Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della dichiarazione di latitanza, la completezza delle ricerche deve essere valutata non con riferimento a parametri prefissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in particolare, alla connotazione dell'attività criminosa ed alla condizione personale del soggetto, con la conseguenza che non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all'estero nei luoghi indicati dall'art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la necessità di accertamenti fuori del territorio italiano in mancanza di qualsiasi indicazione agli atti sul luogo in cui l'imputato si sarebbe potuto recare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 47528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47528 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1694
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 24909/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA EN N. IL 04/10/1985;
avverso la sentenza n. 336/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Barbetta Enzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19.3.2013 la Corte di appello di Milano - a seguito di gravame interposto nell'interesse dell'imputato ZA EN avverso la sentenza emessa il 21.4.2010 dal Tribunale di Milano - in parziale riforma di detta sentenza rideterminava la pena inflitta, confermando nel resto la decisione che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, e artt. 110 e 81 c.p..
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo:
2.1.violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 179, 295 e 296 c.p.p., art. 169 c.p.p., comma 4 con riferimento alla dedotta nullità del decreto di latitanza e degli atti conseguenti avendo la Corte di merito ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 169 c.p.p., comma 4, pur richiamando l'opposto orientamento di legittimità allorquando valorizza l'argomento della inattendibilità del luogo di residenza indicato sul passaporto. Ove non si accogliesse tale ultimo orientamento, il ricorrente sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p.. 2.2.violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 296 e 179 c.p.p. in ordine alla dedotta questione della volontaria irreperibilità dell'imputato rispetto alla ordinanza cautelare emessa. Si deduce il travisamento di quanto a proposito valorizzato nell'atto di appello che, invece, testimonierebbe la resipiscenza dell'imputato che ebbe ad allontanarsi da Milano.
2.3.violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 175 c.p.p., comma 2 e art. 438 c.p.p. in relazione all'omesso riconoscimento della facoltà di avvalersi del rito abbreviato incondizionato a seguito della rimessione in termine per l'appello. La Corte non ha inteso adeguarsi al principio ricavato dalla sentenza di legittimità n. 858 del 2011 erroneamente ritenendo inesistente la regola invocata. Neanche è corretto il secondo argomento, fondato sulla legittima declaratoria della latitanza, dalla quale non può farsi discendere automaticamente l'inibizione a chiedere il rito alternativo.
2.4. Si sollecita, infine, la rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 175 c.p.p., comma 2 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine per appellare di richiedere il giudizio abbreviato incondizionato essendo irragionevolmente equiparata la posizione del "contumace inconsapevole" a quella del "contumace consapevole".
3. Il primo e secondo motivo sono infondati.
4. Secondo l'orientamento dominante di questa Corte, il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Nè tale situazione postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore (Sez. 5, Sentenza n. 4114 del 09/12/2009 Rv. 246098 Imputato: BE e altri).
5. Ancora, quanto alle ricerche ed alla loro esaustività, è stato insegnato che la conoscenza della residenza all'estero dell'imputato colpito da ordinanza di custodia cautelare comporta l'attivazione della procedura per il suo arresto a fini estradizionali, non l'operatività delle disposizioni per la notifica all'estero, dettate per altri atti, diversi dai provvedimenti restrittivi della libertà personale (Sez. 6, Sentenza n. 29702 del 10/04/2003 Rv. 225483 Imputato: DA e altri). Quindi, la completezza delle ricerche, ai fini della dichiarazione della latitanza, va valutata non con riferimento a parametri prefissati ma alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte (Sez. 3, Sentenza n. 46983 del 15/10/2009 Rv. 245415 Imputato:
NI e altro;
Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012 Rv. 253072 Imputato: EK e altri). L'accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante (Sez. 1, Sentenza n. 15410 del 25/03/2010 Rv. 246751 Imputato: IZ e altri;
conf. Sez. 6, Sentenza n. 29702 del 10/04/2003 Rv. 225484 Imputato: DA e altri). Infine, l'emissione del decreto di latitanza non deve essere necessariamente preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169 c.p.p., comma 4 (Sez. 5, Sentenza n. 46340 dei 19/09/2012 Rv. 253636 Imputato: P.G., P.C., AD e altri.).
