Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2014, n. 19891
CASS
Sentenza 30 gennaio 2014

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Ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso.

Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni previste dall'art. 603 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2014, n. 19891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19891
Data del deposito : 30 gennaio 2014

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