Sentenza 1 ottobre 2020
Massime • 2
Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati, preposti rispettivamente all'area e all'unità "business", deputata alla logistica della materia prima, di una centrale termoelettrica a carbone, in ordine ai reati di cui agli artt. 635 e 674 cod. pen., per non aver impedito la sistematica emissione di polveri di carbone dallo stabilimento, con conseguente sedimentazione sui terreni circostanti, senza spiegare in forza di quale specifica disposizione - regolamentare o di delega - i medesimi fossero obbligati, con corrispondenti poteri di spesa, a compiere un intervento strutturale assai costoso, come quello, poi realizzato, di copertura del carbonile).
La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione. (Conf. anche n. 447 del 1994, Rv. 195922-01; diff. n. 3876 del 1993, Rv. 195963-01).
Commentari • 3
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1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Salerno, ha confermato la sentenza pronunciata il 28 giugno 2017 dal Tribunale di Vallo della Lucania con la quale G.V. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 41 c.p. e art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3 in danno di T.M. e R.E.. La Corte di appello ha confermato le statuizioni civili e penali della sentenza di primo grado, con la quale G. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili: R.F., C.M., R.M. (costituiti in proprio) G.E., T.V., T.T., T.F., T.S. (costituiti in proprio e in qualità di eredi di T.A.). Nel farlo, la …
Leggi di più… - 2. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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THE RELATIONSHIP BEETWEEN NEGLIGENT COOPERATION AND GUARANTEE POSITION Abstract: La sentenza analizza il rapporto tra cooperazione colposa e posizione di garanzia nell'ambito della responsabilità medica. In particolare, la pronuncia offre lo spunto per approfondire il ruolo dell'art. 113 c.p. nel nostro ordinamento e la sua applicabilità anche verso soggetti che non ricoprono una posizione di garanzia. Il tema coinvolge dunque, da un lato, la esatta delimitazione del concetto di posizione di garanzia e, dall'altro, la possibilità di riconoscere la responsabilità penale nei confronti di chi, pur non essendo garante, ha comunque tenuto una condotta agevolatrice dell'operato altrui che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2020, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2020 |
Testo completo
0 4 633-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sent. n.1 6 GEPPINO RAGO -Presidente - P.U.
1.10.2020 SERGIO DI AO - Consigliere R.G.N. 41186/2019 SERGIO BELTRANI - Consigliere - Rel. Consigliere- GIUSEPPINA AN ROSARIA PACILLI - - Consigliere - TO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CI DI DI, in persona del Presidente p.t. CI NI, nato a [...] il [...] FI LO, nato a [...] il [...] ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 247/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce 1'8 febbraio 2019 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del primo ottobre 2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso della CI DI DI e di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di CI NI, FI LO ed ENEL PRODUZIONE S.P.A.; Uditi i difensori: avv. Gianvito Lillo, anche in sostituzione degli avv.ti Giampiero Iaia, Amilcare Tana, Pasquale Rizzo, Marcello Falcone e Vito Donato Epifani, in difesa delle parti civili indicate a verbale, che si è riportato alle conclusioni scritte e ha depositato nota spese;
avv. Giuliano Calabrese, avv. Rosario Almiento, anche in sostituzione dell'avv. Carmela Lo Martire, e avv. Marcello Tamburini, anche in sostituzione degli avv.ti Luigi De Rosa e Alessandro Gueli, in difesa delle parti civili indicate a verbale, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e depositato conclusioni scritte con nota spese;
avv. Salvatore Del Grosso, in difesa delle parti civili indicate a verbale, che si è riportato alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;
avv.ti Vincenzo Farina e Donato Mellone, in difesa delle parti civili indicate a verbale, che si sono associati alle conclusioni del P.g. e hanno depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'avv. Paola Severino, difensore di ENEL PRODUZIONE S.P.A., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della propria assistita e la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile;
Uditi l'avv. Angelo Nanni, difensore di CI NI, e l'avv. Tommaso Marrazza, difensore di FI LO, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 26 ottobre 2016 il Tribunale di Brindisi, per ciò che rileva in questa sede, ha condannato FI LO e CI NI alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 674 e 635 c.p. (quest'ultimo commesso su cose esposte alla pubblica fede), descritti in fatto nel capo di imputazione;
ha inoltre condannato i predetti imputati, in solido con il responsabile civile ENEL PRODUZIONE S.P.A., al risarcimento dei danni nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di alcune delle parti civili costituite, indicate nel dispositivo, e ha rigettato le domande proposte dalle altre parti civili. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza dell'8 febbraio 2019, in parziale riforma della decisione di primo grado impugnata, oltre che da FI LO, CI NI e dal responsabile civile ENEL PRODUZIONE S.P.A., dalle parti civili AR OS, RO OR, EG NG quale successore universale di SO SI, RO OS, ER GI, TO OS, TO IC, TO EN, TO GI, TO IO, TO RA e CI di DI ha condannato FI LO e CI NI in - solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, anche nei confronti delle parti civili appellanti RO OR, EG NG quale successore a titolo universale di SO SI, RO OS e ER GI. Ha condannato i predetti FI LO, CI NI e il responsabile civile ENEL PRODUZIONE S.P.A, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili RO OR, EG NG quale successore a titolo universale di SO SI, 2 RO OS, ER GI e Provincia di Brindisi nel doppio grado del giudizio;
ha condannato FI LO e CI NI, in solido con il responsabile civile ENEL PRODUZIONE S.P.A, alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio in favore delle parti civili TO GI, EG NG, IZ CO. Ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Ha condannato FI LO, CI NI e il responsabile civile ENEL PRODUZIONE S.P.A nonché le parti civili TO OS, TO IC, TO EN, TO GI, TO IO, TO RA al pagamento delle spese del grado nei confronti dell'Erario. Entrambi i giudici del merito ritenuto accertato che, durante il procedimento di produzione dell'energia elettrica da parte della Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi, si era verificata la continua diffusione di polvere di carbone, che aveva causato danni agli appezzamenti di terreno, limitrofi allo stabilimento produttivo - hanno affermato che la condotta degli imputati era sussumibile nelle fattispecie incriminatrici contestate, ossia nella contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. e nel delitto di cui all'art. 635 c.p., commesso su cose esposte alla pubblica fede. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori FI LO, CI NI, ENEL PRODUZIONE S.P.A. e CI DI DI. Il ricorso presentato nell'interesse di CI DI DI Il difensore ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza della legge penale in relazione alla richiesta di condanna degli imputati, in solido con il responsabile civile ENEL PRODUZIONE S.P.A., al risarcimento del danno ambientale, perpetrato fino al 29 aprile 2006. Secondo la ricorrente, il danno ambientale, derivante dal reato, sarebbe stato prodotto prima del 29 aprile 2006, anche se lo spargimento delle polveri sarebbe proseguito sino al 2013, come si desumerebbe dalla prova scientifica, versata in atti, e dal rapporto conclusivo del Comitato Tecnico Provinciale del 20 maggio 2005, sicché dovrebbe applicarsi l'art. 18 L. 349/1986, che legittima all'azione anche gli enti territoriali, oltre allo Stato. Sarebbe quindi errata l'affermazione dei giudici del merito, secondo cui l'eccezione, prevista nell'art. 303 comma 1 lett. f del T.U.A., alla regola generale, fissata dall'art. 311 in materia di legittimazione esclusiva del Ministero dell'Ambiente all'azione civile, non poteva operare, riferendosi ad un evento pregiudizievole unitario e concluso prima della data di entrata in vigore del detto testo normativo (29.4.2006) e non a fenomeni 3 come quello in esame, ossia lo spolveramento del carbone, che, pur se iniziato prima di tale epoca, era proseguito sino al 2013. I difensori di FI LO, CI NI e di ENEL PRODUZIONE S.P.A., hanno dedotto i seguenti motivi: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è affermato che la fuoriuscita di polvere di carbone dal perimetro della Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi e la deposizione della stessa sui terreni limitrofi erano conseguenze dirette del ciclo produttivo e avevano assunto carattere di continuità per tutto il periodo in cui si riferisce il capo d'imputazione (dal 