Art. 1. Articolo unico.
Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 , hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.
Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell' articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508 , avra' inizio il 1 gennaio 1965.
Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 , hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.
Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell' articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508 , avra' inizio il 1 gennaio 1965.