Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2017, n. 339
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Sentenza 20 giugno 2017

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Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 cod. pen., è di mero pericolo e a forma libera e, pertanto, si perfeziona con la semplice condotta di adulterazione o contraffazione - anche non occulta o fraudolenta - di una sostanza destinata all'alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, senza necessità dell'avvenuto consumo della sostanza stessa, essendone sufficiente la potenziale utilizzabilità, mentre l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, quale coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, indipendentemente dal perseguimento dello specifico obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la somministrazione a fagiani di sostanze medicinali nocive per la salute pubblica, riscontrate presenti nell'acqua di abbeverata, anche se non più rinvenute nei muscoli degli animali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2017, n. 339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 339
    Data del deposito : 20 giugno 2017

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