Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
A seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie pendenti in materia di lavoro non rientranti tra quelle previste dall'art. 133 del D.Lgs. n. 51 del 1988, è competente quale giudice di primo grado il tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro. Ne consegue che, poiché la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile, e non sulla competenza, in relazione ad essa è inammissibile il regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
ND ON, elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio n. 22 (studio Condoleo), presso l'avv. Pier Francesco Sica, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriello Giubbilei e Maurizio Gatti Dei per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CHIMICA POMPONESCO s.p.a. - in persona del presidente del consiglio di amministrazione Maria Giovanna Frati, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Franco Marenghi per procura speciale a margine della memoria difensiva;
- resistente -
avverso la sentenza del Pretore di Prato n. 89/99 del 18.5.99 (in causa n. 335/98 r.c.), depositata il 18.6.99.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8/1/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO Martone, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Prato, giudice del lavoro, LA IO, esponeva di essere autotrasportatore di merci per conto terzi e di avere effettuato numerosi trasporti stradali con il proprio automezzo su commissione della s.p.a. Chimica Pomponesco, svolgendo una attività personale, continua e coordinata con quella della committente, tanto che la sua prestazione aveva assunto il carattere di attività parasubordinata. Assumendo che le prestazioni erano state compensate con tariffe inferiori a quelle obbligatorie inderogabili, il LA chiedeva decreto ingiuntivo per L. 135.168.000 nei confronti della committente a titolo di differenze a suo favore maturate, con riferimento al periodo 5.4.93/27.1.95. Concesso il decreto, la società ingiunta proponeva opposizione, preliminarmente eccependo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e contestando nel merito la domanda. Costituitosi l'attore nel giudizio di opposizione, il Pretore con la sentenza indicata in epigrafe ha ritenuto non sussistente la dedotta natura parasubordinata del rapporto ed ha dichiarato la sua incompetenza per materia in favore del Tribunale ordinario, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il LA alle spese.
Avverso questa sentenza propone ricorso per regolamento di competenza il LA, il quale lamenta violazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., ribadendo con due motivi di gravame il carattere parasubordinato della sua prestazione, in ragione della attività continuativa e coordinata, esclusivamente personale, anche se a carattere non subordinato, da lui prestata e chiedendo la declaratoria della competenza dell'adito giudice del lavoro. Il Procuratore Generale ha sottoposto al Collegio le conclusioni indicate in epigrafe.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che i motivi dedotti dal ricorrente non possano essere presi in esame essendo il ricorso inammissibile in base alla normativa sopravvenuta alla sentenza di incompetenza. Il d.lgs. 19.2.98 n. 51, come modificato dalla l. 16.6.98 n. 188, ha soppresso con effetto dal 2.6.99, l'ufficio del pretore, ed ha devoluto, nella materia civile, le cause precedentemente di competenza del pretore al tribunale (artt. 49 e 50), cui è attribuita anche la trattazione e la definizione di quelle in corso (art. 132), salvo che siano già state precisate le conclusioni, o che comunque siano già state ritenute in decisione. In tale ultima ipotesi, a norma dell'art. 133 del citato decreto, le controversie sono definite, dal pretore (mantenuto, a tale scopo, transitoriamente in funzione) sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, a meno che la causa non venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della sua definizione ad opera del tribunale.
Pertanto, nelle controversie ove sia sollevato conflitto per l'individuazione della competenza di pretore o tribunale, non può che prendersi atto della soppressione della figura del primo e procedersi all'individuazione nel secondo del giudice competente, quale soggetto giurisdizionale che ha assorbito la competenza del giudice soppresso. La situazione ordinamentale, per le ragioni sopra dette, induce tale conclusione sia per le controversie per le quali è proposto regolamento in data antecedente al 2.6.99, sia per quelle successive.
La stessa situazione ordinamentale fa venir meno la condizione di ammissibilità del regolamento, costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e comporta l'inammissibilità del regolamento di competenza.
Ove, come nel caso di specie, il contrasto verta non sull'individuazione del giudice competente, ma sulla natura della controversia - e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro - si pone un problema non di competenza, dato che l'ufficio deve essere ormai individuato esclusivamente (e pacificamente) nel tribunale, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale non è ammissibile il regolamento di competenza (cfr. Cass., S.u., 7.2.94 n. 1238 e numerose altre sentenze conformi). Tale inammissibilità investe il regolamento proposto sia di ufficio, che necessario e facoltativo, atteso che la modifica legislativa più volte richiamata, pur non negando l'interesse della parte a che la controversia sia decisa dal giudice competente, impedisce che tale interesse possa essere fatto valere in assoluto con lo strumento del regolamento di competenza (cfr. Cass, S.u., 28.9.2000 n. 1045). In conclusione, può affermarsi che il tribunale investito di controversia nelle forme ordinarie, ove ritenga che la stessa riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., o - viceversa - nel caso che la controversia sia promossa con il rito speciale e ritenga di doverla trattare con il rito ordinario, emetterà un provvedimento di cambiamento di rito non impugnabile con regolamento di competenza.
Analoga conclusione deve essere adottata nel caso che il giudice abbia adottato il provvedimento anteriormente al 2.6.99, atteso che in quel caso, per l'unificazione dell'ufficio del pretore e del tribunale, non esiste un problema di competenza, ma solo di individuazione del rito applicabile.
Nel caso di specie, pertanto, essendo impugnata una sentenza del pretore del lavoro, emanata prima del 2.6.99 (anche se con motivazione depositata successivamente), che fissa la competenza del tribunale ordinario, il regolamento di competenza è inammissibile. Le spese di questa fase del giudizio debbono essere compensate tra le parti.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001