Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
In tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. Nulla elezione di domicilio firmata ma non autenticata (Cass. 23898/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
Non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione firmata, depositata o fatta pervenire in cancelleria senza autentica del difensore. Dichiarazione o elezione di domicilio devono essere manifestazioni di volontà chiare ed inequivoche, avendo il dichiarante l'onere di indicare il luogo per le notifiche in maniera tale da escludere ogni possibilità di equivoco su punto. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 14 luglio – 12 agosto 2020, n. 23898 Presidente Rago – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Pescara in data 6 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2015, n. 8397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8397 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
1 48 3 9 7 .8 3 9 7 / 1 6 + REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2283 FRANCO FIANDANESE Dott. - Rel. Dott. MIRELLA CERVADORO REGISTRO GENERALEConsigliere N. 23016/2015 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ; RO LO N. IL 05/02/1968 IN AT N. IL 12/02/1945 avverso la sentenza n. 1204/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Luigi Birritteri, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta prescrizione, ferme le statuizioni civili. Udito il difensore di fiducia di IN RE, avv. Franco Carlo Coppi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il difensore di fiducia di AS LO, avv.Ferdinando Ferrero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 30.5.2913, il Tribunale di Ivrea assolveva tutti gli imputati dal reato loro ascritto di cui all'art.643 c.p., ai sensi dell'art.530 comma 2 c.p.p. perchè il fatto non sussiste, ritenendo il Tribunale che, pur risultando provata una situazione di circonvenibilità del ER all'epoca degli atti dispositivi in data 1.10.2007 e 11.10.2007, mancava la prova della suggestionabilità in concreto dello stesso finalizzata al compimento degli atti dispositivi suddetti. Avverso tale pronunzia proposero appello il P.M., il P.G. e le parti civili IN AN, RO MI, RO CI e ER TO, e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza dell'11.12.2014, in riforma della sentenza impugnata, assolveva alcuni imputati per non aver commesso il fatto e dichiarava AS LO e IN RE responsabili del reato loro ascritto, e riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputata IN RE, deducendo: 1) nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi per violazione degli artt. 157, comma 1, 161 e 171 c.p.p. con riferimento all'art.606 lett.c c.p.p. La notifica della citazione della IN per l'udienza dibattimentale è stata effettuata presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato dall'imputata, così come quella dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il Tribunale di Ivrea, su eccezione della difesa, ha dichiarato la nullità solo degli avvisi per l'udienza dibattimentale, mentre avrebbe dovuto annullare anche l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con conseguente restituzione degli atti al GUP per la notifica di nuovo avviso e per la celebrazione di una nuova udienza preliminare, trattandosi di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 co.1, c.p.p.; 2) nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio e dell'avviso di fissazione 1 dell'udienza del 19.10.2012 nonché di tutti gli atti successivi nei confronti dell'imputata IN per violazione dell'art. 157, comma 1, 161 e 171 c.p.p. con riferimento all'art.606 lett.b) e c) c.p.p. All'udienza del 19.10.2012 la difesa della IN ha eccepito la irritualità della notifica alla IN, in quanto l'atto risultava notificato a mezzo posta al domicilio della stessa con raccomandata ritirata in data 4.7.2012 da tale CIni AR, dichiaratasi al servizio della IN, ma la CIni non era al servizio della IN né con la stessa convivente. La notifica è pertanto nulla;
3) violazione degli artt.584 e 595 c.p.p. (con riferimento all'art. 606, lett.c. c.p.p.), in relazione alla nullità della notifica agli imputati degli atti di impugnazione presentati avverso la sentenza di primo grado e dell'atto di citazione per il giudizio d'appello. L'eccezione di nullità della notifica degli atti di impugnazione avanzata dal difensore della IN è stata respinta dalla Corte con la motivazione che la IN si sarebbe limitata a una mera "dichiarazione di residenza" in Ronco Canavese, Via Roma 52 e che, pertanto, le notifiche nei suoi confronti erano state correttamente effettuate a norma dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. Invero la IN all'atto della nomina del difensore in data 5.5.2010 non si era limitata ad una dichiarazione di residenza, e sin dal 16.2.2009 aveva effettuato elezione di domicilio ex art.161 c.p.p. in un'istanza di dissequestro, indicando quale domicilio quello di residenza;
