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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 337 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
, titolare dell'impresa individuale esercitata sotto Parte_1
l'omonima ditta (p.i. ), residente a [...]ed eletti- P.IVA_1
vamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Mar- cialis e Carla Valentino, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al reclamo, reclamante
contro
, in persona del curatore Controparte_1
dott. CP_2
reclamato - contumace
pagina 1 di 6 e contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_3 C.F._1
taviano (NA), in proprio e nella qualità di erede di , Controparte_4
reclamato - contumace
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del reclamante: voglia la Corte, contrariis reiectis:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare la stessa;
2) con vittoria di compensi, spese, accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 75/2023 il Tribunale di Cagliari dichiarò l'apertura della liquidazione giudiziale di , ritenendo raggiunta la prova dei Parte_1
requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge e segnatamente:
- la qualità di imprenditore commerciale della convenuta, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, pri-
mo comma, lett. d, Cod. della crisi e della conseguente non as-
soggettabilità alla liquidazione giudiziale;
- la non risultanza agli atti della prova della inesistenza dei requi-
siti dimensionali;
pagina 2 di 6 - lo stato di insolvenza, desumibile da debiti significativi nei con-
fronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre che in ragio-
ne dello sfratto subito e dei canoni non corrisposti al ricorrente nonostante la notifica dell'atto di precetto.
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2023, ha proposto re- Parte_1
clamo al fine di ottenere la revoca della apertura della liquidazione giudiziale,
lamentando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli ar-
ticoli 49, quinto comma, e 121 Cod. della crisi, per avere ella le caratteristiche di impresa artigiana minore, sottratta alla liquidazione giudiziale.
La liquidazione giudiziale e il creditore istante , rego- Controparte_3
larmente citati, non si sono costituiti e sono rimasti contumaci.
*
2. Il reclamo è fondato e deve trovare accoglimento.
La liquidazione giudiziale è stata aperta da parte dal Tribunale sul presuppo-
sto che, data l'insolvenza, la debitrice convenuta non avesse fornito, come era suo onere, la prova del non possesso del requisito dimensionale.
In ossequio alla natura devolutiva del reclamo che non preclude al soggetto che impugna di dimostrare, anche producendo documenti non versati in primo grado, l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione, vanno riesaminate le risultanze del materiale istruttorio esaminato dal Tribunale.
Part In particolare, la ha prodotto documenti attestanti:
- un attivo patrimoniale non superiore a euro 300.000,00;
pagina 3 di 6 - un fatturato imponibile negli anni 2021-2023 non superiore a circa euro 34.000,00;
- un debito verso l'Erario di circa euro 95.000,00 (per cui è stata chiesta la rateizzazione) e un debito residuo nei confronti del creditore istante di circa euro 20.000,00, stante l'avvenuto pa-
gamento parziale di oltre euro 50.0000,00.
Attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, sulla base della documentazio-
ne prodotta dalla reclamante e di quella a disposizione del curatore (pag. 7
Part c.t.u.), è stata ricostruita la situazione della , sicché è stato accertato che:
1. il valore dei cespiti non risulta superiore a euro 6.000,00, al netto di un'autovettura acquistata nell'anno 2002 a meno di euro 9.000,00 e non acquisita all'attivo della procedura di liquidazione giudiziale poi-
ché di esiguo valore e non funzionante;
2. i ricavi dei tre anni antecedenti all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (ovvero degli anni 2020, 2021 e 2022) sono risultati pari, ri-
spettivamente, a euro 29.459,2, a euro 33.779,75 e a euro 33.652,80;
3. i debiti ammessi a passivo ammontano a poco più di euro 130.000,00 e quelli oggetto di domande successive ammontano a poco più di euro
50.000,00.
Sulla base di tali riscontri, il tecnico ha escluso che, nei tre esercizi antecedenti
Part all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, l'impresa della avesse:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
pagina 4 di 6 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecen-
tomila;
3) un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a euro cinquecen-
tomila.
Conclusivamente, ritiene questa Corte che la prova dell'ammontare sottoso-
glia dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dell'indebitamento complessivo sia stata raggiunta dalla reclamante.
Il reclamo va, dunque accolto e deve essere revocata l'apertura della liqui-
dazione giudiziale di . Parte_1
A norma dell'art. 51 Cod. crisi, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale deve essere notificata alle parti e comunicata al Tribunale nonché
iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 Cod. crisi a cura della can-
celleria.
Infine, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, Cod. crisi occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.
Con la medesima periodicità, il debitore dovrà anche depositare una relazio-
ne sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
*
3. In ragione della costituzione dell'impresa soltanto nel presente grado, le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento del reclamo avverso la sentenza n. 75/23 del Tribunale
di Cagliari, revoca l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Parte_1
2) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51 Cod. crisi;
Part 3) dispone che la , con cadenza mensile, informi il curatore di tutti gli atti di gestione economica, finanziaria e patrimoniale posti in essere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di revoca fino al momento del passaggio in giudicato e a depositare con la medesima pe-
riodicità una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patri-
moniale della sua impresa;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 3 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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