1999 al 2013), integrando la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., che, nel caso di specie, avrebbe assunto carattere permanente. Secondo i ricorrenti, dalle prove acquisite sarebbe emerso che il ciclo produttivo ha avuto come conseguenza diretta ed inevitabile unicamente il rischio della fuoriuscita di polvere di carbone dal perimetro della Centrale e della deposizione della stessa sui terreni limitrofi mentre solo in alcune risalenti e ben individuate circostanze si sarebbe verificata l'effettiva diffusione della polvere all'esterno dell'impianto. Al pari della sentenza del Tribunale e pur essendo consapevole che la diversità dei due aspetti era stata segnalata negli atti d'appello, la Corte territoriale si sarebbe sottratta al confronto con le deduzioni difensive e sarebbe caduta nel medesimo errore del giudice di primo grado, avendo così confuso il piano del rischio con quello dell'effettiva realizzazione della diffusione della polvere all'esterno dell'impianto. Secondo la Corte distrettuale, il fenomeno dell'aerodispersione della polvere di carbone dalla Centrale e del suo successivo deposito sarebbe dimostrato dalle fonti di prova elencate ma queste ultime sarebbero state travisate nel loro contenuto o non valutate alla luce delle deduzioni difensive, espresse negli atti di gravame. Difatti: 1.1) Sarebbe stato travisato il rapporto conclusivo del Comitato tecnico, costituito dal Comune di Brindisi, dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia, in quanto esso contrariamente a quanto ritenuto in sentenza - non avrebbe indicato la copertura del carbonile come l'unica misura idonea allo scopo, avendo riconosciuto anche che gli interventi impiantistici, diversi dalla copertura del carbonile, proposti da ENEL PRODUZIONE S.P.A., erano "coerenti con gli obiettivi indicati", tra cui quello di annullare la diffusione di polvere e di carbone all'esterno del carbonile. Sarebbe vero che, in chiusura del documento, il Comitato tecnico "ribadisce che nessuna modalità di gestione può fornire garanzie equivalenti alla copertura fissa di un carbonile", ma si tratterebbe di un mero raffronto quanto ad efficacia tra interventi di carattere gestionale e interventi impiantistici: affermazione che non scalfirebbe la coerenza degli 4 interventi impiantistici, proposti da ENEL PRODUZIONE S.P.A., con l'obiettivo di annullare la diffusione di carbone all'esterno del carbonile. 1.2) La sentenza impugnata avrebbe travisato anche la prova costituita dall'ordinanza n. 18, emessa dal Sindaco di Brindisi il 28 giugno 2007, che non farebbe alcun cenno al fenomeno dell'aerodispersione della polvere di carbone, così che non potrebbe affermarsi, come invece fatto nel provvedimento impugnato, che la sentenza del T.A.R. Puglia non ha posto in discussione l'accertamento contenuto nell'anzidetta ordinanza, proprio in quanto l'ordinanza non conterrebbe alcun accertamento. 1.3) La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alla diversa interpretazione espressa dai consulenti di parte delle videoriprese del - carbonile, eseguite dalla Polizia giudiziaria tra il 2009 e il 2010. Secondo i predetti consulenti, infatti, gli spolveramenti sarebbero stati confinati nel perimetro della Centrale termoelettrica e non sarebbero stati eseguiti accertamenti sui terreni limitrofi dopo gli interventi strutturali, effettuati in connessione con i lavori del Comitato tecnico. 1.4) La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alle spiegazioni alternative, offerte dalla difesa, circa la presenza di polvere nerastra sulle colture, osservata dal dott. TI, e circa la scelta di versare somme di denaro a titolo conciliativo ai proprietari di fondi, che lamentavano lo sporcamento dei terreni e delle colture, o di acquistare i predetti fondi. Per di più, non avrebbe dato risposta alla mancata valorizzazione dei dati, riferiti dal dott. TI, della mancanza di lamentele per interi anni o della risalenza all'estate del 2008 degli ultimi suoi sopralluoghi, con conseguente estinzione per prescrizione del reato. 1.5) Quanto ai files, rinvenuti nella memoria del computer sequestrato a FI LO, la sentenza avrebbe trascurato che gli episodi di dispersione di polvere al di fuori del perimetro della Centrale termoelettrica risalirebbero a periodi precedenti al completamento degli interventi strutturali, presentati al Comitato tecnico, e comunque le menzionate dispersioni sarebbero eventi episodici ed eccezionali. 1.6) La sentenza impugnata non affronterebbe il tema della credibilità dei testimoni, nonostante espressa doglianza sul punto. 2) Erronea applicazione degli artt. 360 e 391 decies c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inutilizzabilità degli accertamenti, svolti tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 dal gruppo di ricercatori, coordinato dalla dott.ssa Cinzia Perrino, che avevano escluso la fuoriuscita di polvere di carbone dal perimetro della Centrale termoelettrica;
mancanza di motivazione per l'omesso vaglio critico dei motivi di appello. La Corte d'appello avrebbe qualificato non ripetibili gli accertamenti "in quanto 5 if implicanti studio e valutazioni critiche per lo più su basi tecnico scientifiche" e ciò sarebbe errato, atteso che, al fine dell'irripetibilità, ciò che conterebbe non è il carattere tecnico dell'accertamento ma la circostanza che lo stesso sia ripetibile o meno in giudizio allo scopo di accertare lo specifico fatto contestato. 3) Contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta alterazione della composizione chimica dei terreni limitrofi alla Centrale Federico II, quale effetto della deposizione sugli stessi della polvere di carbone, fuoriuscita dal perimetro della Centrale con carattere di continuità. 3.1) Secondo la sentenza impugnata il giudizio sull'esistenza di entrambi i reati può basarsi, anche in via esclusiva, sulle dichiarazioni testimoniali e la prova scientifica si limiterebbe a fornire "conferme rassicuranti" al quadro accusatorio. L'assunto sarebbe fallace, dal momento che posto che l'evento di - danno della fattispecie di cui all'art. 635 c.p. non può esaurirsi nel mero imbrattamento la prova testimoniale, offerta dalle persone offese, non - potrebbe certo riguardare la presunta alterazione della composizione chimica di quei terreni e, difatti, la sentenza impugnata farebbe riferimento al riguardo ai risultati degli accertamenti svolti dal Prof. Di Molfetta, consulente tecnico del Pubblico ministero. 3.2) La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione incompleta, avendo ritenuto inutilizzabili gli accertamenti svolti dalla dott.ssa Cinzia Perrino (che avevano documentato l'impossibilità "fisica" per i frammenti di carbone, sollevatisi dal carbonile, di raggiungere con il vento i terreni limitrofi) ed avendo travisato la sentenza del T.A.R. Puglia, che aveva rimarcato che alla caratterizzazione dell'area, svolta da Sviluppo Italia, non era seguita un'analisi del rischio specifica, che avrebbe potuto evidenziare le cause concrete della contaminazione, rilevata da Sviluppo Italia. 3.3) La Corte territoriale avrebbe ribadito la conclusione di preferire la valutazione svolta dal prof. Di Molfetta sui dati di Sviluppo Italia rispetto a quella formulata dall'ing. Sacchetti sugli accertamenti eseguiti da ERM ITALIA S.P.A., per conto di ENEL PRODUZIONE S.P.A., e ciò per la natura pubblica del primo ente e perché le procedure operative utilizzate sarebbero state finalizzate proprio a verificare la presenza di contaminazione del sito da metalli e particelle riconducibili anche al combustibile, trattato dalla Centrale termoelettrica. Il rapporto, presentato da Sviluppo Italia, però, smentirebbe quanto affermato dalla Corte distrettuale circa la specifica finalizzazione delle procedure adottate e, d'altra parte, se la finalità dell'indagine fosse stata quella ritenuta dalla Corte d'appello, non si giustificherebbe la totale assenza, nel rapporto conclusivo, di qualsiasi considerazione sulla possibilità di ricondurre ai presunti spolveramenti di carbone la contaminazione rilevata. 6 3.4) Per valutare quale delle due opinioni fosse dotata di maggiore affidabilità, la sentenza avrebbe dovuto misurarsi con gli argomenti addotti dagli esperti e non con la natura pubblica o privata dell'ente, che aveva proceduto ai campionamenti. 3.5) La Corte d'appello avrebbe trascurato la nota, acquisita all'udienza del 28 aprile 2014, del prof. Paolo Sequi, direttore del Consiglio per la ricerca la Sperimentazione in Agricoltura-CRA, secondo cui i dati, presentati nel rapporto di Sviluppo Italia, non potevano rivestire alcuna utilità al fine di considerare come realmente contaminati i suoli. 