Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest'ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla condanna dell'amministratore di una società per il delitto di bancarotta, in relazione alla distrazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita di tre mobili antichi appartenenti alla società a fronte dell'originaria contestazione, avente oggetto la distrazione del complesso degli arredi di un castello, comprendente i tre mobili predetti, osservando che l'immutazione del fatto era stata la diretta conseguenza della linea difensiva dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 50326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50326 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 16/09/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO IZ - Consigliere - N. 2506
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 40158/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NN N. IL 04/02/1973;
ON AL LA N. IL 07/08/1941;
avverso la sentenza n. 483/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Mazzotta Gabriele, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Brescia confermava parzialmente (escludendo le aggravanti dei più fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità) la sentenza emessa del G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo, in data 9 luglio 2007, con la quale OM NI e ON AL EL erano condannati alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso quale amministratori (almeno di fatto) della Golden Event s.r.l. (fallimento dichiarato il 29 aprile 2004), distraendo la somma di Euro 45.283. L'importo rappresenta il corrispettivo di parte degli arredi del castello di Montecchio di Credano, acquistati personalmente dal OM dal proprietario degli stessi - IL IZ - al prezzo di Euro 216.920, ceduti in parte alla società Golden Event s.r.l., per il valore di L. 149 milioni, ed ancora rivenduti al OM per un prezzo di Euro 45.323 (fattura del 31 dicembre 2002, n. 430), mai versato nelle casse sociali e dunque distratto.
2. Contro la sentenza propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, con atti separati articolati in tre motivi, sottoscritti dal difensore, avv. Antonio Roberti e dal contenuto sovrapponibile.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p., per difetto di contestazione e di correlazione tra accuse sentenza.
A fronte di una contestazione originaria di distrazione di tutti gli antichi arredi del castello, venduti alla società dal proprietario IL IZ, per un valore di Euro 216.920, il G.U.P. di Bergamo ha condannato gli imputati ricostruendo i fatti con modalità assolutamente diverse. I beni, infatti, non furono venduti alla società, ma personalmente al OM, anche se poi ne sorse una controversia;
la società Golden Event s.r.l. stipulò un contratto preliminare di locazione del castello di Montecchio (senza riferimento agli arredi), con la F. Im. Immobiliare s.r.l. (rappresentata da IL); la locazione non fu poi stipulata, a causa dell'esercizio di un diritto di prelazione ad opera di certo LE IL;
la controversia sul pagamento del prezzo della compravendita dei beni, invece, fu definita con una transazione tra OM e IL, per un importo di circa Euro 100.000 inferiore rispetto al prezzo originario.
Le successive operazioni di vendita di una parte degli arredi alla Golden Event s.r.l. ed il successivo riacquisto di tre mobili antichi (un tavolino in noce del '600, un tavolo da soggiorno dell'800 ed un tavolo direzionale in legno noce) per Euro 45.283 - somma mai versata - non rientravano nella contestazione originaria, poiché una volta acclarata l'insussistenza di qualsiasi atto di distrazione degli antichi arredi, la linea difensiva degli imputati poteva limitarsi a sostenere l'insussistenza dei fatti contestati.
In definitiva, allora, è stato violato il diritto dell'imputato di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Dagli atti è emerso infatti che parte dei mobili furono ceduti dalla Golden Event s.r.l. allo studio commerciale Pizio & Ribolla, per il controvalore di Euro 85.000;
rispetto a questi doveva pertanto escludersi ogni distrazione. Quanto ai tre mobili oggetto di cessione al OM, il curatore avrebbe potuto agire in sede civile per il relativo credito, che peraltro poteva ritenersi compensato dal contro credito vantato dal socio per finanziamenti eseguiti a favore della società. Nessuna distrazione poteva ritenersi allora dimostrata, ne' sotto il profilo oggettivo, nè sotto il profilo soggettivo.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'affermazione di responsabilità,
fondata sull'inaffidabilità delle scritture contabili, in carenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
I ricorrenti censurano la sentenza, poiché il fatto accertato dai giudici di merito sarebbe ontologicamente diverso da quello contestato dall'accusa.
1.1 In via generale va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776;
Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita in più occasioni dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619) per - aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
1.2 In applicazione di tale principio, si è affermato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (tra le ultime, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmo, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. E54419).
Poiché il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia, Rv. 239320).
1.3 Nella specie la condanna è intervenuta per una condotta apparentemente diversa da quella originariamente contestata, poiché la distrazione non ha avuto ad oggetto n tutti gli arredi del castello di Montecchio di Credano, acquistati dal proprietario IL IZ al prezzo di Euro 216.920", ma il corrispettivo della fattura 430/2002, mai versato, pari ad Euro 45.283, relativo alla vendita di tre mobili (un tavolino del '600, un tavolo da soggiorno dell'800, un tavolo direzionale), già ricompresi negli arredi del castello, dalla società al OM.
1.4 La Corte territoriale ha escluso il rapporto di eterogeneità e incompatibilità tra i due fatti, qualificandolo invece in termini di continenza, ritenendo che l'operazione economica riguardante gli arredi andasse valutata nel suo complesso, in una serie di acquisti e rivendite, poiché nei fatti il pagamento dal OM al IL (primo acquisto dei mobili) è avvenuto con denaro della società ed il pagamento dei tre mobili acquistati la seconda volta (questa volta venduti dalla società) non è mai avvenuto;
il credito risultante dalle scritture contabili è materialmente cancellato con un tratto di penna e la fattura risulta non pagata in contabilità.
1.5 C'è però, a ben vedere, una ulteriore considerazione che consente di escludere la violazione denunciata.
L'immutazione del fatto contestato, come emerge chiaramente dalla decisione impugnata (cfr. pagina 3) è stata la diretta conseguenza della linea difensiva del OM, per cui, in definitiva, essa è stata un "effetto" della difesa e non certamente una violazione dei suoi diritti.
Ciò è confermato dallo stesso ricorrente, che infatti nell'atto di impugnazione non ha evidenziato quale pregiudizio e quali limitazioni del diritto di difesa avrebbe in concreto subito l'imputato.
2. I residui motivi impugnazione sono inammissibili. I ricorrenti contestano sotto il profilo soggettivo ed oggettivo la sussistenza della distrazione, osservando che, con riferimento alla fattura 430/2002, il credito era compensato dai consistenti finanziamenti personali dei soci a favore della società, in epoca antecedente al fallimento e che comunque il curatore avrebbe potuto agire per il suo recupero;
sotto il profilo soggettivo, poi, l'operazione risultava in maniera trasparente dai registri contabili, per cui doveva escludersi il dolo di distrazione.
Con tali deduzioni, però, i ricorrenti non sì confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si sottolinea che il debito era stato depennato, segno che voleva attestare il venir meno della relativa voce di credito e che comunque i finanziamenti dei soci non sono stati provati e sono stati solo genericamente affermati (ed infatti neanche nei ricorsi vengono specificati). Deve quindi prendersi atto della aspecificità delle censure proposte con il secondo ed il terzo motivo.
3. In conclusione i ricorsi degli imputati OM e ON vanno rigettati;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014