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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8889/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile riunite n. RG 8889/2021 e n. RG 8894/2021 promosse da
(C.F. ), con l'avv. VIANELLO Parte_1 C.F._1
ALESSIO e l'avv. VEGLIANITI ALDO e l'avv. BOSCOLO LORENZO
e
CANNISTRACI CLAUDIO (C.F. ), con l'avv. BELLONI C.F._2
PERESSUTTI e l'avv. BELLONI PERESSUTTI SERGIO Controparte_1
Contro
già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. VISCONTI MAURIZIO
[...] P.IVA_1
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione depositate in data 12.11.2024 per gli opponenti e 8.11.2024 per l'opposta
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2146/2021 ricevuto in data 23.10.2021, con cui il Tribunale di Venezia le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 146.886,29, per la sua qualità di garante delle obbligazioni contratte dalla società ES SR in liquidazione, dichiarata fallita in data 3.06.2021, in forza di fideiussione omnibus fino all'ammontare di euro 250.000,00 rilasciata in data 28.06.2000 e successivamente confermata ed aumentata sino ad euro 500.000,00 in data 3.06.2013 e 10.06.2015.
A sostegno dell'opposizione, la ha eccepito: la nullità della intera garanzia Parte_1
fideiussoria da essa rilasciata, in quanto stipulata su modelli precompilati uniformi e sostanzialmente riproduttivi dello schema elaborato dall'ABI nel 2003 o, in subordine,
delle sole clausole di sopravvivenza e reviviscenza e di rinuncia all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'istituto di credito, non avendo il medesimo agito nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
l'insussistenza del credito azionato da controparte a fronte della garanzia concessa da DI nella misura del 60% e del pagamento di euro 87.623,39 da tale ultima società effettuato in data 30.07.2021, con conseguente surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale;
l'insussistenza del credito per come richiesto, avendo controparte prodotto gli estratti conto a far data dal
2008, a fronte di un rapporto instaurato nel 1998, con conseguente necessità di rideterminazione del credito in applicazione del principio del c.d. “saldo zero”, e ed essendo gli interessi attivi e passivi nonché le commissioni di massimo scoperto e le spese privi di valida pattuizione contrattuale.
2 L'opponente in questione, pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto.
Con comparsa depositata in data 18.02.2022, si è opposta Controparte_3
all'accoglimento dell'opposizione avversaria, contestando la fondatezza della stessa e, in particolare, escludendo: l'applicabilità della tutela consumeristica alla quale Parte_1
proprietaria della quota del 45% della società ES SR ed amministratore delegato della stessa;
la nullità totale della garanzia fideiussoria, sia in quanto contratto autonomo di garanzia, sia in quanto non inficiata dalla eventuale invalidità delle intese ABI a monte;
la nullità parziale della garanzia, in presenza di un concreto interesse della a Parte_1
prestare la garanzia in parola;
la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia, a fronte di una azione tempestiva sia nei confronti del debitore principale che nei confronti dei fideiussori;
l'insussistenza del credito, in ragione della genericità delle doglianze di parte opponente e della intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie di controparte per il periodo antecedente al 30.11.2011.
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2021, AU CI, in qualità di ulteriore garante della società ES SR in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data
28.06.2000, ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 2146/2021,
ponendo a fondamento della domanda di revoca del decreto stesso o di rideterminazione dell'importo dovuto le stesse censure sollevate dalla suddetta opponente.
nel costituirsi nel relativo giudizio, ha preliminarmente chiesto la Controparte_3
riunione del giudizio n. RG 8894/2021 al giudizio 8889/2021 e si è opposta all'accoglimento delle pretese avversarie, svolgendo le medesime difese già espresse con la
3 comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento n. RG 8889/2021 in data
18.02.2022.
Con decreti di data 20 e 21 marzo 2023 l'allora giudice istruttore di entrambi i giudizi ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2146/2021 nei confronti sia di che di AU CI. Parte_1
A seguito della riunione delle due procedure disposta con ordinanza di data 20.04.2022, la causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento di data 22.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Ai fini della decisione del presente giudizio, va anzitutto considerato che, pacificamente, in data 30.07.2021 vi è stato il pagamento della somma di euro 87.623,39 da parte di
. Controparte_4
In relazione a tale ultima somma, in sede di costituzione e risposta depositata in data
18.02.2022, - in contrasto con quanto specificamente affermato nella memoria CP_3
autorizzata depositata in data 2.02.2022 nel subprocedimento cautelare avente ad oggetto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla
- ha dichiarato di agire in qualità di mandatario senza rappresentanza per conto Parte_1
di ed ha, pertanto, insistito per la conferma del decreto Controparte_4
ingiuntivo o, in subordine, per la condanna dei due garanti al pagamento della somma di euro 146.886,29, detratta la somma di euro 53.399,18, oltre interessi semplici dal 9.6.2021
al saldo come per contratto e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996.