3.6) Entrambe le sentenze di merito avrebbero attribuito una rilevante efficacia dimostrativa alla rappresentazione grafica delle concentrazioni di metalli, riscontrate nei campionamenti effettuati da Sviluppo Italia, allegata alla relazione del prof. Di Molfetta. Secondo la Corte d'appello la situazione descritta nella rappresentazione grafica non sarebbe stata oggetto di censure o di spiegazioni alternative da parte dei consulenti delle difese ma ciò non sarebbe vero, atteso che nei motivi di appello si era sottolineato che la lettura dei dati, proposta dal prof. Di Molfetta, era stata confutata dal prof. Giacomello (pagine 5- 6 dell'appello del responsabile civile). Risulterebbe evidente che la mancata valutazione delle dichiarazioni dell'ing. Sacchetti, del parere del prof. Sequi e di quello del prof. Giacomello disarticolerebbe l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dei dati processuali pretermessi. 4) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la condotta, tenuta dall'imputato FI LO, integrava gli elementi dei reati contestati. 4.1) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la difesa avrebbe posto in discussione non "solo congetturalmente" ma con la massima puntualità il contenuto probatorio delle prove, poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4.2) Dall'organigramma, cui fa riferimento la sentenza impugnata, e dalle dichiarazioni del teste AL CC sarebbe emerso che l'ing. FI non era Responsabile di una delle Aree di Business in cui la Società era articolata ma era solo Responsabile della funzione "Produzione carbone" (secondo la sentenza sarebbe invece Responsabile dell'Area di Business "Produzione Termoelettrica"). 4.3) Dalla premessa errata, secondo cui l'imputato sarebbe stato Responsabile dell'Area di Business "Produzione Termoelettrica", la Corte leccese avrebbe fatto discendere la ritenuta posizione di garanzia in capo al medesimo. 4.4) La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che i poteri di spesa, concretamente attribuiti all'imputato come indicati nella procura - conferita il 22 maggio 2006 dall'ing. Fontecedro in qualità di Presidente di ENEL PRODUZIONE S.P.A. non avrebbero consentito all'imputato di assumere alcuna - decisione rispetto alla copertura del carbonile, il cui costo è stato pari a circa 132 milioni di euro, come dichiarato dal teste ing. GH all'udienza del 18 novembre 2013 innanzi al Tribunale di Brindisi. La decisione di dare il via ai primi studi di fattibilità per la realizzazione di tale intervento strutturale di alta ingegneria è stata assunta nell'aprile 2007 dal vertice della Divisione Generazione e Mercato e lo scambio di mail tra l'ing. GH, l'ing. FI, il responsabile pro tempore dell'Unità di Business di Brindisi e il Responsabile pro tempore dell'Unità Movimentazione combustibile della medesima Unità nell'estate del 2007 avrebbe avuto solo il senso, travisato dalla sentenza impugnata, di acquisire i commenti di stampo operativo da parte di chi avrebbe poi gestito tale impianto. 4.5) La corretta ricostruzione del significato probatorio delle testimonianze e dei documenti acquisiti nonché la circostanza, più volte affermata in sentenza, secondo cui la realizzazione di una copertura fissa del carbonile avrebbe potuto impedire la diffusione di polvere di carbone al di fuori del perimetro aziendale, evidenzierebbero l'errore della Corte d'appello secondo cui il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di attivazione, correlati alla posizione di garanzia dell'imputato, sarebbe stato idoneo ad impedire il verificarsi dell'evento. 4.6) Il travisamento delle prove acquisite circa i poteri effettivamente conferiti all'ing. FI, in ragione della funzione dallo stesso svolta nell'ambito dell'organizzazione aziendale, avrebbe riverberato i suoi effetti anche sull'accertamento dell'elemento soggettivo dei reati contestati. La Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare lo scambio di mail del luglio/agosto 2007 e i documenti allegati alle mail trasmesse dall'ing. BA all'ing. FI il 23 agosto 2007, da cui si evincerebbe che l'imputato, nell'esigere il rispetto delle procedure operative nonché l'immediata definizione del Protocollo comportamentale per la gestione delle attività al carbonile e la sua tempestiva applicazione, avrebbe tenuto condotte incompatibili con il dolo anche solo eventuale. 5) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la condotta, tenuta dall'imputato CI NI, integrava l'elemento oggettivo e quello soggettivo dei reati contestati;
omesso vaglio critico dei motivi di appello. La Corte territoriale non avrebbe considerato che dalla testimonianza di AL CC risulterebbe che l'ing. CI era stato direttore dell'UNITA' DI BUSINESS "fino a un anno e tre mesi fa", ossia fino a un anno e tre mesi prima della deposizione del teste, avvenuta il 10 febbraio 8 if 2014, così che la cessazione dalla carica dell'imputato si sarebbe dovuta porre alla fine del 2012 e non al 2013, come ritenuto in sentenza. La Corte d'appello non avrebbe risolto la contraddizione, già espressa dal Tribunale, consistita nell'avere affermato, da una parte, che l'imputato non aveva il potere di programmare ed attuare in via autonoma investimenti di tipo strutturale sull'impianto o di disporre la cessazione della movimentazione del combustibile, dall'altra, che all'ing. CI, quale responsabile dell'UNITA' DI BUSINESS tra i più altri livelli apicali dell'azienda, andava riconosciuto il potere di adottare un generale piano di investimenti. La sentenza avrebbe affermato, da un lato, che l'ing. FI avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri di concerto e su proposta del Responsabile dell'UNITA' DI BUSINESS;
dall'altra, che l'ing. CI necessitava di uno specifico benestare del livello superiore della gerarchia aziendale per potere transigere una qualsiasi controversia con proprietari dei fondi limitrofi, che avessero lamentato di essere stati danneggiati dall'attività della Centrale termoelettrica. La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la copertura del parco carbone fosse un intervento rientrante nei poteri di autonoma iniziativa attribuiti all'imputato CI. Sarebbe illogico poi sostenere, da un lato, che l'imputato era consapevole del fatto che i miglioramenti impiantistici realizzati non scongiuravano del tutto il rischio che si verificassero ulteriori fuoriuscite di polvere di carbone e ciò nonostante aveva consentito "la prosecuzione a ritmi ordinari e senza rallentamenti o sospensioni di rilievo delle ordinarie attività di carico, trasporto e stoccaggio del combustibile"; dall'altro, che "non pare possibile sostenere che ai vertici della Centrale di Brindisi Sud fosse riconosciuto il potere di disporre in via autonoma la cessazione della movimentazione del combustibile .. e l'interruzione del funzionamento stesso dell'impianto". Inoltre, la sentenza avrebbe affermato che l'ing. CI avrebbe deciso di proseguire nell'ordinario impiego del combustibile fossile, senza che fosse stata nemmeno avviata la procedura per la copertura del parco, così trascurando che l'imputato era divenuto Responsabile dell'UNITA' DI BUSINESS il 10 settembre 2007 e dopo che tale attività era stata avviata con la lettera dell'aprile 2007, trasmessa alle autorità competenti dall'ing. Fontecedro. 6) Erronea applicazione dell'art. 674 c.p. in relazione a condotte pacificamente conformi alle prescrizioni impartite dall'Autorizzazione integrata ambientale, che disciplina la gestione della Centrale Federico II di Brindisi. La Corte territoriale avrebbe aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 674 c.p. prevede due ipotesi di reato mentre esiste un altro indirizzo che 9 afferma che la condotta di cui al secondo comma costituisce una species del più ampio genus, costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone, sicché anche per le condotte di cui al primo comma opererebbe il limite dei casi non consentiti dalla legge. Ne discenderebbe l'insussistenza del reato, avendo la Centrale de qua osservato le prescrizioni dettate dall'AIA. 7) Erronea applicazione dell'art. 635 c.p. in relazione alla mancata individuazione dello specifico oggetto materiale delle condotte dei due imputati, che avrebbero integrato il reato di danneggiamento, e all'omessa definizione spazio temporale dei singoli fatti di reato;
