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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Annalisa Giusti Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 250/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, cittadino statunitense, nato a [...] Parte_1
Heights – Illinois (U.S.A.) il 13 novembre 1962, residente a 848 W.
Webster Ave Apt. 3 Chicago – Illinois (U.S.A.), in proprio e quale erede della madre , cittadina statunitense, nata a [...] Persona_1
Heights – Illinois (U.S.A.), il 18 novembre 1920 e deceduta a Chicago,
Illinois (U.S.A.) in data 8 Febbraio 2024 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Marchese
APPELLANTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Ancona
APPELLATO CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Ancona
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso ordinanza pubblicata in data 19.2.2024 ed ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Ancona nel procedimento n.631/2023
Sulle CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrarie domande ed eccezioni disattese, accogliere il gravame proposto e, per l'effetto, riformare integralmente l'ordinanza in epigrafe descritta e, conseguentemente, accogliendo le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che , nata a [...], Persona_1
Illinois (U.S.A.) il 18/11/1920 e ivi deceduta in data 8/2/2024 era cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente diretta dall'avo cittadino italiano nato a [...]_2
(AP) il 1°/11/1887;
b) accertare e dichiarare che nato a [...]_1
Heights, Illinois (U.S.A.) il 13/11/1962, figlio di , è Persona_1 cittadino italiano iure sanguinis in quanto discendente diretto dall'avo cittadino italiano nato a [...]_2
(AP) il 1°/11/1887;
c) per l'effetto, ordinare alle competenti autorità di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, di , provvedendo alle eventuali Parte_1 comunicazioni alle autorità consolari competenti;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cap come per legge.”
Procura intervenuta:
“Chiede il rigetto del gravame”
TT DI
[...]
e , rispettivamente madre e Parte_2 Parte_1 figlio, si sono rivolta al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c. al fine di sentir accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti diretti dall'avo italiano padre Persona_2 della prima e nonno del secondo, nato in [...] e poi trasferitosi negli
Stati Uniti d'America.
Con ordinanza pubblicata in data 19.2.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.555/1912, il nonno dell'odierno ricorrente abbia perso la cittadinanza italiana nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza statunitense e che, pertanto, non abbia potuto poi trasferire tale status ai propri discendenti.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , Parte_1 anche quale erede di , nelle more deceduta, ribadendo Persona_1 che la presente vicenda dovrebbe invece essere regolata dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nessuno si è costituito per il che veniva dichiarato Controparte_1 contumace.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dello scambio di note difensive, la causa è stata trattenuta in decisione in data 16.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura Parte_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ancona in quanto il primo giudice ha ricondotto la presente vicenda nell'ambito dell'art. 12 della legge 13.06.1912 n.555 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana”, pur potendovi rinunciare una volta raggiunta la maggiore età.
L'appellante ribadisce che la propria madre Persona_3 cittadina statunitense per nascita, avrebbe conservato la cittadinanza italiana trasmessale dal proprio padre anche Persona_2 quando quest'ultimo è divenuto cittadino statunitense per naturalizzazione;
la avrebbe poi trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana ai propri discendenti, i quali non vi avrebbero mai rinunciato.
L'impugnazione dev'essere rigettata.
Al riguardo, va osservato che la Corte, pur consapevole che la Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanze interlocutorie n. 23212/24 del
27/8/2024 e n. 9275/25 in data 8.4.2025, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritiene tuttavia di dover aderire al recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
Ebbene, è incontroverso che, come nel caso in esame, tale peculiare fattispecie, presuppone un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente che il cittadino italiano avesse radicato la propria esistenza all'estero o anche che avesse tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (come la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. Sez. U, sentenza n.25317 del
24.08.2022).
Nel caso di specie, infatti, cittadina statunitense Persona_3 jure soli in quanto nata a [...] – Illinois, aveva acquisito anche la cittadinanza italiana dal padre dalla Persona_2 documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta, risulta che ha espressamente chiesto di poter ottenere la Persona_2 cittadinanza statunitense, attestando il proprio percorso di vita in America, ha giurato la propria fedeltà alla Costituzione ed alle leggi degli Stati Uniti d'America, ripudiando qualsiasi vincolo di fedeltà nei confronti di altre nazioni o governi ed in particolar modo del Paese di cui era stato in precedenza cittadino.
Risulta quindi evidente che la naturalizzazione non è stata frutto di un provvedimento generalizzato, ma è stata determinata dalla scelta consapevolmente assunta da il quale, ripudiando Persona_2 qualsiasi obbligo di fedeltà nei confronti del proprio Paese d'origine, ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Sussistono pertanto tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge
13.06.1912 n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: , Persona_1 figlia minore di all'epoca convivente con il proprio Persona_2 padre, ha quindi perso la cittadinanza italiana nel momento in cui il genitore titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato.
L'appellante sostiene allora che, anche a voler applicare l'art 12 difetterebbe il requisito della convivenza di (nata Persona_1
con il padre al momento in cui è avvenuta la Per_2
naturalizzazione di quest'ultimo (2 maggio 1921), deducendo che il certificato di naturalizzazione (fascicolo di primo grado, doc. 5, pag. 13
– originale -; doc. 5, pag. 55 - traduzione) riporta chiaramente la residenza di al seguente indirizzo “Butler Street Persona_2
1633, Chicago Heights” mentre con riferimento alla figlia minore
“ , si limita ad indicare la città di Chicago Heights senza indicare Per_1
l'indirizzo (via e numero civico).
Detta allegazione difensiva appare assolutamente pretestuosa, dal momento che dall'atto di nascita di , emerge che la Persona_1 stessa è nata, in data 18.11.2020 proprio nell'abitazione sita in Butler
Street 1633, Chicago Heights, luogo di comune residenza di entrambi i genitori, di talché la circostanza che nel certificato di naturalizzazione non venga indicata la via di residenza della ma solo Persona_1 la città, non può di certo far ritenere che la stessa che, peraltro, al momento della naturalizzazione del genitore aveva meno di sei mesi, non risiedeva con entrambi i genitori nella casa in cui era nata.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado anche perché ha ritenuto applicabile l'art 12 della legge 555/1992 nella parte in cui non ha considerato che il predetto art 12 prevede la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore solo nell'ipotesi in cui lo stesso acquisti la cittadinanza straniera e non anche allorquando, come nel caso di specie, al momento della naturalizzazione del padre, si trovasse in una situazione di bipolidia, (come la , che, Persona_1
alla nascita, aveva acquistato già la cittadinanza straniera iure soli oltre quella italiana iure sanguinis).
In altri termini, per l'appellante la norma va interpretata nel senso che la perdita della cittadinanza italiana per effetto della perdita di quella del genitore convivente esercente la potestà, nel caso in esame, non si sarebbe mai potuta accompagnare al contestuale acquisto della cittadinanza dello Stato straniero per il semplice motivo che la
[...]
già possedeva quest'ultima cittadinanza per averla Per_1 acquistata per ius soli al momento della nascita.
Orbene, ritiene la Corte che dal dettato normativo (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, agli effetti previsti dall'art 12 lg 555/1992, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano (nel caso in esame la figlia minore) sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7). Se, poi, il genitore perde la cittadinanza
(art. 12), il figlio diventa esclusivamente straniero se ha acquistato
(prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Tenuto conto della peculiare situazione esaminata e dei contrasti che ancora agitano la giurisprudenza di merito, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Sussistono tuttavia i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 115/2002, l'appellante debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza pubblicata in data Parte_1
19.2.2024 dal Tribunale di Ancona nel procedimento n.631/2023 nei confronti del così dispone: Controparte_2
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Annalisa Giusti Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 250/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, cittadino statunitense, nato a [...] Parte_1
Heights – Illinois (U.S.A.) il 13 novembre 1962, residente a 848 W.
Webster Ave Apt. 3 Chicago – Illinois (U.S.A.), in proprio e quale erede della madre , cittadina statunitense, nata a [...] Persona_1
Heights – Illinois (U.S.A.), il 18 novembre 1920 e deceduta a Chicago,
Illinois (U.S.A.) in data 8 Febbraio 2024 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Marchese
APPELLANTE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Ancona
APPELLATO CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Ancona
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso ordinanza pubblicata in data 19.2.2024 ed ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Ancona nel procedimento n.631/2023
Sulle CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrarie domande ed eccezioni disattese, accogliere il gravame proposto e, per l'effetto, riformare integralmente l'ordinanza in epigrafe descritta e, conseguentemente, accogliendo le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che , nata a [...], Persona_1
Illinois (U.S.A.) il 18/11/1920 e ivi deceduta in data 8/2/2024 era cittadina italiana iure sanguinis in quanto discendente diretta dall'avo cittadino italiano nato a [...]_2
(AP) il 1°/11/1887;
b) accertare e dichiarare che nato a [...]_1
Heights, Illinois (U.S.A.) il 13/11/1962, figlio di , è Persona_1 cittadino italiano iure sanguinis in quanto discendente diretto dall'avo cittadino italiano nato a [...]_2
(AP) il 1°/11/1887;
c) per l'effetto, ordinare alle competenti autorità di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, di , provvedendo alle eventuali Parte_1 comunicazioni alle autorità consolari competenti;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cap come per legge.”
Procura intervenuta:
“Chiede il rigetto del gravame”
TT DI
[...]
e , rispettivamente madre e Parte_2 Parte_1 figlio, si sono rivolta al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c. al fine di sentir accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti diretti dall'avo italiano padre Persona_2 della prima e nonno del secondo, nato in [...] e poi trasferitosi negli
Stati Uniti d'America.
Con ordinanza pubblicata in data 19.2.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite, ritenendo che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.555/1912, il nonno dell'odierno ricorrente abbia perso la cittadinanza italiana nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza statunitense e che, pertanto, non abbia potuto poi trasferire tale status ai propri discendenti.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello , Parte_1 anche quale erede di , nelle more deceduta, ribadendo Persona_1 che la presente vicenda dovrebbe invece essere regolata dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nessuno si è costituito per il che veniva dichiarato Controparte_1 contumace.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dello scambio di note difensive, la causa è stata trattenuta in decisione in data 16.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura Parte_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ancona in quanto il primo giudice ha ricondotto la presente vicenda nell'ambito dell'art. 12 della legge 13.06.1912 n.555 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana”, pur potendovi rinunciare una volta raggiunta la maggiore età.
L'appellante ribadisce che la propria madre Persona_3 cittadina statunitense per nascita, avrebbe conservato la cittadinanza italiana trasmessale dal proprio padre anche Persona_2 quando quest'ultimo è divenuto cittadino statunitense per naturalizzazione;
la avrebbe poi trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana ai propri discendenti, i quali non vi avrebbero mai rinunciato.
L'impugnazione dev'essere rigettata.
Al riguardo, va osservato che la Corte, pur consapevole che la Suprema
Corte di Cassazione, con ordinanze interlocutorie n. 23212/24 del
27/8/2024 e n. 9275/25 in data 8.4.2025, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritiene tuttavia di dover aderire al recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
Ebbene, è incontroverso che, come nel caso in esame, tale peculiare fattispecie, presuppone un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente che il cittadino italiano avesse radicato la propria esistenza all'estero o anche che avesse tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (come la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. Sez. U, sentenza n.25317 del
24.08.2022).
Nel caso di specie, infatti, cittadina statunitense Persona_3 jure soli in quanto nata a [...] – Illinois, aveva acquisito anche la cittadinanza italiana dal padre dalla Persona_2 documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta, risulta che ha espressamente chiesto di poter ottenere la Persona_2 cittadinanza statunitense, attestando il proprio percorso di vita in America, ha giurato la propria fedeltà alla Costituzione ed alle leggi degli Stati Uniti d'America, ripudiando qualsiasi vincolo di fedeltà nei confronti di altre nazioni o governi ed in particolar modo del Paese di cui era stato in precedenza cittadino.
Risulta quindi evidente che la naturalizzazione non è stata frutto di un provvedimento generalizzato, ma è stata determinata dalla scelta consapevolmente assunta da il quale, ripudiando Persona_2 qualsiasi obbligo di fedeltà nei confronti del proprio Paese d'origine, ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Sussistono pertanto tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge
13.06.1912 n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: , Persona_1 figlia minore di all'epoca convivente con il proprio Persona_2 padre, ha quindi perso la cittadinanza italiana nel momento in cui il genitore titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato.
L'appellante sostiene allora che, anche a voler applicare l'art 12 difetterebbe il requisito della convivenza di (nata Persona_1
con il padre al momento in cui è avvenuta la Per_2
naturalizzazione di quest'ultimo (2 maggio 1921), deducendo che il certificato di naturalizzazione (fascicolo di primo grado, doc. 5, pag. 13
– originale -; doc. 5, pag. 55 - traduzione) riporta chiaramente la residenza di al seguente indirizzo “Butler Street Persona_2
1633, Chicago Heights” mentre con riferimento alla figlia minore
“ , si limita ad indicare la città di Chicago Heights senza indicare Per_1
l'indirizzo (via e numero civico).
Detta allegazione difensiva appare assolutamente pretestuosa, dal momento che dall'atto di nascita di , emerge che la Persona_1 stessa è nata, in data 18.11.2020 proprio nell'abitazione sita in Butler
Street 1633, Chicago Heights, luogo di comune residenza di entrambi i genitori, di talché la circostanza che nel certificato di naturalizzazione non venga indicata la via di residenza della ma solo Persona_1 la città, non può di certo far ritenere che la stessa che, peraltro, al momento della naturalizzazione del genitore aveva meno di sei mesi, non risiedeva con entrambi i genitori nella casa in cui era nata.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado anche perché ha ritenuto applicabile l'art 12 della legge 555/1992 nella parte in cui non ha considerato che il predetto art 12 prevede la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore solo nell'ipotesi in cui lo stesso acquisti la cittadinanza straniera e non anche allorquando, come nel caso di specie, al momento della naturalizzazione del padre, si trovasse in una situazione di bipolidia, (come la , che, Persona_1
alla nascita, aveva acquistato già la cittadinanza straniera iure soli oltre quella italiana iure sanguinis).
In altri termini, per l'appellante la norma va interpretata nel senso che la perdita della cittadinanza italiana per effetto della perdita di quella del genitore convivente esercente la potestà, nel caso in esame, non si sarebbe mai potuta accompagnare al contestuale acquisto della cittadinanza dello Stato straniero per il semplice motivo che la
[...]
già possedeva quest'ultima cittadinanza per averla Per_1 acquistata per ius soli al momento della nascita.
Orbene, ritiene la Corte che dal dettato normativo (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, agli effetti previsti dall'art 12 lg 555/1992, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano (nel caso in esame la figlia minore) sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7). Se, poi, il genitore perde la cittadinanza
(art. 12), il figlio diventa esclusivamente straniero se ha acquistato
(prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Tenuto conto della peculiare situazione esaminata e dei contrasti che ancora agitano la giurisprudenza di merito, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Sussistono tuttavia i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 115/2002, l'appellante debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza pubblicata in data Parte_1
19.2.2024 dal Tribunale di Ancona nel procedimento n.631/2023 nei confronti del così dispone: Controparte_2
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico