TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 112/2020 promossa da
, (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Volpe, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio Arceri Battaglia in Roma, Corso Trieste n.109.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
) rappresentate e difese dagli avv. Carlo Bogino e Nicola Lilli, C.F._4
ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Viale Ippocrate n. 104.
CONVENUTE
E
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Fenu, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E IVANO (C.F. ), CP_5 C.F._5 Controparte_6
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Gullo, ed C.F._6
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giulio Rubini
n.48.
INTERVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 05.12.2019, parte attrice ha convenuto in giudizio
, e al fine di ottenere il ristoro dei CP_1 Controparte_2 Controparte_3
danni patiti in seguito ad una caduta dal secondo piano dell'appartamento sito in Roma in Via Liberato Palenco n.27, asseritamente avvenuta il giorno 27.12.2014 alle ore
15.00 circa.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue: “ 1) il
Signor padre dell'odierna Persona_1
istante, ha condotto in locazione, dal 5 agosto 1992, un appartamento sito in Roma in via Liberato Palenco n. 27, piano 2, int. 6, nel quale ha vissuto assieme alla propria famiglia, giusta contratto di locazione verbale del 5 agosto 1992 stipulato col Signor
il quale era nato il [...] (all. 1). 2) il suddetto contratto Persona_2
veniva registrato in data 18 aprile 2004 al n. 3247 serie 3, giusta denuncia di contratto verbale di locazione. 3) l'intero fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare de quo è sempre appartenuto alla famiglia e risulta in proprietà alla Signora CP_2
in forza di atto di donazione ricevuto dal Notaio Controparte_3 Persona_3
di Monterotondo in data 5 settembre 1988 Rep. N. 15343/6443, con il quale
[...]
la Signora che era nata a [...] il [...], che aveva il Per_4
Numero di Codice Fiscale aveva donato, riservandosene CodiceFiscale_7
l'usufrutto vitalizio, il diritto di nuda proprietà alla medesima Signora CP_3
la quale è diventata piena ed esclusiva proprietaria di tale porzione a séguito
[...] del decesso della donante, avvenuto in Roma il 3 novembre 2004, così come risulta dalla dichiarazione di successione presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Roma in data 21 febbraio 2005, Rep. N. 22/339, trascritta alla
Circoscrizione dei Registri Immobiliari di Roma 1 in data 17 agosto 2006 al N. 67951 del Registro Particolare (all. 2). Le Signore e CP_1 Controparte_2
si sono sempre interessate congiuntamente di tale porzione Controparte_3
immobiliare e dell'intero stabile, ritenendolo tra loro ancora in comunione. 4) alla scadenza del contratto di locazione di cui al precedente punto 1, infatti, le Signore ed presentavano congiuntamente Controparte_3 Controparte_2 CP_1
atto di intimazione di sfratto per finita locazione nei confronti del padre dell'odierna istante, il quale veniva iscritto all'R.G. n. 69815/2008 presso il Tribunale di Roma ed attribuito alla cognizione del Dottor . 5) nonostante l'avvenuto sfratto, la Parte_2
famiglia dell'odierna istante ha continuato ad abitare regolarmente l'immobile de quo, in virtù dei provvedimenti di legge speciali volti a contenere il disagio abitativo e, nelle more, veniva comunque versato il canone in favore delle proprietarie. 6) il Signor
ha fatto presente più volte alle Persona_1
sorelle ed alla loro madre la necessità di ristrutturare CP_2 CP_1
l'appartamento in quanto lo stesso versava in condizioni di oggettivo degrado. 7) in particolare, la ringhiera del balcone presentava segni di evidente usura, ma le proprietarie, ad onta dei molteplici reclami avanzati dal conduttore, hanno sempre affermato di non voler provvedere a qualsiasi tipo di riparazione in quanto, a dire delle predette, in breve tempo, e la Persona_1
propria famiglia avrebbero dovuto rilasciare l'appartamento in oggetto, di modo da non agevolare in alcun modo la loro permanenza all'interno dell'appartamento de quo. 8) il giorno 27 dicembre 2014, intorno alle ore 15:00, l'odierna istante, appoggiandosi inavvertitamente alla ringhiera, di suo oggettivamente lesa ed inservibile, precipitava dal secondo piano, in ragione dell'intervenuto cedimento di tale struttura”. La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle Signore CP_1
e nella causazione dell'evento dannoso occorso Controparte_2 Controparte_3
alla Signora e, per l'effetto, Parte_1
condannare, in solido e/o alternativamente tra loro, le predette Signore CP_1
e al pagamento in favore della medesima
[...] Controparte_2 Controparte_3
Signora della somma di Euro Parte_1
750.000,00 (settecentocinquantamila e zero centesimi) – o nella diversa maggiore o minor somma che Questo Tribunale riterrà di giustizia – a titolo di risarcimento del danno per tutti i danni da costei patiti e per tutte le causali precedentemente esposte.
2) Con vittoria di spese ex D.M. 55/2014 e spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva con la conseguente necessità di chiamare in causa il
[...]
, nonché l'assenza di responsabilità nella caduta Controparte_7
dell'attrice non avendo quest'ultima provato di aver tempestivamente comunicato i vizi inerenti all'immobile concesso in locazione.
La comparsa così conclude: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) in via preliminare nel rito, attesa la carenza di legittimazione passiva delle convenute, di cui si chiede puntuale declaratoria, autorizzare ex art. 106 e 269 CPC, la chiamata in causa dell'amministrazione del
Condominio in Roma alla – 00156 – C.F. , in Controparte_4 P.IVA_1
persona dell'Amministratore p.t. , in quanto soggetto giuridico da ritersi responsabile del danno eventualmente accertato nella espletanda attività istruttoria, attesa la natura “condominiale” della asserita fonte di responsabilità, all'uopo differendo l'udienza di prima comparizione al fine di consentire alle convenute ad effettuare la richiesta chiamata in causa nei termini di Legge 2) Nel merito, in via principale, respingere ogni avversa istanza, richiesta e domanda poichè infondata in fatto ed in diritto e non suffragata dal necessario supporto probatorio con particolare riferimento alla indefettibile sussistenza degli elementi caratterizzanti la responsabilità invocata, come sopra argomentato;
3) Nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte attrice, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del terzo chiamato, Condominio in Roma alla Via Liberato
Palenco, 27 – 00156 – C.F. , in persona dell'Amministratore p.t., in P.IVA_1
quanto soggetto giuridico da ritenersi responsabile del danno eventualmente accertato nella espletanda attività istruttoria, attesa la natura della asserita fonte di responsabilità e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento di ogni somma di denaro che il Tribunale adito dovesse riconoscere in favore della Sig.ra
[...]
e a carico delle odierne convenute 4) Con vittoria di spese Parte_1
e competenze opportunamente maggiorate come per legge.
Si è costituito in giudizio il , chiamato Controparte_7
in causa da parte convenuta ex art.269 cpc deducendo -per quanto di interesse per la decisione- la carenza di propria legittimazione passiva ritenendo il balcone da cui è caduta parte attrice, un balcone aggettante ossia un prolungamento dell'immobile di proprietà esclusiva di parte convenuta privo di elemento decorativo o ornamentale idoneo a rappresentare un beneficio per il condominio.
Il chiamato in causa ha così concluso: “Voglia l'On Giudice di Pace adito, CP_7
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione formulata dalle controparti: In via preliminare accogliere la richiesta di chiamata in causa ex art 269 c.p.c formulata dal convenuto nei confronti della e quindi, fissare nuova Controparte_8
udienza per consentire la suddetta chiamata concedendo termine di legge per la notifica del presente atto difensivo e pedissequo decreto di fissazione di nuova udienza,
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il totale difetto di legittimazione passiva del convenuto per i motivi esposti al punto A della presente CP_7
memoria di costituzione, In via principale rigettare integralmente la domanda proposta dalla parte attrice in quanto ad oggi non provata e quindi infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella parte in diritto e/o comunque in caso di accertamento e dichiarazione della fondatezza giuridica della domanda attorea e quindi in caso di condanna al risarcimento dei danni a carico dell'odierno convenuto ed a favore della parte attrice tenere indenne il medesimo CP_7
convenuto da qualsivoglia esborso, somma o pregiudizio da ciò derivante CP_7
e sempre in ipotesi di condanna, accertare e dichiarare il diritto di regresso del convenuto Condominio in Roma, nei confronti della Controparte_4 [...]
con conseguente condanna della suddetta terza chiamata Controparte_8
a corrispondere al solvente Condominio in Roma, Controparte_8 [...]
quanto a suo carico ove accertata la propria responsabilità e Controparte_4
per l'effetto, dichiarare la terza chiamata obbligata e Controparte_8
tenuta a rimborsare al convenuto Condominio in Roma, Via Liberato Palenco n. 27, a titolo di regresso, tutti gli importi da quest'ultimo versati all'attrice in dipendenza dell'eventuale condanna in merito ai fatti per cui è causa, anche a titolo di spese di lite per il presente giudizio. Con vittoria totale di spese oltre accessori di legge”.
Sono intervenuti volontariamente nel corso del giudizio e CP_9 [...]
, proprietari di un'unita immobiliare facente parte del condominio CP_6
chiamato in causa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo acquistato l'immobile in data successiva alla caduta dell'attrice e chiedendo il rigetto della domanda attorea in difetto di prova in ordine alla dinamica dell'evento lesivo descritto in citazione.
La comparsa ha così concluso: “Voglia l'on.le Tribunale Adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione, cosi provvedere: PRELIMINARMENTE: a) Accertare e dichiarare il vizio totale di legittimazione passiva di e CP_9 [...]
in quanto sono divenuti proprietari dell'unità immobiliare CP_6
solamente in data 2019 e , per l'effetto, ordinarne la loro estromissione dal presente giudizio;
b) Sempre preliminarmente e/o nel merito dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'intero condominio, perché le ringhiere non fanno parte delle cose comuni e sono di proprietà esclusiva delle convenute principali;
c) Rigettare la domanda giudiziale originaria in quanto infondata in diritto, comunque non provata e, in caso di condanna del condominio al risarcimento del danno, tenere indenni e dal pagamento di qualsiasi somma in ragione CP_9 Controparte_6
della circostanza che essi non rivestivano la qualità di condomini all'epoca del fatto generatore di richiesta di risarcimento danni. d) Sempre in ipotesi di condanna, in subordine a quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto di regresso di CP_9
e nei confronti di nata a [...] il [...] e Controparte_6 CP_10
nata a [...] il [...], nella qualità di danti causa, con Controparte_11
contratto di compravendita immobiliare, datato 16/04/2019. e) Condannare a spese e competenze del presente giudizio, le convenute , e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, in favore di e Controparte_3 CP_9 [...]
”. CP_6
All'udienza del 17.11.2022 è stato escusso il testimone Persona_1
fratello di parte attrice, che ha dichiarato: “All'epoca dei fatti vivevo
[...]
anch'io nell'appartamento di .” “abbiamo abitato nell'appartamento Controparte_4
di dal '92 al 2016 anche se il contratto di locazione è stato registrato nel CP_7
2004. Circa una ventina di anni fa si verificò una spaccatura nella ringhiera del balcone, precisamente nella sua parte centrale. La questione fu segnalata al sig.
[...]
il quale applicò sul punto una morsa di ferro dicendo che si trattava di una Per_2
soluzione provvisoria e che successivamente sarebbe intervenuto o applicando un palo di ferro o sostituendo la ringhiera. Purtroppo tuttavia le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è venuto a mancare senza che fossero eseguiti ulteriori interventi. Il
è deceduto, se non ricordo male, dopo il 2003. Dopo il decesso del CP_2 CP_2
abbiamo rappresentato il problema della ringhiera alle figlie e alla moglie del anche in occasione del pagamento dell'affitto. Le signore hanno risposto che CP_2
avrebbero provveduto ma a tale dichiarazione non sono mai seguiti i fatti e la ringhiera
è rimasta nelle stesse condizioni, ovvero con la morsa.” “Successivamente, nel 2012 sul lato destro del balcone si è formata un'altra spaccatura. A seguito delle nostre ulteriori lamentele è intervenuto il sig. fratello di il Persona_5 Persona_2
quale è venuto insieme ad un amico e ha applicato del filo di ferro sul lato destro della ringhiera affermando anche in questo caso che si trattava di una misura provvisoria e che per questa problematica non dovevamo rivolgerci a lui in quanto l'appartamento non era suo.” “Le signore , e sono Controparte_3 Controparte_2 CP_1
venute a casa una volta tre o quattro mesi prima della caduta di mia sorella in quanto vi erano state delle infiltrazioni nell'appartamento e occorreva chiamare una ditta che eseguisse dei lavori sul tetto della casa. In quella circostanza abbiamo fatto vedere alle signore anche la ringhiera e ci hanno promesso che l'avrebbero fatta riparare. Voglio precisare che anche prima avevamo contattato più volte telefonicamente la signora rappresentandole la problematica della ringhiera, ma la signora aveva risposto CP_1
che c'era lo sfratto in corso e che dovevamo andar via.” ADR: “Non è stata mai inviata una diffida scritta ai proprietari in merito alla questione della ringhiera” ADR: “la ringhiera era tutta ossidata.” ADR: “nella foto di cui all'allegato n. 15 della produzione di parte attrice si vede la seconda spaccatura di cui parlavo prima, ovvero quella che si è formata sul lato destro del balcone”.
Alla medesima udienza è stato escusso il testimone di parte convenuta Testimone_1
che ha riferito: “Mentre stavamo cominciando i lavori di impermeabilizzazione sono entrato nell'appartamento abitato da alcune persone straniere e sono anche uscito sul balcone per controllare se la grondaia fosse interna o esterna. Nell'eseguire tale riscontro mi sono anche appoggiato con la schiena contro la ringhiera che mi è sembrata in normali condizioni di manutenzione. Era verniciata di marrone e non mi sembrava ossidata. Dopo una settimana sono tornato nell'appartamento per controllare se il lavoro di apposizione della guaina fosse stato fatto a regola d'arte.
Anche in questo caso sono uscito sul balconcino e ho visto la ringhiera sempre nelle medesime condizioni di qualche giorno prima. “I lavori sono iniziati a settembre / ottobre 2014 e sono terminati nel 2015, comunque ci sono le fatture emesse.” “Nelle circostanze di cui parlavo prima non ho visto apposta sulla ringhiera alcuna morsa né del filo di ferro e non ho notato alcuna spaccatura sulla ringhiera. D'altra parte, se la ringhiera avesse presentato le spaccature che si vedono nelle foto io stesso non mi sarei appoggiato perché sarei caduto” (cfr. verbale di udienza del 17.11.2022). Nel corso del giudizio è stata altresì svolta consulenza tecnico d'ufficio al fine di stabilire le lesioni riportate dall'attrice come conseguenza del sinistro per cui è causa.
2) Dell'accertamento della responsabilità in ordine alla caduta di parte attrice
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno patito dall'odierna attrice in relazione ad una caduta avvenuta il giorno 27.12.2024 dal secondo piano dell'appartamento sito in Roma in Via Liberato Palenco n.27.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, la caduta sarebbe avvenuta a causa del cedimento strutturale della ringhiera del balcone che si trovava già in stato di deterioramento e ammaloramento, segnalato in più occasioni alle odierne convenute.
