TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito all'udienza del 30.1.25, letto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4916/2024
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 in San Giorgio a Cremano (NA), via Formisano n.23, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ruggiero, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Toledo n.205.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore.
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27.2.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all la domanda finalizzata al riconoscimento dei benefici di cui all'art.80, comma CP_1
3 L. 388/2000; di non essere stata convocata a visita dalla commissione medico legale nei termini di legge;
di avere proposto il presente giudizio ai sensi del D.L. 269/03 per il riconoscimento dell'invalidità e della concessione del beneficio economico;
che il complesso patologico non era stato adeguatamente valutato dalla commissione medica;
di essere affetta da malattia celiaca, bpco, pregressa conizzazione per lesione squamosa di basso grado, artrosi, discopatie rachide cervicale, fibromalgia, sindrome ansiosa depressiva e da altre patologie risultante dalla documentazione medica agli atti;
di essere nella condizione sanitaria per la fruizione dei benefici della citata legge. Ha concluso chiedendo di “A) Accertare e dichiarare in favore del ricorrente lo stato di invalidità nella misura pari o superiore al 74% per la fruizione dei benefici di cui all'art.80 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388; Tale disposizione ha stabilito che a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti, nonché' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% oppure iscritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra venga attribuito, per ogni anno di servizio, i1 beneficio di due mesi di retribuzione figurativa ai fini pensionistici, fino ad un massimo di 5 anni;
B) Condannare, ciascuno in base alle proprie funzioni, responsabilità ed attribuzioni l' in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica in Roma via Ciro il Grande CP_1
n. 22 nonché' l' presso la sede territoriale in Napoli alla via De Gasperi n. 55 alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dei benefici di cui all'art.80,comma 3,della legge del 23 dicembre del 2000 n. 388 con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dalla data che l'adito Giudicante accerti o dalla data che il CTU dovesse ritenere equa ed opportuna;
c) condannare l' in persona CP_1 del Presidente p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato Antonio Ruggiero per anticipo fattone. D) manlevare il ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, delle spese processua1i, in considerazione della posizione reddituale di cui alla premessa del presente atto”.
L , nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva, restando CP_1 contumace.
Espletata c.t.u. medico legale circa la sussistenza del presupposto sanitario, in esito alla odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo e motivazione pubblicamente letti.
Il ricorso è fondato. L'art. 80 comma 3 della legge 23.12.2000 n. 388 stabilisce: «a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa». Pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalla norma appena menzionata, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, il tutto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale. La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 74% ). La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Orbene, nella fattispecie che occupa, gli stati patologici della parte ricorrente sono quelli accertati dal ctu e descritti nella relazione in atti (vale a dire “ Sindrome depressiva endoreattiva media codice 2205 valutazione 25% - Malattia celiaca ( per analogia ) codice 9333 valutazione 45% - Cervicalgia con discopiatia multiple , rigidità lombo sacrale , fibromialgia , frequenti episodi di lombosciatalgia , coxartosi bilaterale , gonartrosi bilaterale porta busto ortopedico;
per analogia codice 7010 valutazione 40% - Adenoma colecisti;
codice 6417 , valutazione 9% - Sindrome ventilatoria della componente ostruttiva di grado medio ( codice 6405 valutazione
30%”).
Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano una riduzione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura del
85% con decorrenza dalla data della domanda del 15.05.2023.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Del resto, parte convenuta, che ha scelto di non costituirsi, non ha offerto una prospettazione diversa.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione prodotta (v. estratto contributivo in atti ) – ricorrono gli altri requisiti richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Ne consegue l'accoglimento della domanda con conseguente dichiarazione del diritto in favore della ricorrente al beneficio della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione, a partire dalla domanda amministrativa del 15.5.2023. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, considerato l'accoglimento della domanda dalla data della domanda amministrativa e la modesta rilevanza giuridica e la ripetitività delle questioni oggetto della controversia giustificano le spese di lite a carico dell , il tutto con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione. CP_1
Le spese della c.t.u vengono poste a carico dell e liquidate come da separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento del beneficio Parte_1 della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione, nei limiti temporali previsti dal comma 3° dell'art. 80 della legge n. 388/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa avanzata il 15.05.2023; condanna l al pagamento delle spese di lite (oltre che a quello delle spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate come da separato decreto) spese che liquida in complessivi € 1680,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Ruggiero Antonio. Napoli, 30.1.2025 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito all'udienza del 30.1.25, letto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4916/2024
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 in San Giorgio a Cremano (NA), via Formisano n.23, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ruggiero, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, via Toledo n.205.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore.