4) violazione dell'art.495 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva e nullità, per violazione del diritto di difesa, ex art. 178 lett.c) c.p.p., dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e di tutti gli atti successivi (con riferimento all'art.606 lett.c e d c.p.p.) in relazione alla revoca dell'ammissione del teste ER TO disposta dal Tribunale di Ivrea con ordinanza del 17.12.2012. Il teste ER TO era stato citato per riferire sui contenuti dell'asserito incontro del 23.9.2009, nel corso del quale AN AS avrebbe esplicitato a RO ER, a sua moglie e a suo fratello TO ER il "piano criminoso" in forza del quale essi, attraverso l'intervento di un notaio compiacente (che sarebbe stato adeguatamente retribuito) avrebbero potuto far firmare allo zio ST ER procure generali per gestire il suo patrimonio, e per dirottarlo, ancor prima della sua morte, in favore di quattro eredi (RE e AN IN, nonché RO e RE ER) estromettendo di fatto i fratelli RO di Torino. La revoca dell'ammissione del teste ER, nonostante l'opposizione delle difese degli imputati, alla luce della sentenza di appello è risultata lesiva dei diritti delle difese medesime;
5) violazione dell'art.6 CEDU (così come interpretato dalla sentenza Dan c.Moldavia) nella parte in cui la sentenza impugnata ha riformato "in peius" la sentenza di primo grado senza procedere ad una nuova audizione di testimoni decisivi ritenuti inattendibili dal giudice di primo grado e sui quali, invece, nel giudizio di appello, si è fondata la sentenza di condanna. La Corte d'Appello di Torino non solo non si è preoccupata di procedere ad una nuova audizione delle parti civile costituite, ma nonostante le memorie difensive 2 nemmeno si è preoccupata di discostarsi dalle motivazioni dei giudizi espressi dal primo giudice;
6) nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1 lett.c, c.p.p. per mancata presa in considerazione della memoria difensiva, depositata nel corso del giudizio di appello, in data 16.9.2014, dal difensore dell'imputata RE IN. La sentenza impugnata, pur avendo dato atto dei contenuti delle memorie difensive, non le ha poi minimamente considerate nella parte dedicata all'esposizione dei motivi della decisione, mancando nella sentenza un qualsivoglia riferimento agli argomenti esposti nella memoria in questione;
7) erronea applicazione dell'art. 643 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione all'intervenuta riforma della sentenza di prime cure, e in particolare in relazione alle valutazioni espresse sull'attendibilità dei testi, all'asserito piano criminoso ordito dalla famiglia AS, alle condizioni di salute della persona offesa, alla sua circonvenibilità, e quindi alle posizioni del notaio e dei testi intervenuti all'atto del rilascio delle procure e dei testamenti, assolti nel presente procedimento. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato AS LO deducendo: 1) I' inosservanza ed errata applicazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. e 643 c.p. avendo la Corte d'Appello disatteso immotivatamente ogni emergenza a favore all'imputato; 2) violazione degli artt. 125 co. 3, 178 lett.c, 190 e 495 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva e nullità, per violazione del diritto di difesa, ex art.178 lett.c) c.p.p., dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e di tutti gli atti successivi (con riferimento all'art.606 lett.c e d c.p.p.) in relazione alla revoca dell'ammissione del teste ER TO disposta dal Tribunale di Ivrea con ordinanza del 17.12.2012, nonostante l'opposizione delle difese degli imputati;
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine al giudizio di responsabilità, e in particolare in riferimento al contenuto della memoria in data 29.9.2014 non presa in considerazione, e al proscioglimento del notaio rogante. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza, anche con riferimento alle statuizioni civili, e rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino. Motivi della decisione 1. Gli atti dispositivi, effettuati dalla parte offesa ER ST, sono stati compiuti in data 1.10.2007 e 11.10.2007, e pertanto in data 1 e 11.4.2015, successivamente alla sentenza di primo grado in data 11.12.2014, sono maturati i termini massimi prescrizionali (di anni sette e mesi sei) previsti dalla legge per il reato contestato di circonvenzione di incapace. 3 1.1 Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. Nella fattispecie, considerato che la sentenza di merito ipoteticamente affetta, secondo i ricorrenti, da nullità ha deciso non solo in ordine al reato per il quale si è maturata la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati, l'eventuale nullità, ove sussistente, dovrebbe essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (cfr. Cass.Sez.II, sent. n. 3221/2014 Rv. 258817), in quanto la prescrizione non travolge le statuizioni in questione. Ne consegue pertanto che vengono prese in esame, a tal fine, tutte le doglianze dedotte nei ricorsi.
