Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Decreto presidenziale 3 ottobre 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
Decreto presidenziale 3 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Decreto cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 9 maggio 2025
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- 1. quater, sentenza 22 settembre 2025, n. 16369https://www.eius.it/articoli/
- 2. quater, sentenza 22 settembre 2025, n. 16369https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04031/2025REG.PROV.COLL.
N. 00697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da
B&B Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97;
contro
Aci Informatica s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
Euro & Promos Fm s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna 50;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 666/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aci Informatica s.p.a. e di Euro & Promos Fm s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Pietro Adami, Adriano Cavina e Raimondo D'Aquino di Caramanico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 novembre 2022 AC Informatica S.p.A. (“AC”) ha indetto una gara per l’affidamento di un: “ Accordo quadro per il servizio di pulizia, comprensivo della fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’Automobile Club d’Italia e della sua società in house AC PR ”.
All’esito della gara, e previo espletamento della verifica di anomalia, l’AC ha disposto aggiudicazione in favore di B&B Service, “ per l’importo complessivo di Euro 2.370.978,016
(oltre IVA), comprensivo di Euro 16.840,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ”.
La E&P si è classificata seconda in graduatoria, con un punteggio finale di 89,20, a fronte del punteggio finale di 89,90 conseguito dall’aggiudicataria.
Tale aggiudicazione, e gli atti ad essa collegati, sono stati impugnati da E&P innanzi al TAR Lazio.
A sostegno del ricorso e dei successivi motivi aggiunti la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) illegittima modifica, in sede di giustificativi, dei costi della manodopera da parte della B&B Service; 2) erronea indicazione dei costi di sicurezza aziendale da parte dell’aggiudicataria; 3) irrealizzabilità dell’offerta della controinteressata e, in ogni caso, la sua anomalia; 4) erroneità del punteggio tecnico attribuito all’aggiudicataria in relazione al sub-criterio A1; 5) irrealizzabilità, sotto diversi profili, dell’offerta della B&B Service; 6) inesatta attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio A1; 7) natura indeterminata e condizionata e, pertanto, inammissibile dell’offerta della B&B Service.
Costituitasi in giudizio, B&B ha chiesto il rigetto del ricorso, e con il proposto ricorso incidentale ha articolato censure dirette a richiedere l’esclusione della Euro & Promos o, comunque, la rideterminazione in peius di alcuni dei punteggi alla stessa attribuiti.
Con sentenza n. 666/25 il TAR Lazio ha dichiarato l’irricevibilità per taridivtà del ricorso incidentale proposto da B&B; accolto il ricorso principale promosso dalla Euro & Promos e, in particolare, i motivi di ricorso originariamente rubricati sub II.A (mancata esclusione della B&B per avere quest’ultima asseritamente modificato in maniera inammissibile la propria offerta in sede di chiarimenti) e II.B (riconoscimento della congruità dell’offerta in presenza di un’indicazione di oneri della sicurezza aziendale in misura ritenuta incongrua), al contempo ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di gravame.
Avverso tale pronuncia giudiziale B&B ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erronea declaratoria di tardività del ricorso incidentale; 2) ingiustizia della sentenza, nella parte relativa all’accoglimento dei citati motivi II.A e II.B proposti dalla ricorrente in primo grado; 3) illegittimo sindacato su poteri non ancora esercitati; 4) riproposizione dei motivi di gravame articolati nel ricorso incidentale proposto in primo grado.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto da E&P in primo grado, anche ed eventualmente in accoglimento dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, AC Informatica s.p.a. ha parimenti chiesto, anche in accoglimento del proposto appello incidentale, il rigetto del ricorso proposto da E&P in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, E&P ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 10.4.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale proposto da B&B, e quello incidentale proposto da AC Informatica s.p.a, sono fondati.
Con il motivo di ricorso II.A la ricorrente in primo grado E&P ha lamentato che l’aggiudicataria B&B avrebbe operato una inammissibile modifica del costo della manodopera.
Sul punto, il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto: “ che sia più equo fare applicazione dell’indirizzo pretorio meno restrittivo. Ciò implica, come visto, che venga effettuata una verifica in concreto della capienza della voce di costo denominata “Spese generali” rispetto alla copertura dei costi della manodopera non distintamente indicati in offerta, che nel caso di specie corrispondono a quelli necessari per eseguire le prestazioni offerte da B&B a titolo di migliorie e per i quali è stato indicato l’importo di euro 15.342,95 ”, ha ritenuto l’offerta, in concreto , non congrua, con riguardo ai costi della manodopera.
