Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
21.01.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 9913/2024 a cui è stato riunito il giudizio avente R.g.n. 9914/2024, avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Napoli alla via Pietro Giannone, 30, C.F._2 presso lo studio degli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Emilio Iacobelli, che le rappresentano e difendono:
RICORRENTI
CONTRO
, in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente p.t. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LE RICORRENTI: accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, in particolare: per le Parte_1 retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 604,59 per l'anno scolastico
2021/2022 e per quantificate in € 1.600,50 per gli anni scolastici 2018/2019 e Parte_2
2020/21, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati in data 24.04.2024, le ricorrenti deducevano di essere docenti non di ruolo del , avendo prestato servizio presso Controparte_1 vari Istituti Scolastici, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022 per attualmente in servizio con contratto a tempo determinato per lo Parte_1 svolgimento di un incarico di supplenza presso l'IPSEOA Luciano Petronio in Pozzuoli
(NA), e per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/21 per attualmente docente di ruolo Parte_2 presso l'IC 49 – Toti-Borsi- Giurleo di Napoli, come da documentazione versata in atti.
Lamentavano di non aver ricevuto, in quanto docenti precarie, la cd. retribuzione professionale docenti per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001, istituita per l'aggiornamento e la “valorizzazione professionale della funzione docente”.
Deducevano la contrarietà della scelta del di escludere dal predetto beneficio CP_1 il personale con contratto a tempo determinato, in violazione e falsa applicazione del ccnl del 15 marzo 2001, del CCNL del 31 agosto 1998 e degli artt. 3 e 97 della costituzione, nonché in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE attuando così una palese disparità di trattamento, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, il chiedendo l'accertamento del loro diritto Controparte_1 alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici indicati in ricorso, come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016-2018.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente nei giudizi il Controparte_1 deducendo l'infondatezza del ricorso per mancata violazione direttiva comunitaria ed eccependo la corretta applicazione per il caso de quo da parte del normativa Controparte_3 di riferimento.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 21.01.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate dalle ricorrenti, disposta la riunione delle cause , le stesse vengono decise come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Le ricorrenti, come detto, agiscono per ottenere l'accertamento del loro diritto alla corresponsione della cd. retribuzione professionale docenti per l'intero servizio pre-ruolo svolto negli aa.ss. indicati in ricorso, sul presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) e conseguente
2 contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva 1999\70\CE, alla clausola n. 4.
Chiedono, quindi, che gli siano corrisposte la “retribuzione professionale docenti”, per gli anni scolastici indicati in ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale
CCNL 2016 2018.
Ebbene, premesso che sono documentate le circostanze di fatto poste alla base della controversia, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 20015/2018 (condiviso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre muovere, ai fini del decidere, dall'esame dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola che ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo al primo comma che: “[…] con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture
e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “[…] in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “[…] per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio nei lavoratori a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri lavoratori a tempo determinato.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è corrisposta rispettivamente la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio, previste dall'art 7 del CCNL di settore, articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 14 anni di servizio;
da 15 a 27; da 28 anni di servizio in poi).
Detta clausola, al primo comma, stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
3 contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e quelle di impiego.
Oggetto di scrutinio è, dunque, la nozione di “ragioni oggettive” di cui al punto 1 della clausola 5 dell'Accordo Quadro.
Ebbene, questo giudicante ritiene che tale nozione vada intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato possa giustificarsi solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità.
Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze 05 giugno 2018, n. C-574/16).
Avuto riguardo al caso in esame, va condiviso quanto sostenuto dalle ricorrenti secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, rilevando, la condizione di supplente
“temporaneo”, solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
Sul punto, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 20015/2018, secondo cui: “[…] le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.La tesi del , secondo cui la CP_1
R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per
4 il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ciò detto, l'esame della documentazione conferma quanto dedotto in ordine alla mancata corresponsione dell'elemento retributivo di cui trattasi nei periodi in cui le ricorrenti hanno svolto gli incarichi di supplenza (cfr. estratto elenco rapporti di lavoro a tempo determinato e buste paga allegate).
Alla luce di quanto detto, i ricorsi vanno accolti e, per l'effetto, va dichiarato il diritto di e alla corresponsione della retribuzione professionale docente Parte_1 Parte_2 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti, con conseguente obbligo dell'amministrazione scolastica di corrispondere la retribuzione professionale docenti con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del
31.08.1999, vale a dire € 174,50 per ogni mese di servizio, aumentato ad euro 184,50 successivamente, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Pertanto, in virtù del servizio prestato nei periodi riportati analiticamente indicati nei ricorsi e, soprattutto, in considerazione del ridotto orario di lavoro, come emerge dall'elenco dei rapporti di lavoro versato in atti, la somma complessiva spettante a è pari ad Parte_1
€ 604,59; mentre l'importo spettante a è pari ad € 1.600,50 (cfr. cedolini dei Parte_2 periodi di riferimento attestanti il mancato pagamento della retribuzione professionale docenti).
3. In ordine alle spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione in favore degli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Emilio
Iacobelli.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento dei ricorsi, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/2022 pari ad € 604,59, e per per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021 pari ad € Parte_2
1.600,50, in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti;
• condanna il , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, oltre C.U. versato, con attribuzione;
5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.2.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella
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