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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8697/2024 promossa da assistito dall'avv. Fausto Raffone Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE-
[...]
Oggetto: retribuzione 1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo pieno e determinato intercorso con la convenuta
[...]
dal 15 novembre Controparte_1
2023 e cessato per dimissioni il 29 marzo 2024 nell'ambito del quale è stato inquadrato nel I livello CCNL edilizia industria e, allegando di non aver ricevuto la retribuzione da dicembre 2023 né le spettanze di fine rapporto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 9.699,85 oltre accessori e spese.
2. L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (comunicazione obbligatoria di assunzione e buste paga da novembre 2023 a marzo 2024) da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente della Parte_1 [...]
in qualità di Controparte_1 manovale edile inquadrato nel I livello CCNL edilizia industria dal dal 15 novembre 2023 al 29 marzo 2024, come dallo stesso allegato.
1 3. Le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
4. Il conteggio delle somme spettanti da dicembre 2023 in poi depositato in data 7 maggio 2025 costituisce mero adeguamento in riduzione in relazione a quanto comunicato dalla di quello allegato al ricorso ed appare CP_2 correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati dal datore di lavoro nelle buste paga in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile.
5. Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze residue risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo lordo di € 9.139,85 che da esso risulta, di cui € 549,22 a titolo di TFR, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
6. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai valori minimi, vista la semplicità della controversia.
7. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (soltanto link ai documenti la cui utilizzazione chiude il documento principale).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante a pagare a
[...] Pt_1
la somma lorda di € 9.139,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000, oltre 15 % ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Torino, 5 giugno 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8697/2024 promossa da assistito dall'avv. Fausto Raffone Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE-
[...]
Oggetto: retribuzione 1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo pieno e determinato intercorso con la convenuta
[...]
dal 15 novembre Controparte_1
2023 e cessato per dimissioni il 29 marzo 2024 nell'ambito del quale è stato inquadrato nel I livello CCNL edilizia industria e, allegando di non aver ricevuto la retribuzione da dicembre 2023 né le spettanze di fine rapporto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di € 9.699,85 oltre accessori e spese.
2. L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (comunicazione obbligatoria di assunzione e buste paga da novembre 2023 a marzo 2024) da cui risulta senza incertezze che è stato dipendente della Parte_1 [...]
in qualità di Controparte_1 manovale edile inquadrato nel I livello CCNL edilizia industria dal dal 15 novembre 2023 al 29 marzo 2024, come dallo stesso allegato.
1 3. Le rivendicazioni del ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
4. Il conteggio delle somme spettanti da dicembre 2023 in poi depositato in data 7 maggio 2025 costituisce mero adeguamento in riduzione in relazione a quanto comunicato dalla di quello allegato al ricorso ed appare CP_2 correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati dal datore di lavoro nelle buste paga in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile.
5. Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze residue risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo lordo di € 9.139,85 che da esso risulta, di cui € 549,22 a titolo di TFR, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
6. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai valori minimi, vista la semplicità della controversia.
7. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (soltanto link ai documenti la cui utilizzazione chiude il documento principale).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante a pagare a
[...] Pt_1
la somma lorda di € 9.139,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000, oltre 15 % ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Torino, 5 giugno 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2