L’assunto non è meritevole di condivisione.
3. L’asserita “inammissibile” modifica del costo della manodopera è stata quantificata dallo stesso giudice di prime cure in € 15.342,953.
In sostanza, ci si duole di un’asserita modifica del costo della manodopera, che sarebbe pari ad € 2.287.068,30, e non ad € 2.271.725,35.
Uno scostamento, giustappunto, dello 0,67% del totale del costo della manodopera.
4. Orbene, questo dato numerico, in sé e per sé considerato, deve indurre ad estrema cautela l’interprete, non potendo – salve situazioni eccezionali, che come si esporrà da qui a breve non ricorrono nella fattispecie in esame – caducarsi un’intera procedura di gara, dell’importo di € 2.370.978,016, per una presunta anomalia di importo sì trascurabile. Il tutto tenendo presente che questo Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato che la variazione di prezzo deve “ ... superare quel limite di tollerabilità – coincidente con la sostanziale alterazione dei termini essenziali dell’offerta ovvero con la significativa variazione dei suoi importi – in coincidenza del quale può ritenersi compromessa l’affidabilità economica dell’offerta nel suo complesso (Cons. Stato, sez. V, n. 1896/2017) ” (C.d.S, III, 29.10.2020, n. 6618; nello stesso senso, C.d.S, V, 16.1.2020, n. 389).
A ciò aggiungasi che, come già affermato da questo Consiglio di Stato: “ ... le questioni derivanti dalle sopravvenienze successive all’aggiudicazione ed in tesi tali da rendere non più sostenibile l’offerta ... devono trovare risoluzione in sede di esecuzione del contratto”, con la conseguenza che: “spetterà alle parti del contratto individuare le soluzioni più idonee a risolvere le eventuali “criticità” derivanti in fase esecutiva dalla sopravvenuta sottoscrizione dei nuovi CCNL, non risultando consentito nella presente sede giudiziale – e in considerazione dei limiti del thema decidendum che si sono definiti – intervenire sulla base di prospettazioni ipotetiche e congetturali ” (C.d.S, III, 25.11.2024, n. 9468).
Detto in altri termini, la verifica della congruità dei costi della manodopera deve essere tale da consentire di affermare che detti costi siano congrui con riferimento al momento temporale della verifica, in quanto le sopravvenienze attive e passive, successive alla verifica, restano nella normale alea contrattuale, operando le clausole revisionali, nonché il principio del riequilibrio contrattuale, per eventi imprevisti (art. 9 del D. Lgs. n. 36/2023).
Pertanto, uno squilibrio modesto rientra nell’alea contrattuale, uno squilibrio maggiore è assorbito da clausole revisionali ed eventualmente dal principio di riequilibrio contrattuale.
5. Ciò premesso, B&B ha dedotto che il suddetto “scostamento” di costi, di € 15.342,95 (pari allo 0,67% del costo totale della manodopera), è ampiamente assorbibile alla voce di costo “ Elementi di maggior cautela ”, che reca una somma appostata pari a € 110.915,19.
Sul punto, il TAR Lazio, pur affermando in astratto la possibilità che i maggiori costi (dello 0,67%) trovino copertura in tale voce, in concreto ha concluso nel senso dell’incongruenza del relativo risultato, in quanto il valore da prendere in considerazione sarebbe non già quello del momento in cui l’offerta è stata redatta (2022), ma quello indicato nel quadro gestionale, cioè quello relativo all’anno 2024.
Detto in altri termini, il giudice di prime cure ha valutato la congruità dei costi con riferimento a un momento futuro, ignorando che – come sopra detto – per il futuro opera, a seconda dei casi, la normale alea contrattuale, ovvero i rimedi revisionali previsti dalla legge.
Tale circostanza costituisce ulteriore profilo di erroneità della pronuncia impugnata, che si somma a quello derivante dall’assenza di motivazioni in ordine alle ragioni per le quali uno scostamento di prezzo pari allo 0,67% del totale sia di tal natura da comportare l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto del valore di € 2.370.978,016.
6. Né ciò basta.
Con riferimento ai costi di coordinamento (censura sempre rientrante nell’ambito del motivo di ricorso di primo grado rubricato II.A), l’odierna appellante ha indicato nominativamente come coordinatori due suoi dipendenti (di esperienza ventennale) che gestiscono anche altre commesse in Roma.
