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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1440/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. SANTANGELO ARIANNA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
SANTANGELO ARIANNA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2024.
All'udienza del 29 aprile 2025 le parti hanno chiesto un rinvio per adeguare le condizioni della separazione alla maggiore età della figlia nonché per modificare la misura del mantenimento Per_1 previsto per i due figli minori. 1 R.G.N. 1440/2024
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo già telematicamente depositato in data
19.5.2025. Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo così come integrato, telematicamente depositato in data 19 maggio
2025, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
19/03/1983, e , nato a [...] il [...], che omologa alle Parte_2 condizioni di cui all'accordo telematicamente depositato in data 19 maggio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/07/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Belmonte Mezzagno al n.
4 - P. I – Uff. 1 – Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1440/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. SANTANGELO ARIANNA per mandato in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
SANTANGELO ARIANNA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2024.
All'udienza del 29 aprile 2025 le parti hanno chiesto un rinvio per adeguare le condizioni della separazione alla maggiore età della figlia nonché per modificare la misura del mantenimento Per_1 previsto per i due figli minori. 1 R.G.N. 1440/2024
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo già telematicamente depositato in data
19.5.2025. Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo così come integrato, telematicamente depositato in data 19 maggio
2025, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
19/03/1983, e , nato a [...] il [...], che omologa alle Parte_2 condizioni di cui all'accordo telematicamente depositato in data 19 maggio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/07/2003 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Belmonte Mezzagno al n.
4 - P. I – Uff. 1 – Anno 2003).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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