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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 7677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7677 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 14-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 31-8-2025, in data 24 ottobre 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24350/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
– C.F. (nato a [...] il [...]) rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Ignazio Sposito e Melania De Falco (non potendosi attribuire effetto alle pec del 29 e 30-9-25 allegate, in quanto non contengono alcun atto di revoca proveniente dal ricorrente), elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Brusciano alla Via C. Cucca n.295, giusta procura in atti Ricorrenti E (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alessia Capaldo, con studio in Napoli alla via G. Bausan n.36, elettivamente domiciliato digitalmente con lo stesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata come da procura in atti Email_1 Convenuto
OGGETTO: diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, delle voci retributive “indennità compensativa” e “indennità perequativa”;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1) accertare il mancato versamento delle indennità perequativa e compensativa, così come disposto da vigente normativa europea e contrattuale;
2) per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere alla sig. la somma di euro 1.794,00 a titolo di Parte_1 differenze retributive oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre Iva e c.p.a. e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati i quali si, che si dichiarano antistatari;
per parte convenuta:
“Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate, per l'inesistenza nella fattispecie del c.d. “effetto dissuasivo” dal godimento delle ferie;
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudicante detrarre dalle eventuali somme da liquidare allo stesso l'importo di € 769,95, relativo alle annualità 2022 e 2023, avendo quest'ultimo già percepito le “indennità retribuzione ferie” di cui all'Accordo Nazionale del 10.05.2022 a far data da luglio 2022; In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudicante
1 ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 1446,35 per effetto della decurtazione delle somme già percepite come “indennità retribuzione ferie” di cui all'Accordo Nazionale del 10.05.2022 a far data da luglio 2022 (€ 13,05 - € 8,00 già percepite per ogni giorno di ferie), ovvero nella ulteriore minor somma che il Tribunale Vorrà determinare;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12-11-2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo CP_ di lavorare alle dipendenze dell' convenuto a far data dal 01.01.2013, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, nella qualità di Operaio – Operatore qualificato (addetto alla vigilanza) con parametro 160; ha rappresentato che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto, in Contr quanto l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale 15.12.2011, Contr trasfuso nell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento delle predette indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al relativo pagamento in relazione al periodo Gennaio 2019 - Dicembre 2023. Contr Si è costituita in giudizio che ha contestato diffusamente le avverse difese, deducendo che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte. Ha criticato, inoltre, la ricostruzione operata dal ricorrente sulla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentato sulla infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione, venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria. La convenuta ha dedotto ancora che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022, poiché con l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, è stata introdotta una disposizione di miglior favore sulla retribuzione feriale (“Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”); tale norma, statuita in ambito nazionale con la sottoscrizione delle parti sociali, è efficace anche nei confronti dei ricorrenti, i quali hanno dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie (pari a € 8,00).
2 Ha quindi rassegnato le conclusioni innanzi esposte. La causa veniva rinviata per la discussione al 14-10-2025. A tale udienza, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Ritiene il giudicante che la domanda sia fondata nei termini segnati dalla seguente motivazione, così adeguandosi, nella decisione nel merito, al contenuto di precedenti pronunce conformi emesse dallo stesso Ufficio versate in atti (per tutte, cfr. sentenza n. 1197/2025 emessa dalla dott.ssa M. Ciaramella). L'oggetto del presente giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa. Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art. 36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D. Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art. 31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15); ad esso non Per_5 si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n. 88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto CP_3 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa Per_6 To. He, C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve
3 essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 Per_7
e altri).
[...] Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, UL e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate Persona_8
e altri, punto 58, nonché UL e altri, punto 60). In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Corte Per_6 di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie. Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro". Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr. sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31). Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale. La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (sentenze del 2006; UL e Persona_7 altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17).
