Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 50326
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Sentenza 16 settembre 2014

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Non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest'ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla condanna dell'amministratore di una società per il delitto di bancarotta, in relazione alla distrazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita di tre mobili antichi appartenenti alla società a fronte dell'originaria contestazione, avente oggetto la distrazione del complesso degli arredi di un castello, comprendente i tre mobili predetti, osservando che l'immutazione del fatto era stata la diretta conseguenza della linea difensiva dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2014, n. 50326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50326
    Data del deposito : 16 settembre 2014

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