2. Il primo, e il secondo motivo del ricorso presentato in favore di IN RE sono inammissibili. E' giurisprudenza costante di questa Corte che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (v., da ultimo, Cass. Sez. IV, Sent. n. 40066/2015 Rv. 264505; Sez. U, n. 119/2004, Palumbo, Rv. 229539). La dedotte nullità di cui alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (primo motivo), in quanto effettuata presso il difensore di fiducia della IN e non al domicilio dichiarato, è nullità di ordine generale a regimo intermedio, che in quanto non coltivata o dedotta in grado d'appello, non è deducibile in questa sede. In riferimento al secondo motivo (in merito alla nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio di primo grado, effettuata a mezzo posta con raccomandata presso il domicilio della medesima in Ronco Canavese via Roma 52, e ritirata in data :
4.7.2012 da CIni AR, dichiaratasi a servizio), rileva poi il Collegio, che, in materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157, c.p.p., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato (v. Cass.Sez.III, sent. n. 5930/2014 Rv. " 263177, nella quale la S.C. ha ritenuto valida la notificazione di un decreto penale di condanna effettuata dall'ufficiale giudiziario nelle mani di persona qualificatasi come "addetta alla casa"). Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato l'inesistenza del rapporto di convivenza, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata (v.Cass.Sez.IV, Sent. n. 14752/2006 Rv. 234025). E nessuna prova rigorosa circa l'inesistenza del rapporto di convivenza, anche temporaneo, della CIni è stata fornita dalla ricorrente. Ciò posto, va tuttavia ribadito che anche in questo caso la violazione dedotta non determina una nullità assoluta ed insanabile, bensì una nullità a regime intermedio, che in quanto non coltivata in appello non può essere dedotta in questa sede.
3. Il terzo motivo, in ordine alla nullità della notifica agli imputati degli atti di impugnazione presentati avverso la sentenza di primo grado e dell'atto di citazione in appello, è infondato. Con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 17.10.2014, la Corte territoriale riteneva fondata l'eccezione nei confronti del coimputato AS AN, e ne stralciava la posizione disponendo il rinnovo delle notifiche nei suoi confronti, mentre respingeva l'eccezione formulata nell'interesse della IN, ritenendo che la stessa si fosse limitata ad effettuare una mera dichiarazione di residenza in Ronco Canavese via Roma 52 e che, pertanto, le notifiche nei suoi confronti erano state correttamente effettuate a norma dell'art. 157, co.8 bis c.p.p. L'ordinanza del 17.10.2014, impugnata unitamente alla sentenza, non è censurabile. Ai sensi dell'art. 162 c.p.p. la comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto va effettuata con dichiarazione "raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata di un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova". La Corte condivide e ribadisce, a riguardo, il principio che, in considerazione della natura di atto personale dell'elezione (o della dichiarazione di domicilio), la forma da rispettare ai sensi della citata norma sia "ad substantiam" attesa l'esigenza di ricondurre all'imputato la relativa manifestazione di volontà (cfr. Cass.Sez.II, Sent. n. 35191/2008 Ud. Rv. 240952). Le Sezioni Unite hanno poi affermato che, con la dichiarazione di domicilio, l'indagato (o l'imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di semplice verità, cioè a "comunicare" un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, ma opera una "vera e propria scelta" tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., con la consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta. Ne costituisce riprova l'avvertimento che precede l'elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 161 c.p.p., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole;
il dichiarante, attraverso l'elezione o la dichiarazione di domicilio, "sa" e "vuole" che gli atti vengano notificati in un determinato luogo. Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell'elezione di domicilio, l'imputato compie un atto di volontà (v. Cass.Sez.U, sent.n.41280/2006, Rv. 234905). Ne consegue che la mera indicazione nell'atto di nomina del difensore della propria residenza non può costituire valida dichiarazione di domicilio, in quanto in questo caso manca proprio la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. (cfr. Cass.Sez.V, sent. n. 41178 /2014 Rv. 261032). Lo stesso dicasi in riferimento anche a una precedente istanza di dissequestro presentata personalmente nell'ambito dello stesso processo dalla IN in data 16.2.2009, invocata in questa sede dalla ricorrente quale idonea elezione di domicilio. Infatti, ancorché possa ritenersi - quanto alla forma della dichiarazione di domicilio - che sia legittima l'indicazione o elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l'autenticità (in tal senso, v.Cass. Sez.I, sent.n. 35438/2006, Rv. 234900), occorre pur sempre, anche in questo caso, che il contenuto della dichiarazione sia non equivoco, e quindi chiaramente teso a manifestare la volontà di effettuare una scelta con tutte le conseguenze che da essa derivano ai sensi dell'art.161 c.p.p. In assenza della manifestazione non equivoca di tale volontà, l'atto in questione, quand'anche fosse ritenuto idoneo a contenere la dichiarazione in parola, non potrebbe comunque costituire valida dichiarazione di domicilio. La citazione in appello è stata, quindi, nella specie, correttamente notificata ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. 2, così come ritenuto dalla Corte territoriale.