In proposito, si rileva come - in sostanza – la legittimazione di ad agire Controparte_3
quale mandatario senza rappresentanza di per il recupero della Controparte_4
4 somma corrisposta all'intermediario finanziario, da un lato, non paia potersi ricondurre con ragionevole certezza alla specifica Convenzione del 20.03.2014 prodotta dall'opposta in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (cfr. doc. 9), la quale non viene chiaramente ed esplicitamente richiamata in seno agli artt. 4 e 10 del Contratto di garanzia a prima chiamata concluso tra la debitrice principale e (cfr. doc. 8 fasc. CP_3
opponente); dall'altro, resta in concreto messa in dubbio dall'atteggiamento assunto sia da che da . Controparte_3 Controparte_4
La prima, infatti, ha dato atto della surroga di DI nella posizione dell'originario creditore verso il debitore principale ed i garanti (cfr. doc. 11 fasc. opponente) e, con memoria autorizzata depositata in data 2.02.2022 nel subprocedimento cautelare,
premettendo l'avvenuto pagamento della somma di euro 87.623,39 da parte di DI, ha chiesto che la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo venisse mantenuta solo per la parte residua del credito, con ciò dimostrando univocamente di agire solo ed esclusivamente quale creditore originario.
La seconda, invece, si è direttamente insinuata al passivo del fallimento ES SR per l'intera somma corrisposta a , in contrasto con l'esistenza in capo a tale Controparte_3
ultimo soggetto di un mandato irrevocabile per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall'associato.
Conseguentemente, si ritiene che la pretesa creditoria esercitata da in Controparte_3
questa sede debba essere limitata all'importo di euro 59.262,90 (ossia euro 146.886,29 –
euro 87.623,39), oltre interessi semplici dal 9.6.2021 al saldo come per contratto e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996.
5 Fatta tale premessa, va evidenziato come l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dagli opponenti, a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito, non valga in ogni caso a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta per le considerazioni che si vanno qui di seguito ad esporre.
In primo luogo, quand'anche si ritenesse che le garanzie rilasciate dalla e dal Parte_1
CI fossero effettivamente nulle in quanto sottoscritte su moduli riproduttivi dello schema elaborato dall'ABI nel 2003, come pacificamente riconosciuto dalle Sezioni Unite
della Cassazione, si tratterebbe in ogni caso di una nullità parziale, ossia limitata alle singole clausole contrastanti effettivamente riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, e non idonea, dunque, ad inficiare la validità della garanzia prestata (cfr. Cass. SSUU n. 41994/2021).
Né può ritenersi che, nel caso concreto, senza le clausole in questione gli odierni opponenti non avrebbero avuto interesse alla stipula delle fideiussioni stesse, posto che trattasi chiaramente di previsioni favorevoli alla banca.
Peraltro, le clausole di sopravvivenza e reviviscenza (cfr. doc. 4 fasc. opponente, lettere h e b) neppure risultano concretamente azionate dall'istituto di credito: nulla di specifico,
infatti, è stato allegato in proposito dagli opponenti.
Quanto al termine di cui all'art. 1957 c.c., va evidenziato che nella fideiussione omnibus,
quand'anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell'art. 2
comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta”
quanto dovuto dal soggetto garantito, come nel caso di specie, l'onere del creditore,
6 previsto dall'art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore senza necessità di proporre entro lo stesso termine azione giudiziale.
La domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale, in altre parole, può e deve essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c..
A ben vedere, peraltro, nel caso di specie il credito da ultimo concesso in data 6.06.2019
per euro 160.000,00 con “validità a revoca”, nelle forme dell'apertura di credito in c/c utilizzabile fino alla concorrenza di euro 20.000,00 e di anticipi in euro all'esportazione utilizzabile fino alla concorrenza massima di euro 130.000,00 (nonché di castelletto per accredito sbf di portafoglio commerciale utilizzabile fino alla concorrenza massima di euro
10.000,00) è stato formalmente revocato in data 12.02.2021 (cfr. docc. 4 e 5 fasc, opposta),
con la conseguenza che non solo la insinuazione al passivo del Fallimento del debitore principale di data 2.07.2021, ma anche le raccomandate inviate ad entrambi i fideiussori il
29.07.2021 sono intervenute entro la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c.
Ancora, le ulteriori censure sollevate dagli opponenti ed afferenti alla insussistenza del credito per la mancata produzione degli estratti conto antecedenti al 2008 (con conseguente necessità di rideterminazione del credito in applicazione del principio del c.d. “saldo zero”),
nonché all'assenza di una valida pattuizione contrattuale relativa agli interessi attivi e passivi ed alle commissioni di massimo scoperto e spese, non possono essere accolte poiché formulate in modo eccessivamente generico, anche tenuto conto che la qualifica
7 rivestita dai fideiussori all'interno della società avrebbe consentito ai medesimi di formulare più puntuali censure in relazione agli estratti conto, ove effettivamente riscontrate.
Da ultimo, tenuto conto che - come già osservato dal precedente Giudice Istruttore con provvedimento di data 20.03.2022 - è pacifico tra le parti, che dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, l'ammontare del credito vantato da si sia ridotto CP_3
dell'importo di euro 53.399,18, per compensazione con un controcredito vantato da nei confronti dell'istituto di credito stesso, il decreto ingiuntivo dovrà Parte_1
essere revocato e gli opponenti andranno condannati al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 5863,73, oltre interessi come da domanda. CP_3
A fronte della parziale fondatezza della domanda di condanna formulata dal creditore nel presente giudizio non può essere disposta la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta da in forza del D.I. n. 2146/2021. Controparte_3
La domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'opponente nei confronti Parte_1
dell'opponente CI, poiché fondata su circostanze emerse già nel corso del subprocedimento cautelare e formulata dal soggetto interessato solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
La parziale soccombenza di tutte le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opposta ex art. 96 cpc, non essendo configurabile un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali e non essendo sufficiente al fine la mera infondatezza della domanda.
8
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle controversie riunite n. RG 8889/2021 e 8894/2021, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e AU CI Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2146/2021;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di (già Controparte_2
della somma di euro 5863,73, oltre interessi come da domanda;
Controparte_3
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da
[...]
nei confronti di AU CI;
Parte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile riunite n. RG 8889/2021 e n. RG 8894/2021 promosse da
(C.F. ), con l'avv. VIANELLO Parte_1 C.F._1
ALESSIO e l'avv. VEGLIANITI ALDO e l'avv. BOSCOLO LORENZO
e
CANNISTRACI CLAUDIO (C.F. ), con l'avv. BELLONI C.F._2
PERESSUTTI e l'avv. BELLONI PERESSUTTI SERGIO Controparte_1
Contro
già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), con l'avv. VISCONTI MAURIZIO
[...] P.IVA_1
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione depositate in data 12.11.2024 per gli opponenti e 8.11.2024 per l'opposta
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2146/2021 ricevuto in data 23.10.2021, con cui il Tribunale di Venezia le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 146.886,29, per la sua qualità di garante delle obbligazioni contratte dalla società ES SR in liquidazione, dichiarata fallita in data 3.06.2021, in forza di fideiussione omnibus fino all'ammontare di euro 250.000,00 rilasciata in data 28.06.2000 e successivamente confermata ed aumentata sino ad euro 500.000,00 in data 3.06.2013 e 10.06.2015.
A sostegno dell'opposizione, la ha eccepito: la nullità della intera garanzia Parte_1
fideiussoria da essa rilasciata, in quanto stipulata su modelli precompilati uniformi e sostanzialmente riproduttivi dello schema elaborato dall'ABI nel 2003 o, in subordine,
delle sole clausole di sopravvivenza e reviviscenza e di rinuncia all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'istituto di credito, non avendo il medesimo agito nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
l'insussistenza del credito azionato da controparte a fronte della garanzia concessa da DI nella misura del 60% e del pagamento di euro 87.623,39 da tale ultima società effettuato in data 30.07.2021, con conseguente surroga nei diritti del creditore verso il debitore principale;
l'insussistenza del credito per come richiesto, avendo controparte prodotto gli estratti conto a far data dal
2008, a fronte di un rapporto instaurato nel 1998, con conseguente necessità di rideterminazione del credito in applicazione del principio del c.d. “saldo zero”, e ed essendo gli interessi attivi e passivi nonché le commissioni di massimo scoperto e le spese privi di valida pattuizione contrattuale.