Orbene, che si tratti di lavoratori non dedicati in esclusiva all’appalto AC è stato già chiarito in sede di offerta tecnica. Si tratta infatti di figure condivise e trasversali. Trattandosi di costi già sostenuti, B&B Service ha affermato in sede di giustificazioni che si tratta di utile indiretto, in quanto il costo fisso è già sostenuto, nel mentre ciò che aumenta sono i ricavi, in ragione dell’utile derivante dall’aggiudicazione dell’appalto in esame. Il tutto senza trascurare che B&B Service ha comunque imputato una quota del costo dei coordinatori sulla commessa AC.
Per tali ragioni, reputa il Collegio che non può in alcun modo definirsi “incongrua” la quota che B&B Service ha indicato per il coordinamento.
Ad ogni modo, nelle giustificazioni B&B Service ha inserito l’importo di € 144.435,20 per l’attività di coordinamento. In particolare, per i due coordinatori di cui si discute, B&B ha stimato, quotato e previsto ben 2.320 ore, e le ha valorizzate al costo di 18.50 ora (e quindi € 37.740). Inoltre, in aggiunta, B&B Service ha indicato nelle spese generali una voce “ Spese indiretta coordinamento 2.000,00 ”.
Tale monte ore deve ritenersi congruo – o comunque, non vi sono indici di palesi incongruità – e pertanto anche sotto tale profilo la pronuncia del giudice di prime cure non è meritevole di condivisione.
Per tali ragioni, le censure articolate dall’odierna appellante con riferimento al motivo di ricorso originario sub II.A sono fondate.
7. Venendo ora al motivo di ricorso di primo grado rubricato II.B, il TAR ha ritenuto l’incongruità dei costi della sicurezza aziendale.
Sul punto, il giudice di prime cure ha affermato che: “ emerge ictu oculi, dall’analisi dell’offerta presentata in sede di gara e dei giustificativi prodotti nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia, che B&B abbia completamente omesso di considerare gli oneri della sicurezza aziendale relativi alle 50 unità di personale da impiegare per l’esecuzione delle prestazioni periodiche. Atteso che B&B, con i chiarimenti forniti ad AC durante la verifica di anomalia della propria offerta, ha giustificato la mancata considerazione di tali oneri unicamente sull’assunto che gli stessi fossero già stati caricati su altri appalti in corso di esecuzione nei confronti di ulteriori e distinte stazioni appaltanti, emerge come l’importo di euro 20,060,00 sia capiente solo ed esclusivamente per i 34 addetti espressamente considerati dalla società controinteressata, tanto è vero che la stessa ha anche riportato in dettaglio il costo da sostenere, su base annuale e per tutta la durata quadriennale della commessa, per gli oneri di sicurezza aziendale in relazione a tali specifiche e individuate unità di lavoratori ” (cfr. sentenza impugnata, punto n. 8.5).
8. L’assunto non è meritevole di condivisione.
La B&B ha utilizzato, sul punto, la Tabella Ministeriale di riferimento per il settore delle pulizie, la quale stabilisce un costo annuo pro capite di 200 euro per la sicurezza del primo anno; ed un costo minimo annuo per gli anni successivi, pari a 130 euro.
Il costo complessivo (di € 590,00) è stato sì calcolato per i soli 34 lavoratori presenti stabilmente nell’appalto, ma ciò in quanto gli altri 50 lavoratori eseguono attività una volta al mese, o addirittura ogni tre mesi o ogni sei mesi. Per costoro, impiegati in altre commesse pubbliche (secondo la relazione giustificativa: Agenzia delle Entrate – Riscossione; Inail), i dispositivi di sicurezza sono stati già acquistati, al momento della gara, delle giustificazioni e dell’avvio del contratto, e sono remunerati dai proventi delle sopraindicate commesse.
In particolare, i 50 lavoratori che provengono da altre commesse ed effettuano prestazioni straordinarie (mensili, trimestrali, semestrali) non comportano un aumento dei costi della sicurezza, perché i dispositivi (guanti, mascherine, caschi, scarpe, ecc.) sono stati già acquistati, e le visite mediche annuali ai dipendenti sono già state effettuate.