4. Con il quarto motivo del ricorso presentato in favore di IN RE e con il secondo motivo del ricorso presentato in favore di AS LO, i ricorrenti si dolgono entrambi della mancata assunzione di una prova decisiva relativa all'escussione del teste TO ER (prova della quale era stata revocata l'ammissione in primo grado a seguito della rinuncia della parte richiedente). I motivi possono essere pertanto esaminati contestualmente. Rileva a riguardo il Collegio, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la sentenza di condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (v.Cass.Sez.U, sent. n. 45276/2003 Rv. 226093). Orbene, considerato che l'interesse alla prova (quella ammessa e poi revocața) non è stato coltivato in grado d'appello, l'interesse alla prova medesima non può essere manifestato in questa sede;
ne consegue l'inammissibilità dei motivi in questione.
5. Con il quinto motivo del ricorso della IN è stato dedotta la violazione dell'ar.6 della CEDU, in quanto la Corte avrebbe riformato in "peius" senza nuova audizione dei testi. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha oramai circoscritto in maniera chiara l'ambito in cui è necessario riascoltare i testi in caso di “reformatio in peius" da parte della Corte d'appello di una pronuncia assolutoria di primo grado. In primo luogo, è stato chiarito, che il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (Cass. Sez.VI, n. 36179/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez.II, n. 677/2014 Rv. 261556); in secondo luogo, è stato affermato che il giudice del gravame del merito, in caso di riforma "in peius", della sentenza di assoluzione in primo grado, in forza dell'art. 6, par. 1 CEDU, così come . interpretato dalla Corte EDU, è obbligato a risentire il teste solo laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità della sua deposizione, da considerare decisiva. L'adempimento è quindi necessario tutte le volte in cui in assenza di quelle dichiarazioni accusatorie (ritenute inattendibili dal primo giudice) non sia possibile pervenire altrimenti ad un'affermazione di responsabilità (v.Cass. Sez.VI, Sent. n. 16566/2013 Rv. 254623; Sez.V, sent.n. 28061/2013, Rv. 255580; Sez.III, sent.n. 42344/2013, Rv. 256856; Sez.II, sent.n. 45971/2013, Rv. 257202; Sez.V, sent.n. 47106/2013, Rv. 257585; Sez.VI, sent.n. 8654/2014, Rv. 259107). Giova qui rammentare che il Tribunale di Ivrea ha assolto tutti gli imputati dal reato loro ascritto ai sensi dell'art.530 co.II c.p.p., ritenendo che, pur risultando 7 provata una situazione di circonvenibilità in astratto di ER ST all'epoca degli atti dispositivi, difettava comunque la prova della suggestionabilità in concreto dello stesso (e quindi dell'induzione) finalizzata al compimento degli atti dispositivi suddetti. Rilevava, infatti, il giudice di prime cure che alla tesi accusatoria, ritenuta non priva di fondamento sulle prove acquisite, potesse contrapporsi una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali secondo cui il ER non venne raggirato, ma egli agì in maniera pienamente volitiva ed adeguata, avendo i AS e la IN, negli ultimi anni della vita dello zio, intensificato i rapporti con lui, forse proprio allo scopo, eticamente non encomiabile, ma giuridicamente irrilevante, di guadagnare una maggiore considerazione in vista della futura successione. Nella fattispecie, pertanto, non è propriamente in discussione il giudizio di attendibilità della prova dichiarativa (e la sua variazione da parte del giudice d'appello rispetto a quello di primo grado), né tantomeno la prova dichiarativa (in riferimento alle dichiarazioni di ER RO, IE DA e AN IN) è l'unica prova e quella decisiva sulla quale si fonda il giudizio di responsabilità. Invero, nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Ivrea si era limitato a ritenere oggettivamente implausibile l'effettiva esistenza dell'episodio del 23.9.2007 (narrato da CA RO, GG DA e IN AN in merito alla proposta avanzata dagli imputati, e avente ad oggetto la redazione di un testamento che prevedeva l'esclusione, dalla successione dello zio, dei loro cugini torinesi), ritenendosi altamente improbabile che le stesse menti raffinate che avrebbero corrotto un notaio, testimoni e medici, potessero commettere l'ingenuità di porre in essere proprio l'imbroglio precedentemente preannunciato. Ma la prova circa l'effettiva esistenza dell'episodio in questione, nel percorso motivazionale della sentenza, non assume valore decisivo. Anche eliminata tale prova, la motivazione della sentenza sulla strategia perseguita dai AS/IN e sull'abuso dello stato di infermità e deficienza psichica dell'anziano zio ER ST (all'epoca dei fatti novantenne) appare sufficiente, coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e idonea a giustificare il giudizio di responsabilità espresso, anche escludendo la contestata prova dichiarativa. Ne consegue che la Corte, in questo caso, nessun obbligo aveva di sentire nuovamente in grado di appello i testi RO ER, DA IE e AN IN.
