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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. r.g. 253/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2068 /2023, promossa da (c.f. (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1990 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Matteo RUFFINOTTI e IA ON ricorrente contro (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.04.1991 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Arianna DE LUCA resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato conclusioni congiunte:
“- il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso la madre;
- il signor salvo migliore accordo, potrà vedere e tenere il figlio con sé a weekend alternati, dal venerdì Parte_1 sino al lunedì mattina oltre un pomeriggio (con pernottamento) nelle settimane in cui passa i week end con il signore e due (con pernottamento) quando invece lo trascorre con la mamma;
Parte_1
- il signor contribuirà al mantenimento indiretto di mediante versamento alla signora Parte_1 Per_1 dell'importo mensile, ad oggi rivalutato, di € 345,21 (rivalutazione effettuata con riferimento all'indice di CP_1 aprile 2024 e da rivalutarsi non appena verrò pubblicato l'indice di aprile 2025), somma rivalutabile dopo un anno e d ogni secondo anno gli indici ISTAT (FOI);
- le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- l'A.U.U. verrò percepito in via esclusivo dalla signora CP_1
- la signora dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al versamento delle differenze dovute a tutolo di CP_1 rivalutazione ISTAT (FOI) nonché al rimborso della propria quota di spettanza, pari al 70% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data odierna;
- il signor dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al rimborso della propria quota di Parte_1 spettanza, pari al 30% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento fino alla data odierna;
- spese compensate”.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto introduttivo di Con ricorso depositato in data Parte_1
6/2/2025, ha adito il Tribunale di Novara chiedendo la modifica del decreto Parte_1 del Tribunale di Novara del 27/4/2021 che stabiliva: “Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1) affida il figlio minore in via
[...] Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le modalità di seguito indicate: - sino al compimento dei tre anni di età del bambino: a fine settimana alternati dalle ore 11:00 alle ore 20:00 del sabato e della domenica, senza pernottamento;
tre pomeriggi nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, dalle ore 17,00 alle ore 20:00, un pomeriggio nell'altra settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; per metà della vacanze
Pag. 2 natalizie, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno, senza pernottamento (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno, senza pernottamento;
per un periodo di 14 giorni, anche suddiviso in due periodi, durante le vacanze estive, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno senza pernottamento, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e il figlio;
conseguentemente, il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro genitore almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;
- dopo il compimento del terzo anno di età del bambino: a) a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica, con pernotto;
b) nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, sino alle ore 21:00; c) nella settimana Per_1 in cui il minore trascorrerà il week end con il padre, questi potrà vedere e tenere con sé un pomeriggio Per_1 infrasettimanale sino alle ore 21:00 dopo cena;
d) per le festività natalizie, il minore starà con la madre e con il padre per uguale periodo, ed in particolare dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro; e) durante le festività pasquali potrà trascorrere con il padre tre giorni consecutivi, da Per_1 concordarsi tra i genitori;
f) durante le vacanze estive potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi, con Per_1 il padre in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
g) in occasione delle altre festività infrasettimanali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e il figlio;
conseguentemente, il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro genitore almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio mediante corresponsione alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, di un CP_1 assegno mensile di importo pari a euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 70% delle spese straordinarie, come di seguito individuate:
1. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di istituto privato;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
2. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva, ricreativa o ludica) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per la patente;
4. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in casi di malattia dei genitori o del minore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
5. spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Una volta
Pag. 3 effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Gli assegni per il nucleo familiare saranno percepiti dalla sig.ra 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. CP_1
Il ricorrente, in particolare, evidenziava il mutamento delle condizioni economiche della resistente che, rispetto al 2021, era stata assunta come insegnante di sostegno presso l'Istituto comprensivo statale Galvani di Novara, con contratto di 30 ore settimanali ed aveva acquistato un bene immobile, in Novara, via Vittime di Bologna n. 2 e relative pertinenze, concesso in locazione a terzi. La sua situazione economica, invece, era sostanzialmente immutata.
Peraltro, il ricorrente allegava che il figlio pernottava presso la sua abitazione una notte in Per_1 più rispetto a quanto previsto nel provvedimento del 2021.
Concludeva, quindi, in tal senso: “affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che il signor salvo migliore accordo, possa vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dal venerdì Parte_1 sino al lunedì mattina oltre un pomeriggio (con pernottamento) nelle settimane in cui passa il week end con il signor e due (con pernottamento) quando invece lo trascorre con la mamma;
- porre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di mediante versamento alla signora Parte_1 Per_1 dell'importo mensile di € 150,00, somma rivalutabile dopo un anno e ad ogni anno secondo gli indici CP_1
ISTAT (FOI); - disporre che le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- disporre che l'A.U.U. venga percepito al 50% da ciascun genitore come previsto per legge. Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa”.
