Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto - nella specie avvenuta mediante servizio postale - in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, tanto più ove quest'ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. Pertanto, in tal caso, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente del 12/01/2012
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 21
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 9909/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND CO N. IL 06/06/1965;
avverso l'ordinanza n. 10/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 15/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha chiesto annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 febbraio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Catania ha respinto l'istanza proposta da LA OL, intesa ad ottenere la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 6/8 aprile 2010: l'LA aveva presentato detta istanza osservando che aveva avuto conoscenza del decreto penale solo il 22 dicembre 2010 nel predisporre la documentazione per il rinnovo della licenza di porto fucile (allegando anche il relativo documento), e rappresentando che la notifica del decreto penale era stata irritualmente effettuata a mezzo del servizio postale, con la dicitura "atto non ritirato" ed in mancanza della ricevuta di ritorno della cartolina.
Il Tribunale ha ritenuto che il decreto penale di condanna anzidetto fosse stato regolarmente notificato all'LA a mezzo del servizio postale........, ed ha affermato che non vi sarebbe una presunzione di non conoscenza degli atti e che dovrebbe essere l'interessato ad allegare il motivo di caso fortuito o di forza maggiore.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'LA per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, richiamando a sostegno del ricorso le ragioni poste a base dell'istanza di restituzione nel termine, ed evocando la giurisprudenza in materia secondo cui sarebbe onere del giudice, a fronte dell'allegazione difensiva della non conoscenza del procedimento o dell'atto, compiere ogni necessaria verifica allo scopo di stabilire se dagli atti emerga la prova di tale effettiva conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è fondato,
La notifica del decreto penale di condanna è avvenuta nei confronti del ricorrente a mezzo del servizio postale, la cui ritualità è stata peraltro contestata.
6. Orbene, mette conto sottolineare che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, pur in presenza di una accertata ritualità della notifica di un decreto penale di condanna, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto di un'istanza di restituzione nel termine, per proporre opposizione al decreto stesso, fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto, in quanto detta notifica, se non effettuata, come nel caso in esame, a mani dell'interessato, non può essere di per sè sola ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario: a ciò aggiungasi che l'LA ha esplicitamente negato di averla mai ricevuta ed ha dedotto motivi a sostegno che non appaiono idonei (tenuto conto in particolare delle modalità della notifica) ad escludere che l'atto non sia stato effettivamente mai da lui conosciuto.
Il giudice non poteva dunque arrestarsi all'esame della (sia pur ritenuta, ma dal ricorrente contestata) ritualità formale della notificazione, ma doveva altresì esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale;
ed una valutazione in proposito non può certo ritenersi implicitamente desumibile dall'accertamento della ritualità della notifica, tanto più se avvenuta, come nel caso in esame, mediante servizio postale con modalità che, all'evidenza, non dimostrano che l'atto sia in concreto pervenuto nelle mani dell'LA. Il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60, modificando l'art. 175 c.p.p. alla luce del "comando di legislazione" impartito dalla CEDU con la sentenza Sejdovic allo Stato italiano, ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in precedenza doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza (cfr. Cass Sez. 6, sentenza n. 23549 del 09/05/2006, Kera), ponendo in tal modo "a carico" del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale dimostrazione del contrario (in tal senso, sostanzialmente: Cass. Sez. 1, 21.2.2006, Halilovic, rv. 233515;
Cass. Sez. 1, 2, 2.2006, Russo, rv. 233137) ovvero, più in generale, l'onere di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunziato a proporre impugnazione (tra molte: Cass. sez. 1, 6.4.2006, Latovic;
Cass. sez. 3, n. 17761 del 12.4.2006, Ricci;
Cass. sez. 2, n. 15903 del 14/02/2006, Ahemed). La norma vigente prevede espressamente una ipotesi di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali o per opporsi ai decreti di condanna quando risulti dagli atti che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare. Non spetta, quindi, allo imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del Giudice della richiesta di reperire agli atti la eventuale prova positiva: neanche la mera regolarità della notifica, come detto, può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza del decreto di condanna da parte del destinatario.
La ordinanza impugnata ha pertanto disatteso i canoni di valutazione imposti dall'art. 175 c.p.p. e deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012