Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha valutato sussistente l'aggravante dei futili motivi in relazione ad una aggressione posta in essere da tifosi di una squadra di calcio ai danni di soggetto appartenente a diversa 'fedè calcistica).
Commentari • 5
- 1. Art. 577 - Altre circostanze aggravanti. Ergastolohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Premeditazione Elementi costitutivi della circostanza aggravante della sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, …
Leggi di più… - 2. Art. 585 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Aggravanti previste dall'art. 576 L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell'atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l'espressione "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen." si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo (Sez. 1, 38331/2017). Nella ipotesi di omicidio aggravato in quanto commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5), il reato previsto dall'art. 609-bis non resta assorbito …
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La massima L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale …
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Approfondimenti La prima sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 16889/2017, ha illustrato che occorre preliminarmente porre in luce che la nozione di "motivo" rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, ovvero all'impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito; uno stato soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto dall'eventuale accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in ipotesi avuto scaturigine (il ed. "stimolo esterno" rispetto all'agente: si …
Leggi di più… - 5. Confessa al medico, ritratta con il giudice: condannato (Cass. 25940/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2020
La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sè e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. Deve affermarsi che la valutazione frazionata delle dichiarazioni, di qualsiasi specie esse siano, e dunque anche di quelle confessorie, oltre che di quelle accusatorie provenienti da chiamante in correità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2017, n. 38377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38377 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
38377-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 259/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.18615/2016 Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI LUCA PISTORELLI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ES nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/04/2015 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Marilia DI NARDO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per l'imputato, l'avvocato Maurizio ANSELMI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 febbraio 2014 il G.U.P. del Tribunale di Torino condannava AN ZI, in concorso con altri soggetti, per il reato di tentato omicidio di NA RO (fatto commesso in Torino il 1 dicembre 2012). I fatti erano avvenuti durante scontri tra tifosi poco prima dello svolgimento della partita Juventus Torino. - Con sentenza del 9 aprile 2015 la Corte d'Appello di Torino ha riformato la suddetta pronunzia di primo grado, riqualificando il fatto in lesioni aggravate e riducendo la pena inflitta. Ha quindi concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
2. I difensori del ZI propongono ricorso per Cassazione.
2.1. Con i primi due motivi si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione della responsabilità del ZI quale concorrente nel reato materialmente commesso dai coimputati. Si contesta la ricostruzione dei fatti relativi alla aggressione del RO come operata dalla Corte territoriale, peraltro modificando quella fatta dal giudice di primo grado. La motivazione risulterebbe contraddittoria e in violazione dell'art. 110 cod. pen., perché l'intervento del ZI è stato collocato dalla Corte territoriale in un momento successivo all'azione materiale compiuta dagli altri due coimputati.
2.2. Con il terzo e quarto motivo si denunziano vizi motivazionali e violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Pur essendo stata richiesta con l'atto di appello (e pur dandone atto nella sentenza), la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al diniego della suddetta attenuante, peraltro compatibile con la ricostruzione dei fatti come ritenuta nella stessa sentenza.
2.3. Con il quinto e sesto motivo si denunziano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'applicazione della aggravante dei futili motivi, di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.
2.4. Con il settimo ed ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
1. I primi due motivi si risolvono in censure di merito, non ammissibili in sede di legittimità. Con essi si finisce per contestare la ricostruzione dei fatti, senza che siano denunziati vizi attinenti al travisamento delle prove. Peraltro, la motivazione della sentenza in esame non risulta affatto contraddittoria in ordine alla valutazione della condotta concorsuale posta in essere dal ZI. 2 La Corte territoriale ha ricostruito gli accadimenti anche sulla base delle risultanze di filmati, evidenziando la coeva partecipazione del ZI all'aggressione del CR, commessa con altri soggetti (pagg. 9 - 11 della sentenza).
2. Infondati sono il terzo e quarto motivo relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Va in primo luogo detto che, in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento. (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto e altro, Rv. 26817601). E' ciò che è accaduto nel caso in esame, giacché la Corte territoriale, ricostruendo la dinamica dell'aggressione posta in essere dai giovani della tifoseria di cui faceva parte il ZI, ha sottolineato l'apporto causale della condotta tenuta anche da quest'ultimo, condotta essenzialmente rafforzatrice in prima battuta di quella violenta posta in essere da TA e SA e, poi, in seconda battuta, direttamente violenta in danno del CR (si veda in particolare quanto precisato a pag. 10 della sentenza). D'altronde, nella sentenza (pagg. 19-20) si precisano gli elementi in base ai quali si è ritenuto che nell'aggressione posta in essere da SA e TA abbia concorso anche il ZI, con una risoluzione criminosa che è maturata e si è realizzata istantaneamente, allorquando i due coimputati hanno colpito CR.
3. Infondati sono anche il quinto e il sesto motivo attinenti la contestazione dell'aggravante dei futili motivi, di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. Corretta è la motivazione della sentenza in esame, che ha evidenziato come "la brutale aggressione sia stata determinata dalla mera individuazione nel CR del tifoso avversario..." (pag. 20). Va, in proposito, ribadito che la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 24883201; massime precedenti conformi: N. 7914 del 1998 Rv. 211383, N. 4819 del 1999 Rv. 213378, N. 4453 del 2000 Rv. 215806, N. 17309 del 2008 Rv. 240001, N. 24683 del 2008 Rv. 240905, N. 29377 del 2009 Rv. 244645). E' del tutto evidente, allora, come non possa ritenersi in alcun modo proporzionata rispetto a condotte aggressive, caratterizzate -come nel caso in esame- da particolare violenza, la c.d. "fede calcistica" e l'appartenenza ad una tifoseria diversa da quella della vittima della stessa violenza. 3 Certamente la suddetta "fede" è un mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali, che non possono trovare alcuna giustificazione. Condivisibili in tal senso sono le argomentazioni contenute anche nella sentenza di primo grado, secondo la quale il mero fanatismo contraddistingue l'agire di alcuni tifosi, intolleranti a qualsiasi diverso credo sportivo. Il tifoso della squadra avversa è visto non come un soggetto che ha un'ideologia sportiva di segno opposto, ma come un nemico che, secondo un'ottica intrisa di faziosità, deve essere colpito per il solo fatto di esistere. Nel caso in esame, il dato storico fattuale rende evidente come l'aggressione sia stata determinata solamente dal fatto che la vittima fosse un tifoso della squadra della Juventus, che stava camminando senza che tenesse, in quel mentre, atteggiamenti provocatori nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
4. Inammissibile è il settimo ed ultimo motivo. Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che le attenuanti generiche (già riconosciute in primo grado) non potessero essere ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate avuto riguardo alla gravità del fatto, sostanziatosi -come si è visto- in un pestaggio per i motivi futili sopra evidenziati. In proposito va detto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101).
P.Q.M.
rigetta ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017 I consigliere estensore Il Presidente Canimer Grazia Miccoli Maria VESSICHELLI Depositato in Cancelleria Roma, 101A60/2017 Il Direttore Amministrativo Dott.ss a ALLIANO