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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/06/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 7331/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 10.00 è presente l'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente, la quale si riporta ai propri atti e alle risultanze della CTU e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.57 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7331 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e residente in [...] Parte_1 C.F._1
in Via Alani n. 13 A, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Felici per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1
come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda, in subordine limitatamente ai periodi in cui era stata sottoposta a trattamenti chemioterapici e radioterapici, condizioni negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha negato la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta in quanto “Alla luce di tutto quanto fin qui esposto
ed in risposta ai precisi quesiti postici, si ritiene, dunque, che il complesso morboso da cui è affetta
la ricorrente, non determini, ad oggi (né – per quel che è emerso dagli atti – abbia determinato nel
periodo in cui fu eseguito trattamento chemio) - grave limitazione della propria autonomia ai sensi
di legge e che pertanto non sia tale da poter consentire la corresponsione, a mente della L. 18/80,
della indennità di accompagnamento”.
Invero la consulenza tecnica individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe Palermo, 11.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile