Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2020, n. 4633
CASS
Sentenza 1 ottobre 2020

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Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all'area e all'unità "business", deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 cod. pen., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di quale specifica disposizione - regolamentare o di delega - i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi realizzato, di copertura del carbonile).

La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione. (Conf. anche n. 447 del 1994, Rv. 195922-01; diff. n. 3876 del 1993, Rv. 195963-01).

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    1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Salerno, ha confermato la sentenza pronunciata il 28 giugno 2017 dal Tribunale di Vallo della Lucania con la quale G.V. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 41 c.p. e art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3 in danno di T.M. e R.E.. La Corte di appello ha confermato le statuizioni civili e penali della sentenza di primo grado, con la quale G. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili: R.F., C.M., R.M. (costituiti in proprio) G.E., T.V., T.T., T.F., T.S. (costituiti in proprio e in qualità di eredi di T.A.). Nel farlo, la …

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  • 2Art. 635 c.p. Danneggiamento
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    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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  • 3IL RAPPORTO TRA POSIZIONE DI GARANZIA E COOPERAZIONE COLPOSA
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 giugno 2022

    THE RELATIONSHIP BEETWEEN NEGLIGENT COOPERATION AND GUARANTEE POSITION Abstract: La sentenza analizza il rapporto tra cooperazione colposa e posizione di garanzia nell'ambito della responsabilità medica. In particolare, la pronuncia offre lo spunto per approfondire il ruolo dell'art. 113 c.p. nel nostro ordinamento e la sua applicabilità anche verso soggetti che non ricoprono una posizione di garanzia. Il tema coinvolge dunque, da un lato, la esatta delimitazione del concetto di posizione di garanzia e, dall'altro, la possibilità di riconoscere la responsabilità penale nei confronti di chi, pur non essendo garante, ha comunque tenuto una condotta agevolatrice dell'operato altrui che ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2020, n. 4633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4633
Data del deposito : 1 ottobre 2020

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