Questi costi (visite mediche, DPI, etc.) sono pertanto già sostenuti dalla B&B, indipendentemente dalla nuova commessa acquisita con AC. Ne consegue che B&B non avrà alcun incremento di costi della sicurezza in relazione ai suddetti 50 lavoratori, già completamente coperti nei loro costi dalle altre commesse in essere (Agenzia delle Entrate, INAIL etc.), rispetto alle quali sono stati già imputati e pagati i costi relativi alla sicurezza di tali lavoratori.
Per tali ragioni, non si rinvengono, neanche in relazione a tale voce, elementi di macroscopica erroneità/irrazionalità delle giustificazioni, sicché anche sotto tale profilo gli appelli proposti da B&B e da AC sono fondati, con assorbimento del primo motivo di appello proposto da B&B.
9. Affermata la fondatezza dei suddetti gravami, va ora esaminato l’appello incidentale proposto da E&B s.p.a.
Sul punto, con i motivi di gravame rubricati sub II.1, II.2 (cfr. atto di appello incidentale, pp. 6 -14) l’appellata ha impugnato “ tuzioristicamente ” la sentenza, nella parte in cui essa possa essere interpretata nel senso che i vizi accertati dal giudice di prime cure potrebbero non determinare l’esclusione di B&B dalla gara.
Orbene, l’accoglimento dell’appello principale (nonché di quello incidentale proposto da AC Informatica s.p.a.) determina la riforma della sentenza impugnata, talché ogni interpretazione di quest’ultima deve ritenersi superata dalla natura cassatoria della presente pronuncia giudiziale.
Pertanto, i suddetti motivi di appello incidentale vanno rigettati, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale, nonché di quello incidentale proposto da AC informatica s.p.a.
10. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di gravame incidentale, già riproposti in primo grado e assorbiti dal giudice di prime cure.
In particolare, con il motivo rubricato “ II.E - Primo motivo aggiunto / quinto motivo di ricorso ” (atto di appello incidentale, pp. 15-18) E&P s.p.a. lamenta la modifica dell’offerta tecnica intervenuta nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, per avere B&B dichiarato: “ che avrebbe impiegato risorse con inquadramento ordinario, trattandosi di operatori già in forza all’azienda e con profili esperti”, nel mentre dai giustificativi resi nel corso della verifica dell’anomalia, che tra i 45 addetti impiegati dalla B&B nelle attività periodiche della commessa di cui si controverte risulteranno inquadrati come apprendisti (quindi ontologicamente non “profili esperti”) almeno la
metà (pari all’incirca a 23 addetti) per un monte ore complessivo di 17.527,47 ” (pp. 15-16).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non si comprende in qual misura vi sarebbe stata modifica dei costi della manodopera, posto che B&B ha sì dichiarato “ che avrebbe impiegato risorse con inquadramento ordinario ”, ma non certo che lo avrebbe fatto per la totalità delle risorse a sua disposizione. Pertanto, è evidente l’interpretazione in malam partem offerta da E&P in relazione alla dichiarazione resa da B&B, che per tali ragioni non può che essere disattesa.
A ciò aggiungasi poi che l’utilizzo di apprendisti non è in alcun modo vietato dalla normativa in esame, sicché anche sotto tale profilo è evidente l’infondatezza – e prima ancora, l’inammissibilità per genericità – dell’assunto dell’appellante incidentale.
Alla stessa stregua, l’asserita “ decurtazione del punteggio di 7,70 di almeno il 22,54% (ragionando in proporzione 23 su 98), con un punteggio da assegnare alla B&B per il sub-criterio A1 che dovrebbe quindi scendere a 5,964 invece di 7,70 ” (appello incidentale cit, p. 18) sconta l’errore di fondo iniziale, secondo cui vi sarebbe stata illegittima modifica dei costi della manodopera.
Va da sé, poi, che la circostanza – vera – che B&B avrebbe impiegato anche personale con inquadramento ordinario, esclude la ricorrenza di falsità dichiarative, e men che meno di falsità comportanti l’esclusione dell’offerente dalla gara.