mancanza di motivazione in ordine agli specifici reati di danneggiamento per il quale i due imputati sono stati condannati. Mentre potrebbe ritenersi sufficiente la descrizione della condotta degli imputati quale permanente omissione delle azioni, che avrebbero impedito il verificarsi del pericolo per l'incolumità pubblica, necessario ad integrare la fattispecie di cui all'art. 674 c.p., risulterebbe invece assolutamente inidonea la descrizione della condotta integrante il secondo reato, in assenza di una precisa individuazione dell'evento di quest'ultimo. Entrambi i Giudici del merito avrebbero fatto riferimento ai dati emergenti dalla caratterizzazione fatta da Sviluppo Italia e, quindi, alla contaminazione, dovuta alla ripetuta deposizione di particolato aero disperso, proveniente dal parco carbonifero, ma non ci sarebbe stato nessun accertamento per verificare se e quali terreni, tra quelli indicati nel capo di imputazione, ricadevano nelle zone caratterizzate da Sviluppo Italia. Per di più, le attività di campionamento si sarebbero svolte prima che la Società presentasse il rapporto conclusivo dell'indagine, nel maggio 2006. Questo significherebbe che il reato di danneggiamento sarebbe già stato consumato prima che i due imputati assumessero i rispettivi incarichi. 8) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, riservato ai due imputati, e al mancato riconoscimento agli stessi delle attenuanti generiche nonché mancanza di motivazione per l'omesso vaglio critico dei motivi di appello. La Corte d'appello non avrebbe fatto alcun riferimento alle circostanze indicate dalla difesa, vale a dire l'incensuratezza degli imputati, il contributo da essi dato alla costante adozione da parte della società delle migliori tecniche disponibili e, ove pure si affermasse la responsabilità degli stessi, la marginalità dell'apporto alla realizzazione del reato, se non altro per ragioni di carattere temporale. Di contro, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la gravità dei reati, protrattisi per un lungo periodo di tempo in esecuzione di una precisa strategia imprenditoriale, così richiamando il tempus commissi delicti, indicato nell'imputazione, e non il periodo in cui i due imputati hanno svolto le loro funzioni. Peraltro, in ragione 10 della posizione occupata dai due imputati sarebbe incongruo attribuire agli stessi la paternità della precisa strategia imprenditoriale in esecuzione della quale i reati sarebbero stati commessi. Infine, l'apoditticità dell'affermazione, secondo cui non sussistono prevalenti elementi favorevoli, non consentirebbe neppure di comprendere se i motivi di gravame siano stati effettivamente valutati. 9) Inosservanza degli artt. 157 e 160 c.p. nonché contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 674 c.p. nei confronti di CI NI. La Corte distrettuale non avrebbe valutato le dichiarazioni del teste CC, che fisserebbero al dicembre 2012 il momento in cui l'imputato ha lasciato l'incarico di Responsabile dell'UNITA' DI BUSINESS, con conseguente decorso del termine di prescrizione, considerati anche i periodi di sospensione, verificatisi nei due gradi di giudizio. 10) Mancanza di motivazione sulla circostanza che i fatti, commessi dai due imputati, fossero potenzialmente produttivi di conseguenze dannose per le parti civili, in favore delle quali è stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno. La Corte d'appello avrebbe fatto riferimento all'accertamento del prof. OR, che, però, era relativo solo alle distanze dei terreni dalla Centrale e non al danno prodotto o potenziale. La Corte territoriale non avrebbe dovuto giudicare come potenzialmente produttiva di danni l'attività svolta presso la Centrale dal 1999 al 2013 ma avrebbe dovuto dar conto del motivo per cui la specifica condotta degli imputati ricorrenti circostanziata sotto il profilo - temporale è stata ritenuta potenzialmente produttiva di conseguenze dannose con riferimento agli interessi di ciascuna delle parti civili in cui favore la condanna al risarcimento del danno è stata pronunciata. 11) Mancanza di motivazione sulla condanna dei due imputati e del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile Provincia di Brindisi. Secondo i ricorrenti, dietro lo schermo del principio di diritto, secondo cui per la pronuncia generica al risarcimento del danno è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, la Corte d'appello avrebbe concretamente eluso l'obbligo di motivazione e non avrebbe dato risposta ai rilievi difensivi, secondo cui i diritti, di cui la Provincia è titolare о centro di riferimento, non sarebbero stati idonei ad essere potenzialmente danneggiati dai reati, come analiticamente indicato ai fogli 52, 53, 54 e 55 del presente ricorso. Sono pervenute memorie delle seguenti parti civili: IZ CO (avv. Giampiero Iaia); TO GI (avv. Alessandro Gueli); RO CARMINE, RO OS, ER MICHELE, ER GI, EG NG, in proprio e quale erede di SS CO (avv. Marcello 11 5 Tamburrini); AR AN, AR AN (avv. Giuliano Calabrese); RE IO, RE CARMELA, RE CARMINE, RO EN, ET CATERINA, GR PP (CL. 1958), GR PP (CL. 1959), RE NA, GR AO, GR AN IA, SCIVALES GIA, FACECCHIA RITA, DI AO AB, DI AO ON, AR IA, DI AO OR (avv. Vincenzo Farina); EN OR, EN FR, EC AN, EC AN, IC AU, AR IO, AR OS, AR SA, EREDI DI TO TO (ossia TO IM, TO LA, CI IL) e UM TO (avv. Gianvito Lillo). E' pervenuta memoria di replica dei ricorrenti CI NI, SA LO ed ENEL PRODUZIONE S.P.A., con cui è stato chiesto di disattendere le richieste formulate nelle memorie delle parti civili e di accogliere i ricorsi. Sono pervenuti altresì memoria difensiva e motivi nuovi dei predetti ricorrenti. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, proposti da FI LO, CI NI ed ENEL PRODUZIONE S.P.A., sono fondati.
1.1 Giova anzitutto precisare la condotta che i giudici del merito hanno accertato e posto a base del giudizio di responsabilità degli imputati. Come già accennato in narrativa, il Tribunale di Brindisi, con decisione confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ha ritenuto raggiunta la prova che, nel corso della produzione di energia da parte della Centrale termoelettrica "Federico II" di Brindisi, nel periodo indicato nell'imputazione si era verificata la diffusione di polvere di carbone, che si era depositata sui terreni limitrofi allo stabilimento produttivo, danneggiandoli. Entrambi i Giudici del merito hanno riconosciuto la colpevolezza di FI LO e CI NI, posto che, quali responsabili, rispettivamente, dell'AREA DI BUSINESS PRODUZIONE TERMOELETTRICA dell'ENEL PRODUZIONE S.P.A. e dell'UNITA' DI BUSINESS dell'anzidetta Centrale, non avevano adottato tutte le misure imposte, secondo la particolarità del lavoro, dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata, al fine di 12 evitare le molestie, causate dal deposito della polvere di carbone sui terreni, limitrofi allo stabilimento produttivo.
1.2 Tanto precisato, vanno disattesi, innanzitutto, il primo e il terzo motivo dei ricorsi proposti da FI LO, CI NI ed ENEL PRODUZIONE s.p.a., che possono essere trattati congiuntamente, risolvendosi entrambi in critiche mosse alla valutazione degli elementi di prova, compiuta nella sentenza impugnata.
1.2.1 La Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha affermato che da tutte le fonti di prova (testimoniali, documentali, tecniche, investigative) era emerso che il ciclo produttivo della Centrale termoelettrica aveva provocato l'aerodispersione della polvere di carbone e il suo successivo deposito nei terreni limitrofi;
eventi che si erano verificati, in via continuativa e senza intervalli di lunga e protratta durata, per tutto il periodo indicato nel capo di imputazione e, comunque, fino alla definitiva copertura del carbonile. Rinviando alle pagine da 57 a 271 della sentenza di primo grado, il Collegio territoriale ha condiviso le conclusioni del Tribunale brindisino, secondo cui lo spolveramento della polvere di carbone, la successiva diffusione e il ripetuto e continuativo deposito nei terreni circostanti, con conseguenti danni per i proprietari e utilizzatori dei fondi, non erano stati gli effetti di eventi sporadici e occasionali, legati alla particolare qualità del combustibile o a momentanee difficoltà operative e così via, ma si erano protratti nel tempo, subendo un vero e proprio ridimensionamento soltanto con la definitiva copertura del carbonile, che, pur essendo stata indicata dai tecnici sin dall'anno 2005 come unica misura in grado di eliminare alla radice la principale causa di dispersione della polvere, in concreto era stata adottata molti anni dopo e, precisamente, nel novembre 2013, data finale di consumazione del reato. A siffatte conclusioni entrambi i giudici del merito sono pervenuti sulla base dei seguenti dati probatori, analiticamente riepilogati ai fogli 21 e 22 della sentenza impugnata: dichiarazioni rese dalla maggior parte delle persone offese, anche quelle non costituitesi parti civili;
pluralità di documenti, formati in modo autonomo ed indipendente da organi della Pubblica Amministrazione, tra cui le relazioni dell'ASL di Brindisi, il documento conclusivo del 20 maggio 2005, approvato dal COMITATO TECNICO di esperti, costituito dalla Regione Puglia, unitamente alla Provincia e al Comune di Brindisi;
documenti redatti da soggetti privati, coinvolti a vario titolo nella gestione della logistica del carbone;
ammissioni degli stessi imputati o di personale della società, citata quale responsabile civile;
risultanze di atti di indagine, documentate sia in verbali sia in videoriprese sia in provvedimenti giudiziari;
accertamenti di tipo scientifico eseguiti sia da organismi indipendenti (il "Piano di caratterizzazione ambientale 13 delle aree pubbliche e della zona agricola del sito di interesse nazionale di Brindisi Area ad alto rischio di contaminazione potenziale", elaborato su - incarico del "Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia" dalla società SVILUPPO ITALIA s.p.a.) sia dai consulenti dei Pubblici ministeri (Di Molfetta e IN, in primis).
