Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2002, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
A N IA L A O IT L L A O IC B L I B D B U A 2 1 T - S 0 S 1 05973 02 O - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 E P 2 T M L к E I R с D 2 A Oggetto 4 D 6 D B E INDENNITA' . l T SEXTONE PRI CIVILE l DI a N . E ESPROPRIAZIONE b S a t E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 2 . t r R.G.N. 9553/00 a - Presidente - Dott. Giovanni OLLA Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.17485 Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere- Rep. 1351 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Ud. 16/01/2002 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia SENTENZA dal Sig. diritty Liss sul ricorso proposto da: per 24 APR. 2002 il IL CANCELLIERE COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso l'Avvocato GULLOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE PALERMO, giusta mandato a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente-
contro
ER IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLA FABRIZI 11/A, presso l'avvocato FILIPPO CANCELLERIA BARRAFRANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato 2002 GIUSEPPE ANGILELLA, giusta mandato a margine del 64 controricorso;
· controricorrente avverso la sentenza n. 28/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 31/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 21.6.1993 FA RI esponeva di essere proprietaria di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1647, distinto al catasto del comune di Caltanissetta al fg. 117, particella 244 e che tale terreno era stato occu- pato per la realizzazione di una scuola elementare, a seguito di ordinanza sindacale n 532 del giorno 8.3.1990. e a l l y M Assumeva la RI che con ordinanza notificata in data 14.4.1992 era stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio in £ 49.410.000. Con successivo atto, notificato il 3.6.1993, il Co- mune di Caltanissetta le aveva comunicato che la com- determinato l'indennità definitiva missione UTE aveva in £ 16.000 al mq., con invito a convenire la cessione volontaria del bene, onde evitare la decurtazione del 40% prevista dalla legge. Osservava infine l'attrice che l'indennità offerta- le era insufficente per cui conveniva avanti alla Corte di appello di Catanissetta il comune omonimo per sentir determinare le giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima dovutele. Si costituiva in giudizio il comune di Caltanisset- ta che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda, non essendo stato ancora pronunziato il decre- to di esproprio. In corso di causa veniva pronunziato decreto di esproprio del terreno e venivano depositate presso la Mildamy Cassa depositi e prestiti le indennità di esproprio e di occupazione temporanea, nella misura rispettivamente di £ 15.255.000 e di £ 4.570.559. Con sentenza in data 31.1.2000 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva l'opposizione alla stima e determinava in £ 69.667.450 l'indennità di espropria- zione e in £ 12.656.253 l'indennità di occupazione tem- poranea. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su unico motivo, il Co- mune di Caltanissetta. Resiste con controricorso FA RI. Motivi della decisione 3 Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L.
8.8.1992 n 359, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva il Comune che ha errato la Corte di appello a non procedere alla riduzione del 40% dell'indennità di espropriazione, sull'erroneo presupposto che il giu- dizio fosse già in corso all'atto dell'entrata in vigo- re della L. 359/1992. La Corte territoriale ha infatti travisato i fatti, peraltro esattamente riportati nella narrativa della sentenza, non tenendo conto che l'indennità di espro- priazione è stata comunicata all'espropriato il 3.6.1993 mentre l'atto di citazione è stato notificato il 21.6.1993 talchè non era necessario procedere ad una nuova offerta, essendo stata l'indennità di espropria- zione, notificata all' attore, determinata sulla base i dei criteri previsti dall'art. 5 bis L. 359/1992. Pertanto non trovando applicazione, nella specie, la sentenza della Corte costituzionale n 283/1993 che si riferisce alle ipotesi di giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della L. n 359/1992 la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla riduzione del 40% dell'indennità determinata dal C.T.U. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero va al riguardo rilevato che la Corte terri- toriale ha fondato la sua decisione, in ordine al ri- getto della richiesta di applicazione della riduzione del 40%, su due distinte argomentazioni : a) perchè trovava applicazione nella specie la sta- tuizione contenuta nella sentenza della Corte costitu- zionale n 283/1993, ragione per cui il Comune avrebbe procedere a nuova offerta dell'indennità didovuto espropriazione calcolata in base all'art. 5 bis L. n 359/1992; b) perchè l'offerta del Comune era comunque incon- grua rispetto all'effettivo valore del bene, accertato dal C.T.U. e dalla stessa Commissione U.T.E., all'atto della determinazione dell'indennità provvisoria. Solo la prima delle indicate argomentazioni è stata censurata dall' Amministrazione ricorrente talchè, es- sendo passata in giudicato la seconda statuizione, di per sè sola sufficiente a sostenere l'impugnata senten- za, nessuna rilevanza potrebbe assumere l'eventuale ac- coglimento del motivo in esame posto che la sentenza resterebbe comunque valida in base alla seconda argo- mentazione, posta dalla Corte di merito a fondamento della propria motivazione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, condanna l'Ammi- nistrazione ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio di legittimità di cui Euro 65.04. .per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 16 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Mario Adamo سم عمار عمال fror. Dr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 24 APR. 2002 Luisa Passinetti O 2 IL CANCELLIERE 7 - 0 S 1 - 6 ひ 2 L E D 2 4 S 6 O . R P . R P . M I D U B A . l l D a . E 109T 12911 b T a t N 2 E 2 S . E t r a TOT 129 11 AGENZIA DELLE ENTERTE ROMA 2 456T GAGO. 2002 Serie 4. Registrato in data 129.11 versate €. Shto (euro CENTOVENTINOVE/11 ) al. y Area SEXIZRAZIA 1.0 E a Grazia DIRIGENTE SAF ss D. ди адем M. RACCI 002