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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12227 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26773\2024 R.G. tra
(c.f: rappresentato e difeso dall'avv. Renato Papaleo Parte_1 C.F._1 con studio in Lecco, Via Mascari n. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del difensore giusta procura alle liti in atti Email_1
OPPONENTE
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale ( P.Iva: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
RI MA presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Solimena n.93 giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.09.2024, la quale cessionaria di CP_1 Parte_2 chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 5172/2024, reso dal Tribunale di Napoli il 04.10.2024 nei confronti della CF: 06478311217 e di , per ottenere il pagamento Controparte_3 Parte_1 della somma € 343.183,37, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal 3.10.2014 fino all'effettivo soddisfo, quale saldo dovuto sul finanziamento n.0137051624483 del 03.08.2011 intestato alla
[...] ed in riferimento al quale gli ingiunti avevano prestato fideiussione in pari data. Parte_3
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 instaurando questo giudizio.
L' opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Milano quale foro del consumatore attesa la residenza del a far data dal Parte_1
15.10.2018 in Milano, Viale Evaristo Stefini n. 3, giusto certificato di residenza storico allegato.
1 Sulla qualifica di consumatore, evidenziava l'opponente di non aver prestato la fideiussione nell'ambito della sua attività professionale di commercialista né sulla base di collegamenti funzionali che lo legavano alla società debitrice garantita, non svolgendo attività commerciali nel settore della ristorazione né ricoprendo cariche direttive della e pur detenendo alla data della sottoscrizione della Parte_3 fideiussione e sino al 06/05/2013 il 15% delle quote societarie della stessa.
Da ciò, a parere dell'opponente, conseguirebbe applicabilità del Foro esclusivo ed inderogabile del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lettera u) Dlgs n. 206/2005 ovvero il Foro di Milano, evidenziando la vessatorietà ai sensi degli art.33 e 36 Cod. Cons. della clausola di cui all'art. 16 della fideiussione di previsione del foro convenzionale coincidente con il “luogo ove è ubicata la Filiale della Banca cui la fideiussione
è indirizzata”, non avendo la stessa costituito oggetto di specifica negoziazione e trattativa tra le parti.
Eccepiva altresì l'erroneità dell'importo ingiunto atteso che il credito di cui al finanziamento n.0137051624483 del 03.08.2011 pari ad € 350.000,00, non onorato dall'obbligato principale, era assistito anche da garanzia MCM ed il Fondo di garanzia aveva già erogato in favore di la somma Controparte_4 di € 199.031,01, che andava detratta dall'intero ammontare del credito azionato e dunque l'importo dovuto sarebbe pari ad € 150.969,99
Deduceva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria stante la sola produzione CP_1 dell'estratto dell'avviso di cessione pro soluto della GUe n. 45 Parte seconda del 19.04.2022 e non anche del contratto di cessione ove, in base a quanto dichiarato da dovrebbero risultare CP_1 specificati i singoli finanziamenti ceduti tra cui quello oggetto del presente giudizio.
Concludeva per l'accoglimento della opposizione con vittoria di spese e compenso.
Resisteva in giudizio la la quale in riferimento alla eccepita incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Napoli in favore del Foro del consumatore – Milano, contestava la qualità di consumatore in capo al avendo lo stesso rivestito un ruolo sociale all'interno della società al tempo della Pt_1 sottoscrizione del contratto (2011) e che l'alienazione delle quote è avvenuta solo successivamente (2013)
e tanto dimostrerebbe un sicuro interesse economico al rilascio della garanzia.
Sull'erroneità degli importi ingiunti, l'opposta evidenziava la mancata prova da parte dell'opponente Parte l'intimazione di pagamento effettuata dall' sia effettivamente afferente al credito azionato.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione, deduceva di aver prodotto non solo l'estratto della
G.U. in cui si fa menzione dell'intervenuta cessione di crediti della stessa tipologia di quello oggetto del
D.I. (“…crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari…” ma anche tutta la documentazione contrattuale, la cui detenzione proverebbe l'intervenuta una cessione del credito.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze.
2 Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa veniva riservata in decisione in data
323.12.2025 previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
In via preliminare deve osservarsi che il più recente orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
In sintesi la natura di consumatore va verificata con specifico riferimento alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione (Corte di Giustizia Europea, ord. 19.11.2015, C-74-15; ord. 14.09.2016, C-
534/15).
Pertanto la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata in base alla sua posizione soggettiva e non in base alla natura imprenditoriale del debitore garantito e nel caso in esame il non risulta aver Pt_1 ricoperto cariche sociali (amministratore etc..) della società - obbligato principale- né Parte_3 aver prestato garanzia per finalità professionali, svolgendo lo stesso la professione di commercialista e non potendo ritenersi la partecipazione del tutto minoritaria nella compagine sociale del Parte_3
nella misura del solo 15% elemento sufficiente, in assenza di una evidenza di un coinvolgimento
[...] stabile nella impresa ( a contrario le predette quote sono poi state vendute), ovvero del carattere familiare della stessa, a ritenere che la garanzia sia stata rilasciata quale espressione dell'attività di impresa stessa ovvero funzionalmente collegata alla stessa.
Dunque, il fideiussore persona fisica non è un “professionista di riflesso” solo perché la società debitrice
è professionista, ma diventa non consumatore quando la garanzia è strumentale all'attività d'impresa, cioè funzionale alla gestione e al sostegno della società.
Dagli atti è emersa certamente la qualità di consumatore del , atteso che egli non ha agito per scopi Pt_1 intranei all'attività imprenditoriale della società garantita, anche se socio della stessa in misura del tutto CP_ minoritaria, resosi garante dei debiti della che non risulta abbia mai preso parte all'operatività concreta della stessa né abbia ricoperto cariche gestori e o dirigenziali né, ancora, abbia agito quale destinatario di incarichi particolari all'interno dell'organigramma aziendale.
Da tale qualificazione giuridica ne discende l'esclusività ed inderogabilità del foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lettera u) Dlgs n. 206/2005, dunque il luogo di residenza, che, come da certificazione in atti, risulta essere il comune di Milano.
3 Conseguentemente va dichiarata la nullità della clausola contrattuale del foro pattizio ( n.16 fideiussione), per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. u), Cod. Cons., poiché in assenza di prova di trattativa individuale (art. 34 Cod. Cons.), la clausola deve essere considerata vessatoria.
Ciò detto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente è fondata per essere competente il Tribunale di Milano e come tale va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 5172/2024 reso dal Tribunale di Napoli il 04.10.2024.
Ed invero” nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il
Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente” (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito
2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006,
n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n.
21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981;
Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori minimi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione determinato in base al valore dichiarato.
Si dà atto che i compensi coì determinati sono ridotti nella misura del 50 % ex art. 4 co.9 D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli essendo competente il
Tribunale di Milano e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5172/2024 nei soli confronti di
; Parte_1
2) Fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in euro 607,00 per spese vive ed euro 5.614,50 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfettario al 15 % iva e cpa come per legge.
Napoli, 23.12.2025. Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
4
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 26773\2024 R.G. tra
(c.f: rappresentato e difeso dall'avv. Renato Papaleo Parte_1 C.F._1 con studio in Lecco, Via Mascari n. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del difensore giusta procura alle liti in atti Email_1
OPPONENTE
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale ( P.Iva: ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da P. I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
RI MA presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Solimena n.93 giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.09.2024, la quale cessionaria di CP_1 Parte_2 chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 5172/2024, reso dal Tribunale di Napoli il 04.10.2024 nei confronti della CF: 06478311217 e di , per ottenere il pagamento Controparte_3 Parte_1 della somma € 343.183,37, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal 3.10.2014 fino all'effettivo soddisfo, quale saldo dovuto sul finanziamento n.0137051624483 del 03.08.2011 intestato alla
[...] ed in riferimento al quale gli ingiunti avevano prestato fideiussione in pari data. Parte_3
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 instaurando questo giudizio.
L' opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Milano quale foro del consumatore attesa la residenza del a far data dal Parte_1
15.10.2018 in Milano, Viale Evaristo Stefini n. 3, giusto certificato di residenza storico allegato.
1 Sulla qualifica di consumatore, evidenziava l'opponente di non aver prestato la fideiussione nell'ambito della sua attività professionale di commercialista né sulla base di collegamenti funzionali che lo legavano alla società debitrice garantita, non svolgendo attività commerciali nel settore della ristorazione né ricoprendo cariche direttive della e pur detenendo alla data della sottoscrizione della Parte_3 fideiussione e sino al 06/05/2013 il 15% delle quote societarie della stessa.
Da ciò, a parere dell'opponente, conseguirebbe applicabilità del Foro esclusivo ed inderogabile del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lettera u) Dlgs n. 206/2005 ovvero il Foro di Milano, evidenziando la vessatorietà ai sensi degli art.33 e 36 Cod. Cons. della clausola di cui all'art. 16 della fideiussione di previsione del foro convenzionale coincidente con il “luogo ove è ubicata la Filiale della Banca cui la fideiussione
è indirizzata”, non avendo la stessa costituito oggetto di specifica negoziazione e trattativa tra le parti.
