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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/04/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 468/2023 R.G.
TRA
(p. iva ), in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , con il patrocinio dell'avv. Emma Maria Rosaria Finelli;
Parte_2
- opponente -
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Rosania Controparte_1 C.F._1
Danilo;
- opposto -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti processuali come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza del
02/02/2024, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte.
Parte opponente: “la scrivente difesa rassegna le proprie conclusioni, come da atto introduttivo, che qui si abbiano per trascritte e riportate” ossia (pag. 9 ss. atto di citazione) “voglia il Giudice adito, in via del tutto preliminare, in rito: 1) dichiarare l'esistenza della clausola compromissoria all'art. 38 dello statuto della Parte_1
e per l'effetto:
[...]
2) revocare e annullare il D.I. n. 2076/2022 emesso dal Tribunale di Foggia – dott.ssa M. Angela
Marchesiello – in data 02/12/2022 per essere stato chiesto ed ottenuto da Autorità Giudiziaria
Incompetente; sempre in via preliminare, nel merito:
3) accertare e dichiarare che l'opposizione è fondata su prova scritta nel merito e cioè che l'importo ingiunto con il D.I. non è stato versato alla pertanto, revocare la Parte_1 provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n. 2076/2022 perché chiesto ed ottenuto su documentazione non probante;
nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice ritenesse di disattendere la fondata eccezione di rito e decidere di entrare nel merito della proposta opposizione, nel merito:
4) accertare e dichiarare che nulla deve la Cooperativa Giove opponente al sig. Controparte_1 perché l'importo ingiunto è stato versato al , come è evidente da tutta la Parte_3 produzione documentale in atti;
5) revocare il D.I. n. 2076/2022 poiché lo stesso è stato chiesto ed ottenuto sul presupposto di una erronea certezza del credito;
6) condannare, inoltre, l'opposto ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in via equitativa per aver agito con responsabilità aggravata;
Pag. 1 di 4 7) condannare, inoltre, il sig. alla rifusione di spese e competenza di causa in Controparte_1 favore della . Parte_1 Parte opposta: “Il deducente precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed osservato nei propri scritti difensivi, come di seguito nuovamente evidenziato:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva, ex art. 649 cpc, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo del tutto infondate e pretestuose le motivazioni addotte da controparte;
- previo rigetto di ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, confermare il decreto ingiuntivo
n. 2076/2022 emesso dal Tribunale di Foggia (G.I. dott. M.A. Marchesiello) il 2/12/2022;
- condannare la cooperativa opponente alla refusione di tutte le spese di giudizio, oltre accessoria di legge;
- previo accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, condannare la cooperativa opponente al risarcimento del danno arrecato al creditore, da liquidarsi in via equitativa”. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2076/20222 emesso il
02/12/2022 (R.G. n. 6469/2022), con il quale il Tribunale di Foggia ingiungeva il pagamento, in favore di , della somma di € 73.233,05, oltre interessi e spese di procedura, a titolo Controparte_1 di restituzione dei contributi in conto costruzione versati alla Cooperativa per la realizzazione in
Foggia del programma edilizio denominato “Cittadella Ecologica”, comprensivo dell'alloggio prenotato dall'odierno opposto.
In via preliminare, a sostegno dell'opposizione la eccepiva Parte_1
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Foggia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'art. 38 – Clausola Compromissoria – dello Statuto della Cooperativa (rinvenendo le pretese creditorie del dalla qualità di socio della Cooperativa stessa), chiedendo di revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accogliere la spiegata opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto di credito azionato.
L'odierno opposto, nel costituirsi in giudizio, contestava la preliminare eccezione di incompetenza sollevata, ritenendo che la pretesa creditoria azionata era diretta ad ottenere la restituzione delle somme versate in “conto costruzione” e non degli importi versati per la quota associativa;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 05/05/2023 celebrata in modalità cartolare, parte opponente non chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; parte opposta chiedeva “che la causa venga rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, ovvero, solo in subordine, per
l'assunzione dei mezzi istruttori con la concessione dei termini ex art. 183 cpc”.
