Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 cod. pen., è di mero pericolo e a forma libera e, pertanto, si perfeziona con la semplice condotta di adulterazione o contraffazione - anche non occulta o fraudolenta - di una sostanza destinata all'alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, senza necessità dell'avvenuto consumo della sostanza stessa, essendone sufficiente la potenziale utilizzabilità, mentre l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, quale coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, indipendentemente dal perseguimento dello specifico obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la somministrazione a fagiani di sostanze medicinali nocive per la salute pubblica, riscontrate presenti nell'acqua di abbeverata, anche se non più rinvenute nei muscoli degli animali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2017, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
00339 -1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/06/2017 -Presidente Sent. n. sez. DOMENICO CARCANO 651/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.29550/2016 LUIGI FABRIZIO MANCUSO N2 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ IA IC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso EL SEGUENTE SENSO;
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore L'avv.COLAIACONO GRAZIELLA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO -1. Con la sentenza emessa il 18 gennaio 24 aprile 2016 il Tribunale di Ravenna, giudicando IA LE IA imputato, quale amministratore - della SAS La VI di IA G., in concorso con SS AR (separatamente processato), dei reati di commercio di medicinali guasti (art. 443 cod. pen.: capo A), di ricettazione (art. 648 cod. pen.: capo B), di esercizio abusivo della professione di farmacista e medico veterinario (art. 348 cod. pen.: capo C) e di adulterazione di sostanze alimentari costituite da carni di animali (fagiani) destinati all'alimentazione (art. 440 cod. pen.: capo D), fatti contestati come commessi fino all'ottobre 2005, con la recidiva infraquinquennale era stato assolto per insussistenza del fatto dal primo reato (quello di commercio di medicinali guasti), era stato ritenuto responsabile degli altri tre reati, riuniti in continuazione, ed era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione. Interposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, emessa in data 8 22 gennaio 2016, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del IA in ordine ai reati di ricettazione e di esercizio abusivo della professione, in quanto gli stessi si erano estinti per prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado e rideterminando la pena inflitta al IA in quella di anni tre di reclusione. L'accusa, per quanto ancora rileva, ha fatto carico all'imputato di avere corrotto e adulterato le sostanze alimentari costituite dalla carne dei fagiani che la società da lui amministrata allevava nell'azienda di Bagnocavallo ai fini della distribuzione somministrando agli animali sostanze medicinali del tipo "furaltadone" e "ossitetraciclina", riscontrate come presenti nell'acqua di abbeverata destinata ai suddetti fagiani, così rendendo la carne destinata ai consumatori finali pericolosa e nociva per la salute. Seguendo la traccia segnata dalla sentenza del Tribunale, considerate le doglianze prospettate dall'imputato, la Corte di appello: ha confermato, in rito, la conclusione di rituale instaurazione del contraddittorio per l'avvenuta notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., esclusa l'avvenuta dichiarazione od elezione di domicilio da parte del IA;
ha ritenuto infondata la doglianza dell'appellante lì dove riteneva verificata la violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. relativamente al mancato accertamento della qualità di amministratore della suddetta società in capo al IA, considerando che il primo Giudice aveva accertato in modo dettagliato e chiaro la sua qualità di 2 amministratore di fatto della società stessa;
ha disatteso anche la doglianza relativa alla mancata dimostrazione del fatto che i fagiani fossero oggetto di attività distributiva per l'alimentazione umana, essendo stato ritenuto contrario a logica l'allestimento di un allevamento riguardante quella ed altre specie animali senza poi curarne la commercializzazione;
ha confermato anche l'accertamento dell'adulterazione della carne degli animali destinati all'alimentazione umana, sulla scorta dell'esito positivo di analisi e controanalisi relative all'acqua di abbeverata, non rilevando che nei fagiani non fosse stata rilevata la presenza delle tracce dei farmaci stessi, avendo avuto il tempo il IA, dopo il controllo sulle acque, di interromperne l'utilizzo così dando avvio al periodo all'esito del quale si determinava la scomparsa delle tracce dei farmaci proibiti.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore del IA, chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno dell'impugnazione un unico motivo, contrassegnato da diverse censure.
2.1. In primo luogo si reitera l'eccezione di nullità del decreto che aveva disposto giudizio, derivata dalla nullità inerente all'erronea notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, formalità non perfezionatasi presso il domicilio dichiarato, bensì presso il difensore, in illegittima applicazione dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.: sul punto, il ricorrente ha osservato che, contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici di merito, nell'atto del 29 maggio 2010, spedito il 1° giugno 2010, il IA aveva formulato una vera e propria dichiarazione di domicilio, per gli effetti di cui all'art. 161 cod. proc. pen., le distinzioni svolte sull'argomento la sentenza impugnata dovendo reputarsi irrilevanti.
2.2. E' poi lamentata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con particolare riferimento agli artt. 516, 520, 522 e192 cod. proc. pen. La contestazione lo aveva inquadrato, anche con riguardo al residuo delitto sub D, come amministratore della società La VI. A fronte di tale dato era stato, però, accertato che l'imputato non era mai stato amministratore di una società che operasse nel settore dell'allevamento dei fagiani, ma di una società che operava in tutt'altro settore. Il richiamo fatto alla sentenza di primo grado e, tramite la stessa, alle risultanze processuali non poteva far obliterare che i fatti erano risultati diversi dalla contestazione, con conseguente necessità di trasmissione degli atti al P.m., ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Né, d'altra parte, nel corso del dibattimento si era proceduto ad una qualche modifica della relativa contestazione, la cui necessità era ineludibile per garantire il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. 3 Per surrogare tale irreparabile omissione, la sentenza di primo grado aveva qualificato l'imputato come colui che si interessava dell'allevamento di fagiani e degli altri animali, senza nemmeno invocare la categoria dell'amministratore di fatto. In ogni caso, non era stato precisato nemmeno nella sentenza impugnata quale fosse il ruolo del IA dell'azienda: amministratore di fatto, dipendente, marito dell'amministratrice, contitolare dell'azienda. In effetti, quella era una società a responsabilità limitata, non una società in accomandita semplice;
quest'ultima, La VI di IA IA LE & C. SAS, della quale egli era effettivamente socio accomandatario, si interessava di altre attività, non di allevamento di animali, fagiani compresi. Era ruolo la VI RL ad occuparsi dell'allevamento ed in quella società egli non aveva alcun.
2.3. Con ulteriore censura, viene prospettata illogicità manifesta della motivazione. Ribadito il punto che anche per il residuo reato sub D la qualità di amministratore della società che gestiva l'allevamento gli era estranea, la Corte territoriale aveva omesso di rilevare l'estraneità dell'imputato alla società che gestiva l'allevamento di fagiani. L'argomento secondo cui il reato in questione non era definibile come reato proprio e poteva essere commesso anche da chi di fatto gestiva l'attività, ascrivendosi questo ruolo al IA, acquirente e distributore dei due farmaci illeciti, non era idoneo a superare l'accertata carenza di potere amministrativo dell'imputato nella società titolare dell'allevamento, non potendosi modificare in toto la sua posizione rispetto alla contestazione, restata ferma all'originaria, insussistente prospettazione. Così ragionando, si era nella sostanza violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto l'imputato era stato condannato per aver tenuto condotte che non erano mai state oggetto di rituale contestazione.
2.4. Infine, si lamenta il vizio di motivazione nell'accertamento dell'avvenuta adulterazione di sostanze alimentari, per come contestata. Secondo il ricorrente, non era stata data esauriente spiegazione all'esito negativo delle analisi effettuate sui muscoli dei fagiani, nessun antibiotico essendo stato rinvenuto con quegli accertamenti. Questo risultato avrebbe dovuto condurre in modo logico all'affermazione dell'impossibilità di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il carattere pericoloso delle sostanze in esame, posto che in particolare il furaltadone possedeva una stabilità relativamente breve nei tessuti degli animali, non più di poche ore. Né era stato tenuto conto del fatto che i fagiani venivano venduti alle società del settore, non ai negozi che commercializzavano le carni di animali, le quali in ogni caso andavano necessariamente cotte, con conseguente eliminazione di ogni traccia di antibiotico: in tal prospettiva, l'assenza di pericolosità, على specificamente motivata dal consulente di parte della difesa, non era stata adeguatamente presa in considerazione dalla Corte territoriale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che nessuna delle censure prospettate era fondata, essendo mancata una valida elezione di domicilio, essendo stata rispettata la correlazione fra accusa e sentenza rispetto a reato non qualificabile come proprio ed essendo, per il resto, i rilievi svolti dal IA radicati su diverse valutazioni di merito, non deducibili in sede di legittimità CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione non è fondata e deve essere quindi rigettata.
2. In ordine al primo motivo, non appare dotata di pregio la prospettazione su cui il ricorrente ha basato la deduzione di nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ed, a seguire, di quelli susseguenti, per non essere stata effettuata la suddetta notificazione presso quello che il IA reputa essere il domicilio da lui dichiarato, per gli effetti di cui agli artt. 161 - 164 cod. proc. pen., da condividere essendo, invece, la tesi sviluppata dalla Corte territoriale, nel solco segnato dal Tribunale, secondo cui l'atto al quale il IA ha fatto riferimento non conteneva alcuna dichiarazione od elezione di domicilio. Il documento di cui si tratta (riportato anche in immagine nella sentenza impugnata a pag. 7, in ogni caso direttamente esaminabile dalla Corte, in ragione della natura della censura) inerisce alla nomina a difensore con procura speciale di determinato professionista (l'avv. Tiburzio de Zuani) da parte di IA LE IA, in Verona, il 29 maggio 2010. L'atto, recante l'intestazione riferita a La VI di IA IA LE e c. S.a.s., avente sede in Bagnocavallo, alla Via Cogollo, n. 30, contempla nella sua articolazione l'indicazione da parte del IA delle sue generalità, nonché della residenza, coincidente con la suddetta sede sociale, ma non indica alcuna specifica manifestazione di volontà che ne caratterizzi l'individuazione come domicilio dichiarato. Sul punto, va ribadito che, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (norma alla cui stregua il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede con 5 dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore, od anche con dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova). Occorre, dunque, non la mera indicazione della propria residenza nella nomina del difensore, avente carattere puramente ricognitivo, ma l'estrinsecazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen. (v., fra le altre, Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, Crosasso, Rv. 266070; Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032).
3. Non è fondata nemmeno la doglianza complessivamente articolata con il secondo e con il terzo motivo, secondo cui essendo stato il IA evocato - come amministratore della suddetta La VI S.a.s., siccome tale impresa non aveva nel suo oggetto sociale l'attività di allevamento dei fagiani, ma si occupava di un altro settore, essendo La VI Srl ad occuparsi dell'allevamento, società in cui egli non aveva alcun ruolo - doveva ravvisarsi nell'accertamento poi compiuto l'enucleazione di un fatto diverso da quello contestato, a fronte del quale era conseguente la necessità di trasmissione degli atti al P.m., ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. In effetti, sul punto, la Corte territoriale ha spiegato che nell'assetto concretamente emerso l'imputato era contitolare dell'azienda che in fatto praticava l'allevamento di fagiani, posto che, mentre la legale rappresentanza di essa era conferita alla di lui moglie IA AD BR, la titolarità della gestione operativa era da ascriversi al IA, come era stato confermato dal contenuto delle sue conversazioni con il AR, oggetto di captazione, avendo il IA curato direttamente l'acquisizione dei farmaci vietati che erano alla base delle condotte illecite accertate, anche di quella di cui all'art. 440 cod. pen., afferente all'adulterazione delle carni dei fagiani, destinate all'alimentazione, mediante l'inquinamento farmacologico vietato dell'acqua di abbeverata degli animali. Il fatto, dunque, che il IA fosse socio accomandatario e come tale amministratore della la VI S.a.s., qualità indicata nel capo di imputazione, non contrasta con la ricostruzione operata dalla sentenza ha accertato e valorizzato l'effettuale partecipazione del IA, anche quale accomandatario de La VI S.a.s., nelle attività statutariamente proprie de La VI Srl, titolare dell'azienda di allevamento degli animali. Già il capo d'accusa, pertanto, non collide con l'inquadramento che, attesa l'attiva partecipazione dell'imputato all'attività zootecnica espressamente ivi 6 ла indicata (allevamento di fagiani, starne e vitelli), ha di certo determinato la fattuale gestione da parte sua del relativo complesso aziendale. Sul tema, la Corte territoriale ha dato atto che, proprio basandosi sui riscontri probatori acquisiti nel giudizio di merito, al di là della questione nominalistica, il IA amministrava l'organizzazione che dava impulso all'attività dell'azienda in questione nel periodo di interesse. Rispetto a tale dato concreto, corrispondente all'accusa mossagli, che è quella di aver gestito quella attività determinando, con le condotte descritte, la corruzione e l'adulterazione delle sostanze destinate all'alimentazione umana, il diritto di difesa, assodata la chiarezza dell'imputazione, si è potuto dispiegare in modo pieno, non rilevando che l'imputato, sotto il profilo della titolarità formale della carica, fosse amministratore soltanto de La VI S.a.s., dal momento che in tale qualità e come esponente di quel soggetto collettivo egli si è immesso nella gestione del complesso aziendale che ha determinato la contestata adulterazione, quale che fosse la società proprietaria del complesso stesso (in thesi, La VI Srl). Rispetto a questa situazione (la quale afferisce a reato, quello previsto e sanzionato dall'art. 440 cod. pen., che "chiunque" può concorrere a commettere contribuendo a determinare l'adulterazione o la contraffazione delle sostanze alimentari, la cui integrità integra il bene giuridico protetto), appare chiaro che la qualità di primario gestore dell'azienda sia stata, nell'imputazione, convenientemente e specificamente contestata, anche in fatto, al IA, il quale sul thema decidendum così enucleato ha avuto la possibilità di svolgere ogni possibile difesa: sicché non può reputarsi essere intervenuto alcun determinante iato nella correlazione fra il fatto contestato ed il fatto ritenuto nella decisione impugnata. Alla luce di questi argomenti quel che rilevava non era semplicemente stabilire quale delle società contemplasse nel suo oggetto statutario l'attività di allevamento dei fagiani e quale avesse la titolarità giuridico-formale del complesso aziendale a cui tale allevamento faceva capo, ma se il IA, amministratore de La VI S.a.s., avesse acquisito in concreto la gestione di quel complesso aziendale e se, in quella posizione, avesse compiuto la condotta oggetto di contestazione: a tali quesiti, processualmente rilevanti e discendenti in modo diretto dall'imputazione, è stata data esaustiva e non illogica risposta affermativa dalla Corte territoriale. Va, sull'argomento, rimarcato che la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica esclusivamente qualora si manifesti la radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della Ад difesa. Il principio di correlazione, in particolare, è ritenuto non sussistente quando il fatto ritenuto dalla sentenza, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità (v. sul punto Sez. 5, n. 50326 del 16/09/2014, Sommariva, Rv. 261420). Sicché, l'indagine volta ad accertare l'eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non può ritenersi ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213645). Seguendo tale filo logico, soltanto ove sussista un'incompatibilità sostanziale fra l'oggetto dell'accusa originaria e l'oggetto della sentenza e tale eterogeneità dia luogo ad un concreto vulnus difensivo si determina la violazione del principio in questione. E' pertanto da ribadire che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza ha modo di emergere soltanto quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr. anche Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946). Discende, tra l'altro, da tale condivisibile inquadramento il corollario secondo cui non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato, anziché quale amministratore di fatto, sempre che resti immutata l'azione ascritta (v., in tema di bancarotta fallimentare, Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2025, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Rv. 246100). Il complesso delle riflessioni svolte, in rapporto al congruo accertamento operato dalla Corte territoriale di non immutazione da parte della sentenza dell'azione ascritta al IA dall'imputazione, deve condurre, pertanto, alla conclusione che i giudici di merito non hanno violato gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e, di conseguenza, alla reiezione del secondo e del terzo motivo.
4. In ordine, poi, alle questioni dedotte con il quarto motivo, esse, siccome contengono la prospettazione di una valutazione alternativa dei dati di fatto su cui si è basata la decisione impugnata, esorbitano dal novero delle doglianze formulabili in base all'art. 606 cod. proc. pen. e, dunque, non possono essere ammissibilmente delibati in questa sede. Si deve prendere atto che i giudici di merito hanno in modo compiuto accertato essersi verificato il pericolo concreto per la salute pubblica determinato dal massiccio ed incontrollato utilizzo nell'acqua destinata all'abbeverata dei fagiani dei farmaci antibiotici furaltadone e ossitetraciclina, nelle quantità riscontrate in sede di analisi e di controanalisi, idonei ad ingenerare intolleranze individuali nei consumatori e a diffondere la farmacoresistenza, con conseguenze assai gravi per la loro salute, così da doversi considerare concretamente pericolose e nocive. La Corte territoriale ha poi convenientemente appurato la sicura somministrazione agli animali dell'acqua di abbeverata contenente le sostanze pericolose sopra indicate, con la conseguente adulterazione delle loro carni destinate al consumo motivando in modo adeguato, in relazione alla sospensione della relativa somministrazione dal 7 settembre 2005, circa il mancato riscontro della presenza delle tracce dei farmaci nelle carni dei fagiani controllate soltanto in tempo successivo: il ché però non ha impedito, secondo l'argomentato e non illogico ragionamento svolto dalla Corte di merito, l'adulterazione e la distribuzione della carne dei fagiani certamente avvenuta in epoca immediatamente pregressa. Si ricorda che l'art. 440 cod. pen. punisce il delitto di corrompimento od adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione, prima che queste siano distribuite per il consumo, sicché il delitto si realizza con il fatto del corrompimento o dell'adulterazione: l'impiego effettivo delle sostanze alimentari non è, dunque, necessario, né occorre verificare che ne sia derivato un danno attuale alla salute delle persone: sicché la norma incriminatrice per il perfezionamento del reato non esige l'avvenuto consumo da parte delle persone della sostanza adulterata, ma soltanto la potenziale utilizzabilità (v. sul punto Sez. 3, n. 7170 del 27/05/1997, Altea, Rv. 208962). Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, invero, è di mero pericolo, sicché, perfezionandosi con la semplice adulterazione o contraffazione di una sostanza destinata alla alimentazione, da cui derivi un pericolo per la salute pubblica, per la sua sussistenza non è necessario che in concreto si verifichi un evento dannoso (cfr. Sez. 1, n. 2953 del 29/01/1997, D'Avino, Rv. 207273). Pare anche opportuno precisare che tale reato è a forma libera, potendo essere realizzato anche mediante attività non occulte o fraudolente, può avere ad oggetto anche animali vivi, in prospettiva dell'utilizzazione delle loro carni per l'alimentazione umana, e l'elemento soggettivo che lo connota è il dolo generico, essendo sufficiente la mera coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, senza necessità di perseguire specificamente l'obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica (Sez. 1, n. 22618 del 08/05/2014, Russo, Rv. 262255; Sez. 1, n. 6204 del 30/05/1997, Rigoni, Rv. 207938). 9 in modo congruo,Al cospetto dell'accertamento di merito compiuto nell'osservanza dei principi di diritto testé ribaditi e secondo scansioni logiche coerenti, dunque non censurabili dai giudici di merito, la prospettazione del - ricorrente, secondo cui la mancanza di rinvenimento di antibiotici nei muscoli dei fagiani controllati in tempo successivo stava a significare che l'adulterazione pregressa era quanto meno dubbia, si risolve inevitabilmente in una rilettura dei dati di fatto adeguatamente valutati dalle due sentenze di merito, conformi sul punto. -Del pari contrastante con l'esauriente e logico accertamento di merito che ha radicalmente escluso questa eventualità - si rivela la deduzione che i fagiani di quell'allevamento non erano destinati al consumo da parte dell'uomo. Tali deduzioni, al pari delle altre inserite nella doglianza, si risolvono in diverse valutazioni di fatto, non esaminabili in sede di legittimità, a fronte della compiuta e non illogica disamina effettuata dalla sentenza impugnata. La doglianza va, quindi, reputata nel suo complesso inammissibile.
5. Queste considerazioni impongono, in definitiva, di pervenire al rigetto dell'impugnazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 giugno 2017 Il Consigliere estensore I Presidente Vincenzo Sighisig.. Domenico Carcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GEN 2018 ✓CANCELLERE Pietro Di Meb 10