Eccepiva altresì l'erroneità dell'importo ingiunto atteso che il credito di cui al finanziamento n.0137051624483 del 03.08.2011 pari ad € 350.000,00, non onorato dall'obbligato principale, era assistito anche da garanzia MCM ed il Fondo di garanzia aveva già erogato in favore di la somma Controparte_4 di € 199.031,01, che andava detratta dall'intero ammontare del credito azionato e dunque l'importo dovuto sarebbe pari ad € 150.969,99
Deduceva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria stante la sola produzione CP_1 dell'estratto dell'avviso di cessione pro soluto della GUe n. 45 Parte seconda del 19.04.2022 e non anche del contratto di cessione ove, in base a quanto dichiarato da dovrebbero risultare CP_1 specificati i singoli finanziamenti ceduti tra cui quello oggetto del presente giudizio.
Concludeva per l'accoglimento della opposizione con vittoria di spese e compenso.
Resisteva in giudizio la la quale in riferimento alla eccepita incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Napoli in favore del Foro del consumatore – Milano, contestava la qualità di consumatore in capo al avendo lo stesso rivestito un ruolo sociale all'interno della società al tempo della Pt_1 sottoscrizione del contratto (2011) e che l'alienazione delle quote è avvenuta solo successivamente (2013)
e tanto dimostrerebbe un sicuro interesse economico al rilascio della garanzia.
Sull'erroneità degli importi ingiunti, l'opposta evidenziava la mancata prova da parte dell'opponente Parte l'intimazione di pagamento effettuata dall' sia effettivamente afferente al credito azionato.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione, deduceva di aver prodotto non solo l'estratto della
G.U. in cui si fa menzione dell'intervenuta cessione di crediti della stessa tipologia di quello oggetto del
D.I. (“…crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari…” ma anche tutta la documentazione contrattuale, la cui detenzione proverebbe l'intervenuta una cessione del credito.
Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze.
2 Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa veniva riservata in decisione in data
323.12.2025 previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
In via preliminare deve osservarsi che il più recente orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cfr. Cass. Sez. Un. del 27/02/2023 n. 5868).
In sintesi la natura di consumatore va verificata con specifico riferimento alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione (Corte di Giustizia Europea, ord. 19.11.2015, C-74-15; ord. 14.09.2016, C-
534/15).
Pertanto la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata in base alla sua posizione soggettiva e non in base alla natura imprenditoriale del debitore garantito e nel caso in esame il non risulta aver Pt_1 ricoperto cariche sociali (amministratore etc..) della società - obbligato principale- né Parte_3 aver prestato garanzia per finalità professionali, svolgendo lo stesso la professione di commercialista e non potendo ritenersi la partecipazione del tutto minoritaria nella compagine sociale del Parte_3
nella misura del solo 15% elemento sufficiente, in assenza di una evidenza di un coinvolgimento
[...] stabile nella impresa ( a contrario le predette quote sono poi state vendute), ovvero del carattere familiare della stessa, a ritenere che la garanzia sia stata rilasciata quale espressione dell'attività di impresa stessa ovvero funzionalmente collegata alla stessa.
Dunque, il fideiussore persona fisica non è un “professionista di riflesso” solo perché la società debitrice
è professionista, ma diventa non consumatore quando la garanzia è strumentale all'attività d'impresa, cioè funzionale alla gestione e al sostegno della società.
Dagli atti è emersa certamente la qualità di consumatore del , atteso che egli non ha agito per scopi Pt_1 intranei all'attività imprenditoriale della società garantita, anche se socio della stessa in misura del tutto CP_ minoritaria, resosi garante dei debiti della che non risulta abbia mai preso parte all'operatività concreta della stessa né abbia ricoperto cariche gestori e o dirigenziali né, ancora, abbia agito quale destinatario di incarichi particolari all'interno dell'organigramma aziendale.
Da tale qualificazione giuridica ne discende l'esclusività ed inderogabilità del foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lettera u) Dlgs n. 206/2005, dunque il luogo di residenza, che, come da certificazione in atti, risulta essere il comune di Milano.
3 Conseguentemente va dichiarata la nullità della clausola contrattuale del foro pattizio ( n.16 fideiussione), per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. u), Cod. Cons., poiché in assenza di prova di trattativa individuale (art. 34 Cod. Cons.), la clausola deve essere considerata vessatoria.
Ciò detto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente è fondata per essere competente il Tribunale di Milano e come tale va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 5172/2024 reso dal Tribunale di Napoli il 04.10.2024.
Ed invero” nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il
Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente” (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito
2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006,
n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n.
21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981;
Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori minimi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione determinato in base al valore dichiarato.
Si dà atto che i compensi coì determinati sono ridotti nella misura del 50 % ex art. 4 co.9 D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli essendo competente il
Tribunale di Milano e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5172/2024 nei soli confronti di
; Parte_1
2) Fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in euro 607,00 per spese vive ed euro 5.614,50 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfettario al 15 % iva e cpa come per legge.
Napoli, 23.12.2025. Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
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