1.2.2 Alla luce di quanto precede deve innanzitutto rimarcarsi che, contrariamente alle doglianze dei predetti ricorrenti, nessun vizio inficia la valutazione della Corte territoriale in ordine ai rimedi, ritenuti idonei ad annullare i fenomeni di dispersione della polvere di carbone. Secondo la Corte d'appello, infatti, nel "chiaro testo" conclusivo del Comitato tecnico del 2005, la copertura dei carbonili, sia dell'impianto di Brindisi Nord che di quello della Centrale Federico II, era indicata come l'unica soluzione impiantistica idonea allo scopo. Tale lettura, effettuata dal Collegio del merito e criticata nel primo motivo dei ricorsi di CI NI, FI LO ed ENEL PRODUZIONE S.P.A., non è errata. Se è vero, infatti, come evidenziato nei predetti ricorsi, che il Comitato tecnico ha ritenuto che gli interventi impiantistici, proposti da ENEL PRODUZIONE S.P.A., fossero coerenti con gli obiettivi indicati e, pertanto, validi, è altresì non revocabile in dubbio che il medesimo Comitato ha aggiunto che "nessuna modalità di gestione può fornire garanzie equivalenti alla copertura fissa di un carbonile", così chiaramente prospettando, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, che il fenomeno dell'aerodispersione di polvere di carbone si sarebbe potuto annullare non con gli interventi impiantistici proposti ma con la copertura del carbonile.
1.2.3 Né rilievo alcuno può muoversi alla Corte d'appello con riguardo alla valutazione degli elementi probatori, deponenti per l'effettiva esistenza di danni, prodotti dalla continua dispersione della polvere di carbone e dal suo deposito sui terreni limitrofi alla Centrale termoelettrica. La Corte del merito, premettendo di condividere le valutazioni effettuate dal Tribunale, ha sottolineato che le videoriprese, eseguite nel 2009 e 2010, nonché le precisazioni, fornite in dibattimento dall'ispettore di P.S. Cucurachi Alessandro, contestualmente alla visione in aula dei filmati, avevano dimostrato che si erano verificati fenomeni assai consistenti di dispersione del polverino di carbone dalla Centrale termoelettrica verso l'esterno, soprattutto per effetto dell'azione dei venti. Siffatta conclusione, relativa alla presenza di polvere di carbone sui terreni limitrofi alla Centrale, era stata confermata anche dall'agronomo Michele TI, il quale, ritenuto dalla Corte d'appello particolarmente attendibile per avere 14 sempre operato per conto di ENEL PRODUZIONE S.P.A., aveva svolto indagini in un arco temporale di otto anni circa, con risultati pressoché costanti circa la ricorrenza del descritto fenomeno, che, anche solo ad un'immagine visiva e superficiale, poteva essere fondatamente riferito ad un imbrattamento da aerodispersione da polvere di carbone. Secondo la Corte distrettuale, anche i files, rinvenuti nella memoria del computer sequestrato a FI LO, avevano confermato "il quadro accusatorio in tema di costanza e ripetitività del fenomeno dispersivo, che si era protratto nel tempo e senza soluzioni di continuità significative, perché strettamente connesso al ciclo produttivo". sulla cui attendibilità la Corte leccese ha ritenuto Tutti i testimoni escussi - non vi fossero motivi per discostarsi dal giudizio positivo espresso dal Tribunale, che aveva tenuto conto delle critiche formulate dalla difesa degli imputati, considerate recessive rispetto alla mole imponente dei riscontri erano stati - concordi nel descrivere la natura e l'intensità delle molestie e dei danneggiamenti e nel collocare le condotte illecite, in via continuativa e senza intervalli significativi, nell'intero periodo indicato nel capo di imputazione. La Corte pugliese ha inoltre aggiunto che il quadro accusatorio aveva trovato conferme rassicuranti anche nella prova scientifica, rappresentata dal "Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche nella zona agricola del Sito Nazionale di Brindisi" nonché dalla consulenza di scienza eseguita dal prof. Di Molfetta (incaricato dal P.M. procedente di esaminare il "Piano di caratterizzazione delle aree limitrofe al nastro trasportatore ed alla Centrale Enel di Brindisi Sud" e di riferire "quali e quante matrici ambientali", presentassero inquinanti e in che misura fosse possibile attribuire a soggetti giuridici determinati l'inquinamento delle matrici ambientali, eventualmente riscontrato. Indubbia valenza di riscontro e di conferma della ricorrenza della dispersione delle polveri di carbone nonché della sua riconducibilità alla Centrale termoelettrica avevano anche le indagini tecniche disposte dal c.t. Prof. IN a partire dal 2007, "al fine di verificare la dispersione di polveri di carbone nelle aree prossime alla Centrale Federico II di Brindisi e alle sue pertinenze". Condividendo le osservazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha altresì argomentato sulle non convincenti conclusioni dei consulenti tecnici della difesa, che avevano sostenuto che l'origine della presenza del particolato nerastro, riscontrato negli anni sui terreni e sui frutti, fosse esclusivamente riconducibile a qualcosa di diverso. Conclusioni, queste, formulate "benché i siti interessati dal fenomeno si trovassero a breve distanza da un impianto produttivo che operava quotidianamente il trasporto di centinaia di migliaia di tonnellate di carbone, che poi venivano stoccate in cumuli all'interno di un parco 15 5 a cielo aperto", sicché era "la stessa logica, prima della valutazione complessiva dei dati probatori acquisiti, a suggerire l'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione alternativa del fenomeno accertato". A fronte di siffatte argomentazioni e ribadito il principio per cui il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. VI, n. 1307 del 26/9/2002, Rv. 223061), risulta evidente che la Corte d'appello ha diffusamente motivato sulle censure difensive, che ha disatteso sulla base di un compiuto ed organico esame degli elementi probatori e senza incorrere nei travisamenti delle prove e nei vizi motivazionali, dedotti con il primo motivo dei ricorsi in esame. Di contro, l'adeguatezza delle ragioni giustificative, illustrate nell'impugnata sentenza, non è stata validamente censurata dai ricorrenti, per lo più limitatisi a riproporre una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici del merito e a formulare, talora con deduzioni solo genericamente esposte, critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dall'ampio materiale probatorio, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica. -Deve ricordarsi al riguardo che come affermato da questa Corte anche nella sua più ampia composizione (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428) - l'indagine del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto. Pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, infatti, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata in sede di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
1.2.4 Tese a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio sono anche le censure veicolate in particolare con il terzo motivo dei ricorsi, relative alla valutazione della prova scientifica, effettuata dalla Corte territoriale. 16 Quest'ultima ha affermato che i risultati dell'indagine, condotta da Sviluppo Italia, come interpretati dal Prof. Di Molfetta, consulente del Pubblico ministero, erano da preferire a quelli cui era pervenuta l'indagine commissionata da ENEL PRODUZIONE S.P.A. alla società ERM ITALIA S.P.A., atteso che solo SVILUPPO ITALIA S.P.A., aveva proceduto ad una caratterizzazione secondo la metodologia stabilita dal D.M. 471/1999 e, quindi, seguendo procedure operative finalizzate proprio a verificare la presenza di contaminazione del sito da metalli e particelle riconducibili anche al combustibile, trattato dalla Centrale elettrica, ed elaborando un piano che era stato approvato da una conferenza di servizi, di cui faceva parte anche ENEL PRODUZIONE S.P.A., che non aveva contestato i risultati degli accertamenti. Al contrario ERM ITALIA S.P.A. aveva proceduto ad una valutazione di tipo statistico, basata su campionamenti casuali e finalizzata a selezionare la presenza di alcuni metalli pesanti, quelli di maggiore interesse, laddove SVILUPPO ITALIA S.P.A. aveva riscontrato e selezionato la presenza di 9 metalli pesanti e la procedura di campionamento disposta dal c.t. del Pubblico ministero prof. IN era intesa a ricercare ben 24 elementi, indicativi del particolato di carbone. Alla luce di siffatte argomentazioni è evidente che la preferenza, accordata da entrambi i Giudici del merito ai risultati delle indagini condotte da SVILUPPO ITALIA S.P.A., era stata dettata dalla metodologia seguita e dall'oggetto dell'indagine. Oltre a siffatti rilievi, la Corte territoriale ha aggiunto che lo studio, commissionato dall'ENEL PRODUZIONE S.P.A., era stato effettuato da una società privata ma tale affermazione si è risolta in una mera considerazione aggiuntiva e valeva solo a rimarcare la terzietà e, quindi, la maggiore affidabilità dei risultati raggiunti da un ente per l'appunto terzo, ossia SVILUPPO ITALIA s.p.a, i cui esiti erano stati validati da un'agenzia pubblica, ARPA PUGLIA. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e logiche, sono immuni da vizi rilevabili in questa sede. Né, del resto, può dirsi che le conclusioni, cui sono pervenuti i Giudici del merito, erano poste in dubbio dalla sentenza del T.A.R. Puglia, che si era occupata del problema specifico della sussistenza o meno del pericolo per la salute umana, derivante dai fenomeni de quibus, senza perciò incidere sulla valutazione dell'esistenza di pregiudizi per i beni patrimoniali. La sentenza del Giudice amministrativo, infatti, come ben sottolineato dal Collegio del merito, ha annullato l'ordinanza del Sindaco di Brindisi, perché non vi era motivazione sull'unico presupposto che ne avrebbe reso legittima l'emanazione conformemente alla sua natura di atto contingibile ed urgente, vale a dire "il 17 positivo accertamento, condotto in termini non meramente possibilistici ed eventuali, in ordine al rischio concreto per la salute umana, derivante dal passaggio delle sostanze contaminanti nella catena alimentare o da altre forme di contaminazione, come ad esempio il possibile contatto con i lavoratori addetti alle coltivazioni..".
