Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
In tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art, 157 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 41178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41178 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2339
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 37508/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU IO N. IL 09/12/1969;
avverso la sentenza n. 1489/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 6/12/2012, ha condannato FO OS per furto in abitazione.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Pollio Antonio, per nullità della citazione in appello. Lamenta che il decreto di citazione sia stato notificato al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, invece che nel domicilio dichiarato all'atto della nomina del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. La dichiarazione o la elezione di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell'imputato e sul corretto svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e devono essere comunicati all'Autorità procedente in modo formale.
L'art. 162 c.p.p., prescrive, infatti, che "il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore". Sul punto va rilevato che, ancorché si ritenga - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che sia legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto (Cass., n. 35438 del 219/2006, Rv. 234900), le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta. Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo. Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905). Pertanto, l'aver semplicemente indicato nell'atto di nomina del difensore la propria residenza non può costituire valida dichiarazione di domicilio, proprio perché manca la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p.. La citazione in appello è stata, quindi, nella specie, correttamente notificata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis.
2. In ogni caso, poi, va tenuto conto del condivisibile - anche se non univoco -orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di notificazioni, è rituale la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell'art. 161 c.p.p., (Cass., n. 6790 del 9/1/2008). Questo perché, come è stato efficacemente spiegato nella sentenza citata, "ritenere che l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis non possa essere applicato in questi casi,
significherebbe limitare l'applicazione della nuova disposizione normativa ad ipotesi del tutto marginali e non attuerebbe la perseguita esigenza generale di garantire la celerità del processo, tenuto conto dell'obbligo di deontologia professionale del difensore, anche se non domiciliatario volontario del suo assistito, di portare a conoscenza di questi tutti gli atti processuali a lui diretti personalmente e che lo riguardano, nonché, specularmente, dell'onere che incombe sull'imputato di mantenersi in contatto con il proprio difensore di fiducia, allo scopo di tenersi al corrente degli sviluppi del procedimento".
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014