Parte attrice ha supportato la relativa domanda risarcitoria coi seguenti elementi di prova:
i. Le dichiarazioni rese in sede di testimonianza dal fratello che ha riferito in ordine ad alcuni interventi di riparazione e manutenzione della ringhiera susseguitisi negli anni durante il periodo della locazione;
ii. La relazione di intervento dei vigili del fuoco che ha messo in evidenza quanto segue: “Da esame visivo si costatava la rottura della balaustra veniva messa in sicurezza con del filo di ferro. Al signore citato gli era richiesto di non praticare il balcone e di comunicare al proprietario e all'amministratore dell'evento, poiché non è escluso che nel tempo potrebbe verificarsi il peggioramento statico delle strutture citate rendesi necessario fare eseguire sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, i lavori di assicurazione e consolidamento” (cfr. verbale di intervento dei vigili del fuoco.all.5 citazione);
iii. Fotografie del balcone acquisite agli atti che evidenziano le lesioni della ringhiera e che di seguito si riproducono per una migliore comprensione della motivazione (cfr. fotografie balcone all.
8. memoria 183 comma 6 n.
2. parte attrice). Ora, deve rilevarsi che le parti costituite non hanno contestato il fatto storico della caduta dell'attrice dal secondo piano dell'appartamento di Controparte_4
quanto piuttosto le modalità di verificazione del sinistro descritte. Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha precisato la domanda introducendo ulteriori elementi relativi alla dinamica della caduta: “1) in data 27 dicembre 2014, l'attrice attorno alle ore 15:00, si era portata sul balcone (di forma rettangolare) prospiciente la via pubblica, dell'appartamento al secondo piano sito in
Roma, , nel quale ella abitava con la famiglia, per scrollare Controparte_4
la tovaglia. 2) per eseguire tale operazione, l'istante si avvicinava alla ringhiera, ma vi si era appena appoggiata quando entrambi i lati corti del corrimano – diffusamente ossidati e corrosi – si spezzavano, la ringhiera cedeva, si protendeva in avanti e cagionava la caduta dell'attrice nel cortile”.
La dinamica della caduta prospettata nella citata memoria non collima con quanto descritto dall'attrice nell'atto di citazione, avendo quest'ultima originariamente riferito di essere caduta dopo essersi appoggiata inavvertitamente alla ringhiera e non intenzionalmente nell'atto di scrollare la tovaglia.
A ciò aggiungasi che le fotografie allegate da parte attrice, finalizzate a mettere in luce lo stato di deterioramento della ringhiera (cfr. fotografie balcone.all.
8. memoria 183 comma 6 n.
2. parte attrice), evidenziano in realtà esclusivamente una piccola spaccatura sul corrimano della ringhiera e non un cedimento totale della struttura o segni di ossidazione e corrosione rendendo di conseguenza inverosimile la dinamica dell'incidente prospettata in citazione e nella memoria 183 co.6 n.1 cpc.
Quanto dichiarato dal testimone recatosi sul balcone alcuni mesi prima Testimone_2
della caduta, consente ulteriormente di escludere uno stato di totale deterioramento del balcone e della ringhiera avendo questi riferito di essersi appoggiato alla ringhiera che non presentava spaccature e si trovava viceversa, in un normale stato di manutenzione.
Analogamente, nella relazione di intervento dei vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo sul balcone dell'immobile in data 19.03.2015 -ovvero dopo quasi tre mesi dall'incidente- è stata constatata una generica rottura della balaustra e una possibilità di peggioramento della struttura, ma non il cedimento totale della ringhiera che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice nel vuoto e che avrebbe del resto, imposto un'altra tipologia di intervento piuttosto che la semplice apposizione del filo di ferro.
(cfr. verbale di intervento dei vigili del fuoco.all.5 citazione).
Infine, per completezza, deve aggiungersi che la mancanza di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro non consente nemmeno di valutare l'effettivo apporto causale dell'attrice nella causazione del sinistro posto che -se è vero che da tempo il nucleo familiare era consapevole dell'usura del corrimano- ciò significa che comunque gravava su questo un onere di uso del bene secondo buona fede e diligenza che non può non essere tenuto in considerazione nella valutazione complessiva dei fatti dedotti in giudizio.
In un siffatto contesto, non esistendo prova che il sinistro si sia verificato come descritto da parte attrice, non essendo stata fornita prova in merito alla sussistenza di un nesso causale tra la caduta e i vizi dell'immobile di Via Liberato Palenco n.27, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti fra attrice e convenute.
Nei rapporti fra convenuta e terzo chiamato ed intervenienti volontari le spese sono a carico della parte convenuta che ne ha provocato l'intervento in giudizio (cfr. in tema:
Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n.20659), tenuto conto della giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di responsabilità extracontrattuale del proprietario dell'appartamento in ordine ai danni provocati dalla struttura portante del balcone (cfr. in tema, fra le altre: Cassazione civile sez. II, 07/09/1996, n.8159, Cassazione civile sez. III, 10/09/1986 n.5541; Cassazione civile sez.II, 21/01/2000 n.637). La ringhiera da cui sarebbe caduta l'attrice, infatti, costituisce elemento essenziale della funzionalità del balcone e va quindi escluso che questa possa essere considerata come avente una prevalente funzione ornamentale, come può evincersi dalla foto che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione (cfr. quarta delle fotografie prodotte dal convenuto con la comparsa di risposta). CP_7 Vanno poste a carico definitivo di parte attrice le spese della consulenza svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 25.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata e degli intervenienti volontari adesivi che liquida in euro 15.000,00 ciascuno per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Così deciso in Roma il 17/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 112/2020 promossa da
, (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Volpe, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio Arceri Battaglia in Roma, Corso Trieste n.109.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. C.F._3 Controparte_3
) rappresentate e difese dagli avv. Carlo Bogino e Nicola Lilli, C.F._4
ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Viale Ippocrate n. 104.
