Articolo 19 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 maggio 1955
Art. 19.
Per ogni iscritto, la pensione teorica, si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella A unita alla presente legge.
Alla data della, cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955