1.3 Il secondo motivo dei ricorsi di CI NI, FI LO ed ENEL PRODUZIONE S.P.A. difetta di specificità. Trattasi, infatti, di censura reiterativa di quella già sollevata dinanzi alla Corte d'appello, che l'ha disattesa, avendo rilevato che l'accertamento, commissionato alla dott.ssa Perrino, non costituiva una semplice verifica della salubrità dei luoghi di lavoro ma era finalizzata a precostituire una prova tecnica da utilizzare nel presente procedimento penale. Tale accertamento si era però svolto in assenza del contraddittorio con l'organo dell'accusa, imposto dalla natura irripetibile delle indagini. I ricorrenti hanno contestato la natura di atto irripetibile degli accertamenti de quibus ma, a tal proposito, è agevole osservare che le condizioni esaminate, in quanto relative a un determinato momento e a situazioni soggette a modificazioni, erano irripetibili. Giova ricordare che sono irripetibili quegli accertamenti tecnici aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Sez. 1, n. 28459 del 23/4/2013, Rv. 256104).
1.4 Sono manifestamente infondati il sesto e il settimo motivo, da trattare prima dell'esame del quarto e del quinto motivo, in quanto, afferendo alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 674 c.p. e dell'art. 635 c.p. si pongono quale prius logico rispetto alle questioni concernenti l'attribuibilità dei reati agli imputati, sollevate nel quarto e quinto motivo.
1.4.1 Premesso al riguardo che la prima ipotesi dell'art. 674 c.p. punisce chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato di uso comune o di uso altrui, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone, mentre la seconda ipotesi punisce chiunque provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti ad offendere, imbrattare o molestare persone, occorre evidenziare che le due fattispecie sono accomunate dallo stesso evento di pericolo (attitudine a offendere, imbrattare o molestare persone), ma si distinguono per la condotta (che, nel primo caso, si configura come gettare o versare e, nel secondo caso, consiste nel provocare emissioni) e per l'oggetto materiale del reato (che, nel primo caso, può essere qualsiasi cosa e, nel secondo, coincide con gas, vapori o fumi, purché si tratti sempre di cose con attitudine offensiva). 18 of In entrambe le ipotesi è ravvisabile un evento (versamento, emissione) distinguibile dalla condotta, che lo provoca, e questa condotta può essere sia attiva che omissiva. Difatti, la disposizione incriminatrice, come integrata dall'art. 40 cpv. c.p., mette a carico dell'agente non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa), che provochi l'evento pericoloso. Quello che conta, infatti, secondo la ratio dell'istituto, è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si è preoccupato di imporre al titolare della posizione di garanzia soltanto un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento. Il versamento di polveri in atmosfera, come anche l'emissione di vapori, gas e fumi, atti a imbrattare, offendere o molestare persone, per i quali la norma incriminatrice impone di evitare il pericolo, possono quindi sussumersi nella categoria dei reati causali puri, caratterizzati dalla rilevanza dell'evento e dall'indifferenza della condotta. In altri termini il reato de quo può anche atteggiarsi come reato commissivo mediante omissione (c.d. reato omissivo improprio) ogni qual volta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi (anche) dall'omissione (dolosa o colposa) del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. Ovviamente, in tutti i casi suddetti, presupposto indispensabile perché si configuri un reato commissivo mediante omissione è che l'agente sia gravato da un obbligo giuridico di impedire l'evento. Deve, quindi, propendersi per un'interpretazione estensiva della nozione di versamento, sino a comprendervi la diffusione "comunque" (cioè in qualunque modo, attivo o passivo) di sostanze liquide o polverose, pericolose per la salute collettiva. Ciò posto, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno asserito che il fatto contestato, consistente nella diffusione di polveri nell'atmosfera, dovrebbe essere sussunto nella seconda ipotesi dell'art. 674 c.p. Una pronuncia di questa Corte, ormai risalente, ha precisato che "le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nelle emissioni di fumo, che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è "sospensione di un solido in un gas, prodotto dalla combustione" e la polvere null'altro è se non "materia finemente suddivisa" (Sez. 1, n. 3876 del 5.3.1993, Tacconi, Rv. 195963). Secondo una sentenza emanata pochi mesi dopo, però, l'immissione di polveri nell'atmosfera è compresa nella prima ipotesi dell'art. 674 c.p., giacché "nel concetto di gettare o versare rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti" (Sez. 1, n. 447 del 22.9.1993, Pasini, Rv. 195922). In senso esattamente conforme si sono pronunciate anche altre 19 sentenze successive (tra le altre: Sez. 3, n. 42924 del 23.10.2002, Lorusso, Rv. 223033; Sez. 3, n. 41694 dell'8/5/2018, Rv. 274863). Il primo orientamento non può essere condiviso. Come ben evidenziato in una sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 16286 del 18/12/2008, Rv. 243454), nel linguaggio corrente s'intende per "polvere" un "insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque". S'intende invece per "fumo" il "residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca". Ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo. In conclusione, quindi, la diffusione di polveri nell'atmosfera va ricondotta, come avvenuto nella specie, al versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 c.p. e non all'emissione di fumo. Inquadrata la diffusione in atmosfera di polveri moleste o pericolose nella fattispecie prevista dalla prima parte dell'art. 674 c.p., deve escludersi, quindi, ogni rilievo alla clausola "nei casi non consentiti dalla legge", che è propriamente riservata all'emissione di gas, vapori o fumi, prevista nella seconda parte della norma. Dal che discende che deve disattendersi la doglianza dei ricorrenti, secondo cui dovrebbe attribuirsi rilievo al superamento o meno dei valori limite delle immissioni anche nelle ipotesi riconducibili al primo comma dell'art. 674 c.p. Non ignora però il Collegio che una sentenza di questa Corte, decidendo in un caso di diffusione di radiazioni elettromagnetiche pericolose per la salute, ha esteso in via analogica l'applicazione della clausola anzidetta anche alla prima fattispecie;
con la conseguenza che, quando la diffusione provenga da un'attività economica socialmente utile e, come tale, legislativamente disciplinata, esula il reato se la diffusione è consentita dalla legge, ossia non supera i limiti tabellari, previsti dalla legge speciale vigente nella soggetta materia (Sez. 3, n. 36845 del 13.5.2008, PG. e P.C. in proc. Tucci e altri, Rv. 240767). Deve tuttavia rilevarsi che, anche accogliendo questa estensione analogica in bonam partem, indubbiamente dettata da un'esigenza garantista a favore dell'imputato, il quale non può vedersi condannato per un'emissione in atmosfera che la legge speciale consente e valuta come tipicamente non pericolosa, nel caso concreto non cambiano le conclusioni in ordine alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. 20 Questa Corte (Sez. 3, n. 40191 dell'11.10.2007, Schembri, Rv. 238054, nonché Sez. 3, n. 2475 del 9.10.2007, Rv. 238447) ha già avuto modo di affermare che la predetta clausola esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dall'attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle emissioni che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. Solo queste ultime emissioni si presumono legittime. Non possono presumersi come legittime, invece, le altre emissioni, connesse рій о meno direttamente all'attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose, perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all'imprenditore. Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte d'appello, le emissioni di polveri, provocate nel corso dell'attività produttiva della Centrale termoelettrica, non erano certamente "consentite" dalla legge ma invece "vietate" attraverso regole generali o speciali che imponevano misure di cautela e prevenzione molto rigorose, come quelle previste dal D.M. 12 luglio 1990, che in forza dello stesso D.P.R. n. 203 del 1988, art. 3 ha dettato le linee guida per il contenimento delle emissioni, oltre che per la fissazione dei valori limite (v. in particolare i paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4).