CONVENUTE
E
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Fenu, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E IVANO (C.F. ), CP_5 C.F._5 Controparte_6
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Gullo, ed C.F._6
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giulio Rubini
n.48.
INTERVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 05.12.2019, parte attrice ha convenuto in giudizio
, e al fine di ottenere il ristoro dei CP_1 Controparte_2 Controparte_3
danni patiti in seguito ad una caduta dal secondo piano dell'appartamento sito in Roma in Via Liberato Palenco n.27, asseritamente avvenuta il giorno 27.12.2014 alle ore
15.00 circa.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue: “ 1) il
Signor padre dell'odierna Persona_1
istante, ha condotto in locazione, dal 5 agosto 1992, un appartamento sito in Roma in via Liberato Palenco n. 27, piano 2, int. 6, nel quale ha vissuto assieme alla propria famiglia, giusta contratto di locazione verbale del 5 agosto 1992 stipulato col Signor
il quale era nato il [...] (all. 1). 2) il suddetto contratto Persona_2
veniva registrato in data 18 aprile 2004 al n. 3247 serie 3, giusta denuncia di contratto verbale di locazione. 3) l'intero fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare de quo è sempre appartenuto alla famiglia e risulta in proprietà alla Signora CP_2
in forza di atto di donazione ricevuto dal Notaio Controparte_3 Persona_3
di Monterotondo in data 5 settembre 1988 Rep. N. 15343/6443, con il quale
[...]
la Signora che era nata a [...] il [...], che aveva il Per_4
Numero di Codice Fiscale aveva donato, riservandosene CodiceFiscale_7
l'usufrutto vitalizio, il diritto di nuda proprietà alla medesima Signora CP_3
la quale è diventata piena ed esclusiva proprietaria di tale porzione a séguito
[...] del decesso della donante, avvenuto in Roma il 3 novembre 2004, così come risulta dalla dichiarazione di successione presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Roma in data 21 febbraio 2005, Rep. N. 22/339, trascritta alla
Circoscrizione dei Registri Immobiliari di Roma 1 in data 17 agosto 2006 al N. 67951 del Registro Particolare (all. 2). Le Signore e CP_1 Controparte_2
si sono sempre interessate congiuntamente di tale porzione Controparte_3
immobiliare e dell'intero stabile, ritenendolo tra loro ancora in comunione. 4) alla scadenza del contratto di locazione di cui al precedente punto 1, infatti, le Signore ed presentavano congiuntamente Controparte_3 Controparte_2 CP_1
atto di intimazione di sfratto per finita locazione nei confronti del padre dell'odierna istante, il quale veniva iscritto all'R.G. n. 69815/2008 presso il Tribunale di Roma ed attribuito alla cognizione del Dottor . 5) nonostante l'avvenuto sfratto, la Parte_2
famiglia dell'odierna istante ha continuato ad abitare regolarmente l'immobile de quo, in virtù dei provvedimenti di legge speciali volti a contenere il disagio abitativo e, nelle more, veniva comunque versato il canone in favore delle proprietarie. 6) il Signor
ha fatto presente più volte alle Persona_1
sorelle ed alla loro madre la necessità di ristrutturare CP_2 CP_1
l'appartamento in quanto lo stesso versava in condizioni di oggettivo degrado. 7) in particolare, la ringhiera del balcone presentava segni di evidente usura, ma le proprietarie, ad onta dei molteplici reclami avanzati dal conduttore, hanno sempre affermato di non voler provvedere a qualsiasi tipo di riparazione in quanto, a dire delle predette, in breve tempo, e la Persona_1
propria famiglia avrebbero dovuto rilasciare l'appartamento in oggetto, di modo da non agevolare in alcun modo la loro permanenza all'interno dell'appartamento de quo. 8) il giorno 27 dicembre 2014, intorno alle ore 15:00, l'odierna istante, appoggiandosi inavvertitamente alla ringhiera, di suo oggettivamente lesa ed inservibile, precipitava dal secondo piano, in ragione dell'intervenuto cedimento di tale struttura”. La citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle Signore CP_1
e nella causazione dell'evento dannoso occorso Controparte_2 Controparte_3
alla Signora e, per l'effetto, Parte_1
condannare, in solido e/o alternativamente tra loro, le predette Signore CP_1
e al pagamento in favore della medesima
[...] Controparte_2 Controparte_3
Signora della somma di Euro Parte_1
750.000,00 (settecentocinquantamila e zero centesimi) – o nella diversa maggiore o minor somma che Questo Tribunale riterrà di giustizia – a titolo di risarcimento del danno per tutti i danni da costei patiti e per tutte le causali precedentemente esposte.
2) Con vittoria di spese ex D.M. 55/2014 e spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva con la conseguente necessità di chiamare in causa il
[...]
, nonché l'assenza di responsabilità nella caduta Controparte_7
dell'attrice non avendo quest'ultima provato di aver tempestivamente comunicato i vizi inerenti all'immobile concesso in locazione.
La comparsa così conclude: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: 1) in via preliminare nel rito, attesa la carenza di legittimazione passiva delle convenute, di cui si chiede puntuale declaratoria, autorizzare ex art. 106 e 269 CPC, la chiamata in causa dell'amministrazione del
Condominio in Roma alla – 00156 – C.F. , in Controparte_4 P.IVA_1
persona dell'Amministratore p.t. , in quanto soggetto giuridico da ritersi responsabile del danno eventualmente accertato nella espletanda attività istruttoria, attesa la natura “condominiale” della asserita fonte di responsabilità, all'uopo differendo l'udienza di prima comparizione al fine di consentire alle convenute ad effettuare la richiesta chiamata in causa nei termini di Legge 2) Nel merito, in via principale, respingere ogni avversa istanza, richiesta e domanda poichè infondata in fatto ed in diritto e non suffragata dal necessario supporto probatorio con particolare riferimento alla indefettibile sussistenza degli elementi caratterizzanti la responsabilità invocata, come sopra argomentato;
3) Nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte attrice, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del terzo chiamato, Condominio in Roma alla Via Liberato
Palenco, 27 – 00156 – C.F. , in persona dell'Amministratore p.t., in P.IVA_1
quanto soggetto giuridico da ritenersi responsabile del danno eventualmente accertato nella espletanda attività istruttoria, attesa la natura della asserita fonte di responsabilità e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento di ogni somma di denaro che il Tribunale adito dovesse riconoscere in favore della Sig.ra
[...]
e a carico delle odierne convenute 4) Con vittoria di spese Parte_1
e competenze opportunamente maggiorate come per legge.
Si è costituito in giudizio il , chiamato Controparte_7
in causa da parte convenuta ex art.269 cpc deducendo -per quanto di interesse per la decisione- la carenza di propria legittimazione passiva ritenendo il balcone da cui è caduta parte attrice, un balcone aggettante ossia un prolungamento dell'immobile di proprietà esclusiva di parte convenuta privo di elemento decorativo o ornamentale idoneo a rappresentare un beneficio per il condominio.
Il chiamato in causa ha così concluso: “Voglia l'On Giudice di Pace adito, CP_7
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione formulata dalle controparti: In via preliminare accogliere la richiesta di chiamata in causa ex art 269 c.p.c formulata dal convenuto nei confronti della e quindi, fissare nuova Controparte_8
udienza per consentire la suddetta chiamata concedendo termine di legge per la notifica del presente atto difensivo e pedissequo decreto di fissazione di nuova udienza,
Sempre in via preliminare accertare e dichiarare il totale difetto di legittimazione passiva del convenuto per i motivi esposti al punto A della presente CP_7
memoria di costituzione, In via principale rigettare integralmente la domanda proposta dalla parte attrice in quanto ad oggi non provata e quindi infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella parte in diritto e/o comunque in caso di accertamento e dichiarazione della fondatezza giuridica della domanda attorea e quindi in caso di condanna al risarcimento dei danni a carico dell'odierno convenuto ed a favore della parte attrice tenere indenne il medesimo CP_7
convenuto da qualsivoglia esborso, somma o pregiudizio da ciò derivante CP_7
e sempre in ipotesi di condanna, accertare e dichiarare il diritto di regresso del convenuto Condominio in Roma, nei confronti della Controparte_4 [...]
con conseguente condanna della suddetta terza chiamata Controparte_8
a corrispondere al solvente Condominio in Roma, Controparte_8 [...]
quanto a suo carico ove accertata la propria responsabilità e Controparte_4
per l'effetto, dichiarare la terza chiamata obbligata e Controparte_8
tenuta a rimborsare al convenuto Condominio in Roma, Via Liberato Palenco n. 27, a titolo di regresso, tutti gli importi da quest'ultimo versati all'attrice in dipendenza dell'eventuale condanna in merito ai fatti per cui è causa, anche a titolo di spese di lite per il presente giudizio. Con vittoria totale di spese oltre accessori di legge”.
Sono intervenuti volontariamente nel corso del giudizio e CP_9 [...]
, proprietari di un'unita immobiliare facente parte del condominio CP_6
chiamato in causa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo acquistato l'immobile in data successiva alla caduta dell'attrice e chiedendo il rigetto della domanda attorea in difetto di prova in ordine alla dinamica dell'evento lesivo descritto in citazione.
La comparsa ha così concluso: “Voglia l'on.le Tribunale Adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione, cosi provvedere: PRELIMINARMENTE: a) Accertare e dichiarare il vizio totale di legittimazione passiva di e CP_9 [...]
in quanto sono divenuti proprietari dell'unità immobiliare CP_6
solamente in data 2019 e , per l'effetto, ordinarne la loro estromissione dal presente giudizio;
b) Sempre preliminarmente e/o nel merito dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'intero condominio, perché le ringhiere non fanno parte delle cose comuni e sono di proprietà esclusiva delle convenute principali;
c) Rigettare la domanda giudiziale originaria in quanto infondata in diritto, comunque non provata e, in caso di condanna del condominio al risarcimento del danno, tenere indenni e dal pagamento di qualsiasi somma in ragione CP_9 Controparte_6
della circostanza che essi non rivestivano la qualità di condomini all'epoca del fatto generatore di richiesta di risarcimento danni. d) Sempre in ipotesi di condanna, in subordine a quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto di regresso di CP_9
e nei confronti di nata a [...] il [...] e Controparte_6 CP_10
nata a [...] il [...], nella qualità di danti causa, con Controparte_11
contratto di compravendita immobiliare, datato 16/04/2019. e) Condannare a spese e competenze del presente giudizio, le convenute , e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, in favore di e Controparte_3 CP_9 [...]
”. CP_6
All'udienza del 17.11.2022 è stato escusso il testimone Persona_1
fratello di parte attrice, che ha dichiarato: “All'epoca dei fatti vivevo
[...]
anch'io nell'appartamento di .” “abbiamo abitato nell'appartamento Controparte_4
di dal '92 al 2016 anche se il contratto di locazione è stato registrato nel CP_7
2004. Circa una ventina di anni fa si verificò una spaccatura nella ringhiera del balcone, precisamente nella sua parte centrale. La questione fu segnalata al sig.
[...]
il quale applicò sul punto una morsa di ferro dicendo che si trattava di una Per_2
soluzione provvisoria e che successivamente sarebbe intervenuto o applicando un palo di ferro o sostituendo la ringhiera. Purtroppo tuttavia le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è venuto a mancare senza che fossero eseguiti ulteriori interventi. Il
è deceduto, se non ricordo male, dopo il 2003. Dopo il decesso del CP_2 CP_2
abbiamo rappresentato il problema della ringhiera alle figlie e alla moglie del anche in occasione del pagamento dell'affitto. Le signore hanno risposto che CP_2
avrebbero provveduto ma a tale dichiarazione non sono mai seguiti i fatti e la ringhiera
è rimasta nelle stesse condizioni, ovvero con la morsa.” “Successivamente, nel 2012 sul lato destro del balcone si è formata un'altra spaccatura. A seguito delle nostre ulteriori lamentele è intervenuto il sig. fratello di il Persona_5 Persona_2
quale è venuto insieme ad un amico e ha applicato del filo di ferro sul lato destro della ringhiera affermando anche in questo caso che si trattava di una misura provvisoria e che per questa problematica non dovevamo rivolgerci a lui in quanto l'appartamento non era suo.” “Le signore , e sono Controparte_3 Controparte_2 CP_1
venute a casa una volta tre o quattro mesi prima della caduta di mia sorella in quanto vi erano state delle infiltrazioni nell'appartamento e occorreva chiamare una ditta che eseguisse dei lavori sul tetto della casa. In quella circostanza abbiamo fatto vedere alle signore anche la ringhiera e ci hanno promesso che l'avrebbero fatta riparare. Voglio precisare che anche prima avevamo contattato più volte telefonicamente la signora rappresentandole la problematica della ringhiera, ma la signora aveva risposto CP_1
che c'era lo sfratto in corso e che dovevamo andar via.” ADR: “Non è stata mai inviata una diffida scritta ai proprietari in merito alla questione della ringhiera” ADR: “la ringhiera era tutta ossidata.” ADR: “nella foto di cui all'allegato n. 15 della produzione di parte attrice si vede la seconda spaccatura di cui parlavo prima, ovvero quella che si è formata sul lato destro del balcone”.
Alla medesima udienza è stato escusso il testimone di parte convenuta Testimone_1
che ha riferito: “Mentre stavamo cominciando i lavori di impermeabilizzazione sono entrato nell'appartamento abitato da alcune persone straniere e sono anche uscito sul balcone per controllare se la grondaia fosse interna o esterna. Nell'eseguire tale riscontro mi sono anche appoggiato con la schiena contro la ringhiera che mi è sembrata in normali condizioni di manutenzione. Era verniciata di marrone e non mi sembrava ossidata. Dopo una settimana sono tornato nell'appartamento per controllare se il lavoro di apposizione della guaina fosse stato fatto a regola d'arte.
Anche in questo caso sono uscito sul balconcino e ho visto la ringhiera sempre nelle medesime condizioni di qualche giorno prima. “I lavori sono iniziati a settembre / ottobre 2014 e sono terminati nel 2015, comunque ci sono le fatture emesse.” “Nelle circostanze di cui parlavo prima non ho visto apposta sulla ringhiera alcuna morsa né del filo di ferro e non ho notato alcuna spaccatura sulla ringhiera. D'altra parte, se la ringhiera avesse presentato le spaccature che si vedono nelle foto io stesso non mi sarei appoggiato perché sarei caduto” (cfr. verbale di udienza del 17.11.2022). Nel corso del giudizio è stata altresì svolta consulenza tecnico d'ufficio al fine di stabilire le lesioni riportate dall'attrice come conseguenza del sinistro per cui è causa.
2) Dell'accertamento della responsabilità in ordine alla caduta di parte attrice
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno patito dall'odierna attrice in relazione ad una caduta avvenuta il giorno 27.12.2024 dal secondo piano dell'appartamento sito in Roma in Via Liberato Palenco n.27.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, la caduta sarebbe avvenuta a causa del cedimento strutturale della ringhiera del balcone che si trovava già in stato di deterioramento e ammaloramento, segnalato in più occasioni alle odierne convenute.