6. Al richiamato orientamento questo Collegio intende aderire in consapevole contrasto con il diverso orientamento (espresso sin da Sez. 1, n. 17592/07 alla quale le successive Sez. 6, n. 5929/2009 e Sez. 1, n. 9443/2010 si richiamano;
con più ampia motivazione v. anche Sez. 1, n. 17703/2010) che si fonda sulla interpretazione analogica dell'art. 169 c.p.p., comma 4, che - a giudizio del Collegio - non può riconoscersi nel caso in esame in difetto del duplice presupposto che presiede a tale operazione ermeneutica. L'art. 12 preleggi, comma 2, infatti, consente il ricorso all'analogia solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Cass. sent. n. 9852/02). Ove si verifichi una tale lacuna, il caso si regola con la disciplina prevista per un caso analogo, che abbia cioè lo stesso razionale fondamento: essa consiste in un processo logico per risalire dalle norme espresse e particolari al principio che le governa, al fine di accertare se in questo rientri anche il caso non preveduto (Cass. 65/2004, conf. 85/64 62). Ebbene, quanto alla prima condizione l'art. 295 c.p.p. non prevede criteri predeterminati per l'attività di ricerca volta alla esecuzione della misura cautelare ed alla stregua dei quali il giudice, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 2, deve valutare l'esaustività delle ricerche prima di dichiarare la latitanza. Pertanto non abbisogna di alcun criterio integrativo la fattispecie in cui, "rebus sic stantibus", l'attività di ricerca sia stata ritenuta esauriente. Anzi, può affermarsi che la determinazione di un criterio legale in materia può rivelarsi incompatibile con l'esigenza che sorregge l'orientamento che qui si critica potendo una siffatta indicazione giustificare presuntivamente una completezza delle ricerche del catturando che ,invece, per loro natura, devono modularsi rispetto alle concrete ed imprevedibili circostanze legate alla commissione dei fatti ed al soggetto che li ha commessi. Sotto l'aspetto dell'"eadem ratio", mentre l'art. 169 c.p.p. disciplina il regime di notificazione di atti e, pertanto, è volto ad assicurare le condizioni per la conoscenza dei medesimi in relazione all'imputato residente o dimorante all'estero, l'art. 295 c.p.p. e le ricerche all'uopo previste pertengono, invece, alla esecuzione di una ordinanza cautelare che non necessita di alcuna previa conoscenza essendo, anzi, normalmente, atto "a sorpresa". D'altra parte, la pretesa necessità di ricerche all'estero del destinatario della ordinanza cautelare, colloca queste al di fuori della finalità per la quale sono previste, attesocene all'individuazione del soggetto all'estero non seguirebbe la esecuzione del provvedimento cautelare ma l'attivazione delle procedure internazionali per la consegna;
ne' la individuazione all'estero del destinatario della ordinanza da eseguire potrebbe escludere, di per sè, la volontarietà della sua sottrazione alla esecuzione della misura.
7. Deve quindi affermarsi il principio di diritto secondo il quale la completezza delle ricerche, ai fini della dichiarazione della latitanza, va valutata non con riferimento a parametri prefissati ma alle concrete evenienze di fatto (connotazione dell'attività criminosa e condizione personale del soggetto), così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte, non potendosi estendere in via analogica, a tale fine, l'art. 169 c.p.p., comma 4 dettato nell'ambito di una distinta area operativa.