Per tali considerazioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
11. Va ora esaminato il motivo di appello rubricato “ II.F. – Secondo motivo aggiunto/Sesto motivo di ricorso ” (atto di appello incidentale, pp. 18-21), con il quale l’appellante incidentale lamenta che: “ secondo la proposta tecnica della controinteressata i 50 operatori addetti alle attività periodiche suddivisi in: (i) 45 di 2° livello e (ii) 5 di 3° livello dovrebbero svolgere, per quanto qui di interesse, l’attività di “lavaggio vetri interni ed esterni (anche in altezza)” con una squadra “composta da 10 addetti di cui 1 Caposquadra” (v. pag. 7, doc. 23). Tuttavia, l’offerta è irrealizzabile in quanto contrastante con il CCNL Multiservizi applicabile all’appalto in oggetto per espressa ammissione della B&B (v. pag. 26, doc. 23). Emerge per tabulas dal CCNL Multiservizi che l’attività di pulizia in altezza è riservata, data la sua complessità e pericolosità, esclusivamente a personale inquadrato (almeno) nel 3° livello essendo, pertanto, preclusa a quello di 2° livello o inferiore ” (atto di appello incidentale, p. 19).
11.1. Il motivo è inammissibile per genericità.
Emerge dalla documentazione in atti che B&B ha proposto di eseguire il servizio con quattro addetti stabili di terzo livello, per un ammontare di ore quadriennali di 12.727,05 ore, più cinque ulteriori addetti per 3.895,00 ore aggiuntive. Il tutto per complessive 16.622,05 ore nel quadriennio, e di 4.155,51 ore annue.
Orbene, l’appellante non spiega in qual modo il monte ore di 4.155,51 annue non consenta l’espletamento del servizio di pulizia in altezza.
Per tali ragioni, la relativa censura si colora di tratti di evidente genericità e indeterminatezza, essendo evidente la sua natura meramente esplorativa.
11.2. L’appellante incidentale lamenta poi, in via subordinata, la sussistenza di “ sovraccosti che discenderebbero dall’inquadramento (ex post) di parte del personale al 3° livello anziché al 2° livello. In quest’ottica, alla B&B occorrerebbero (almeno e sperando che nessuno si assenti!) 5 ulteriori addetti di 3° livello che si sommerebbero ai 5 già considerati in offerta in modo tale da integrare quella “Squadr[a] per lavaggio vetri interni ed esterni (anche in altezza) composta da 10 addetti ” (atto di appello incidentale, p. 19).
Il motivo è parimenti inammissibile, in quanto proposto in chiave meramente ipotetica e congetturale, e non tiene in alcun conto il monte-ore di collaboratori di terzo livello proposto da B&B, del quale non è stata dimostrata l’insufficienza ai fini dell’esecuzione di tale specifico elemento della commessa.
11.3. Infine, l’appellante incidentale lamenta che “ ... la proposta tecnica offerta dalla B&B è irrealizzabile posto che, in assenza di una figura di 4° livello tra quelle dedicate alle attività periodiche, nessun addetto potrebbe assumere il ruolo di Caposquadra. ... Anche in siffatta ipotesi, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse aderire alla (doverosa) esclusione della B&B per irrealizzabilità e modifica dell’offerta, la controinteressata dovrebbe comunque essere esclusa per anomalia dell’offerta. Se, infatti, come si è detto, l’unico modo per ritenere realizzabile l’offerta della B&B è quello di aggiungere ex post (almeno) 1 operatore di 4° livello anche per le attività periodiche, idoneo ad assumere il ruolo di Caposquadra in ciascuna Squadra (sperando che non si assenti mai!) tale sovraccosto deve essere considerato nell’ambito della complessiva tenuta economica dell’offerta della B&B ” (atto di appello incidentale, p. 20).
Il motivo è per un verso inammissibile, in quanto muove da assunti astratto-ipotetici, e da essi fa scaturire conseguenze non oggettivamente verificabili.
A ciò aggiungasi altresì che – come dichiarato dall’appellante incidentale (senza che ciò sia stato specificamente smentito dalla controparte) B&B Service ha assorbito il quarto livello che operava
nell’appalto, sicché ogni questione deve, sul punto, ritenersi superata dalla presenza di tale figura professionale.
11.4. Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame, globalmente inteso, non coglie nel segno, e va dunque disatteso.
12. Va ora esaminato il motivo di appello incidentale rubricato: “ II.G. Terzo motivo aggiunto/Settimo motivo di ricorso ” (atto di appello incidentale, pp. 21-23), con il quale l’appellante incidentale lamenta l’errore in cui sarebbe stato indotto l’Amministrazione in sede di attribuzione a B&B del punteggio di 7,70 per il sub-criterio A1, in relazione alla previsione, da parte di B&B, di n. 2 Responsabili di servizio. Errore che avrebbe dovuto comportare l’esclusione di B&B dalla gara, ovvero, in subordine, ad una riduzione del punteggio di “ almeno 0,71 punti ” (atto di appello incidentale, p. 22)
Le censure sono infondate.