Si costituiva, nei termini di legge, in data 5/6/2025 dando atto di aver Controparte_1 raggiunto una intesa con il ricorrente.
In effetti, all'udienza del 26/6/2025, le parti si riportavano alle note congiunte -in epigrafe riportate- depositate in data 17/6/2025.
***
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto: invero, le condizioni relative ad affido e mantenimento -in gran parte analoghe a quelle già oggetto di provvedimento del 2021- meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia.
Le condizioni economiche pattuite sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Parimenti può essere accolto anche l'accordo relativo alla rinuncia delle relative spettanze, trattandosi di crediti nella disponibilità delle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica del decreto del 27/4/2021 emesso nel procedimento n. R.G. 1602/2020 VG, ferme restando le disposizioni non modificate:
1. dispone l'affido condiviso del minore , con collocamento presso Persona_2 la madre;
2. dispone che potrà vedere e tenere il figlio con sé a week- Parte_1 ends alternati, dal venerdì sino al lunedì mattina oltre un pomeriggio (con pernottamento) nelle settimane in cui passa i week end con il signore e due (con pernottamento) quando Parte_1 invece lo trascorre con la mamma, salvo migliore accorso;
3. dispone che il signor contribuirà al mantenimento indiretto di mediante Parte_1 Per_1 versamento alla signora dell'importo mensile, ad oggi rivalutato, di € 345,21 (rivalutazione CP_1 effettuata con riferimento all'indice di aprile 2024 e da rivalutarsi non appena verrò pubblicato l'indice di aprile 2025), somma rivalutabile dopo un anno e d ogni secondo anno gli indici ISTAT (FOI), con rinuncia da parte della signora dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, CP_1 al versamento delle differenze dovute a tutolo di rivalutazione ISTAT (FOI) nonché al rimborso della propria quota di spettanza, pari al 70% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data odierna e del signor al rimborso della propria quota Parte_1 di spettanza, pari al 30% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento fino alla data odierna;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da Controparte_1
5. compensa le spese di lite.
6. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 26/6/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2068 /2023, promossa da (c.f. (C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1990 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Matteo RUFFINOTTI e IA ON ricorrente contro (C.F.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.04.1991 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore Con il patrocinio dell'Avv. Arianna DE LUCA resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato conclusioni congiunte:
“- il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso la madre;
- il signor salvo migliore accordo, potrà vedere e tenere il figlio con sé a weekend alternati, dal venerdì Parte_1 sino al lunedì mattina oltre un pomeriggio (con pernottamento) nelle settimane in cui passa i week end con il signore e due (con pernottamento) quando invece lo trascorre con la mamma;
Parte_1
- il signor contribuirà al mantenimento indiretto di mediante versamento alla signora Parte_1 Per_1 dell'importo mensile, ad oggi rivalutato, di € 345,21 (rivalutazione effettuata con riferimento all'indice di CP_1 aprile 2024 e da rivalutarsi non appena verrò pubblicato l'indice di aprile 2025), somma rivalutabile dopo un anno e d ogni secondo anno gli indici ISTAT (FOI);
- le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- l'A.U.U. verrò percepito in via esclusivo dalla signora CP_1
- la signora dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al versamento delle differenze dovute a tutolo di CP_1 rivalutazione ISTAT (FOI) nonché al rimborso della propria quota di spettanza, pari al 70% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data odierna;
- il signor dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al rimborso della propria quota di Parte_1 spettanza, pari al 30% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento fino alla data odierna;
- spese compensate”.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'atto introduttivo di Con ricorso depositato in data Parte_1
6/2/2025, ha adito il Tribunale di Novara chiedendo la modifica del decreto Parte_1 del Tribunale di Novara del 27/4/2021 che stabiliva: “Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1) affida il figlio minore in via
[...] Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, secondo le modalità di seguito indicate: - sino al compimento dei tre anni di età del bambino: a fine settimana alternati dalle ore 11:00 alle ore 20:00 del sabato e della domenica, senza pernottamento;
tre pomeriggi nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, dalle ore 17,00 alle ore 20:00, un pomeriggio nell'altra settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; per metà della vacanze
Pag. 2 natalizie, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno, senza pernottamento (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno, senza pernottamento;
per un periodo di 14 giorni, anche suddiviso in due periodi, durante le vacanze estive, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno senza pernottamento, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e il figlio;
conseguentemente, il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro genitore almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;
- dopo il compimento del terzo anno di età del bambino: a) a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica, con pernotto;
b) nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, sino alle ore 21:00; c) nella settimana Per_1 in cui il minore trascorrerà il week end con il padre, questi potrà vedere e tenere con sé un pomeriggio Per_1 infrasettimanale sino alle ore 21:00 dopo cena;
d) per le festività natalizie, il minore starà con la madre e con il padre per uguale periodo, ed in particolare dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro; e) durante le festività pasquali potrà trascorrere con il padre tre giorni consecutivi, da Per_1 concordarsi tra i genitori;
f) durante le vacanze estive potrà trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi, con Per_1 il padre in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
g) in occasione delle altre festività infrasettimanali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore. Durante i periodi di spettanza esclusiva del figlio, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e il figlio;
conseguentemente, il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro genitore almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale il figlio sarà raggiungibile;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio mediante corresponsione alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, di un CP_1 assegno mensile di importo pari a euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI), oltre al 70% delle spese straordinarie, come di seguito individuate:
1. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di istituto privato;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
2. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva, ricreativa o ludica) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per la patente;
4. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in casi di malattia dei genitori o del minore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
5. spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Una volta
Pag. 3 effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Gli assegni per il nucleo familiare saranno percepiti dalla sig.ra 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. CP_1
Il ricorrente, in particolare, evidenziava il mutamento delle condizioni economiche della resistente che, rispetto al 2021, era stata assunta come insegnante di sostegno presso l'Istituto comprensivo statale Galvani di Novara, con contratto di 30 ore settimanali ed aveva acquistato un bene immobile, in Novara, via Vittime di Bologna n. 2 e relative pertinenze, concesso in locazione a terzi. La sua situazione economica, invece, era sostanzialmente immutata.
Peraltro, il ricorrente allegava che il figlio pernottava presso la sua abitazione una notte in Per_1 più rispetto a quanto previsto nel provvedimento del 2021.
Concludeva, quindi, in tal senso: “affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mantenendo la dimora e la propria residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che il signor salvo migliore accordo, possa vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dal venerdì Parte_1 sino al lunedì mattina oltre un pomeriggio (con pernottamento) nelle settimane in cui passa il week end con il signor e due (con pernottamento) quando invece lo trascorre con la mamma;
- porre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di mediante versamento alla signora Parte_1 Per_1 dell'importo mensile di € 150,00, somma rivalutabile dopo un anno e ad ogni anno secondo gli indici CP_1
ISTAT (FOI); - disporre che le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- disporre che l'A.U.U. venga percepito al 50% da ciascun genitore come previsto per legge. Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di causa”.
Si costituiva, nei termini di legge, in data 5/6/2025 dando atto di aver Controparte_1 raggiunto una intesa con il ricorrente.
In effetti, all'udienza del 26/6/2025, le parti si riportavano alle note congiunte -in epigrafe riportate- depositate in data 17/6/2025.
***
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto: invero, le condizioni relative ad affido e mantenimento -in gran parte analoghe a quelle già oggetto di provvedimento del 2021- meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia.
Le condizioni economiche pattuite sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Parimenti può essere accolto anche l'accordo relativo alla rinuncia delle relative spettanze, trattandosi di crediti nella disponibilità delle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: in parziale modifica del decreto del 27/4/2021 emesso nel procedimento n. R.G. 1602/2020 VG, ferme restando le disposizioni non modificate:
1. dispone l'affido condiviso del minore , con collocamento presso Persona_2 la madre;
2. dispone che potrà vedere e tenere il figlio con sé a week- Parte_1 ends alternati, dal venerdì sino al lunedì mattina oltre un pomeriggio (con pernottamento) nelle settimane in cui passa i week end con il signore e due (con pernottamento) quando Parte_1 invece lo trascorre con la mamma, salvo migliore accorso;
3. dispone che il signor contribuirà al mantenimento indiretto di mediante Parte_1 Per_1 versamento alla signora dell'importo mensile, ad oggi rivalutato, di € 345,21 (rivalutazione CP_1 effettuata con riferimento all'indice di aprile 2024 e da rivalutarsi non appena verrò pubblicato l'indice di aprile 2025), somma rivalutabile dopo un anno e d ogni secondo anno gli indici ISTAT (FOI), con rinuncia da parte della signora dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, CP_1 al versamento delle differenze dovute a tutolo di rivalutazione ISTAT (FOI) nonché al rimborso della propria quota di spettanza, pari al 70% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data odierna e del signor al rimborso della propria quota Parte_1 di spettanza, pari al 30% delle spese straordinarie anticipate, così come individuate e descritte nel provvedimento del 27/4/2021, dalla data di pubblicazione del provvedimento fino alla data odierna;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da Controparte_1
5. compensa le spese di lite.
6. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 26/6/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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