Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 3564
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto - nella specie avvenuta mediante servizio postale - in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, tanto più ove quest'ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. Pertanto, in tal caso, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 3564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3564
    Data del deposito : 12 gennaio 2012

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