Come sopra detto (cfr. punto n. 6), B&B ha indicato nominativamente come coordinatori due suoi dipendenti che gestiscono anche altre commesse. Trattasi pertanto di figure condivise e trasversali.
Inoltre, trattandosi di costi già sostenuti su altre commesse, essi non rappresentano un costo aggiuntivo per B&B, ma se mai un utile indiretto.
Inoltre, per tali figure, B&B ha stimato per tali figure n. 2.320 ore, per un totale di € 37.740, sufficiente a coprire i costi della commessa, tenuto conto dell’assenza di specifiche censure da parte di E&P s.p.a.
Per tali ragioni, l’attribuzione del relativo punteggio da parte della stazione appaltante non appare in alcun modo viziata da palesi elementi di erroneità/irrazionalità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
Per le medesime ragioni, nessuna decurtazione di punteggio andava effettuata nel caso di specie (decurtazione la cui misura – si ribadisce – l’appellante incidentale indica in maniera del tutto vaga), stante la correttezza dell’offerta di B&B.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
13. Da ultimo, va seminato il motivo di appello incidentale rubricato: “ II.H – Quarto motivo aggiunto/ottavo motivo di ricorso ” (atto di appello incidentale, pp. 23-26), con il quale l’appellante incidentale lamenta l’indeterminatezza dell’offerta, e comunque l’erronea attribuzione di punteggio in favore di B&B in relazione al sub-criterio C2, volto a premiare i sistemi per la riduzione/incentivazione della raccolta differenziata da parte degli utenti. In particolare, l’appellante incidentale lamenta che B&B avrebbe offerto un “viaggio-premio” ai dipendenti AC che si fossero distinti nel non-superamento di un certo quantitativo di rifiuti prodotti. Offerta, quest’ultima, che oltre ad integrare un non consentito do ut des , sarebbe indeterminata, in quanto legata a eventi futuri e incerti.
Il motivo è infondato.
Non si vede la ragione per la quale un sistema di incentivazione della virtuosità nella produzione dei rifiuti da parte dei dipendenti AC non dovrebbe essere positivamente valutato dall’Amministrazione. Trattasi infatti di un sistema che incoraggia comportamenti virtuosi, e che dunque ben poteva essere valutato in termini premiali.
Non si tratta poi di offerta indeterminata, atteso che l’obbligo del viaggio-premio è attuale, nel mentre ciò che legato a comportamenti futuri è solo il dato – meramente tecnico – della percentuale di raccolta differenziata che dà diritto al viaggio-premio.
Alla stessa stregua, gli oneri derivanti dal servizio sono stati tenuti in conto da B&B, la quale ha dichiarato in offerta che la società svolge anche servizio di trasporto scolastico, e ha in disponibilità n. 100 autobus.
Inoltre, il viaggio-premio avrebbe avuto quale meta il Comune di Pietrasanta, luogo in cui vi è la sede legale di B&B.
Per tali ragioni, la relativa offerta, globalmente considerata, è del tutto congrua e coerente, sicché del tutto legittima è l’attribuzione del relativo punteggio da parte della stazione appaltante.
14. Conclusivamente:
- l’appello principale proposto da B&B e quello incidentale proposto da AC Informatica s.p.a. è fondato;
- l’appello incidentale proposto da E&P s.p.a. è invece infondato.
15. Per tali ragioni, in accoglimento dell’appello principale proposto da B&B e di quello incidentale proposto da AC Informatica s.p.a, e in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti in primo grado da E&P s.p.a. vanno rigettati.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, nonché sugli appelli incidentali proposti da AC Informatica s.p.a. e da Euro & Promos FM s.p.a, così provvede:
- accoglie l’appello principale proposto da B&B Service Società Cooperativa e quello incidentale proposto da AC Informatica s.p.a;
- rigetta l’appello incidentale proposto da Euro & Promos FM s.p.a;
- per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti in primo grado da Euro & Promos FM s.p.a.
Condanna Euro & Promos FM s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute da B&B Service Società Cooperativa e da AC Informatica s.p.a. che si liquidano, per ognuna di esse, per il doppio grado di giudizio, in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO