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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in esito all'udienza del 20.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4331 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
CF elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MASSA GIOVANNI -pec:
che la rappresenta e difende per procura alle- Email_1
gata al ricorso;
– ricorrente –
CONTRO
, cf e cf CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
– convenuti contumaci –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Palermo e formulando le CP_2 CP_1
Tribunale di Palermo seguenti domande: “ordinare ai predetti Signori e CP_1 CP_2
, nonché a chiunque vi si trovi, di rilasciare l'immobile occupato
[...]
senza titolo sopra descritto nella piena disponibilità della Signora
[...]
; Parte_2
2) condannare i medesimi a risarcire il danno patito dalla Ricorrente per
l'impossibilità di godere in via mediata (locazione) o diretta l'immobile, li-
quidandolo equitativamente in somma pari alla metà del canone locatizio e
quindi in € 12.750,00, per il periodo intercorso tra il 3 aprile 2019 ed il 31
marzo del corrente anno, oltre rivalutazione monetaria, ovvero liquidandolo
nel differente importo ritenuto giusto;
3) condannare inoltre i signori e a paga- CP_1 CP_2
re alla signora , sempre a titolo di risarcimento del Parte_1
danno per l'impossibilità di godere il villino, l'ulteriore somma di € 212,50
mensili dall'aprile del corrente anno 2025 e sino all'effettivo rilascio
dell'immobile, ovvero il differente importo ritenuto giusto;
- condannare infine i convenuti alla refusione delle spese del presente
procedimento”.
Nonostante la rituale notificazione, i convenuti rimanevano contumaci.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scrit-
te di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
La ricorrente ha allegato di essere comproprietaria, unitamente alla so-
rella, di un villino sito in Balestrate, contrada Paliscarni s.n.c., iscritto in
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile catasto al foglio 9, particella 2887, sub. 1.
Ha, inoltre, dedotto che tale immobile era stato occupato, senza alcun titolo, dai convenuti.
Per tale motivo, oltre la querela penale, dalla quale è scaturito un giu-
dizio definitivo di condanna dei convenuti, ha agito per il rilascio nel pre-
sente giudizio ed il risarcimento del danno allegando elementi per la li-
quidazione -equitativa – dello stesso.
In punto di diritto è noto che “la domanda con cui l'attore chieda di ac-
certare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà
da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio
del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa
al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare
la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo
convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione” (Cass. Sez. 3, Ord. n.
18050 del 23/06/2023).
Nel caso in esame la ricorrente ha provato il titolo di proprietà offrendo in produzione la delazione dell'eredità dei genitori e l'atto di acquisto dell'intera proprietà ad opera del padre nel 1984.
Quanto agli altri fatti costitutivi della domanda, parte attrice ha pro-
dotto la sentenza nr. 260/24 resa dal Tribunale di Palermo in data
16.1.24, divenuta irrevocabile, che ha accertato la sussistenza del reato di occupazione abusiva dei convenuti;
ciò consente di ritenere provata l'occupazione ad opera dei convenuti dell'immobile nel presente giudizio.
Accertata la (com)proprietà dell'attrice sul bene è fondata, pertanto,
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile l'azione di rilascio.
Quanto a quella di risarcimento del danno in diritto è noto che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di
godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispet- tivo” (Cass.Civ.,Sez. 3, Ord. n. 6909 del 15/03/2025).
Nel caso in esame né la ricorrente ha dedotto di aver dovuto locare personalmente altro immobile per non aver potuto fruire di quello oggetto di causa, né ha provato che il bene fosse concretamente utilizzabile me-
diante locazione a terzi;
anzi in sede penale, in merito alle condizioni dell'immobile, è emerso che la stessa ricorrente lo abbia definito come
“collabente”, indi attualmente privo di capacità di concreto utilizzo.
Tale domanda quindi deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte convenuta in solido e si liquidano nella misura indi-
cata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori della parte costituita, nella contumacia di e di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_2
difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Accerta che è comproprietaria per una quota Parte_1
di ½ di un villino sito in Balestrate, contrada Paliscarni s.n.c., iscritto in
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile catasto al foglio 9, particella 2887, sub. 1;
− condanna e al rilascio in favore di CP_1 CP_2
dell'immobile sito in Balestrate, contrada Paliscarni Parte_1
s.n.c., iscritto in catasto al foglio 9, particella 2887, sub. 1;
− condanna e in solido al pagamento CP_1 CP_2
in favore di delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi euro 4500,00 oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 21/10/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in esito all'udienza del 20.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4331 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
CF elettivamente do- Parte_1 C.F._1 miciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MASSA GIOVANNI -pec:
che la rappresenta e difende per procura alle- Email_1
gata al ricorso;
– ricorrente –
CONTRO
, cf e cf CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
– convenuti contumaci –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Palermo e formulando le CP_2 CP_1
Tribunale di Palermo seguenti domande: “ordinare ai predetti Signori e CP_1 CP_2
, nonché a chiunque vi si trovi, di rilasciare l'immobile occupato
[...]
senza titolo sopra descritto nella piena disponibilità della Signora
[...]
; Parte_2
2) condannare i medesimi a risarcire il danno patito dalla Ricorrente per
l'impossibilità di godere in via mediata (locazione) o diretta l'immobile, li-
quidandolo equitativamente in somma pari alla metà del canone locatizio e
quindi in € 12.750,00, per il periodo intercorso tra il 3 aprile 2019 ed il 31
marzo del corrente anno, oltre rivalutazione monetaria, ovvero liquidandolo
nel differente importo ritenuto giusto;
3) condannare inoltre i signori e a paga- CP_1 CP_2
re alla signora , sempre a titolo di risarcimento del Parte_1
danno per l'impossibilità di godere il villino, l'ulteriore somma di € 212,50
mensili dall'aprile del corrente anno 2025 e sino all'effettivo rilascio
dell'immobile, ovvero il differente importo ritenuto giusto;
- condannare infine i convenuti alla refusione delle spese del presente
procedimento”.
Nonostante la rituale notificazione, i convenuti rimanevano contumaci.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note scrit-
te di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
La ricorrente ha allegato di essere comproprietaria, unitamente alla so-
rella, di un villino sito in Balestrate, contrada Paliscarni s.n.c., iscritto in
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile catasto al foglio 9, particella 2887, sub. 1.
Ha, inoltre, dedotto che tale immobile era stato occupato, senza alcun titolo, dai convenuti.
Per tale motivo, oltre la querela penale, dalla quale è scaturito un giu-
dizio definitivo di condanna dei convenuti, ha agito per il rilascio nel pre-
sente giudizio ed il risarcimento del danno allegando elementi per la li-
quidazione -equitativa – dello stesso.
In punto di diritto è noto che “la domanda con cui l'attore chieda di ac-
certare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà
da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio
del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa
al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare
la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo
convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione” (Cass. Sez. 3, Ord. n.
18050 del 23/06/2023).
Nel caso in esame la ricorrente ha provato il titolo di proprietà offrendo in produzione la delazione dell'eredità dei genitori e l'atto di acquisto dell'intera proprietà ad opera del padre nel 1984.
Quanto agli altri fatti costitutivi della domanda, parte attrice ha pro-
dotto la sentenza nr. 260/24 resa dal Tribunale di Palermo in data
16.1.24, divenuta irrevocabile, che ha accertato la sussistenza del reato di occupazione abusiva dei convenuti;
ciò consente di ritenere provata l'occupazione ad opera dei convenuti dell'immobile nel presente giudizio.
Accertata la (com)proprietà dell'attrice sul bene è fondata, pertanto,
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile l'azione di rilascio.
Quanto a quella di risarcimento del danno in diritto è noto che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di
godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispet- tivo” (Cass.Civ.,Sez. 3, Ord. n. 6909 del 15/03/2025).
Nel caso in esame né la ricorrente ha dedotto di aver dovuto locare personalmente altro immobile per non aver potuto fruire di quello oggetto di causa, né ha provato che il bene fosse concretamente utilizzabile me-
diante locazione a terzi;
anzi in sede penale, in merito alle condizioni dell'immobile, è emerso che la stessa ricorrente lo abbia definito come
“collabente”, indi attualmente privo di capacità di concreto utilizzo.
Tale domanda quindi deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte convenuta in solido e si liquidano nella misura indi-
cata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori della parte costituita, nella contumacia di e di , ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_2
difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Accerta che è comproprietaria per una quota Parte_1
di ½ di un villino sito in Balestrate, contrada Paliscarni s.n.c., iscritto in
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile catasto al foglio 9, particella 2887, sub. 1;
− condanna e al rilascio in favore di CP_1 CP_2
dell'immobile sito in Balestrate, contrada Paliscarni Parte_1
s.n.c., iscritto in catasto al foglio 9, particella 2887, sub. 1;
− condanna e in solido al pagamento CP_1 CP_2
in favore di delle spese del giudizio, liquidate in Parte_1
complessivi euro 4500,00 oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 21/10/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile