Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 16286
CASS
Sentenza 18 dicembre 2008

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La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione.

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell'atmosfera di polveri di "clinker", una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe).

La clausola "nei casi non consentiti dalla legge", contemplata nell'art. 674 cod. pen., non è riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'applicabilità di tale clausola in un caso di diffusione di polveri nell'atmosfera provocate nel corso di un'attività produttiva, emissioni vietate dal D.M. 12 luglio 1990, impositivo di misure di cautela e prevenzione molto rigorose).

Commentario1

  • 1Epidemia colposa: può avvenire anche per omissione?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 luglio 2025

    2. La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione: il delitto di epidemia colposa possa essere integrato anche da una condotta omissiva? La Sezione semplice, assegnataria del suddetto ricorso, ossia la Quarta Sezione penale, ravvisando un potenziale contrasto, in seno alla giurisprudenza di legittimità, circa la compatibilità del delitto di epidemia colposa con la forma omissiva, ha rimesso la questione alle Sezioni unite. In particolare, codesta Sezione evidenziava prima di tutto come, nel caso di specie, la condotta ascritta all'imputato riguardasse pacificamente un comportamento omissivo, ricordandosi a tal proposito che, nella giurisprudenza di legittimità, due sole pronunce …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 16286
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16286
Data del deposito : 18 dicembre 2008

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