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27.2.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all la domanda finalizzata al riconoscimento dei benefici di cui all'art.80, comma CP_1
3 L. 388/2000; di non essere stata convocata a visita dalla commissione medico legale nei termini di legge;
di avere proposto il presente giudizio ai sensi del D.L. 269/03 per il riconoscimento dell'invalidità e della concessione del beneficio economico;
che il complesso patologico non era stato adeguatamente valutato dalla commissione medica;
di essere affetta da malattia celiaca, bpco, pregressa conizzazione per lesione squamosa di basso grado, artrosi, discopatie rachide cervicale, fibromalgia, sindrome ansiosa depressiva e da altre patologie risultante dalla documentazione medica agli atti;
di essere nella condizione sanitaria per la fruizione dei benefici della citata legge. Ha concluso chiedendo di “A) Accertare e dichiarare in favore del ricorrente lo stato di invalidità nella misura pari o superiore al 74% per la fruizione dei benefici di cui all'art.80 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388; Tale disposizione ha stabilito che a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti, nonché' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% oppure iscritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra venga attribuito, per ogni anno di servizio, i1 beneficio di due mesi di retribuzione figurativa ai fini pensionistici, fino ad un massimo di 5 anni;
B) Condannare, ciascuno in base alle proprie funzioni, responsabilità ed attribuzioni l' in persona del Presidente p.t. dom.to per la carica in Roma via Ciro il Grande CP_1
n. 22 nonché' l' presso la sede territoriale in Napoli alla via De Gasperi n. 55 alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dei benefici di cui all'art.80,comma 3,della legge del 23 dicembre del 2000 n. 388 con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o dalla data che l'adito Giudicante accerti o dalla data che il CTU dovesse ritenere equa ed opportuna;
c) condannare l' in persona CP_1 del Presidente p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato Antonio Ruggiero per anticipo fattone. D) manlevare il ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, delle spese processua1i, in considerazione della posizione reddituale di cui alla premessa del presente atto”.
L , nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva, restando CP_1 contumace.
Espletata c.t.u. medico legale circa la sussistenza del presupposto sanitario, in esito alla odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo e motivazione pubblicamente letti.
Il ricorso è fondato. L'art. 80 comma 3 della legge 23.12.2000 n. 388 stabilisce: «a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa». Pertanto, tenuto conto di quanto previsto dalla norma appena menzionata, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, il tutto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale. La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità pari o superiore al 74% ). La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Orbene, nella fattispecie che occupa, gli stati patologici della parte ricorrente sono quelli accertati dal ctu e descritti nella relazione in atti (vale a dire “ Sindrome depressiva endoreattiva media codice 2205 valutazione 25% - Malattia celiaca ( per analogia ) codice 9333 valutazione 45% - Cervicalgia con discopiatia multiple , rigidità lombo sacrale , fibromialgia , frequenti episodi di lombosciatalgia , coxartosi bilaterale , gonartrosi bilaterale porta busto ortopedico;
per analogia codice 7010 valutazione 40% - Adenoma colecisti;
codice 6417 , valutazione 9% - Sindrome ventilatoria della componente ostruttiva di grado medio ( codice 6405 valutazione
30%”).
Essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano una riduzione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura del
85% con decorrenza dalla data della domanda del 15.05.2023.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Del resto, parte convenuta, che ha scelto di non costituirsi, non ha offerto una prospettazione diversa.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione prodotta (v. estratto contributivo in atti ) – ricorrono gli altri requisiti richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Ne consegue l'accoglimento della domanda con conseguente dichiarazione del diritto in favore della ricorrente al beneficio della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione, a partire dalla domanda amministrativa del 15.5.2023. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, considerato l'accoglimento della domanda dalla data della domanda amministrativa e la modesta rilevanza giuridica e la ripetitività delle questioni oggetto della controversia giustificano le spese di lite a carico dell , il tutto con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione. CP_1
Le spese della c.t.u vengono poste a carico dell e liquidate come da separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento del beneficio Parte_1 della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione, nei limiti temporali previsti dal comma 3° dell'art. 80 della legge n. 388/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa avanzata il 15.05.2023; condanna l al pagamento delle spese di lite (oltre che a quello delle spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate come da separato decreto) spese che liquida in complessivi € 1680,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Ruggiero Antonio. Napoli, 30.1.2025 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi