Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
In tema di omicidio, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso ricorre quando il mezzo usato, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sè un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa. (Fattispecie relativa a tentato omicidio, in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in relazione all'occultamento di un coltello da cucina successivamente impiegato dall'imputato per ferire la vittima che era riuscita a difendersi e a respingere l'aggressione).
Commentario • 1
- 1. Sperona l'automobile della vittima e la uccide: è omicidio aggravato dall'uso del mezzo insidioso.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 aprile 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 2, la condotta dell'agente che, nell'ambito del normale traffico cittadino, speroni l'automobile condotta dalla vittima, costituendo tale comportamento "mezzo insidioso" di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nascosto idoneo a sorprendere l'attenzione della vittima e a rendere più difficoltosa la difesa. Cassazione penale sez. I, 07/04/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 26/04/2022), n.15838 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, in rito abbreviato, del 25 ottobre 2019 il Tribunale di Sassari ha condannato V.D. alla pena di quindici anni e sei mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2018, n. 7992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7992 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
07992-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1279/2018 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente- UP 08/11/2018- LUIGI FABRIZIO MANCUSO R.G.N. 53787/2017 MONICA BONI -Relatore - BE NE NO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del mezzo insidioso e rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato PACIELLO LUCIANO del foro di TORINO, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato MIGLIAZZA CRISTINA del foro di TORINO difensore di OL BE, che conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21 giugno 2017 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 30 novembre 2016, emessa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, e, per l'effetto, rideterminava in anni cinque e mesi quattro di reclusione la pena inflitta all'imputato ER IO, ritenuto responsabile del delitto di tentato omicidio in danno di El HT OU, che aveva attinto con un colpo di coltello all'addome in data 28 aprile 2016. 1.1 La vicenda è stata ricostruita sulla scorta delle informazioni fornite dalla parte lesa e dai testi ER TO ed AN IO, dalla certificazione sanitaria acquisita e dalla consulenza medico legale espletata sulla vittima. Entrambe le sentenze di merito con concorde statuizione ritenevano che l'imputato, ricevuto un passaggio da parte del proprio vicino di casa OU a bordo della sua vettura e dopo avervi causato la rottura della maniglia della portiera, alla richiesta, rivoltagli dopo il rientro nell'abitazione, di risarcire il danno, aveva replicato con un rifiuto ed insulti razzisti, profferiti ad alta voce anche quando aveva sostato nel cortile condominiale e nel corso della chiamata telefonica che l'OU gli aveva fatto dopo una breve visita al vicino ER TO, aveva mantenuto lo stesso atteggiamento offensivo. Presentatosi l'OU sul pianerottolo dell'abitazione per chiarire il comportamento del IO, questi, trovatosi già all'esterno, lo aveva improvvisamente colpito con un coltello in suo possesso e tenuto in mano ed egli, nel tentativo di allontanarsi, era scivolato dalle scale, ruzzolando e battendo il capo.
1.2 Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) erronea applicazione degli artt. 56, 575, 582 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) quale tentato omicidio, anziché quale lesioni personali, ancorché aggravate. La sentenza ha basato il proprio giudizio sulla natura dell'arma utilizzata e sulla zona attinta dal colpo di coltello, elementi oggettivi ritenuti sintomatici dell'intenzione di uccidere e dell'idoneità della condotta a cagionare la morte della persona offesa. In realtà avrebbero dovuto essere considerate tutte le caratteristiche dell'azione; non è sufficiente la disamina della zona del corpo colpita poiché, a giudizio del consulente dell'accusa, la potenzialità omicidiaria dell'azione violenta non può essere dimostrata sul piano tecnico in termini di certezza: tale giudizio non è stato recepito dai giudici di merito sebbene la zona della lesione dal punto di vista medico-legale non rende idoneo il colpo inferto a cagionare la morte ed è irrilevante che tale punto si trovi al di sotto del petto, ad una distanza assai breve dall'area ove sono 1 collocati il cuore e le sue diramazioni, dato ritenuto dal consulente non probante. Inoltre, anche la qualità e la natura della ferita prodotta contrasta con quanto ritenuto in sentenza: si tratta di ferita da punta e da taglio all'addome che ha riguardato l'intero spessore della parete addominale e la settima costa senza interessamento degli organi interni e senza si sia prodotta una situazione di concreto pericolo per la sopravvivenza della vittima, ferita tale da integrare delle lesioni lievi. Il giudizio di irrilevanza di tali emergenze, espresso dalla Corte di appello, confligge con le valutazioni medico-legali e con i criteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Anche in merito all'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio la sentenza non ha considerato che il colpo inferto è stato di modestissima intensità come provato dalla natura della lesione prodotta, caratterizzata da modesta penetrazione che ha richiesta soltanto la sutura sottocutanea e della cute, secondo quanto accertato concordemente dal consulente tecnico della difesa e da quello dell'accusa. Pertanto siffatta ferita non ha avuto idoneità omicidiaria e non dimostra la relativa intenzione, il che smentisce quanto affermato nella sentenza impugnata. Il tramite della ferita è risultato fortemente obliquo dall'alto verso il basso e non ortogonale al corpo, come dovrebbe attendersi nel caso in cui si abbia in animo di uccidere l'accoltellato perché si produce in questa situazione una ferita breve e penetrante in profondità: la Corte di appello sul punto ha escluso che l'agente avesse avuto la freddezza e la capacità di dirigere il colpo in quel punto preciso per realizzare il tramite segnato dai consulenti, ma il relativo percorso logico non è condivisibile perché fa della tesi da dimostrare il presupposto di tutto il ragionamento. L'altro elemento oggettivo valorizzato dalla Corte di appello, le caratteristiche dell'arma impiegata, è stato ritenuto idoneo ad uccidere senza che sia stato motivato il relativo giudizio e nonostante il consulente dell'accusa non abbia attribuito rilievo dirimente a tale particolare e abbia ritenuto idoneo il mezzo prescelto se diretto contro zone corporee interessate da grossi vasi oppure da organi che se, attinti, causano emorragie, pneumotorace o infezioni peritoneali. La micidialità di un'arma è solitamente riconosciuta dalla giurisprudenza quando si tratti di strumenti di particolare idoneità e potenzialità, caratteri assenti nel coltello in sequestro perché trattasi di un normale utensile da cucina con lama in ceramica e manico in plastica. L'unicità del colpo diretto contro la vittima assume particolare significato dimostrativo nel caso per l'assenza della volontà nell'agente di sferrarne altri non andati a segno;
in casi similari la Corte di cassazione ha affermato che la mancata reiterazione dei colpi è ininfluente solo quando quello inferto abbia già abbattuto la vittima, evenienza non verificatasi nel caso presente, mentre negli altri casi 2 pretende una motivazione adeguata in ordine alle circostanze che inducono a ravvisare il dolo omicidiario. Il IO, dopo aver sferrato il colpo, era rimasto sull'uscio di casa e poi si era portato nel cortile dell'edificio, mentre l'OU, rialzatosi dalla caduta, si era allontanato dal luogo per fare ritorno all'abitazione del vicino ER TO senza essere stato nuovamente aggredito, nonostante l'effetto non letale del colpo ricevuto, che non aveva determinato in lui condizioni critiche tanto da essere rimasto cosciente ed orientato. Il fatto che entrambi i contendenti fossero caduti a terra non è sufficiente per ritenere che il IO avesse già raggiunto l'obiettivo prefissatosi e che non avesse volutamente reiterato colpi per non dimostrare l'intenzione direttamente omicidiaria: tali elementi negano tale volontà, così come i pregressi rapporti tra imputato e vittima, mai protagonisti di precedenti scontri o aggressioni, i motivi a delinquere legati alla discussione per il danneggiamento della maniglia della portiera dell'auto dell'OU. Il confronto tra le dichiarazioni di questi e quelle rese dal IO indica un contrasto, che emerge anche in riferimento al narrato del TO quanto alle ragioni della condotta aggressiva tenuta contro il IO, poiché il TO ha smentito che I'OU avesse chiamato al telefono l'imputato per dirgli di cessare gli insulti rivoltigli, avendo riferito che egli aveva preteso l'indennizzo per il danneggiamento della portiera e che dopo la telefonata l'OU, accecato dalla rabbia per il rifiuto oppostogli dal IO, si era portato presso l'abitazione di questi;
è dunque privo di credibilità quanto affermato dallo stesso sul successivo svolgimento degli eventi, ossia di avere intimato all'imputato di andare a dormire con l'intento di riparlare dell'accaduto l'indomani e di avere protestato per gli insulti razzisti, riferiti soltanto per dare giustificazione alla propria condotta aggressiva contro il IO, dovuta verosimilmente alle condizioni di alterazione alcolica, risultata tale dalle dichiarazioni rese dallo stesso all'atto del ricovero in pronto soccorso. E' piuttosto credibile la diversa ricostruzione operata dall'imputato nell'interrogatorio reso dopo l'arresto, secondo il quale l'OU si era presentato presso la sua abitazione aggredendolo, prima verbalmente, poi fisicamente, il che contraddice anche il movente individuato dall'accusa, che piuttosto è rinvenibile in capo alla persona offesa. Del resto non era stato il IO a cercare il contatto con l'OU ed egli era rimasto in modo pacifico presso la propria abitazione mentre il risentimento legato al danneggiamento dell'autovettura era riferibile alla persona offesa e non all'imputato. Non è condivisibile il giudizio di attendibilità espresso nei riguardi dell'OU nonostante il rilievo del carattere confuso della sua testimonianza che non può addebitarsi al trauma subito, posto che le informazioni sono state rese a distanza di tempo dal fatto, così come non è vero che soltanto in base alla sua ricostruzione dell'accaduto può darsi un senso comprensibile alla vicenda. Tale versione 3 contraddittoria ed inattendibile;
al contrario risulta che il IO era sempre rimasto all'interno del suo appartamento, dal quale era uscito per aver sentito suonare il campanello ed una persona fare ingresso nella scala condominiale, quindi aveva aperto brandendo un coltello da cucina per non avere saputo chi fosse stato alla porta per il mancato funzionamento dell'interfono e nel timore di qualche malintenzionato. L'aggressione è quindi stata posta in essere per difendersi dal comportamento violento dell'OU e tanto esclude la ricorrenza del dolo, anche nella forma alternativa. b) Erronea applicazione degli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla determinazione della somma stabilita a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, il cui importo è quantificato in contrasto con le risultanze probatorie e con l'assenza di prova del danno effettivamente patito. c) Erronea applicazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa o dell'eccesso colposo in legittima difesa, negati dalla Corte di appello in base alla fondatezza della pretesa della persona offesa ed all'assenza di proporzione tra il pericolo e la reazione posta in essere. L'OU si era presentato presso l'abitazione del ricorrente accecato dalla rabbia ed in stato di ebbrezza per rivendicare il diritto ad essere risarcito per il danno subito dal proprio veicolo, quindi, dopo avere insultato il IO, lo aveva trattenuto per un braccio allorchè questi aveva mostrato di voler rientrare nell'abitazione, per cui egli spaventato lo aveva colpito col coltello che aveva in mano. In quel frangente il IO aveva inteso erroneamente il comportamento del vicino, del cui arrivo non era stato consapevole, come volto a fargli del male ed aveva agito per difendersi. d) Erronea applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'esclusione della provocazione, che avrebbe dovuto riconoscersi per il carattere ingiusto e di sfida tenuto dall'OU, tanto più che il IO aveva sempre riconosciuto di aver prodotto il danno alla sua vettura. e) Erronea applicazione dell'art. 577, comma 1 nr. 2), cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di mezzo insidioso in forza delle modalità con le quali il coltello era stato utilizzato perché si è ritenuto che fosse stato nascosto alla vista della vittima. L'oggetto in sé non presenta quei connotati di potenzialità ingannatoria che legittimano il riconoscimento dell'aggravante, né le modalità della sua detenzione, come ricostruite dall'OU, consentono di desumerne i presupposti fattuali posto che egli avrebbe potuto notare la presenza del coltello dalla lama di colore bianco se vi avesse posto attenzione. f) Erronea applicazione dell'art. 577, comma 1 n. 4), cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di aver agito per futili motivi: non 4 si condivide l'affermazione per cui il tentativo di omicidio sarebbe scaturito dall'episodio della rottura della maniglia della porta, antecedente non riconducibile al IO, che dopo tale accadimento aveva fatto rientro nella propria abitazione ritenendo la questione già conclusa e risolta. g) Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata conduzione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;
anche sul punto le argomentazioni esposte in sentenza non sono condivisibili e si pongono in contrasto con le valutazioni espresse ai fini della commisurazione della pena nei minimi edittali. Il IO ha espresso il proprio rammarico per l'accaduto e ciò evidentemente al fine di scusarsi con la persona offesa, mentre il mancato risarcimento del danno è dipeso dalla condizione di detenzione, che gli ha impedito di reperire un lavoro per corrispondere la somma oggetto di condanna. Il fatto è comunque di contenuta gravità per le conseguenze pregiudizievoli limitate patite dalla vittima;
il ricorrente non ha mai inteso sottrarsi alle proprie responsabilità, avendo ammesso la condotta lesiva e le sue condizioni di vita personale e familiare depongono in senso positivo ed egli non ha precedenti penali. Considerato in diritto Il ricorso merita parziale accoglimento limitatamente alla circostanza aggravante dell'essersi l'autore del delitto avvalso di un mezzo insidioso ed è infondato nel resto.
1. Il primo motivo di ricorso verte essenzialmente sul giudizio di responsabilità in ordine al delitto di tentato omicidio, come ricostruito dai giudici di merito nei suoi elementi costitutivi, riproponendo questioni ed argomentazioni già dedotte nei motivi di appello, ai quali la sentenza impugnata ha reso risposta puntuale e corretta. In particolare, la Corte d'appello, conformandosi alla decisione del primo giudice, ma illustrando in modo congruo e razionale le proprie statuizioni adesive, ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul tentato omicidio.
1.1 L'impugnazione sostiene infondatamente che la sentenza della Corte di appello di Torino non avrebbe risolto con argomentazioni logiche e pertinenti le questioni sollevate con l'appello in merito alla sussistenza del dolo omicidiario, che avrebbe dovuto essere escluso con conseguente riqualificazione del fatto nel delitto di lesioni aggravate in ragione di molteplici circostanze del caso di specie, che depongono in senso assolutamente contrario a qualsivoglia prospettazione in chiave di sussistenza della volontà omicida. Al contrario, la pronuncia ha esposto un'analisi dettagliata e razionale delle 5 modalità del fatto e di tutte le sue componenti estrinseche, da cui desume che il IO "non possa non avere contemplato ed accettato l'idea di uccidere" I'OU, "con quel dolo diretto alternativo, già correttamente individuato dal giudice di primo grado".
1.2 La volontà omicida nei casi come il presente, in cui manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato, va indirettamente ricavata mediante un procedimento inferenziale, analogo a quello indiziario, partendo da elementi esterni e di accertata verificazione, ossia da elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, grazie a massime di esperienza, rivelino il fine perseguito dall'agente. A tal fine possono assumere valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell""animus necandi", ad esempio, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi. Tale valutazione, esito di un'indagine di fatto, non censurabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata, si risolve nella prognosi formulata "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso specifico (sez. 1, n. 30466 del 10/7/2011, Miletta ed altro, rv. 251014; sez. 3, n. 639 del 24/11/2011, PM in proc. Marrocolo ed altri, rv. 252136; sez. 1, n. 39293 del 23/9/2008, Di Salvo, rv. 241339; sez. 1, n. 3185 del 10/2/2000, Stabile, rv. 215511). La sentenza impugnata ha rispettato i principi illustrati, nonché la distinzione tra la fattispecie di lesioni personali e quella di tentato omicidio, incentrata sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente e sulla differente potenzialità dell'azione lesiva: nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica lesiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un "quid pluris" che, eccedendo l'evento realizzato, tende ed è idoneo a cagionare un esito ulteriore e più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore dello stesso soggetto, senza però poter sortire il risultato perseguito per ragioni estranee alla volontà dell'agente. Il giudizio così espresso risulta incensurabile in questa sede perché accurato, plausibile ed aderente ai dati fattuali disponibili, mentre ricorso ripete deduzioni già confutate.
1.3 Più in dettaglio, i giudici di merito hanno ricavato la prova del dolo da una serie di elementi oggettivi, che hanno connotato l'azione nella sua materialità. In tal senso, assumono particolare rilevanza la micidialità dell'arma e la parte del corpo attinto.
1.3.1 Non colgono nel segno le censure mosse dalla difesa circa l'inidoneità omicidiaria del colpo sferrato dal IO, in relazione alla zona della regione anatomica colpita ed alle caratteristiche delle ferite riportate dalla vittima. In particolare, il ricorrente si duole della mancata considerazione di emergenze fattuali, quali il giudizio espresso dal consulente del P.M. sulla limitata penetrazione della lama per la ridotta forza impressa al fendente e sul tramite obliquo della ferita.
1.3.1.1. Invero, dalla lettura della sentenza in esame risulta che le considerazioni del consulente del P.M. sono state oggetto di un'attenta valutazione e sulla base delle stesse la Corte territoriale ha correttamente affermato che il colpo inferto con un'arma micidiale alla cavità addominale può senza dubbio produrre effetti mortali, in quanto il torace e l'addome sono sede di organi vitali, quali il cuore e le sue diramazioni. Né nel senso di escludere gli elementi costitutivi della fattispecie può deporre la circostanza che, per la natura e la morfologia delle ferite, non vi sia stata una situazione di concreto e imminente pericolo per la sopravvivenza dell'OU. Come da tempo affermato da questa Corte di legittimità, in tema di tentato omicidio, la scarsa entità, così come l'assenza, di lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere determinate anche da fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, rv. 261702); il medesimo criterio non può nemmeno illuminare sulle caratteristiche di idoneità dell'azione, che non può mai apprezzarsi in basi agli esiti conseguiti, ma in base ad un giudizio condotto "ex ante": diversamente, il delitto tentato, caratterizzato dalla mancata produzione dell'evento antigiuridico, non potrebbe mai configurarsi quando la condotta non realizzi nemmeno una lesione al soggetto passivo. Ebbene, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, per le particolari modalità con cui si è sviluppata l'azione, sia accogliendo la versione dell'imputato, che quella offerta dalla persona offesa, il IO, per la concitazione e l'alterazione emotiva, non avrebbe avuto la capacità di colpire l'OU con maggiore freddezza e precisione. Inoltre, il mancato raggiungimento degli organi vitali è derivato, secondo quanto affermato anche dal giudice di primo grado, dalla tempestiva reazione difensiva e di contrasto posta in essere dalla vittima, che ha interposto istintivamente il proprio braccio a protezione delle zone più vulnerabili e dalla fortuita circostanza dell'interessamento dell'intero spessore della parete addominale e dell'adiacente settima costa. Pertanto, solo per fattori causali conoscibili ex post, non ex ante, l'accoltellamento non ha provocato lesioni mortali.
1.3.1.2. Da ultimo, il giudice d'appello, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ritiene che non vi sono elementi per potere affermare che il colpo sia stato vibrato con scarso vigore e tantomeno per poter ipotizzare che ciò sia stato voluto dall'imputato. Parimenti, non è possibile ritenere che il tramite obliquo e non 7 orizzontale del colpo sia stato oggetto di una specifica deliberazione da parte dell'imputato. Il carattere modesto delle conseguenze cagionate e l'assenza di pericolo per la vita dell'aggredito, in realtà sono frutto della sua reazione e dei soccorsi immediatamente ricevuti, non già della scarsa lesività del fendente inferto con strumento di elevata lesività.
1.3.1.3 Parimenti, non sono dirimenti le doglianze difensive che negano la micidialità dell'arma impiegata dal IO per avere costui impiegato un comune coltello da cucina con lama in ceramica. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, agli effetti della legge penale (art 582, secondo comma, n. 2 cod. pen.) sono considerate armi tutti gli strumenti atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo, e quindi anche quelli destinati ad uso domestico, i quali soltanto agli effetti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono considerati armi. Il coltello da cucina, anche se la sua destinazione principale non è quella di arrecare offesa, è sicuramente uno strumento atto ad offendere e perché possa essere qualificato arma è necessario considerare, a sensi dell'art 80 del regolamento di esecuzione del Testo Unico citato, non solo la lunghezza della lama, ma anche quella del manico (sez. 3, n. 658 del 15/05/1967, Di Giacomanton, rv.104862). Come rilevato anche dal consulente del Pubblico Ministero, il coltello del IO per le significative dimensioni della lama - lunga 15,5 cm e la comodità - del manico, è stato considerato in grado di cagionare la morte di un uomo perchè in grado di penetrare nei tessuti e di reciderli se utilizzato per colpire il collo, l'inguine, il torace, oppure l'addome, come avvenuto nel caso di specie.
1.3.2 Nel senso di escludere l'elemento soggettivo non depone nemmeno, contrariamente alla prospettazione difensiva, la presenza di un unico colpo inferto e l'assenza di elementi da cui possa desumersi la volontà del IO di sferrare altri eventuali colpi o la possibilità che lo stesso abbia sferrato altri colpi non andati a segno. Come è noto, la mancata reiterazione dell'azione violenta non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, rv. 257882). In coerenza con tale indirizzo ermeneutico, la Corte di appello ha ritenuto non rilevante la circostanza che la coltellata non sia stata seguita da altre perchè l'OU era stato ferito all'addome con un solo colpo, ma tale da lasciarne presumere all'agente l'esizialità: subito dopo aver ricevuto il fendente, infatti, lo stesso ha affermato di essersi accasciato, dando segno di cedimento per poi precipitare per le scale. L'avvenuto abbattimento della vittima e la rottura dell'arma nella caduta a terra dell'assalitore ben rappresentano, secondo i giudici di merito, la compiuta realizzazione dell'obiettivo alternativo prefissatosi dall'autore, con la conseguente 8 superfluità e comunque la sopravvenuta impossibilità materiale di ulteriori colpi con quello strumento, oltre al fatto che, caduti a terra entrambi i contendenti, il IO non aveva inteso dimostrare con ulteriori gesti aggressivi l'intenzione direttamente omicidiaria. In definitiva, dal complesso degli elementi oggettivi risulta giuridicamente corretta la qualificazione giuridica del fatto, ben argomentata nella sentenza in esame a ragione della ritenuta sussistenza del dolo del reato di tentato omicidio, desunta dalla natura e dalla localizzazione delle lesioni in una zona sede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione del colpo, della posizione ravvicinata dell'imputato e della parte offesa, del mezzo usato. Ad ulteriore riprova dell'inconfigurabilità di una voluntas laedendi, il giudice d'appello ha anche evidenziato come l'imputato non abbia mai rilasciato dichiarazioni volte ad affermare una diversa intenzione meramente lesiva o di minaccia o l'accidentalità del colpo sferrato, oppure un errore nella sua direzione senza avere offerto elementi plausibili per pervenire una più favorevole ricostruzione della vicenda delittuosa. Quanto agli ulteriori profili di natura soggettiva che possono concorrere alla prova dell'animus necandi, la difesa ritiene che la Corte d'appello abbia solo marginalmente considerato i motivi che avrebbero indotto il soggetto a delinquere, la cui indagine richiede una ricostruzione di quanto avvenuto sul pianerottolo di casa del IO. A giudizio della difesa, dalla comparazione tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle rese dal IO emerge un contrasto, confermato anche dal narrato del teste TO, sui comportamenti tenuti dai due contendenti e sulle relative ragioni, sicchè sarebbe stato l'OU a porre in essere per primo un'azione aggressiva in danno del IO. Sul punto, la sentenza ha offerto adeguata motivazione delle ragioni per le quali non ritiene condivisibili le obiezioni difensive al giudizio di attendibilità della ricostruzione dell'accaduto fornita dall' OU. Ha osservato che la persona offesa "ha reso una testimonianza senza dubbio confusa", ma "credibile nel suo complesso" e la sua descrizione della vicenda è l'unica che le può attribuire un significato razionale nel senso che, a fronte del rifiuto del IO di risarcire il danno arrecato al veicolo dell'OU, che pure gli aveva offerto un passaggio per cortesia, si comprende la reazione di rabbia di questi, la telefonata fatta al IO per sollecitare una qualche forma di riparazione in presenza del TO e la decisione di tornare a parlare con l'imputato la sera stessa. La Corte di merito ha indicato a conferma della veridicità di siffatta ricostruzione la testimonianza del vicino di casa TO, che non ha confermato integralmente, ma neppure smentito quanto dichiarato dall'OU, e la stessa versione dell'imputato, che ha sempre escluso l'eventualità di risarcire il danno, ha dichiarato cose non vere e non ha fornito una giustificazione credibile alla circostanza di essere uscito dalla propria abitazione già armato di coltello, condotta apprezzata come già in sé rivelatrice di un intento altamente lesivo, maturato prima ancora di incontrare l'antagonista e di scambiare con questi qualche battuta.
1.3.3 La difesa per contrastare la coerenza logica e la fedeltà ai dati probatori delle osservazioni contenute in sentenza si diffonde in argomentazioni sul merito della vicenda processuale, estranee al giudizio di legittimità e quindi inammissibili, al fine di accreditare la tesi per la quale sarebbe stato il IO ad essere ingiustificatamente aggredito per primo ed egli avrebbe reagito con il primo strumento a disposizione in quel momento, tesi motivatamente disattesa con rilievi privi di qualsiasi profili di illogicità manifesta.
1.4 Infine, la difesa, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod.proc.pen., comma 2, non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un non adeguato apprezzamento di tutte le circostanze del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito, invece, alla Corte di cassazione sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie -una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative, univocamente, della coscienza e volontà omicidiaria sottese alla condotta posta in essere dal ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta il riconoscimento e la determinazione della somma stabilita a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore della persona offesa, è inammissibile. Non soltanto la difesa trascura ogni riferimento critico alla motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente ha evidenziato l'adeguatezza delle somme liquidate a titolo di provvisionale rispetto al danno biologico e morale originato dal fatto, ma non considera che, per costante orientamento giurisprudenziale, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, destinata ad essere superata ed assorbita dalla liquidazione definitiva (sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., rv. 263486; sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, rv. 261536; sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, rv. 261054; sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, rv. 250934).
3. Il terzo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa, o dell'eccesso 10 colposo in legittima difesa è infondato.
3.1Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi l'elemento differenziale: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352). La legittima difesa putativa, invece, postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento della situazione di fatto. Tale errore che ha efficacia esimente se è scusabile e - comporta responsabilità di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen., quando sia determinato da colpa deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a estrinsecarsi. In applicazione dei superiori principi nella giurisprudenza di questa Corte si è già esclusa, a fronte di un tentato omicidio, la ravvisabilità dell'eccesso 11 作 di legittima difesa e della legittima difesa putativa allorquando l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato, mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita (sez. 1, n. 26878 del 25/05/2012, Inturri, rv. 253068; sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, rv. 233352).
3.2 Alla luce di questi principi, nel caso in esame, correttamente e con adeguata motivazione la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della legittima difesa, non ravvisandone i presupposti dell'offesa ingiusta, della proporzione tra la stessa e la reazione e del pericolo grave non altrimenti evitabile. In particolare, la Corte di appello ha rilevato come non fosse ingiusta la pretesa dell'OU di ottenere il riconoscimento verbale del proprio diritto al risarcimento del danno subito per la rottura della maniglia della portiera della propria automobile, senza poi tralasciare che egli, nel corso della telefonata effettuata dall'abitazione del TO, oltre ad essersi sentito negare ogni diritto, era stato anche insultato dal IO, postosi da sé in una situazione di illiceità. Secondariamente, i giudici di appello hanno escluso la legittima difesa anche nella forma putativa, e l'eccesso colposo in legittima difesa,con rilievi ineccepibili sul piano logico, in quanto la situazione in cui si era venuto a trovare il IO era tale da non legittimare l'insorgere nello stesso di un errore circa l'esistenza di una situazione di pericolo, tenuto conto del fatto che l'OU era disarmato e solo, che si era trovato nel pianerottolo antistante l'abitazione dell'imputato, al quale sarebbe bastato non aprire la porta per evitarlo o fare rientro a casa, che egli non aveva presentato nessuna lesione dimostrativa di una seria aggressione portata da altri nei suoi confronti, che non sussisteva proporzione tra l'asserita condotta della persona offesa e la violenza dell'aggressione posta in essere dall'imputato.
4. Parimenti infondato è il motivo con cui la difesa lamenta l'esclusione della circostanza attenuante dell'aver agito in stato di ira, determinato dal fatto ingiusto altrui, costituito dall'aggressione subita da parte dell'OU rispetto ad una vicenda ritenuta ormai esaurita e non tale da giustificarne un tale atteggiamento. Invero, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza (sez. 5, n. 55741 del 25/09/2017, R., rv. 272044). I presupposti per poter ravvisare l'attenuante in questione sono stati ritenuti insussistenti, posto che per i giudici di merito nella condotta e nella pretesa risarcitoria avanzata dall' OU non era 12 dato rinvenire nessun profilo di ingiustizia, essendosi questi limitato a rivendicare la riparazione del danno patrimoniale arrecato dal IO alla propria autovettura ed avendo piuttosto l'imputato tenuto un atteggiamento provocatorio, perchè, pur avendo riconosciuto di aver causato la rottura della portiera dell'auto della persona offesa, si era rifiutato più volte di prendere in considerazione l'ipotesi di porvi rimedio, senza fornire adeguata giustificazione.
5. Deve, invece, essere accolto il quinto motivo di ricorso che investe il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante relativa all'aver commesso il fatto con uso di mezzo insidioso.
5.1 La Corte di appello ha ritenuto correttamente contestata ed applicata la circostanza aggravante in questione, non già in ragione delle caratteristiche materiali del coltello, ma piuttosto per le modalità con le quali lo stesso era stato utilizzato. Ha posto l'attenzione sulla circostanza che, secondo le attendibili informazioni fornite dalla vittima, l'imputato avrebbe volutamente tenuto nascosto il coltello, così da sorprendere l'avversario e rendergli più difficile la difesa. Tuttavia, sulla scorta di tale ricostruzione dell'episodio nei suoi aspetti fattuali non può condividersi la conclusione raggiunta, che si pone in contrasto con l'orientamento interpretativo prevalente della giurisprudenza di legittimità.
5.2 L'aggravante in parola è prevista all'art. 577, comma 1, n. 2, cod. pen., che equipara all'uso delle sostanze venefiche l'impiego di “altro mezzo insidioso". L'insidiosità va intesa obiettivamente, in relazione alla natura intrinseca del mezzo, onde in tale nozione non potrebbero farsi rientrare l'agguato o altre forme di appostamento, le quali sono quasi connaturate all'esecuzione dell'omicidio e realizzano la condotta necessaria per la sua consumazione e quindi, di per sé, non possono quindi aggravarlo. È insidioso non soltanto il mezzo fraudolento, che inganna il soggetto passivo, ma anche quello violento, allorché le modalità dell'uso costituiscano intrinsecamente un tranello di cui non ci si può avvedere: a livello esemplificativo sono tali il mascheramento della buca in cui cada la vittima;
il collegamento dell'esplosivo al sistema di accensione dell'auto, in modo che il conducente rimanga ucciso nel momento in cui avvii il motore;
lo schiacciamento della vittima sotto un sistema di pesi azionato inconsapevolmente attraverso l'accensione di un interruttore;
la predisposizione di un contatto elettrico che provochi la morte attraverso elettrocuzione. Pertanto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 2 c. p., l'espressione "mezzo insidioso" indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo occulto, non palesato, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa (sez.1, n. 11561 del 5/02/2013, Tavelli ed altri, rv. 13 255337; sez. 5, n. 2925 del 18/12/2008, Perazzi, rv. 242619; sez. 1, n. 29921 del 24/07/2002, Leone, rv. 222117). Si è precisato nella giurisprudenza di questa Corte più risalente nel tempo, ma mai smentita da contrario arresto, che non è sufficiente ad integrare l'aggravante in questione l'utilizzo, come avvenuto nel caso di specie, di uno strumento quando esso non provochi direttamente la morte della vittima, ma costituisca una mera modalità dell'azione, cioè una condotta fraudolenta tendente ad agevolare l'azione omicida, compiuta con altro mezzo (sez. 1, n. 65 dell'8/11/1993, Iakovidis, rv. 197711; sez. 5, n. 2491 del 31/01/1991, Piras, rv. 186478; sez. 1, n. 5793 dell'8/2/1969, Ponessa, rv. 181056; sez. 1, n. 920 del 29/05/1968, Ginevra, rv. 109202). I casi affrontati nei precedenti citati avevano contemplato il ricorso alla somministrazione di un farmaco in dose non letale per assopire la vittima e poterla poi colpire con un corpo contundente.