In difetto di richiesta di parte, in via principale, di assegnazione dei termini di appendice scritta ex art. 183, co. 6, c.p.c. e stante la richiesta preliminare di parte opponente di revoca del decreto ingiuntivo perché ottenuto da autorità giudiziaria incompetente in virtù dell'esistenza di clausola compromissoria statutaria, la causa era rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni;
alla successiva udienza del 05/02/2024 era assunta in decisione sulla scorta delle conclusioni di parte, previa l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve esaminarsi la preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale di Foggia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 38 dello Statuto della
Pag. 2 di 4 rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, Parte_1 rispetto all'esame dei motivi relativi al merito della pretesa.
Si tratta, più in dettaglio, di verificare l'applicabilità al caso di specie della clausola dell'art. 38 dello Statuto della cooperativa che devolve alla competenza di un Collegio arbitrale la Pt_1 risoluzione delle controversie sorte tra soci e società in materia di diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale.
Detto articolo recita testualmente: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolto da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal presidente della C.C.I.A. di Foggia il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente (...)”.
È stata, quindi, demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice (Cass. n.
6248/1998), come può desumersi dall'espressione letterale usata ("controversie", v. Cass. Civ.,
14.4.1992, n. 4528).
Con riferimento alle cooperative edilizie aventi per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, la clausola compromissoria che prevede il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia, comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto associativo, va riferita, per il tenore testuale della clausola e per la ratio sottesa, ai soli rapporti societari nascenti dal contratto sociale e, quindi, ai rapporti c.d. endosocietari.
Più specificamente, il socio di società cooperativa è parte di due distinti anche se collegati rapporti, uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio (Cass. Civ. n. 723/2013).
In questa prospettiva, la distinzione tra conferimenti sociali ed esborsi di carattere straordinario
(necessari per la realizzazione degli alloggi) è funzionale al principio secondo cui “nelle cooperative edilizie che hanno per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, le anticipazioni e gli esborsi sopportati dal socio per conseguire la proprietà dell'alloggio trovano giustificazione in un rapporto di scambio, ben distinto dal rapporto associativo, dal quale trae invece origine l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione ed amministrazione, ricollegandosi questi ultimi alla qualità di socio, che deriva dall'adesione alla cooperativa e permane fino a suo scioglimento ovvero al recesso o all'esclusione del socio, ed i primi ad un atto di trasferimento avente una causa omogenea a quella di una comune compravendita, nell'ambito del quale la società assume la veste di alienante e il socio quella di acquirente” (Cass. Civ. n. 12124/2016). Al fine di radicare la competenza arbitrale circa le cause, tra la cooperativa e i soggetti che siano stati suoi soci, le quali non traggano origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell'immobile costruito dalla cooperativa, è necessaria o una espressa previsione dell'applicabilità della clausola statutaria anche ai rapporti di assegnazione e trasferimento in proprietà degli immobili, o l'inserimento di
Pag. 3 di 4 un'autonoma clausola nell'atto di prenotazione o nel successivo atto di assegnazione o nell'atto di trasferimento.
Orbene, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, si applica alle sole controversie endosocietarie sicché, in assenza di espressa previsione statutaria ovvero di autonoma clausola nell'atto di prenotazione o di assegnazione ovvero in quello di trasferimento immobiliare, non si estende alla controversia relativa al trasferimento di proprietà, giacché il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti, seppur collegati, rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, l'altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.
In ulteriori e più semplici parole, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la competenza arbitrale sia da escludere ogni qual volta la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra il socio e la società, pertanto estraneo ai rapporti endosocietari (Cass. 13 giugno 2016, n. 12124); così si è ritenuto in un caso in cui la domanda creditoria aveva ad oggetto un credito originato da un contratto di somministrazione di latte autonomo rispetto al rapporto societario e con esso compatibile (Cass. 16 dicembre 2021, n. 40339)
o, ancora, nel caso tipico delle cooperative edilizie, nelle quali l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio autonomo, ancorché collegato al rapporto di carattere associativo, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente (v. da ultimo Trib. Bergamo, 31/10/2022, n. 2369).
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza del Tribunale va respinta, radicandosi presso il
Tribunale adito la competenza a pronunciarsi sull'azionata domanda;
con separata ordinanza devono essere date disposizioni per il prosieguo del giudizio.
Le spese processuali sono da regolarsi con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, nella causa iscritta al n. 468/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria Controparte_1 istanza od eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da;
Parte_1
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 24 aprile 2025
Il Giudice Antonio Lacatena
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 468/2023 R.G.