8. Si è pertanto posta nel richiamato alveo di legittimità la Corte territoriale che - con motivazione logica e priva di vizi giuridici - ha ritenuto validamente emesso il decreto di latitanza del 16.1.2009 nei confronti dell'imputato coinvolto in una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante in Milano e zone limitrofe - sulla base del verbale di vane ricerche nell'ambito del territorio nazionale del 12.12.2008 redatta dai CC di TREVISO - ritenendo che gli organi preposti alla esecuzione della misura cautelare non dovessero effettuare ricerche del soggetto, che aveva commesso i reati nel territorio italiano, anche nel territorio di nascita o di precedente residenza nell'ambito della nazione straniera, tanto più che, nella specie, l'a.g. italiana ignorava e poteva ignorare l'avvenuto trasferimento del soggetto in ALBANIA. La Corte per smentire la asserita inconsapevolezza dell'imputato ha valorizzato, inoltre, nell'ambito di una plausibile valutazione in fatto incensurabile in questa sede, le dichiarazioni dello stesso imputato contenute nell'atto di appello in ordine ai motivi del suo allontanamento da Milano e dal coimputato KA JO a seguito dell'arresto di ZEQO portandosi nel Veneto. Non introduce valide ragioni di censura il generico e non autosufficiente riferimento operato dalla difesa alla asserita informazione contenuta in una non meglio identificata "nota di trasmissione del 13.12.2008" dei CC relativa alla reperibilità in Albania di soggetti neanche nominativamente indicati. Peraltro, in mancanza di qualsiasi indicazione non soltanto sulla località ove l'imputato si sarebbe potuto recare, ma finanche sulla stessa ipotesi di un rimpatrio dello stesso non era quindi esigibile un'attività di ricerca nello Stato d'origine (Albania) (Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012 Rv. 253072 Imputato: EK e altri;
Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 06/10/2011 Rv. 252154 Imputato: AD). Analogamente deve dirsi quanto alla infondatezza della deduzione difensiva che fa leva sulla residenza indicata in passaporto avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto - da un lato - che l'indicazione non fosse probante, anche considerando il successivo arresto in GRECIA e - dall'altro - che la p.g. poteva non essere al corrente dell'esito di tale casuale controllo del passaporto.
9. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
9.1. Nella specie la Corte territoriale ha negato accesso al rito alternativo non ritenendo la relativa facoltà ricompresa nella restituzione in termine per proporre appello, richiamando quanto già deciso in ordine alla legittimità del decreto di latitanza e negando che, nella specie, potesse invocarsi l'inconsapevolezza del procedimento da parte dell'imputato. Tale ultima valutazione espressa anche attraverso le medesime richiamate dichiarazioni del ricorrente espresse attraverso i motivi di appello in ordine alle ragioni del suo allontanamento da Milano.
9.2. Non è pertinente il richiamo a Sez. 2, Sentenza n. 858 del 22/12/2011 Rv. 251774 Imputato: LL che presuppone la qualità di condannato contumaciale - e pertanto la incolpevole ignoranza - e non la volontaria sottrazione al processo propria del latitante.
9.3.Quanto alla sollecitata proposizione della questione di costituzionalità dell'art. 175 c.p.p., comma 2, deve ribadirsene la manifesta infondatezza, non potendosi condividere i dubbi di costituzionalità espressi dalla Corte di appello di Bologna nella ordinanza di rimessione del 7.2.2013 che attengono al diverso caso della contumacia incolpevole. Invero, deve escludersi la sussistenza di disparità di trattamento in ordine all'accesso del rito abbreviato, proponibile all'udienza preliminare nei termini di cui all'art. 438 c.p.p., comma 2, tra il contumace incolpevole ed il contumace colpevole (ovvero colui che si sottrae volontariamente al procedimento) che quindi, non può dolersi della perdita delle facoltà e dei diritti non tempestivamente esercitati. Nè - è opportuno osservare - la circostanza che l'imputato fosse edotto della misura cautelare, che sta alla base della dichiarazione di latitanza, è automaticamente incompatibile con la mancata conoscenza della emissione della sentenza di primo grado in relazione alla quale lo stesso imputato è stato rimesso in termini per l'impugnazione (v. sez. 3, sentenza n. 1805 del 01/12/2010 rv. 249134 Imputato: Demiraj).
10 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013