5.3 Nel caso di specie l'impiego di un coltello da cucina non presenta di per sé un'intrinseca potenzialità ingannatoria e la modalità con la quale è stato portato al di fuori dell'abitazione e momentaneamente nascosto alla vista della persona offesa costituisce un espediente privo di diretta capacità offensiva, che è derivata piuttosto dal suo uso per ferirla in zona anatomica sede di organi vitali, ma con tempi e movimenti che, per quanto dalla stessa riferito e riportato nelle sentenze di merito, le avevano consentito di approntare una minima reazione difensiva, consistita nel protendere il braccio a protezione del corpo e nel respingere l'aggressore, tanto da farlo cadere a terra. In altri termini non pare a questa Corte che, per quanto ricostruito ed argomentato in punto di fatto nella sede di merito, l'iniziale occultamento del coltello realizzi quanto richiesto per poter configurare l'aggravante di cui all'art. 577, comma 1 nr. 2, cod. pen. e tanto comporta l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto.
6.Al contrario, sono prive di fondamento le doglianze relative alla sussistenza della circostanza aggravante relativa all'aver commesso il fatto per futili motivi. Giova ribadire che la circostanza aggravante in questione sussiste quando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante impulso violento (sez. 5, dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, rv. 271115; sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, rv. 248832). Corretta ed adeguata è la motivazione della sentenza in esame, che ha evidenziato che "alla base della vicenda, conclusasi con un tentato omicidio 14 mediante accoltellamento, vi è l'episodio della rottura della maniglia della portiera dell'auto della persona offesa, causata dall'imputato subito dopo aver fruito di un passaggio di cortesia da parte dello stesso OU". Sono, pertanto, stati già superati gli argomenti difensivi volti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, introducendo una cesura tra l'episodio della rottura della maniglia della portiera dell'auto e quanto accaduto sul pianerottolo dell'appartamento del IO. Secondo tale prospettazione, la condotta posta in essere da quest'ultimo, altro non sarebbe se non la reazione al comportamento aggressivo tenuto dall'OU, rispetto a una vicenda che egli ormai riteneva conclusa. Al contrario, come già esposto, i giudici di merito hanno riscontrato la pretestuosità del movente che ha animato l'imputato poiché era stato lo stesso IO, in un crescendo del tutto gratuito e provocatorio, a creare la situazione di contrasto con l'OU, nei cui confronti non aveva altri rapporti, se non di formale cortesia legati alla relazione di vicinato. E' del tutto evidente l'inconsistenza dell'argomento difensivo: il rapporto di proporzione tra l'azione realizzata dal IO e l'antecedente -la rottura della portiera dell'auto del vicino è stato escluso con rilievi logici e coerenti col contesto probatorio e non merita dunque censure.
7.Anche in riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. rispetto alle circostanze aggravanti contestate la sentenza impugnata non presenta vizi di sorta. Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado non potessero essere ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate avuto riguardo all'assenza di resipiscenza dell'imputato, al mancato risarcimento del danno alla persona e alla cosa, alla complessiva gravità del fatto, per il grado di violenza impiegata e per l'assurdità dei suoi presupposti, e alla condotta posta in essere nelle immediatezze del fatto. In proposito, è opportuno ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, rv. 245931). Nella specie, il giudice di appello ha illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta. Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel 15 formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, rv. 260415). Sulla scorta delle considerazioni finora svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante del mezzo insidioso con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra esposti, con rigetto nel resto dei motivi di ricorso.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del mezzo insidioso e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Silvio Maria Bonito Monica Boni (шого ды DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 16