TRA
(p. iva ), in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , con il patrocinio dell'avv. Emma Maria Rosaria Finelli;
Parte_2
- opponente -
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Rosania Controparte_1 C.F._1
Danilo;
- opposto -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti processuali come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza del
02/02/2024, qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte.
Parte opponente: “la scrivente difesa rassegna le proprie conclusioni, come da atto introduttivo, che qui si abbiano per trascritte e riportate” ossia (pag. 9 ss. atto di citazione) “voglia il Giudice adito, in via del tutto preliminare, in rito: 1) dichiarare l'esistenza della clausola compromissoria all'art. 38 dello statuto della Parte_1
e per l'effetto:
[...]
2) revocare e annullare il D.I. n. 2076/2022 emesso dal Tribunale di Foggia – dott.ssa M. Angela
Marchesiello – in data 02/12/2022 per essere stato chiesto ed ottenuto da Autorità Giudiziaria
Incompetente; sempre in via preliminare, nel merito:
3) accertare e dichiarare che l'opposizione è fondata su prova scritta nel merito e cioè che l'importo ingiunto con il D.I. non è stato versato alla pertanto, revocare la Parte_1 provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. n. 2076/2022 perché chiesto ed ottenuto su documentazione non probante;
nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice ritenesse di disattendere la fondata eccezione di rito e decidere di entrare nel merito della proposta opposizione, nel merito:
4) accertare e dichiarare che nulla deve la Cooperativa Giove opponente al sig. Controparte_1 perché l'importo ingiunto è stato versato al , come è evidente da tutta la Parte_3 produzione documentale in atti;
5) revocare il D.I. n. 2076/2022 poiché lo stesso è stato chiesto ed ottenuto sul presupposto di una erronea certezza del credito;
6) condannare, inoltre, l'opposto ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in via equitativa per aver agito con responsabilità aggravata;
Pag. 1 di 4 7) condannare, inoltre, il sig. alla rifusione di spese e competenza di causa in Controparte_1 favore della . Parte_1 Parte opposta: “Il deducente precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed osservato nei propri scritti difensivi, come di seguito nuovamente evidenziato:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva, ex art. 649 cpc, della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo del tutto infondate e pretestuose le motivazioni addotte da controparte;
- previo rigetto di ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, confermare il decreto ingiuntivo
n. 2076/2022 emesso dal Tribunale di Foggia (G.I. dott. M.A. Marchesiello) il 2/12/2022;
- condannare la cooperativa opponente alla refusione di tutte le spese di giudizio, oltre accessoria di legge;
- previo accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, condannare la cooperativa opponente al risarcimento del danno arrecato al creditore, da liquidarsi in via equitativa”. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2076/20222 emesso il
02/12/2022 (R.G. n. 6469/2022), con il quale il Tribunale di Foggia ingiungeva il pagamento, in favore di , della somma di € 73.233,05, oltre interessi e spese di procedura, a titolo Controparte_1 di restituzione dei contributi in conto costruzione versati alla Cooperativa per la realizzazione in
Foggia del programma edilizio denominato “Cittadella Ecologica”, comprensivo dell'alloggio prenotato dall'odierno opposto.
In via preliminare, a sostegno dell'opposizione la eccepiva Parte_1
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Foggia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in virtù dell'art. 38 – Clausola Compromissoria – dello Statuto della Cooperativa (rinvenendo le pretese creditorie del dalla qualità di socio della Cooperativa stessa), chiedendo di revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accogliere la spiegata opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto di credito azionato.
L'odierno opposto, nel costituirsi in giudizio, contestava la preliminare eccezione di incompetenza sollevata, ritenendo che la pretesa creditoria azionata era diretta ad ottenere la restituzione delle somme versate in “conto costruzione” e non degli importi versati per la quota associativa;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 05/05/2023 celebrata in modalità cartolare, parte opponente non chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; parte opposta chiedeva “che la causa venga rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, ovvero, solo in subordine, per
l'assunzione dei mezzi istruttori con la concessione dei termini ex art. 183 cpc”.
In difetto di richiesta di parte, in via principale, di assegnazione dei termini di appendice scritta ex art. 183, co. 6, c.p.c. e stante la richiesta preliminare di parte opponente di revoca del decreto ingiuntivo perché ottenuto da autorità giudiziaria incompetente in virtù dell'esistenza di clausola compromissoria statutaria, la causa era rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni;
alla successiva udienza del 05/02/2024 era assunta in decisione sulla scorta delle conclusioni di parte, previa l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve esaminarsi la preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale di Foggia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 38 dello Statuto della
Pag. 2 di 4 rivestendo tale questione carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, Parte_1 rispetto all'esame dei motivi relativi al merito della pretesa.
Si tratta, più in dettaglio, di verificare l'applicabilità al caso di specie della clausola dell'art. 38 dello Statuto della cooperativa che devolve alla competenza di un Collegio arbitrale la Pt_1 risoluzione delle controversie sorte tra soci e società in materia di diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale.
Detto articolo recita testualmente: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolto da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal presidente della C.C.I.A. di Foggia il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente (...)”.
È stata, quindi, demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice (Cass. n.
6248/1998), come può desumersi dall'espressione letterale usata ("controversie", v. Cass. Civ.,
14.4.1992, n. 4528).
Con riferimento alle cooperative edilizie aventi per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, la clausola compromissoria che prevede il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia, comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto associativo, va riferita, per il tenore testuale della clausola e per la ratio sottesa, ai soli rapporti societari nascenti dal contratto sociale e, quindi, ai rapporti c.d. endosocietari.
Più specificamente, il socio di società cooperativa è parte di due distinti anche se collegati rapporti, uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio (Cass. Civ. n. 723/2013).
In questa prospettiva, la distinzione tra conferimenti sociali ed esborsi di carattere straordinario
(necessari per la realizzazione degli alloggi) è funzionale al principio secondo cui “nelle cooperative edilizie che hanno per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, le anticipazioni e gli esborsi sopportati dal socio per conseguire la proprietà dell'alloggio trovano giustificazione in un rapporto di scambio, ben distinto dal rapporto associativo, dal quale trae invece origine l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione ed amministrazione, ricollegandosi questi ultimi alla qualità di socio, che deriva dall'adesione alla cooperativa e permane fino a suo scioglimento ovvero al recesso o all'esclusione del socio, ed i primi ad un atto di trasferimento avente una causa omogenea a quella di una comune compravendita, nell'ambito del quale la società assume la veste di alienante e il socio quella di acquirente” (Cass. Civ. n. 12124/2016). Al fine di radicare la competenza arbitrale circa le cause, tra la cooperativa e i soggetti che siano stati suoi soci, le quali non traggano origine da rapporti endosocietari e che attengano solo al trasferimento in proprietà dell'immobile costruito dalla cooperativa, è necessaria o una espressa previsione dell'applicabilità della clausola statutaria anche ai rapporti di assegnazione e trasferimento in proprietà degli immobili, o l'inserimento di
Pag. 3 di 4 un'autonoma clausola nell'atto di prenotazione o nel successivo atto di assegnazione o nell'atto di trasferimento.
Orbene, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, si applica alle sole controversie endosocietarie sicché, in assenza di espressa previsione statutaria ovvero di autonoma clausola nell'atto di prenotazione o di assegnazione ovvero in quello di trasferimento immobiliare, non si estende alla controversia relativa al trasferimento di proprietà, giacché il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti, seppur collegati, rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, l'altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.
In ulteriori e più semplici parole, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la competenza arbitrale sia da escludere ogni qual volta la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra il socio e la società, pertanto estraneo ai rapporti endosocietari (Cass. 13 giugno 2016, n. 12124); così si è ritenuto in un caso in cui la domanda creditoria aveva ad oggetto un credito originato da un contratto di somministrazione di latte autonomo rispetto al rapporto societario e con esso compatibile (Cass. 16 dicembre 2021, n. 40339)
o, ancora, nel caso tipico delle cooperative edilizie, nelle quali l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio autonomo, ancorché collegato al rapporto di carattere associativo, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente (v. da ultimo Trib. Bergamo, 31/10/2022, n. 2369).
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza del Tribunale va respinta, radicandosi presso il
Tribunale adito la competenza a pronunciarsi sull'azionata domanda;
con separata ordinanza devono essere date disposizioni per il prosieguo del giudizio.
Le spese processuali sono da regolarsi con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, nella causa iscritta al n. 468/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria Controparte_1 istanza od eccezione, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da;
Parte_1
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 24 aprile 2025
Il Giudice Antonio Lacatena
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