Sentenza 19 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di disciplina delle tele e radiocomunicazioni, anche dopo le modifiche introdotte dall'art.1 lett. g) L. 28 dicembre 1993, n. 561, alle disposizioni in materia di impianti radioelettrici previste dall'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, le violazioni relative agli impianti radioelettrici aventi funzione di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione configurano il reato di cui al citato art. 195, in quanto si distinguono dagli altri sistemi di radiodiffusione solo perché l'emissione dell'onda elettromagnetica non è immediatamente percepibile dagli utenti finali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2007, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 19/01/2007
Dott. TARDINO Vincenzo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 158
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33531/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IG n. a Roma il 14.7.1941;
NI RO, n. a Barga il 9.4.1950;
avverso la sentenza dell'8.7.2005 della Corte d'Appello di NO;
udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. POLIZZI di Sorrentino Enrico del foro di Roma, che ha che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AR IG e NI RO erano imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., e al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, per avere esercitato, in concorso tra di loro, il primo in qualità di legale rappresentante, il secondo in qualità di Procuratore speciale e responsabile tecnico della società TV INTERNAZIONALE s.p.a., impianti di radiodiffusione televisiva per il trasporto del segnale alle frequenze 10330 - 10410 MHZ operanti sul tratto Monte Bignone (Italia) in direzione di Monte Angel (Francia), in assenza della prescritta autorizzazione (commesso in Sanremo, località Monte Bignone, dalla data di accertamento - gennaio 1997 - al 6 settembre 1999).
2. Il Tribunale di Sanremo con sentenza in data 4/2/2002 assolveva gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussisteva;
disponeva il dissequestro della documentazione e degli imputati sequestrati, da restituirsi agli aventi diritto.
Riteneva il tribunale che l'emittente monegasca Telemontecarlo, per mezzo di TV INTERNAZIONALE s.p.a. che ne gestiva il marchio, era autorizzata alla ricezione e diffusione in Italia del segnale proveniente da Montecarlo, ma non poteva irradiare in Italia programmi prodotti in Italia poiché non aveva la relativa concessione;
pertanto, realizzati i programmi in Italia, gli stessi, mediante ponti radio, lanciava il segnale fino a Monte Bignone in Liguria e da lì, su frequenze non censite 10330 e 10440 MHZ, il segnale era inoltrato in territorio francese, da dove, a monte Angel, veniva fatto rientrare in Italia con il marchio di Telemontecarlo. Secondo il primo giudice, l'abusiva trasmissione dall'Italia alla Francia, contestata in rubrica, era l'espediente a cui ricorreva Telemontecarlo per far rientrare i programmi in Italia, pur non essendo autorizzata a farlo. Ma - osservava il Tribunale - la L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 7, aveva modificato la disciplina del previgente D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, che puniva sia l'istallazione sia l'utilizzo degli impianti di telecomunicazione e di quelli ripetitori, avendo eliminato la punibilità dell'uso degli impianti ripetitori, talché rimaneva solo la punibilità dell'utilizzo abusivo degli impianti di telecomunicazione. Nel caso in esame, allora, secondo la sentenza impugnata, gli imputati avrebbero utilizzato, senza autorizzazione, impianti ripetitori per la trasmissione del segnale.
In particolare il Tribunale invocava una pronuncia di questa Corte secondo cui l'accessorietà dei ripetitori o dei ponti radio rispetto agli impianti di telecomunicazione escludeva la punibilità della fattispecie (Cass., sez. 3^, 19 maggio 1997, n. 1653).
