Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
La cosiddetta "sanatoria" di cui all'art. 110, comma settimo bis, R.D. n. 773 del 1931, come introdotta dall'art. 39, comma settimo bis, D.L. n. 269 del 2003 e successive modifiche, riguardante gli apparecchi a congegno di cui alla lett. b), comma settimo, R.D. cit., non si applica ai giochi d'azzardo come definiti dall'art. 721 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2007, n. 45229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45229 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02462
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 011008/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA PO, N. IL 05/08/1971;
avverso ORDINANZA del 15/12/2006 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 15 dicembre 2006, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
1 - che ha sostituito il testo dell'art. 593 c.p.p. -,
l'impugnazione proposta dal difensore di FI NO avverso la sentenza in data 6 novembre 2006, con la quale il Tribunale di Cerignola aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 718 c.p., a lui contestato come commesso il 23 aprile 2002.
Avverso tale ordinanza nonché avverso la precedente sentenza del Tribunale di Cerignola propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
1 - la nullità dell'ordinanza in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto semmai trasmettere gli atti a questa Corte, qualificando l'atto come ricorso per cassazione;
inoltre l'imputato aveva chiesto l'estinzione del reato per sanatoria, mentre il Tribunale, dopo essersi riservato in ordine alla richiesta di i- struttoria formulata dalla difesa, all'udienza del 6 novembre 2006, invece di sciogliere la riserva, aveva invitato alla discussione e pronunciato sentenza, con ciò violando l'art. 129 c.p.p., comma 2;
2 - la nullità dell'ordinanza perché pronunciata ancor prima la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, che pertanto era ancora in termini per presentare appello, indipendentemente dall'impugnazione presentata dal difensore;
3 - la violazione dell'art. 593 c.p.p., comma 2 in relazione alla L. n. 46 del 2006: la dichiarazione di inammissibilità avrebbe difatti dovuto essere effettuata alla pubblica udienza e non in camera di consiglio senza il contraddittorio delle parti;
4 - la nullità anche della sentenza di primo grado, per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, l'omissione di pronuncia in ordine alla richiesta dichiarazione di estinzione per sanatoria, nonostante la richiesta di prova sul punto. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'appello e della sentenza del Tribunale impugnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, trattandosi di impugnazione di una sentenza di proscioglimento, la Corte territoriale ha correttamente seguito al riguardo la procedura di cui all'art. 593 c.p.p., comma 2 e non quella indicata dall'art. 568 c.p.p., u.c.. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo rilievo formulato col ricorso.
Il ricorrente lamenta peraltro che, non essendo stato a lui notificato il cd. estratto contumaciale, la Corte non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal suo difensore, l'imputato essendo tuttora in termini per appellare la sentenza di primo grado. Inoltre e comunque, la Corte a norma dell'art. 393 c.p.p., comma 2 avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello in pubblica udienza nel contraddittorio delle parti e non de plano, come di fatto avvenuto.
Nel merito, il ricorrente censura la sentenza del Tribunale per la nullità del decreto di citazione e per l'omissione di una pronuncia in ordine alla richiesta di sanatoria (delle macchinette tipo video- poker, che avrebbero potuto essere mantenute fino all'aprile 2004), in relazione alla quale aveva formulato richiesta di prova;
censura inoltre l'ordinanza della Corte territoriale per non aver rilevato i vizi della sentenza di primo grado.
Trattasi di censure che non conducono in alcun caso al risultato perseguito.
Si rileva anzitutto che correttamente il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di cd. sanatoria, sia perché essa non è prevista da alcuna legge del tempo o successiva (il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003 e come modificato dalla L. 22 dicembre 2003, n. 350 non è infatti comunque mai applicabile ai giochi d'azzardo come definiti dall'art.721 c.p., oggetto del presente processo), sia perché in ogni caso,
secondo le stesse deduzioni del ricorrente, l'accoglimento di tale istanza avrebbe dovuto essere preceduto da una attività istruttoria mentre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (vedi, ad es., anche alla presente udienza, la sentenza relativa al ricorso presentato da AN ed altri) l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 presuppone l'evidenza di una delle situazioni ivi indicate,
senza che sia necessario alcun ulteriore atto istruttorio, da rinviare in questa sede al giudice di merito.
Quest'ultimo rilievo consente poi di ritenere assolutamente irrilevanti le ulteriori censure, nessuna in grado di condurre ad una immediata assoluzione nel merito dell'imputato.
Anche le censure indicate sono pertanto manifestamente infondate. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma, equitativamente determinata in dispositivo, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007