Parte attrice ha supportato la relativa domanda risarcitoria coi seguenti elementi di prova:
i. Le dichiarazioni rese in sede di testimonianza dal fratello che ha riferito in ordine ad alcuni interventi di riparazione e manutenzione della ringhiera susseguitisi negli anni durante il periodo della locazione;
ii. La relazione di intervento dei vigili del fuoco che ha messo in evidenza quanto segue: “Da esame visivo si costatava la rottura della balaustra veniva messa in sicurezza con del filo di ferro. Al signore citato gli era richiesto di non praticare il balcone e di comunicare al proprietario e all'amministratore dell'evento, poiché non è escluso che nel tempo potrebbe verificarsi il peggioramento statico delle strutture citate rendesi necessario fare eseguire sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, i lavori di assicurazione e consolidamento” (cfr. verbale di intervento dei vigili del fuoco.all.5 citazione);
iii. Fotografie del balcone acquisite agli atti che evidenziano le lesioni della ringhiera e che di seguito si riproducono per una migliore comprensione della motivazione (cfr. fotografie balcone all.
8. memoria 183 comma 6 n.
2. parte attrice). Ora, deve rilevarsi che le parti costituite non hanno contestato il fatto storico della caduta dell'attrice dal secondo piano dell'appartamento di Controparte_4
quanto piuttosto le modalità di verificazione del sinistro descritte. Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha precisato la domanda introducendo ulteriori elementi relativi alla dinamica della caduta: “1) in data 27 dicembre 2014, l'attrice attorno alle ore 15:00, si era portata sul balcone (di forma rettangolare) prospiciente la via pubblica, dell'appartamento al secondo piano sito in
Roma, , nel quale ella abitava con la famiglia, per scrollare Controparte_4
la tovaglia. 2) per eseguire tale operazione, l'istante si avvicinava alla ringhiera, ma vi si era appena appoggiata quando entrambi i lati corti del corrimano – diffusamente ossidati e corrosi – si spezzavano, la ringhiera cedeva, si protendeva in avanti e cagionava la caduta dell'attrice nel cortile”.
La dinamica della caduta prospettata nella citata memoria non collima con quanto descritto dall'attrice nell'atto di citazione, avendo quest'ultima originariamente riferito di essere caduta dopo essersi appoggiata inavvertitamente alla ringhiera e non intenzionalmente nell'atto di scrollare la tovaglia.
A ciò aggiungasi che le fotografie allegate da parte attrice, finalizzate a mettere in luce lo stato di deterioramento della ringhiera (cfr. fotografie balcone.all.
8. memoria 183 comma 6 n.
2. parte attrice), evidenziano in realtà esclusivamente una piccola spaccatura sul corrimano della ringhiera e non un cedimento totale della struttura o segni di ossidazione e corrosione rendendo di conseguenza inverosimile la dinamica dell'incidente prospettata in citazione e nella memoria 183 co.6 n.1 cpc.
Quanto dichiarato dal testimone recatosi sul balcone alcuni mesi prima Testimone_2
della caduta, consente ulteriormente di escludere uno stato di totale deterioramento del balcone e della ringhiera avendo questi riferito di essersi appoggiato alla ringhiera che non presentava spaccature e si trovava viceversa, in un normale stato di manutenzione.
Analogamente, nella relazione di intervento dei vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo sul balcone dell'immobile in data 19.03.2015 -ovvero dopo quasi tre mesi dall'incidente- è stata constatata una generica rottura della balaustra e una possibilità di peggioramento della struttura, ma non il cedimento totale della ringhiera che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice nel vuoto e che avrebbe del resto, imposto un'altra tipologia di intervento piuttosto che la semplice apposizione del filo di ferro.
(cfr. verbale di intervento dei vigili del fuoco.all.5 citazione).
Infine, per completezza, deve aggiungersi che la mancanza di prova in ordine all'effettiva dinamica del sinistro non consente nemmeno di valutare l'effettivo apporto causale dell'attrice nella causazione del sinistro posto che -se è vero che da tempo il nucleo familiare era consapevole dell'usura del corrimano- ciò significa che comunque gravava su questo un onere di uso del bene secondo buona fede e diligenza che non può non essere tenuto in considerazione nella valutazione complessiva dei fatti dedotti in giudizio.
In un siffatto contesto, non esistendo prova che il sinistro si sia verificato come descritto da parte attrice, non essendo stata fornita prova in merito alla sussistenza di un nesso causale tra la caduta e i vizi dell'immobile di Via Liberato Palenco n.27, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti fra attrice e convenute.
Nei rapporti fra convenuta e terzo chiamato ed intervenienti volontari le spese sono a carico della parte convenuta che ne ha provocato l'intervento in giudizio (cfr. in tema:
Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n.20659), tenuto conto della giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di responsabilità extracontrattuale del proprietario dell'appartamento in ordine ai danni provocati dalla struttura portante del balcone (cfr. in tema, fra le altre: Cassazione civile sez. II, 07/09/1996, n.8159, Cassazione civile sez. III, 10/09/1986 n.5541; Cassazione civile sez.II, 21/01/2000 n.637). La ringhiera da cui sarebbe caduta l'attrice, infatti, costituisce elemento essenziale della funzionalità del balcone e va quindi escluso che questa possa essere considerata come avente una prevalente funzione ornamentale, come può evincersi dalla foto che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione (cfr. quarta delle fotografie prodotte dal convenuto con la comparsa di risposta). CP_7 Vanno poste a carico definitivo di parte attrice le spese della consulenza svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 25.000,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata e degli intervenienti volontari adesivi che liquida in euro 15.000,00 ciascuno per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Così deciso in Roma il 17/03/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)