Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2003, n. 12593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12593 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O B E 1 E 9 N 9 O 1 - I Z 1 1 A ) - R E 1 BBLICA ITALIANA T CA 2 C S I . A NOME DEL P POLO LINO1 25.93 /0 3 G L ORTE SUPREMA P E R I 3 D A E D E T EC N Oggetto E T N S R T. E A IS OPPOSIZIONE A DECRETO ( SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO-SENTENZA PRONUNCIATA SECONDO EQUITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9737/01 Presidente Dott. Angelo GRIECO PANEBIANCO Consigliere Dott. Ugo Riccardo Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 26475 CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter Ud. 18/03/2003 MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOPETIVA DI SORANO S.C.R.L., in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato MARIO SCIALLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI MEGLIO, ROBERTO BACCHESCHI, ANDREA FORMICONI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PE NN RI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 2003 CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI presso LA CANCER 676 CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato 1 VG 3. SETTIMIO CHELLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 22/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, depositata il 27/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angeletti con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Chelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 27.12.2000, il Giudice di Pace del Comune di Pitigliano, pronunciando secondo equità, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NA IA RA, socio della Cooperativa a.r.l. Caseificio Sociale di Sorano, nei confronti del- la stessa Cooperativa ed ha dichiarato non dovute le somme che la deliberazione consiliare del 25.03.1999 aveva posto a carico della RA a titolo di accollo pro-quota della perdite di esercizio dell'anno 1998. 2 на Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la suddetta Società Cooperativa. Resiste con controricorso NA IA RA. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa Ca- seificio di Sorano denuncia l'inesistenza della motiva- zione della sentenza, deducendo che tale motivazione sia "incomprensibile in quanto costituita da un insie- me di frasi non collegate tra di loro e prive di fonda- mento logico, non espressiva di alcuna ratio decidendi, inficiata da interna contraddittorietà al punto da ren- dersi incomprensibile" " Si richiamano i principi che, circa l'impugnazione per cassazione delle sentenze pronunciate secondo equi- tà (art. 113 comma 2° c.p.c.), questa Corte, a seguito formulazione dell'art. 113 comma secondodella nuova cod. proc. civ., ha fissato con la sentenza S.U. n. 716 del 1999: possono essere impugnate per cassazione (per quel che qui interessa in relazione al ricorso in esa- me) per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, 2 e 4, in quest'ultimo riferimento alle ipotesi di inesi- caso soltanto con motivazione. stenza della Il motivo proposto dalla ricorrente è inammissibi- I le. 3 L' inesistenza della motivazione che, quale censura riferita alla sentenza come atto processuale, può esse- re proposta ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. con riferimento alla norma dell'art. 132 n.4 del- lo stesso codice di rito, ricomprende non soltanto l'ipotesi di mancanza totale bensì anche le altre di motivazione soltanto apparente, perché e di assoluta inconciliabilità logica delle proposizioni argomentati- ve che la costituiscono. Tuttavia,al di fuori di tali ipotesi, non può for- mularsi una censura nei termini suddetti al fine di ot- tenere un riesame della ratio decidendi. Nel caso di specie, la ricorrente soltanto formula la censura nei termini di "incomprensibilità e contrad- dittorietà" della motivazione ma la svolge poi voluta- mente omettendo di prendere in considerazione le argo- mentazioni decisorie del giudice che "il decreto in- giuntivo era stato emesso in virtù della delibera con- siliare del 25.03.1999, presa per penalità relative al- la perdita di bilancio per l'ano 1998", che "le norme statutarie non possono essere contrarie alla legge", che "l'art. 2514 c.c. in materia di società cooperative a r.l. detta espressamente che per le obbligazioni so- ciali (come la perdita di bilancio) risponda la società con il suo patrimonio, mentre il 2° co. dello stesso th 4 articolo aggiunge che ciascun socio risponde solidal- mente e in maniera sussidiaria solo nel caso di liqui- dazione coatta o di fallimento, secondo un principio regolatore della materia che è appunto quello di esclu- dere la responsabilità personale del socio e rendendo addirittura nulla qualsiasi clausola statutaria che im- pone ai soci un obbligo di illimitata partecipazione alle perdite“. La ricorrente individua, peraltro, il "punto centrale del pensiero del giudice" (pag. 3 del ricorso) nella prima delle suddette affermazioni del giudicante e lo censura come "non comprensibile" sol- tanto perché omette di rapportarlo alle successive af- fermazioni dello stesso giudice, le quali della ritenu- ta "contrarietà alla legge della deliberazione consi- liare danno la spiegazione. Nemmeno può configurarsi come censura di "motivazione apparente" quella che, in questi termini soltanto in essi, investe la sentenza impugnata riguar- do alla competenza arbitrale. L'avere il giudice deciso sul punto in maniera difforme da una sua precedente de- cisione emessa tra le stesse parti non configura, inve- ro, quel vizio della sentenza, relativo alla motivazio- ne, denunciabile ex art. 360 n. 4 e 132 n. 4 c.p.c.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. на Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 5 RG 9737/01
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 250,00 per onorari oltre spese generali ed accessori come do- vute per legge. Così deciso addì 18 marzo 2003 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Presidente Il Consigliere estensore no) (Angelo Grieco) Helo Gindery (Wa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ( oily ) 28 AGO. 2003 th IL CANCELLIERE O 4 L 7 L (Dr. Florend Peruna) Ce 3 O ER . ) IL FUNZIONARY B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T C 2 S I I . D G L E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I R E ( A 6