6. Con il sesto e il settimo motivo del ricorso della IN, si censura la sentenza impugnata deducendo il mancato esame della memoria in data 16.9.2014, l'erronea applicazione della norma di cui all'art.643 c.p. e vizio di motivazione. I motivi possono essere trattati unitamente ai motivi uno e due del ricorso di AS LO, per le analoghe deduzioni in ordine alla contraddittorietà della motivazione, all'omesso 8 esame della memoria in data 29.9.2014 e alla mancanza di confronto con le argomentazioni di I grado. Le doglianze dei ricorrenti sono infondate e non possono pertanto trovare accoglimento. La Corte territoriale ha, infatti, risposto esaurientemente a tutti i rilievi sollevati dalle difese nelle memorie presentate in appello, e ha effettuato un approfondimento del quadro probatorio, e degli elementi già indicati nella sentenza di primo grado come oggetto di interpretazione alternativa, illustrando con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace e la responsabilità degli imputati. Sulla circonvenibilità di ER ST si era già espresso in senso positivo il primo giudice;
la Corte ha quindi rilevato che le affermazioni dei testi, enfatizzate dalle difese, sono generiche e non smentiscono la situazione psicofisica del ER nell'ottobre del 2007, come illustrata chiaramente dal perito dr. Pirfo in sede di udienza preliminare, allorchè ha sostenuto l'esistenza, in capo allo stesso, di uno stato confusionale acuto rientrante nel c.d. delirium secondo DSM IV TR (v.pag.13 della sentenza impugnata). Il perito ha quindi rilevato come fosse ravvisabile, all'epoca dei fatti, una condizione deficitaria per fragilità e vulnerabilità psico-organica sulla quale si era innestato, in occasione dei ricoveri intervenuti nel settembre-ottobre 2007, uno stato confusionale a decorso fluttuante, che induceva una situazione di menomazione della sfera intellettiva e/o volitiva del ER, tale da privarlo del normale discernimento e del normale potere critico, e "tale da incidere, conseguentemente, ed in misura significativa, sulla capacità di curare il proprio patrimonio e di compiere validamente negozi giuridici e da comportare in ogni caso per il ER una maggiore facilità ad essere circonvenuto" (v.pag.14). Circa le condizioni dell'anziano nei giorni 1.10.2007 e 11.10.2007, ovvero nei giorni in cui vennero effettuati gli atti di disposizione patrimoniale, il "delirium" di cui egli soffriva era poi manifesto, e perciò riconoscibile da parte di chi lo seguiva e gli stava accanto: nella cartella clinica dell'Ospedale di Ivrea dell'1.10.2007, è riportata l'annotazione che descrive il paziente vigile, ma non orientato nel tempo e nello spazio, mentre nella giornata dell'11.10.2007 la dottoressa Gianotti annotò che il paziente era debilitato e alternava periodi di confusione (v.pag.16). diCirca gli elementi dell'induzione, dell'approfittamento della situazione indebolimento psichico e della conseguente fragilità dell'anziano, nonché sul profitto, la Corte ha fornito ampia e puntuale motivazione, esaminando tutte le risultanze processuali, ed evidenziando come a distanza di pochi giorni siano stati redatti due diversi testamenti, il primo in data 1.10.2007 (nel quale erano designati eredi in parti : uguali IN RE, IN AN e ER RO), il secondo in data 11.10.2007 (nel quale era stata designata erede universale la sola IN). Ma i 6 testamenti non furono gli unici atti firmati dal ER, mentre si trovava ricoverato nella casa di cura S.Giuseppe di proprietà dei nipoti AS IN, in quanto negli stessi giorni egli firmò anche ben due procure "ad negotia" in favore dei suddetti, procure peraltro immediatamente utilizzate con l'immediato disinvestimento di tutti i titoli e di tutti i fondi che il ER aveva con totale liquidazione al 29.10.2007 del patrimonio per un importo complessivo di € 6.270.000,00. Circa l'elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace, è pur vero che per consolidato insegnamento di questa Corte si richiede sia l'abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, sia l'induzione del medesimo al compimento di un atto produttivo di un qualsiasi effetto giuridico tale da poter arrecare danno a lui o ad altri, (induzione intesa non già come artificio o raggiro oppure come semplice richiesta di compiere l'atto pregiudizievole, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica), nondimeno la prova di tale attività di pressione può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento (cfr.Cass.Sez.II, Sent. n. 6078/2009 Rv. 243449), così come avvenuto nella fattispecie. E l'impugnata sentenza ha valorizzato, a tal fine, la velocità con cui le procure vennero utilizzate, la liquidazione immediata di tutti i titoli senza necessità e senza tener conto dello stato degli investimenti e delle opportunità, il trasferimento del tutto immotivato di parte di tale liquidità confluita sul c/c dello zio, pari ad oltre due milioni di euro, su un c/c intestato a IN RE, il tutto peraltro senza avvalersi dell'opera del notaio di fiducia del ER, e dell'ausilio dei funzionari degli istituti bancari che, conoscendolo da anni (ed essendo il ER un ottimo cliente) in caso di necessità non esitavano a recarsi anche al suo domicilio, così come invece sarebbe stato ovvio e naturale nel caso in cui i suddetti atti dispositivi fossero stati posti in essere dalla parte offesa nel pieno delle sue facoltà e volontà. Tenuto conto, altresì, che l'anziano parente come riferito dagli stessi imputati era molto attaccato al denaro e, diffidente dell'operato altrui, si era sempre occupato personalmente dell'amministrazione dei suoi beni. Per tutte le considerazioni ampiamente esposte in sentenza, la Corte d'Appello di Torino ha quindi ritenuto non condivisibili le conclusioni a cui era giunto il primo Giudice circa la possibilità di un'interpretazione alternativa dei fatti emersi, e a tale conclusione è pervenuta non solo previa rivisitazione in senso contrario delle risultanze processuali, ma anche confutando punto per punto le conclusioni peraltro abbastanza fantasiose del primo giudice. Nessuna contraddittorietà si evince, poi, in relazione all'assoluzione del notaio e dei testimoni intervenuti agli atti;
essi sono stati assolti in difetto di prova sull'elemento psicologico del reato, e quindi in primo luogo in assenza di prova sulla consapevolezza da parte loro che gli atti di disposizione patrimoniale in questione 10 fossero frutto di induzione, e finalizzati a procurare alla famiglia AS/IN un profitto ingiusto con danno altrui. Né risulta in alcun modo che il notaio o i testi avessero in qualche modo posto in essere atti di induzione, o avessero comunque tratto un profitto dagli atti medesimi. Nè è esatta l'affermazione secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe immotivatamente privilegiato l'ipotesi accusatoria omettendo di rispondere ai rilievi dedotti nelle memorie difensive, di cui è stato dato atto anche in sentenza. A parte il rilievo che la Corte territoriale ha diffusamente motivato sulla ininfluenza delle dichiarazioni dei testi indicati dalle difese, va comunque ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nella propria motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, tra le tante, Cass. Sez. V, sent. n. 607/2013 Rv 258679; Sez.II, sent.n.35577/09 Rv.245238). Poiché come rilevato al punto 2 è oramai decorso, dopo la pronuncia della sentenza in grado d'appello, il tempo massimo di prescrizione del reato, e i ricorsi, nella loro complessità, non sono inammissibili, s'impone la declaratoria estintiva del reato agli effetti penali. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, e vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deliberato, il 10.11.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese paves fandary Mulle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 MAR. 2016 IL CANCELLIERE E R Claudia Pianeil P U S O N S 11