4 Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie. Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni
…”. Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci:
“retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”. Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.” L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
5 Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni. Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio. Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo. Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale. Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro. Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni. Con riferimento al principio dianzi richiamato del principio tendenziale per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame -in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del
6 ricorrente- non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche). Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più
o meno dissuasivo delle stesse. Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole scongiurare si CP_4 realizza quando le voci della retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente collegate. Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della portata dissuasiva dal godimento delle ferie. Né può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata, raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, atteso che il lavoratore dipendente -il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese- ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore. Sulla computabilità, nel calcolo della retribuzione feriale, delle medesime voci retributive in esame è intervenuta di recente la S.C. con ordinanza n. 2271/2024 pubbl. il 27-9-2024, che, nel confermare la sentenza della Corte di Appello di Napoli (che aveva accolto la domanda del lavoratore), ha chiarito che “l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”. Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità invocate in ricorso. In ordine al quantum debeatur, non possono recepirsi integralmente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto il profilo della esclusione del diritto sotto la vigenza dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022, art.
4. Ritiene infatti il Tribunale che l'intervento della suddetta norma produca un effetto interamente satisfattivo delle pretese dei ricorrenti a far data dal 1° luglio 2022, considerato che si è prevista una “-indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri proprio al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione
7 percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore. Pertanto, tenuto conto che l'istante ha richiesto le voci retributive in oggetto per il periodo dal Gennaio 2019 al Dicembre 2023, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate dal 1.1.2019 al 30.6.2022 (avendo percepito a far data dal 1-7-2022 l'indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri ex art. 4 CCNL 10 maggio 2022), da liquidarsi complessivamente in euro 1.446,35, così come quantificati nel ricorso introduttivo (limitatamente a tale periodo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per i 2/3 in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 12-11-2024, ogni diversa istanza Parte_1 disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 computare nei giorni di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle “indennità perequativa” e “indennità compensativa” nel periodo dal 1.1.2019 al 30.6.2022 e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di euro 1.446,35 per i titoli indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo;
- Compensa per i 2/3 le spese del giudizio e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 197,00 oltre spese generali., C.P.A., con attribuzione in favore dei difensori CP_5 antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 24 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
8
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 14-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 31-8-2025, in data 24 ottobre 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24350/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
– C.F. (nato a [...] il [...]) rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Ignazio Sposito e Melania De Falco (non potendosi attribuire effetto alle pec del 29 e 30-9-25 allegate, in quanto non contengono alcun atto di revoca proveniente dal ricorrente), elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Brusciano alla Via C. Cucca n.295, giusta procura in atti Ricorrenti E (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alessia Capaldo, con studio in Napoli alla via G. Bausan n.36, elettivamente domiciliato digitalmente con lo stesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata come da procura in atti Email_1 Convenuto
OGGETTO: diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, delle voci retributive “indennità compensativa” e “indennità perequativa”;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“1) accertare il mancato versamento delle indennità perequativa e compensativa, così come disposto da vigente normativa europea e contrattuale;
2) per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere alla sig. la somma di euro 1.794,00 a titolo di Parte_1 differenze retributive oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre Iva e c.p.a. e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati i quali si, che si dichiarano antistatari;
per parte convenuta:
“Nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate, per l'inesistenza nella fattispecie del c.d. “effetto dissuasivo” dal godimento delle ferie;
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudicante detrarre dalle eventuali somme da liquidare allo stesso l'importo di € 769,95, relativo alle annualità 2022 e 2023, avendo quest'ultimo già percepito le “indennità retribuzione ferie” di cui all'Accordo Nazionale del 10.05.2022 a far data da luglio 2022; In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudicante
1 ridurre la somma maturata a favore del ricorrente in € 1446,35 per effetto della decurtazione delle somme già percepite come “indennità retribuzione ferie” di cui all'Accordo Nazionale del 10.05.2022 a far data da luglio 2022 (€ 13,05 - € 8,00 già percepite per ogni giorno di ferie), ovvero nella ulteriore minor somma che il Tribunale Vorrà determinare;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12-11-2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo CP_ di lavorare alle dipendenze dell' convenuto a far data dal 01.01.2013, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, nella qualità di Operaio – Operatore qualificato (addetto alla vigilanza) con parametro 160; ha rappresentato che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto, in Contr quanto l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l'indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale 15.12.2011, Contr trasfuso nell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento delle predette indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al relativo pagamento in relazione al periodo Gennaio 2019 - Dicembre 2023. Contr Si è costituita in giudizio che ha contestato diffusamente le avverse difese, deducendo che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte. Ha criticato, inoltre, la ricostruzione operata dal ricorrente sulla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentato sulla infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione, venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria. La convenuta ha dedotto ancora che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022, poiché con l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, è stata introdotta una disposizione di miglior favore sulla retribuzione feriale (“Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”); tale norma, statuita in ambito nazionale con la sottoscrizione delle parti sociali, è efficace anche nei confronti dei ricorrenti, i quali hanno dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie (pari a € 8,00).
2 Ha quindi rassegnato le conclusioni innanzi esposte. La causa veniva rinviata per la discussione al 14-10-2025. A tale udienza, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
**** Ritiene il giudicante che la domanda sia fondata nei termini segnati dalla seguente motivazione, così adeguandosi, nella decisione nel merito, al contenuto di precedenti pronunce conformi emesse dallo stesso Ufficio versate in atti (per tutte, cfr. sentenza n. 1197/2025 emessa dalla dott.ssa M. Ciaramella). L'oggetto del presente giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa. Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art. 36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D. Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art. 31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15); ad esso non Per_5 si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n. 88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto CP_3 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa Per_6 To. He, C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve
3 essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 Per_7
e altri).
[...] Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, UL e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate Persona_8
e altri, punto 58, nonché UL e altri, punto 60). In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Corte Per_6 di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie. Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro". Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr. sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31). Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale. La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (sentenze del 2006; UL e Persona_7 altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17).
4 Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie. Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni
…”. Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci:
“retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”. Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.” L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
5 Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni. Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio. Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo. Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale. Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro. Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni. Con riferimento al principio dianzi richiamato del principio tendenziale per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame -in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del
6 ricorrente- non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche). Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più
o meno dissuasivo delle stesse. Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole scongiurare si CP_4 realizza quando le voci della retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente collegate. Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della portata dissuasiva dal godimento delle ferie. Né può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata, raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, atteso che il lavoratore dipendente -il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese- ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore. Sulla computabilità, nel calcolo della retribuzione feriale, delle medesime voci retributive in esame è intervenuta di recente la S.C. con ordinanza n. 2271/2024 pubbl. il 27-9-2024, che, nel confermare la sentenza della Corte di Appello di Napoli (che aveva accolto la domanda del lavoratore), ha chiarito che “l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”. Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità invocate in ricorso. In ordine al quantum debeatur, non possono recepirsi integralmente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto il profilo della esclusione del diritto sotto la vigenza dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022, art.
4. Ritiene infatti il Tribunale che l'intervento della suddetta norma produca un effetto interamente satisfattivo delle pretese dei ricorrenti a far data dal 1° luglio 2022, considerato che si è prevista una “-indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri proprio al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione
7 percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore. Pertanto, tenuto conto che l'istante ha richiesto le voci retributive in oggetto per il periodo dal Gennaio 2019 al Dicembre 2023, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate dal 1.1.2019 al 30.6.2022 (avendo percepito a far data dal 1-7-2022 l'indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri ex art. 4 CCNL 10 maggio 2022), da liquidarsi complessivamente in euro 1.446,35, così come quantificati nel ricorso introduttivo (limitatamente a tale periodo), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per i 2/3 in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo. Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 12-11-2024, ogni diversa istanza Parte_1 disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 computare nei giorni di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva delle “indennità perequativa” e “indennità compensativa” nel periodo dal 1.1.2019 al 30.6.2022 e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente di euro 1.446,35 per i titoli indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo;
- Compensa per i 2/3 le spese del giudizio e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 197,00 oltre spese generali., C.P.A., con attribuzione in favore dei difensori CP_5 antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 24 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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