2 L'opponente in questione, pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto.
Con comparsa depositata in data 18.02.2022, si è opposta Controparte_3
all'accoglimento dell'opposizione avversaria, contestando la fondatezza della stessa e, in particolare, escludendo: l'applicabilità della tutela consumeristica alla quale Parte_1
proprietaria della quota del 45% della società ES SR ed amministratore delegato della stessa;
la nullità totale della garanzia fideiussoria, sia in quanto contratto autonomo di garanzia, sia in quanto non inficiata dalla eventuale invalidità delle intese ABI a monte;
la nullità parziale della garanzia, in presenza di un concreto interesse della a Parte_1
prestare la garanzia in parola;
la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia, a fronte di una azione tempestiva sia nei confronti del debitore principale che nei confronti dei fideiussori;
l'insussistenza del credito, in ragione della genericità delle doglianze di parte opponente e della intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie di controparte per il periodo antecedente al 30.11.2011.
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2021, AU CI, in qualità di ulteriore garante della società ES SR in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data
28.06.2000, ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 2146/2021,
ponendo a fondamento della domanda di revoca del decreto stesso o di rideterminazione dell'importo dovuto le stesse censure sollevate dalla suddetta opponente.
nel costituirsi nel relativo giudizio, ha preliminarmente chiesto la Controparte_3
riunione del giudizio n. RG 8894/2021 al giudizio 8889/2021 e si è opposta all'accoglimento delle pretese avversarie, svolgendo le medesime difese già espresse con la
3 comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento n. RG 8889/2021 in data
18.02.2022.
Con decreti di data 20 e 21 marzo 2023 l'allora giudice istruttore di entrambi i giudizi ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2146/2021 nei confronti sia di che di AU CI. Parte_1
A seguito della riunione delle due procedure disposta con ordinanza di data 20.04.2022, la causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento di data 22.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Ai fini della decisione del presente giudizio, va anzitutto considerato che, pacificamente, in data 30.07.2021 vi è stato il pagamento della somma di euro 87.623,39 da parte di
. Controparte_4
In relazione a tale ultima somma, in sede di costituzione e risposta depositata in data
18.02.2022, - in contrasto con quanto specificamente affermato nella memoria CP_3
autorizzata depositata in data 2.02.2022 nel subprocedimento cautelare avente ad oggetto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla
- ha dichiarato di agire in qualità di mandatario senza rappresentanza per conto Parte_1
di ed ha, pertanto, insistito per la conferma del decreto Controparte_4
ingiuntivo o, in subordine, per la condanna dei due garanti al pagamento della somma di euro 146.886,29, detratta la somma di euro 53.399,18, oltre interessi semplici dal 9.6.2021
al saldo come per contratto e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996.
In proposito, si rileva come - in sostanza – la legittimazione di ad agire Controparte_3
quale mandatario senza rappresentanza di per il recupero della Controparte_4
4 somma corrisposta all'intermediario finanziario, da un lato, non paia potersi ricondurre con ragionevole certezza alla specifica Convenzione del 20.03.2014 prodotta dall'opposta in allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc (cfr. doc. 9), la quale non viene chiaramente ed esplicitamente richiamata in seno agli artt. 4 e 10 del Contratto di garanzia a prima chiamata concluso tra la debitrice principale e (cfr. doc. 8 fasc. CP_3
opponente); dall'altro, resta in concreto messa in dubbio dall'atteggiamento assunto sia da che da . Controparte_3 Controparte_4
La prima, infatti, ha dato atto della surroga di DI nella posizione dell'originario creditore verso il debitore principale ed i garanti (cfr. doc. 11 fasc. opponente) e, con memoria autorizzata depositata in data 2.02.2022 nel subprocedimento cautelare,
premettendo l'avvenuto pagamento della somma di euro 87.623,39 da parte di DI, ha chiesto che la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo venisse mantenuta solo per la parte residua del credito, con ciò dimostrando univocamente di agire solo ed esclusivamente quale creditore originario.
La seconda, invece, si è direttamente insinuata al passivo del fallimento ES SR per l'intera somma corrisposta a , in contrasto con l'esistenza in capo a tale Controparte_3
ultimo soggetto di un mandato irrevocabile per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dall'associato.
Conseguentemente, si ritiene che la pretesa creditoria esercitata da in Controparte_3
questa sede debba essere limitata all'importo di euro 59.262,90 (ossia euro 146.886,29 –
euro 87.623,39), oltre interessi semplici dal 9.6.2021 al saldo come per contratto e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996.
5 Fatta tale premessa, va evidenziato come l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata dagli opponenti, a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito, non valga in ogni caso a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta per le considerazioni che si vanno qui di seguito ad esporre.
In primo luogo, quand'anche si ritenesse che le garanzie rilasciate dalla e dal Parte_1
CI fossero effettivamente nulle in quanto sottoscritte su moduli riproduttivi dello schema elaborato dall'ABI nel 2003, come pacificamente riconosciuto dalle Sezioni Unite
della Cassazione, si tratterebbe in ogni caso di una nullità parziale, ossia limitata alle singole clausole contrastanti effettivamente riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, e non idonea, dunque, ad inficiare la validità della garanzia prestata (cfr. Cass. SSUU n. 41994/2021).
Né può ritenersi che, nel caso concreto, senza le clausole in questione gli odierni opponenti non avrebbero avuto interesse alla stipula delle fideiussioni stesse, posto che trattasi chiaramente di previsioni favorevoli alla banca.
Peraltro, le clausole di sopravvivenza e reviviscenza (cfr. doc. 4 fasc. opponente, lettere h e b) neppure risultano concretamente azionate dall'istituto di credito: nulla di specifico,
infatti, è stato allegato in proposito dagli opponenti.
Quanto al termine di cui all'art. 1957 c.c., va evidenziato che nella fideiussione omnibus,
quand'anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell'art. 2
comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta”
quanto dovuto dal soggetto garantito, come nel caso di specie, l'onere del creditore,
6 previsto dall'art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore senza necessità di proporre entro lo stesso termine azione giudiziale.
La domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale, in altre parole, può e deve essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c..
A ben vedere, peraltro, nel caso di specie il credito da ultimo concesso in data 6.06.2019
per euro 160.000,00 con “validità a revoca”, nelle forme dell'apertura di credito in c/c utilizzabile fino alla concorrenza di euro 20.000,00 e di anticipi in euro all'esportazione utilizzabile fino alla concorrenza massima di euro 130.000,00 (nonché di castelletto per accredito sbf di portafoglio commerciale utilizzabile fino alla concorrenza massima di euro
10.000,00) è stato formalmente revocato in data 12.02.2021 (cfr. docc. 4 e 5 fasc, opposta),
con la conseguenza che non solo la insinuazione al passivo del Fallimento del debitore principale di data 2.07.2021, ma anche le raccomandate inviate ad entrambi i fideiussori il
29.07.2021 sono intervenute entro la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c.
Ancora, le ulteriori censure sollevate dagli opponenti ed afferenti alla insussistenza del credito per la mancata produzione degli estratti conto antecedenti al 2008 (con conseguente necessità di rideterminazione del credito in applicazione del principio del c.d. “saldo zero”),
nonché all'assenza di una valida pattuizione contrattuale relativa agli interessi attivi e passivi ed alle commissioni di massimo scoperto e spese, non possono essere accolte poiché formulate in modo eccessivamente generico, anche tenuto conto che la qualifica
7 rivestita dai fideiussori all'interno della società avrebbe consentito ai medesimi di formulare più puntuali censure in relazione agli estratti conto, ove effettivamente riscontrate.
Da ultimo, tenuto conto che - come già osservato dal precedente Giudice Istruttore con provvedimento di data 20.03.2022 - è pacifico tra le parti, che dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, l'ammontare del credito vantato da si sia ridotto CP_3
dell'importo di euro 53.399,18, per compensazione con un controcredito vantato da nei confronti dell'istituto di credito stesso, il decreto ingiuntivo dovrà Parte_1
essere revocato e gli opponenti andranno condannati al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 5863,73, oltre interessi come da domanda. CP_3
A fronte della parziale fondatezza della domanda di condanna formulata dal creditore nel presente giudizio non può essere disposta la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta da in forza del D.I. n. 2146/2021. Controparte_3
La domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'opponente nei confronti Parte_1
dell'opponente CI, poiché fondata su circostanze emerse già nel corso del subprocedimento cautelare e formulata dal soggetto interessato solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
La parziale soccombenza di tutte le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opposta ex art. 96 cpc, non essendo configurabile un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali e non essendo sufficiente al fine la mera infondatezza della domanda.
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PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle controversie riunite n. RG 8889/2021 e 8894/2021, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e AU CI Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2146/2021;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di (già Controparte_2
della somma di euro 5863,73, oltre interessi come da domanda;
Controparte_3
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta da
[...]
nei confronti di AU CI;
Parte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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