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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.18875/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18875/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CORSO LAGHI N.37- 10051 AVIGLIANA, presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MASSIMO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RUBIANA il Parte_1 Parte_2
30/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RUBIANA (atto n.5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 29/07/2009 e , il 02/09/2014. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dispone che:
1) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa con esercizio anche Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre.
2) L'abitazione coniugale ubicata in Rubiana (To) borgata Palmero 33 ter con tutti gli arredi che la compongono è assegnata alla sig.ra il sig. si è già allontanato prelevando i propri effetti Pt_1 Pt_2 personali e gli arredi richiesti.
3) figli e alterneranno settimanalmente la permanenza presso l'abitazione dei genitori Per_1 Per_2 nel seguente modo;
la prima settimana presso l'abitazione della madre il lunedì ed il martedì e dal venerdì alla domenica e presso l'abitazione del padre il mercoledì ed il giovedì; la seconda settimana, il lunedì ed il martedì e dal venerdì alla domenica presso l'abitazione del padre ed il mercoledì ed il giovedì presso quella della madre.
4) durante le vacanze pasquali e durante le vacanze di carnevale i figli rimarranno un anno col padre e l'anno successivo con la madre, alternandole annualmente;
durante le vacanze natalizie i figli rimarranno, un anno, dal 23 dicembre al 30 dicembre col padre e dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con la madre, alternando detta permanenza per l'anno successivo;
i figli rimarranno con i genitori per quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive (cioè nel periodo decorrente dal 15 giugno sino all'inizio dell'anno scolastico) in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Dà atto che:
5) la madre continuerà a beneficiare dell'integrale corresponsione dell'assegno unico.
Dispone che:
6) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli nelle circostanze in cui gli stessi sono presso le pagina 2 di 3 abitazioni dei genitori stessi;
i coniugi ripartiranno al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, spese ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate;
i coniugi danno atto di aver preso visione del Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di
Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
Dà atto che:
7) Il sig. si impegna al pagamento del 50% della rata di mutuo dell'abitazione in comproprietà Pt_2 ubicata in Rubiana (To) b.ta Palmero 33 ter in uso alla sig.ra Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno di mantenimento e con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
9) I coniugi danno atto di essere stati edotti dal difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione e dichiarano di preferire il ricorso al procedimento tradizionale così come disciplinato dal vigente codice di procedura civile.
10) i coniugi prestano reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18875/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CORSO LAGHI N.37- 10051 AVIGLIANA, presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MASSIMO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RUBIANA il Parte_1 Parte_2
30/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RUBIANA (atto n.5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 29/07/2009 e , il 02/09/2014. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Dispone che:
1) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa con esercizio anche Per_1 Per_2 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione principale degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre.
2) L'abitazione coniugale ubicata in Rubiana (To) borgata Palmero 33 ter con tutti gli arredi che la compongono è assegnata alla sig.ra il sig. si è già allontanato prelevando i propri effetti Pt_1 Pt_2 personali e gli arredi richiesti.
3) figli e alterneranno settimanalmente la permanenza presso l'abitazione dei genitori Per_1 Per_2 nel seguente modo;
la prima settimana presso l'abitazione della madre il lunedì ed il martedì e dal venerdì alla domenica e presso l'abitazione del padre il mercoledì ed il giovedì; la seconda settimana, il lunedì ed il martedì e dal venerdì alla domenica presso l'abitazione del padre ed il mercoledì ed il giovedì presso quella della madre.
4) durante le vacanze pasquali e durante le vacanze di carnevale i figli rimarranno un anno col padre e l'anno successivo con la madre, alternandole annualmente;
durante le vacanze natalizie i figli rimarranno, un anno, dal 23 dicembre al 30 dicembre col padre e dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con la madre, alternando detta permanenza per l'anno successivo;
i figli rimarranno con i genitori per quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive (cioè nel periodo decorrente dal 15 giugno sino all'inizio dell'anno scolastico) in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Dà atto che:
5) la madre continuerà a beneficiare dell'integrale corresponsione dell'assegno unico.
Dispone che:
6) I genitori provvederanno al mantenimento dei figli nelle circostanze in cui gli stessi sono presso le pagina 2 di 3 abitazioni dei genitori stessi;
i coniugi ripartiranno al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, spese ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate;
i coniugi danno atto di aver preso visione del Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di
Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
Dà atto che:
7) Il sig. si impegna al pagamento del 50% della rata di mutuo dell'abitazione in comproprietà Pt_2 ubicata in Rubiana (To) b.ta Palmero 33 ter in uso alla sig.ra Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno di mantenimento e con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
9) I coniugi danno atto di essere stati edotti dal difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione e dichiarano di preferire il ricorso al procedimento tradizionale così come disciplinato dal vigente codice di procedura civile.
10) i coniugi prestano reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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