1.4.2 Immune da vizi è anche la ritenuta qualificazione dei fatti come danneggiamento. La Corte d'appello - come già esposto al § 1.2.2 - ha ritenuto raggiunta la prova dell'alterazione dello stato dei luoghi, provocata dal deposito della polvere di carbone, proveniente dalla Centrale termoelettrica. La medesima Corte ha sottolineato che nella relazione finale, inviata il 9 settembre 2008 dall'agronomo TI ai vertici della Centrale, si era rimarcato che il monitoraggio aveva consentito di appurare tracce di contaminazione da polveri nerastre sulle colture presenti nelle zone, adiacenti al carbonile, specificamente individuate. Anche nella relazione del prof. IN si erano messe in evidenza le conseguenze della diffusione della polvere di carbone in termini di "contaminazione indoor presso le abitazioni dei soggetti residenti in aree prospicienti la Centrale", oltre che di contaminazione di frutti e colture vegetali. Da ciò deriva la corretta applicazione dell'art. 635 c.p., desumendosi dalla motivazione della sentenza impugnata l'accertamento di un'attività illecita di modifica delle condizioni dei luoghi, non circoscritta alla mera alterazione momentanea, in sintonia con i canoni giurisprudenziali (Sez. 5, n. 38574 del 21/5/2014, Rv. 262220) per cui il reato di danneggiamento si realizza allorquando vi è una modificazione della cosa altrui, che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo 21 ad una necessità di intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa. I beni danneggiati sono stati ritenuti cose esposte alla pubblica fede, stante l'impossibilità materiale dei proprietari di evitare gli eventi dannosi, anche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso. Al proposito, infatti, va ricordato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi (Sez. 2, n. 44331 del 12/11/2010, Rv. 249181). Si è da ultimo precisato (Sez. 2, n. 29171 dell'8/9/2020, Rv. 279774) che la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura pubblica o privata del luogo ove si trova la "cosa", rna alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. L'esposizione dei beni alla pubblica fede consente di ritenere integrato il delitto di danneggiamento anche con riguardo alla previsione introdotta con il D.I.vo n. 7 del 2016, con cui il legislatore ha voluto limitare la punibilità delle condotte di aggressione al patrimonio mobiliare ed immobiliare altrui, escludendo dalla rilevanza penale quelle che avvengano nei confronti di beni nella diretta custodia e nel possesso del loro proprietario;
in tali casi, infatti, non sussistendo l'esposizione alla pubblica fede e potendo direttamente il proprietario esercitare la protezione degli stessi, si è ritenuto non esservi ragione per il mantenimento della sanzione penale ed, operata la depenalizzazione, si è previsto il ricorso alle diverse sanzioni pecuniarie civili.
1.5 Colgono nel segno le doglianze veicolate nel quarto e nel quinto motivo, afferenti all'individuazione dei responsabili dei reati contestati. Agli imputati è stato addebitato di avere omesso di adottare interventi adeguati ad elidere il fenomeno dannoso, pur potendo - nell'esercizio dei poteri di controllo, iniziativa e decisione correlati agli incarichi nel tempo occupati nell'ambito dell'organizzazione della società ENEL PRODUZIONE impedire gli - eventi dei reati di getto pericoloso di cose e di danneggiamento o diminuirne in modo significativo la portata, limitandone la verificazione a casi eccezionali, attraverso l'adozione di soluzioni tecniche più radicali, anche se più dispendiose, come la tempestiva copertura del carbonile. In particolare, la Corte territoriale, dopo avere affermato che "la tematica è stata approfonditamente affrontata e brillantemente risolta dalla sentenza appellata (cfr. pagg. 48 e seg. e pagg. 284 e seg., cui si rinvia)", ha sottolineato 22 2 2 che "è pacifico che il potere di attuare o comunque proporre i cospicui interventi finalizzati a migliorare - in maniera non episodica ma strutturale - la logistica del carbone spettava all'AREA DI BUSINESS DI PRODUZIONE TERMOELETTRICA, di concerto con l'UNITA' DI BUSINESS, preposta al settore della logistica del carbone all'interno della Centrale "Federico II". Segnatamente, il Collegio leccese ha evidenziato che gli interventi di tipo strutturale sulla complessiva logistica del carbone rientravano nella potestà esclusiva progettuale, organizzativa e - della governance dell'AREA DI BUSINESS DI PRODUZIONE finanziaria - TERMOELETTRICA, che agiva su proposta e di concerto con le UNITA' DI BUSINESS interessate. A conforto di tali affermazioni la Corte d'appello ha richiamato la deposizione resa dall'ing. BA, dipendente di ENEL PRODUZIONE s.p.a., all'udienza del primo dicembre 2014 e il contenuto di alcune mail scambiate tra FI LO e altri concorrenti del reato, nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. La Corte territoriale ha poi aggiunto che "dalla documentazione versata in atti" risultava che FI LO era responsabile dal 2008 dell'AREA DI BUSINESS di PRODUZIONE TERMOELETTRICA mentre CI NI a far tempo dal 10 settembre 2007 e sino al 2013 era stato responsabile dell'UNITA' DI BUSINESS, operante alle dirette dipendenze dell'AREA anzidetta. Siffatte argomentazioni, come censurato nei ricorsi, si appalesano inidonee ad individuare in capo ai ricorrenti FI LO e CI NI posizioni di garanzia, giuridicamente rilevanti. Deve ricordarsi che costituisce jus receptum (Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316) quello secondo cui, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto, già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione;
quando, invece, sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione d'appello che si limita a respingere le deduzioni difensive con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie. Si è affermato (Sez. 6, n. 53420 del 4/11/2014, Rv. 261839) che, allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle 23 ovvero di farle proprie. Costituisce infatti compito indeclinabile del giudice della impugnazione quello di valutare attentamente i motivi di ricorso alla luce del proprio prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono preferibile e corretta una conclusione anziché un'altra. Diversamente opinando, si finirebbe per vanificare il senso stesso del giudizio d'appello, che deve consistere in una rivalutazione effettiva e non fittizia della regiudicanda alla luce delle doglianze mosse dal ricorrente, e che deve garantire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione per azionare, se del caso, l'ulteriore mezzo d'impugnazione previsto dal sistema processuale ed al giudice di legittimità - eventualmente investito del ricorso di esercitare appieno il proprio sindacato.- Ne consegue che devono ribadirsi i principi già enunciati da questa Corte, secondo cui la sentenza d'appello, confermativa della decisione di primo grado, è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102). Nel caso in esame, i predetti imputati, nel dedurre con i motivi d'appello proposti di essere estranei alla consumazione dei reati, avevano, tra l'altro, - contestato, come ricordato anche nella sentenza impugnata (v. f. 11), l'individuazione dei soggetti responsabili, effettuata dal primo giudice, avendo sottolineato non solo che essi avevano posto in essere numerosissime iniziative, nei limiti dei loro poteri decisionali ed essendosi adeguati alle tecnologie più avanzate ed innovative, utili ad evitare il rischio della dispersione della polvere di carbone (schermature, sistemi di umidificazione, continue pulizie, bagnature e così via), ma anche che entrambi non erano titolari, nell'ambito del complesso aziendale, dei necessari poteri, anche di spesa, esercitabili in via autonoma, allo scopo di adottare soluzioni come la copertura del carbonile, considerata dal Tribunale come l'unica misura decisiva. Secondo i ricorrenti, i poteri di spesa, come indicati nella procura conferita il 22 maggio 2006 dall'ing. Fontecedro in qualità di Presidente di ENEL PRODUZIONE S.P.A., non avrebbero consentito all'imputato FI di assumere alcuna decisione rispetto alla copertura del carbonile, il cui costo è stato pari a circa 132 milioni di euro, come dichiarato dal teste ing. GH all'udienza del 18 novembre 2013 innanzi al Tribunale di Brindisi. La decisione di dare il via ai primi studi di fattibilità per la realizzazione di tale intervento 24 strutturale di alta ingegneria sarebbe stata assunta nell'aprile 2007 dal vertice della Divisione Generazione e Mercato e lo scambio di mail tra l'ing. GH, l'ing. FI, il responsabile pro tempore dell'UNITA' DI BUSINESS di Brindisi e il Responsabile pro tempore dell'Unità Movimentazione combustibile della medesima Unità nell'estate del 2007 avrebbe avuto solo il senso, travisato dalla sentenza impugnata, di acquisire i commenti di stampo operativo da parte di chi avrebbe poi gestito tale impianto. Inoltre e tra l'altro, il Tribunale non avrebbe risolto la contraddizione, già espressa dal Tribunale, consistita nell'avere affermato, da una parte, che l'imputato CI NI non aveva il potere di programmare ed attuare in via autonoma investimenti di tipo strutturale sull'impianto o di disporre la cessazione della movimentazione del combustibile, dall'altra, che all'ing. CI, quale responsabile dell'Unità di Business tra i più altri livelli apicali dell'azienda, andava riconosciuto il potere di adottare un generale piano di investimenti. Tali rilievi appaiono ictu oculi specifici e decisivi ai fini del giudizio della penale responsabilità degli imputati, fondata sul ritenuto inadempimento agli obblighi di garanzia, sui medesimi incombenti. Ad essi, con cui i ricorrenti hanno attaccato specificamente le argomentazioni del primo decidente, ritenute fondate su un carente esame degli elementi probatori, la Corte territoriale non ha dato adeguata risposta, benché ne fosse onerata alla luce dei principi ermeneutici sopra ribaditi. La Corte pugliese ha innanzitutto richiamato alcune pagine della sentenza impugnata limitandosi, però, a qualificare le argomentazioni in esse contenute come logicamente e giuridicamente ineccepibili. La Corte territoriale ha aggiunto che FI LO, responsabile dell'AREA DI BUSINESS DI PRODUZIONE TERMOELETTRICA, di concerto con l'altro imputato, responsabile dell''UNITA' DI BUSINESS, preposta al settore della logistica del carbone all'interno della Centrale "Federico II", aveva il potere di realizzare la copertura del carbonile, ritenuta idonea a scongiurare gli eventi dannosi verificatisi;
non ha però illustrato specificamente da quali elementi probatori ha tratto la conclusione che i responsabili delle anzidette articolazioni della società ENEL PRODUZIONE fossero i soggetti deputati a porre in essere tale iniziativa e, correlativamente, che gli imputati fossero addetti alle anzidette articolazioni. Al riguardo, infatti, la Corte d'appello si è limitata a richiamare "la documentazione versata in atti" e la deposizione resa dall'ing. BA all'udienza del primo dicembre 2014. Richiami, questi, all'evidenza del tutto generici, non essendo stati indicati né quali fossero i documenti e il contenuto degli stessi, utili 25 a confortare le assunte conclusioni, né quali fossero state le dichiarazioni rese dal teste e da quali documenti quest'ultimo avesse tratto la conoscenza dei fatti riferiti. Né può giovare a colmare siffatta lacuna il richiamo alle mail, effettuato dal Collegio del merito, da cui come del resto ben messo in evidenza dalla stessa - Corte territoriale - può evincersi solo che "gli addetti all'Unità di Business della Centrale avrebbero dovuto richiedere il benestare ai responsabili dell'AREA DI BUSINESS in ordine alla sottoscrizione di accordi transattivi con i proprietari dei fondi limitrofi all'impianto; va da sé, quindi, che dai poteri delegati ai vertici della Centrale esulava qualsiasi possibilità di programmare ed attuare in via autonoma investimenti di tipo strutturale sull'impianto stesso con conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa". Oltre a non individuare da quali elementi avesse tratto la conclusione che gli imputati erano investiti di obblighi di garanzia, la medesima Corte non ha spiegato nemmeno per quali ragioni si dovesse ritenere che i poteri di controllo degli imputati comprendessero anche quello di adottare o sollecitare l'adozione dei rimedi, considerati idonei a scongiurare i fenomeni dannosi prodotti dalla Centrale elettrica. A tal riguardo giova ricordare il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248849), secondo cui "si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo;
(b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo;
(c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate;
(d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato". In altri termini, secondo la Corte regolatrice, un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito. Nel caso in esame, la verifica sui poteri degli imputati, atti ad impedire la lesione del bene garantito, non è stata compiutamente effettuata dal Collegio del merito, che è genericamente pervenuto alla conclusione che gli imputati avevano il potere di adottare l'intervento strutturale, ritenuto idoneo, ma non ha illustrato sulla base di quale specifica previsione, regolante l'assetto societario, o di quale atto di delega dovesse affermarsi che gli imputati erano obbligati a porre in essere interventi così importanti, quale quello in questione, e fossero dotati anche dei relativi poteri di spesa, senza dubbio pregnanti. 26 4 Non va tralasciato infatti di rimarcare che la copertura del carbonile ha richiesto una spesa di euro 132 milioni: onere economico, questo, di oggettivo notevole rilievo, a fronte del quale la Corte distrettuale avrebbe dovuto specificamente indicare la fonte del relativo potere di spesa in capo agli imputati, che, pur rivestendo posizioni di rilievo nell'organigramma societario, è indiscusso che non fossero legali rappresentanti o comunque soggetti idonei ad impegnare la società sulla base delle mere disposizioni normative in tema di formazione della volontà dell'anzidetta persona giuridica. La sentenza impugnata si appalesa dunque viziata, non essendo stato correttamente adempiuto l'obbligo motivazionale, incombente sul Giudice d'appello. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Attesa la natura del vizio rilevato, il giudice di rinvio mantiene integri i propri poteri di accertamento e valutazione dei fatti, dovendo procedere ad una completa rivisitazione del materiale probatorio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
1.6 Le altre censure, formulate nei residui motivi dei ricorsi, proposti da FI LO, CI NI ed ENEL PRODUZIONE S.P.A., nonché nel ricorso presentato dalla CI DI DI, sono assorbite.
1.7 Giova precisare che l'epilogo, cui si perviene con la presente decisione, esime dal porsi il problema dell'eventuale estinzione per prescrizione della contravvenzione, contestata agli imputati. La presenza della parte civile e di una condanna in primo grado impongono ai sensi dell'art. 578 c.p.p. di pronunciarsi sull'azione civile e, quindi, di non essere legati ai canoni di economia processuale ex art. 129 c.p.p., secondo cui va dichiarata la causa di proscioglimento quando la prova dell'innocenza non risulti evidente. Come osservato dalle Sezioni unite di questa Corte, infatti, "la pronuncia ex art. 578 c.p.p. fa stato tra le parti e, dunque, si impone, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile (mentre ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva). Se da questo esame emerge la prova della innocenza, si dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, in quanto l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva si basa sul principio di economia processuale;
pertanto, quando l'esame ex professo di altri aspetti è effettuato, sia pure per esigenze di decisione non penale, l'accertamento effettuato non può 27 4 essere posto nel nulla e può portare ad un'assoluzione di merito, riprendendo vigore come canone interpretativo quello del favor rei".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica del primo ottobre 2020 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Geppino Rago Guappin a. R. P el DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 5 FEB, 2021 "CANCELLIERE Claudia Pianeli 28