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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 14900 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CAPUANO SILVIA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato DESERTI MARGHERITA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in note scritte sostitutive dell'udienza dell'11 febbraio 2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal coniuge , unione celebrata a VENOSA in Controparte_1
data 07/09/2009 e dalla quale erano nati tre figli, tutti minorenni , la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare di cui chiedeva l'assegnazione; chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, tramite incontri protetti con la determinazione in € 800,00 mensili del contributo da porsi a carico del marito a titolo di mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, per sé un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a € 200,00 mensili rivalutabili.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1 con rigetto dell'addebito e diversa regolamentazione degli incontri padre figlio e contributo economico
Con sentenza n. 1563/2024 veniva pronunciata sentenza sul vincolo.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano acquisite relazioni dei Servizi sociali.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie la causa era, quindi, rimessa al
Collegio per la decisione..
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza parziale n. Controparte_1
1563/2024, passata in giudicato.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è ammissibile e fondata, e va pertanto accolta.
pagina 2 di 8 È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006), di talché “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006).
pagina 3 di 8 In particolare, secondo Cass. n. 18074/2014, “in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
Al giudice spetta, dunque, stabilire se il comportamento contrario ai doveri coniugali sia stato l'unica causa della separazione, ovvero se preesistesse già una situazione di intollerabilità della convivenza a causa della condotta dell'altro coniuge, essendo a tal fine necessario considerare le condotte in raffronto l'una con l'altra, in base ad una valutazione comparativa e di carattere globale di tutte le risultanze emerse dall'istruttoria svolta (cfr. Cass. n. 1273/2005; Cass. n.
16359/2004; Cass. 14162/2001). Scopo di questa valutazione comparativa è stabilire se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una
“giustificata reazione” nei confronti degli atti compiuti dall'altro, verificando se e quale incidenza abbiano rivestito quei comportamenti, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (ex multis, Cass. 1202/2006).
Tuttavia, sul punto occorre segnalare che, secondo i più recenti arresti di legittimità, laddove nel caso di specie sia raggiunta la prova della perpetrazione di condotte violente, specie se gravi, ad opera di uno dei due coniugi, tale circostanza è idonea, di per sé, a fondare il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge in quanto tali comportamenti si traducono in violazioni di norme di condotta imperative e inderogabili che, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721; Cass.
8548/2011; Cass. 15101/2004).
pagina 4 di 8 Ed invero, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano aggressioni a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, tali da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere qualificati come “ritorsioni” e “reazioni” al comportamento di quest'ultimo, così che appare congruo sottrarre gli stessi al suddetto giudizio di comparazione, in quanto il tentativo di “bilanciamento” con siffatto comportamento sarebbe comunque inidoneo ad escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cfr. Cass. 18475/2005)
Si ritiene, dunque, di aderire all'orientamento recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721, secondo il quale, più nello specifico, “in tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione” (si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/08/2024, n. 22294: “Le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto a essa”).
Orbene, nel caso di specie, il sig ha sviluppato una dipendenza da CP_1
alcool ,che ha determinato per tre volte il ritiro della patente e il sequestro dell'auto ( cfr docc da 54 a 57).. Nonostante il percorso avviato al RT ,il sig non ha interrotto il consumo di alcool. Ad ottobre 2022 e giugno 2023 CP_1
il sig poneva in essere condotte violente che portavano all'emissione CP_1
di un ordine di protezione. Il sig era anche attinto da ordinanza CP_1
cautelare penale di allontanamento del 4.7.2023 e successivamente veniva pagina 5 di 8 condannato a 10 mesi di reclusioni, con sospensione condizionale della pena a condizione dello svolgimento di un percorso specifico.
La condotta del sig ha, con certezza, causato la fine del rapporto CP_1
matrimoniale , con conseguente addebitabilità della separazione.
I figli minori devono essere affidati alla madre in via superesclusiva,alla luce delle condotte paterne di violenza e disinteresse, anche economico, dimostrato dopo la separazione. I minori hanno vissuto, a causa delle condotte del padre, delle esperienze traumatizzanti, per essere stati esposti agli scenari di violenza domestica sia fisica che verbale sopra descritti,(docc,,8,9,10,11,12,13,14,18,19,44), confermati dal padre e costretti a trascorrere un periodo di allontanamento forzato dal proprio ambiente familiare.
Inoltre, sono stati messi in pericolo dal padre il quale non si è fatto scrupolo neppure di condurli in auto in stato di alterazione alcolica (fatto non contestato) e di lasciarli in una condizione di insicurezza economica (docc.
9,40,41,42,43,44,47,62,63,75,76,83);
I minori sono collocati presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale.
Quanto alle visite padre figli si delegano i Servizi sociali ad organizzarle con modalità protetta, tenendo conto della situazione psicologica dei minori, per i quali, se ritenuto opportuno, dovrà essere predisposto un sostegno psicologico.
Quanto al contributo di mantenimento paterno, si osserva che il sig è CP_1
gravato da finanziamenti, contratti per esigenze personali, alcuni dei quali, prossimi all'esaurimento.
Dalla documentazione presentata è emerso che il sig nei mesi di CP_1
disoccupazione ha percepito la SP .
Dal mese di luglio 2024 ha trovato un nuovo impiego con uno CP_1
stipendio di euro 1600,00 euro circa.
La sig.ra lavora solo per 9 mesi l'anno come insegnante di sostegno (cfr Pt_1
doc. 37, 64, 79) , guadagna circa 10.000,00 euro all'anno. Riceve l'assegno unico per i figli pari a 500-600,00 euro mensili .
pagina 6 di 8 In considerazione dell'età dei minori e della gestione demandata in via esclusiva alla madre si reputa equo stabilire un contributo mensile paterno di euro 600,00, a decorrere dalla domanda, tenuto conto della SP che il convenuto ha ricevuto anche nel periodo di disoccupazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto della sproporzione tra i redditi delle parti determinata, soprattutto dall'assenza di retribuzione della sig per tre mesi, si accoglie la domanda Pt_1 di mantenimento della moglie per l'importo di euro 150,00 mensili.
Le ulteriori domande della ricorrente sono inammissibili in questa sede.
Le spese legali seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Addebita la separazione al sig CP_1
2. - Disporre l'affidamento esclusivo (rafforzato) dei figli minori alla madre, presso cui verranno collocati stabilmente, con facoltà per il genitore affidatario di decidere in via autonoma su tutte le questioni, in ambito scolastico, sanitario, scelta della residenza e richiesta di documenti;
3. Dispone l'assegnazione della casa familiare sita in San Lazzaro di Savena
(BO) Via Del Lavoro 14, alla sig.ra Parte_1
4. Delega i Servizi sociali ad organizzare le visite padre- figli con modalità protetta, tenendo conto della situazione psicologica dei minori, per i quali, se ritenuto opportuno, dovrà essere predisposto un sostegno psicologico;
5. Dispone il monitoraggio del Servizio sociale per due anni della situazione dei minori e dell'evoluzione del percorso presso il RT del sig CP_1
6. pone a carico di , l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il
Tribunale di Bologna;
7. pone a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 8 somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
8. Condanna a corrispondere a le spese legali Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 7000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge
9. Si comunichi ai Servizi sociali
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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