3. Con atto di appello depositato il 28.02.02 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo. L'appellante eccepiva l'erronea interpretazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, novellato dalla L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 7, poiché il previgente art. 195, puniva l'installazione di impianti di telecomunicazione differenziando la pena se la trasmissione avveniva via etere o via cavo, e punendo anche l'installazione abusiva dell'impianto ripetitore via etere, mentre la nuova norma differenziava la pena fra impianti di debole potenza, soggetti a autorizzazione, e gli altri, soggetti a concessione, senza aver affatto depenalizzato l'utilizzazione abusiva di impianti ripetitori, poiché solo l'installazione e l'uso di impianti radioelettrici erano stati depenalizzati dalla L. 28 dicembre 1993, n. 561, art. 1, lett. g). Viceversa, sostiene l'appellante, sia perché il bene protetto dalla norma è l'interesse a un'ordinata utilizzazione dell'etere ed a un regolamentato accesso ai mezzi di comunicazione di massa, sia perché per impianto deve intendersi il complesso degli elementi per mezzo dei quali la telecomunicazione sonora o televisiva viene effettuata, la concessione deve riguardare tutte le strutture che consentono la radiodiffusione, compresi i ponti radio che permettono il trasporto del segnale dal luogo di produzione fino al luogo di diffusione su frequenze captabili dagli utenti. E ciò in armonia con la disciplina che emerge dalla L. n. 223 del 1990 citata, artt. 5 e 6, che indica nella concessione il titolo per utilizzare legittimamente i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire.
Così - sosteneva l'appellante - la società TV Internazionale Telemontecarlo poteva solo trasmettere i normali programmi televisivi irradiati dalla Societè Speciale d'Enterprise Telemontecarlo, come previsto dall'art. 1 dell'autorizzazione ministeriale, ma non ricorrere all'escamotage sopra descritto, dove il ponte radio della tratta Monte Bignone monte Angel non era parte accessoria di un impianto, ma parte indispensabile di un più complesso impianto di radio diffusione che partiva da Roma, arrivava in Francia e rientrava in Italia.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza e la condanna degli imputati.
4. La Corte d'Appello di NO accoglieva l'appello e con sentenza dell'8.7.2005 in riforma della sentenza emessa in data 4.2.2002 dal Tribunale di Sanremo, dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Concedeva agli imputati i doppi benefici di legge.
Ha osservato la Corte territoriale che alla data del fatto, commesso sino al 6 settembre 1999, gli imputati non fossero muniti di alcuna concessione circa l'uso delle frequenze utilizzate con il ponte radio, come del resto risultava da una comunicazione in data 4 maggio 1999, diretta dallo stesso NI alla Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni "Liguria". In particolare la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di questa Corte (Cass., sez. 3^, 26.3.1998 n. 1117) secondo cui sono ancora sanzionate penalmente le violazioni relative a impianti fissi avente funzione di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione.
5. Avverso questa pronuncia IG AR e NI RO hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, (e successive modificazioni) in relazione all'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b).
Secondo i ricorrenti l'interpretazione accolta dalla Corte d'Appello di NO è erronea sotto un duplice profilo. In primo luogo la Corte di merito ha considerato il ponte radio come un autonomo impianto, oggetto dunque di necessaria autorizzazione, trascurando la distinzione tra impianti trasmittenti in ambito nazionale ed i ripetitori necessari per la diffusione nei singoli bacini di utenza. Sotto un secondo profilo la Corte di merito ha errato nel ritenere priva di significato la modifica del D.P.R. n. 156 del 1973, art.195, introdotta L. n. 223 del 1990, ex art. 30.
Infatti se il vecchio testo del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 195, prevedeva espressamente come reato contravvenzionale la condotta di chi esercitava un impianto ripetitore di programma estero, l'attuale testo, risultante dalla modifica introdotta L. n. 223 del 1990, ex art. 30, non contiene affatto la previsione di quella condotta.
2. Il ricorso è infondato.
È vero - come ha rilevato il ricorrente - che questa Corte (Cass., sez. 3^, 10/04/1997 - 19/05/1997, n. 1653) ha ritenuto, in sede cautelare, che il reato di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione, di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, comma 2, così come modificato dalla L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, comma 7, - riferendosi soltanto all'installazione o all'esercizio senza concessione di un impianto - non si può configurare in relazione all'installazione di un semplice "ponte radio", che non può considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di bacino di utenza".
