Sentenza 12 novembre 2010
Massime • 1
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. (La Corte ha precisato che tanto non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi).
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- 1. Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Custodia del proprietario esclude aggravante (Cass. 5251/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2019
Esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quando la cosa è custodita dal proprietario del bene: infatti, deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l'evento dannoso. La 'ratio' della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi: con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2010, n. 44331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44331 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/11/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 3498
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 17963/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Bari nei confronti di:
RA RO OV, nata a *Foggia il 24/9/1961*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, 3^ sezione penale, in data 1 dicembre 2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Sante Spinaci, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo B);
Udito il difensore, avv. Ubaldo Papalia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 dicembre 2009, la Corte di appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucera, in data 29/4/2009, dichiarava non doversi procedere per il reato di danneggiamento di cui al capo B) per difetto di querela e, concesse le attenuanti generiche, rideterminava in mesi sei la pena inflitta a RA RO OV, per i restanti reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e della conseguente pronunzia di non doversi procedere in ordine al reato di danneggiamento. In particolare il P.G. censura come errata la conclusione assunta dalla Corte territoriale secondo cui l'aggravante in questione si applicherebbe soltanto alle cose mobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti: "Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, n. 3 in relazione all'art. 625 cod. pen., n. 7 (fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi, il che non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46187 del 13/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 231168). Nel caso di specie la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante, non solo per aver ritenuto astrattamente non applicabile l'aggravante alle cose mobili (questione controversa anche nella giurisprudenza di legittimità), ma soprattutto in considerazione del fatto che l'affidamento alla pubblica fede è incompatibile con la presenza del proprietario o del possessore del bene.
Pertanto la motivazione della sentenza sul punto sfugge ad ogni censura essendo perfettamente coerente con il principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010