loro parole verbalizzate. La corte territoriale ha così concluso: "E dunque il vulnus lamentato riguarda non già l'estensione della prova (e la compressione del diritto di difesa), ma la sua valutazione che di essa ha dato il primo giudice. Non si palesa, pertanto, alcuna necessità di riassunzione delle testimonianze. ...Occorre, per contro, esaminare le singole censure mosse dall'appellante in ordine all'acquisizione, all'utilizzazione ed alla valutazione delle prove da parte della prima Corte". Questo giudice ritiene che, in conformità ad indirizzo interpretativo, calibrato sull'osservanza delle norme costituzionali (art. 111 - art. 117, comma 1) e convenzionali (art. 6, comma 3 lett. d) CEDU), il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione medesima previste dall'art. 603 c.p.p.. Il comma 4 di tale articolo prevede la doverosa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche nell'ipotesi in cui l'imputato contumace "non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento", nell'ipotesi cioè in cui abbia ignorato incolpevolmente gli atti del procedimento (compresa la sentenza di condanna di primo grado).
Tale ipotesi corrisponde perfettamente a quella che legittima la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., comma 2: la incolpevole ignoranza del procedimento e del provvedimento( vale a dire della sentenza di condanna di primo grado). Va rilevato che la corte di assise di appello ha concluso la parte motiva dell'ordinanza 3.11.2011 affermando che gli elementi concreti in suo possesso "non consentono di ritenere provata la conoscenza, da parte del medesimo, dell'esistenza di un procedimento e di un provvedimento (sentenza di condanna) nei suoi confronti". In una interpretazione razionalmente orientata dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza CEDU, si configura quindi - pur in assenza di un formale intervento del legislatore - una sorta di automatico e implicito coordinamento tra le due disposizioni, che rende doverosa la concessione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiesta dal ricorrente.
Questa interpretazione riguarda naturalmente, con ancor maggiore evidenza, la disposizione dell'art. 176 c.p.p., secondo cui "Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere." Non è quindi assolutamente compatibile con la vigenza del diritto vivente - frutto di un equilibrata simbiosi tra norma di legge e sua interpretazione costituzionalmente orientata- la interpretazione restrittiva del diritto di difesa, finora affermata dalla S.C., in relazione all'applicazione dell'art. 176 c.p.p., secondo cui II provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendo egli sempre valutare, in modo autonomo, la sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria, (sez. 6^, n. 14916 del 25.3.2010, rv 246666). L' automatico coordinamento tra le norme comporta quindi - rimasta inalterata la presunzione iuris tantum della non conoscenza, da parte dell'impugnante, del procedimento e del provvedimento di condanna- la razionale impossibilità di uno svolgimento del susseguente giudizio di appello secondo la generale antinomia dei principi che contraddistinguono, nell'ordinamento italiano, da un lato, il primo grado (regolato secondo il modello accusatorio e del giusto processo); dall'altro, il secondo grado( regolato dal regime delle letture, in cui il diritto alla prova è tutelato in maniera residuale, nei limiti fissati dall'art. 603 c.p.p.). Questa omissione del legislatore è stata rilevata dall'orientamento giurisprudenziale che, pur negando l'automatico coordinamento tra le norme ed evidenziando l'irrazionalità dell'omesso intervento del legislatore, ha comunque ritenuto che all'imputato "rimesso nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza emessa a conclusione di un giudizio di primo grado,al quale peraltro egli neppure ha partecipato per i medesimi motivi per i quali ha ottenuto la restituzione in termine, deve essere concessa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ogni qualvolta egli ne faccia richiesta, si che non possono vale nei suoi confronti le restrizioni previste dal citato art. 603 c.p.p., comma 4, per la concessione della rinnovazione dell'istruttoria suddetta "(sez. 1^, n. 27160 del 16.4.2013, rv. 256703; conf. sez. 3^ n. 1805 dell'1.12.2010, riv. 249134).
Tornando alla fattispecie in esame, va quindi ritenuto che, una volta disposta dalla corte di assise di appello di Milano, con l'ordinanza 3.11.2011, la restituzione in termini dell'A. , nei suoi confronti non possono esser fatte valere - per quanto rilevato sull'automatico coordinamento normativo in chiave garantista - le limitazioni, che escludono o mantengono residuale, anche in questo diverso giudizio di appello, la vigenza dei principi di oralità e del contraddittorio, principi che sono previsti, senza distinzione di gradi di giudizio,nel modello del giusto processo delineato dall'art. 6 CEDU e ribadito nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La rinnovazione della prova orale non può ragionevolmente avvenire in maniera totale, in relazione alle specifiche testimonianze, ma deve così svolgersi - in conformità con la giurisprudenza della Corte Europea - " in linea di massima", poiché generalmente la semplice lettura delle parole messe a verbale e trascritte non risolve il compito complesso della valutazione della prova orale.
La corte di assise di appello, nei limiti consentiti dall'ampio trascorre del tempo dalla data dei fatti in esame e in piena autonomia di giudizio, dovrà esaminare nuovamente l'appello proposto dal ricorrente, tenendo presente il principio di diritto sopra enunciato.
Il superamento, in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, di ogni ipotesi di contrasto con la superiore normativa rende irrilevante l'eccezione di incostituzionalità relativa dell'art. 175 c.p.p., comma 2, per il mancato raccordo formale con l'art. 603 c.p.p.. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano per nuovo esame. Vanno ritenuti assorbiti i restanti motivi del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di assise di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014