Successivamente però Cass., sez. 3^, 26/03/1998 - 14/05/1998, n. 1117, ha affermato che sono tuttora penalmente sanzionate le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a concessione, quale quelli costituiti da un impianto fisso avente funzione di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione, che si distingue dagli altri sistemi di radiodiffusione solo perché l'emissione dell'onda elettromagnetica non è immediatamente percepibile dagli utenti finali. Tale orientamento è poi stato confermato più recentemente da Cass., Sez. 3^, 9/05/2002 - 12/07/2002, n. 26597, che ha ribadito che la trasformazione, ai sensi della L. 28 dicembre 1993, n. 561, art. 1, lett. g) da reati ad illeciti amministrativi delle violazioni in materia di impianti radioelettrici previste dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, comma 2 non riguarda le violazioni relative ai ripetitori di trasmissioni radiotelevisive, ricomprese nel citato D.P.R. art. 195, comma 3, che sono caratterizzati dalla funzione di diffondere messaggi a collettività indeterminate di utenti e che non possono esercitare comunicazioni bidirezionali tra ripetitore e destinatari, essendo destinati solo a ricevere trasmissioni da un'emittente originaria per ritrasmetterle ai destinatari finali.
3. Quest'ultimo orientamento va ora ribadito.
La condotta del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale e di telecomunicazioni), novellato, comprende il fatto di chiunque installa od esercita un "impianto di telecomunicazione" senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione;
se il fatto riguarda, come nella specie, impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si tratta di un delitto perché è prevista l'applicazione della pena della reclusione.
La nozione di "impianto di telecomunicazione" nella forma di "impianto di radiodiffusione televisiva", connotato com'è dall'impegno di frequenze che devono essere assentite dall'autorità regolatoria, è ampia e ricomprende anche l'istallazione o l'esercizio di un ponte radio su frequenza non assentita inserito in un più ampio assetto di telecomunicazione televisiva. Ossia l'impianto di diffusione televisiva comprende tutto il processo di comunicazione del segnale, senza che possa isolarsi il trasferimento uni - bidirezionale tra stazioni fisse con ponte-radio che appartiene anch'esso a tale processo e quindi all'impianto di telecomunicazione televisiva.
L'art. 195 citato, nella sua originaria formulazione, prevedeva come condotta penalmente sanzionata il fatto di chi stabiliva od esercitava un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al precedente art. 194, comma 2; la condotta era punita con l'ammenda se il fatto non si riferiva ad impianti radioelettrici e con l'arresto se il fatto riguardava impianti radioelettrici. La medesima disposizione poi precisava che costituivano "impianti radioelettrici" anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizione o televisione, nonché gli impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1030 del 1988 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 195 cit., come modificato dalla L. n. 103 del 1975, art. 45, nella parte in cui comprendeva gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, contemplati dall'art. 334, tra gli impianti soggetti a concessione anziché ad autorizzazione.
In seguito, la L. n. 223 del 1990, art. 30, ha modificato l'art. 195, configurando nel comma 2, come contravvenzione, punita con l'arresto, l'istallazione o l'esercizio di impianti radioelettrici non abilitati, e prevedendo al comma 3, come delitto, punito con la reclusione, l'installazione o l'esercizio di impianti di diffusione radiotelevisiva.
È poi intervenuta la L. 28 dicembre 1993, n. 561, che con l'art. 1, lett. g), ha trasformato la contravvenzione di cui al comma 2 in illecito amministrativo, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, e cioè agli impianti ricetrasmittenti portatili di debole potenza, con banda di frequenza locale, di cui al predetto art. 334.
Quindi anche dopo la modifica dell'art. 195 cit. la categoria dei "ripetitori" di programmi sonori e televisivi, che comprende quella dei ripetitori di segnale con collegamento uni - bidirezionale tra stazioni fisse, ossia i ponti-radio, continua ad essere prevista nel testo unico n. 156 del 1973 come appartenente alla più ampia categoria degli impianti di telecomunicazione radiotelevisiva. Si deve concludere, per quanto attiene al presente processo, che il fatto contestato e accertato a carico degli imputati - quello di aver gestito un ponte radio televisivo su frequenza non assentita - è stato correttamente inquadrato dalla Corte territoriale nel reato di cui al testo unico n. 156 del 1973, art. 195, comma 3.
4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007