Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 877/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 877/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHETTI Controparte_1 C.F._1
VALENTINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZUCCHETTI CP_2 C.F._2
VALENTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
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se i minori continueranno ad abitare con la madre, nella casa familiare sita in Castelfranco Emilia
(MO) Piazza Aldo Moro 8 fino alla sua vendita;
successivamente la madre si trasferirà presso altra abitazione ivi trasferendo la propria residenza unitamente a quella dei figli con il più ampio e anticipato consenso del padre.
3) I coniugi si obbligano a concordare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
4) Il IG. avrà diritto di vedere e frequentare i figli previo accordo con la madre e nel CP_2
rispetto degli impegni e delle esigenze di vita dei minori stessi, oltre alla possibilità di trascorrere con e un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola Per_1 Per_2
sino al lunedì successivo quando li riaccompagnerà a scuola, oltre ad almeno sei pomeriggi
(dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola) infrasettimanali ogni mese, da concordarsi di mese in mese entro il mese precedente (a seconda dei turni lavorativi della IG.ra che si impegna a comunicare tempestivamente al IG. affinchè questi CP_1 CP_2
possa organizzarsi); in occasione delle festività natalizie, il IG. potrà tenere i figli per sette CP_2
giorni dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure (in alternanza di anno in anno con la madre) dal 31 dicembre al 6 gennaio, comprendenti appunto ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno, nonché un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il padre terrà altresì i figli ad anni alterni (in alternanza con la madre) durante le festività infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre ecc..); infine il padre potrà tenere con sé i figli per quattordici giorni anche non consecutivi da concordare nel periodo di vacanza scolastica estiva, compatibilmente con le esigenze di vita e lavorative di entrambi i genitori;
5) Il IG. – a decorrere dal mese di Maggio 2025 compreso - si impegna a corrispondere CP_2 mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese, € 450,00 (quattrocentocinquanta//00), rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei figli e dunque € 225,00 (duecentoventicinque//00) per ogni figlio. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla GN tale somma verrà rivalutata annualmente in CP_1
base alle variazioni del costo della vita, secondo gli indici ISTAT nazionali, con riferimento all'anno precedente e verrà corrisposta fino a quando la figlia minore non sarà in grado di provvedere autonomamente al proprio personale mantenimento.
pagina 2 di 5 6) Le spese straordinarie, saranno poste a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Si intenderanno per spese straordinarie: *spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
*spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termalie fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
*spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
La IG.ra avrà comunque l'obbligo di comunicare preventivamente al IG. se le CP_1 CP_2 spese straordinarie sono di importo superiore a € 100,00.
Le parti concordano fin da ora che divideranno al 50% le eventuali spese relative alle ripetizioni e i costi per la terapia psicologica ove necessaria;
7) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse dei figli CP_2
fintanto che gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
8) Le parti di comune accordo stabiliscono che l'assegno unico per i figli (ex assegni familiari) debba essere attribuito interamente alla IG.ra che gestirà la somma nell'interesse dei minori;
CP_1
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e, inoltre, si impegnano a tutelare la figura paterna e materna;
10) La casa coniugale è stata venduta con fissazione del rogito notarile entro e non oltre il 31.08.2025; fino a quella data pertanto la IG.ra rimarrà ivi residente con i figli obbligandosi in tempo CP_1 utile per la consegna all'acquirente, a liberare la casa da cose o persone;
11) I coniugi dichiarano che all'atto della vendita della casa familiare posta in Castelfranco Emilia
Piazza Aldo Moro 8, previa esinzione del mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto, si divideranno in parti uguali il residuo prezzo.
pagina 3 di 5 12) I coniugi, rinunciano allo stato ad assegni alimentari, essendo entrambi in condizioni di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
13) La vettura TG. EV679YH già intestata al IG. resterà nell'esclusiva disponibilità della CP_2
IG.ra che ne curerà a sua cura e spese il passaggio di proprietà, la gestione Controparte_1
ordinaria e straordinaria compreso il pagamento del bollo e delle eventuali contravvenzioni che dovesse prendere alla guida del veicolo;
14) La vettura TG. DY727AW già intestata alla IG.ra resterà nell'esclusiva Controparte_1
disponibilità del IG. che ne curerà a sua cura e spese il passaggio di proprietà, la CP_2
gestione ordinaria e straordinaria compreso il pagamento del bollo e delle eventuali contravvenzioni che dovesse prendere alla guida del veicolo;
15) I risparmi personali in denaro verranno divisi al 50% ciscuno e depositati in conti separati, mentre non esistono né fondi patrimoniali né depositi comuni;
16) I coniugi dichiarno di aver già provveduto a dividere gli arredi e i corredi presenti nella casa familiare e duque di non aver più nulla a che pretendere in merito l'uno dall'altro, ad eccezione della cucina che, nell'ipotesi in cui non venga venduta a terzi, rimarrà nella disponibilità del IG. CP_2
.
[...]
17) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese del legale in ragione del 50%.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 24/12/2018 e in data Per_2 Per_3
22/12/2015;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
pagina 4 di 5 (RO) il 06/04/1984 Persona_4
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/05/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GAIBA (RO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 - Atto n.
1 - Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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