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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 597/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela Ruscio
, sono comparsi l'avv. FRANCESCO CARDONE in sostituzione dell'avv.
GALLETTA SELENA CHIARA per parte attrice, nonché l'avv. SPATARO
NADIA per parte convenuta
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione
L'avv. FRANCESCO CARDONE si riporta a quanto dedotto e richiesto negli atti di causa e nelle note conclusive ed insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. SPATARO NADIA si riporta ai propri scritti ed alle note conclusive ed insiste nel rigetto della opposizione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
Emanuela Ruscio
All'esito della camera di consiglio alle ore 16.13 , viene pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente sentenza.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di LM – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 597 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) , rappresentato e difeso dall'avv. Selena Chiara C.F._1
GALLETTA del foro di LM , giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
l'Aquila via Monte san Rocco n. 22 , C.F. , C.F._2
2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Spataro, del Foro di LM giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 13.3.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con l'atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice proponeva opposizione al precetto notificato in data 27.4.24 in forza del quale la sig.ra (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
intimava il pagamento della complessiva somma di € 45.339,85 oltre interessi maturandi e spese.
Si precisava che le somme poste alla base del precetto trovassero il loro fondamento sul decreto di omologa della separazione tra le parti emesso dal
Tribunale di LM in data 30.6.2008 che prevedeva l'importo di euro 400 a titolo di mantenimento dei figli a ciò a far data dal luglio 2008 e sino a dicembre 2018.
In via preliminare con la citazione la parte attrice eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme che non erano dovute e che l'ultimo termine doveva ritenersi spirato a dicembre 2023, nel merito evidenziava che nelle more era intervenuta sentenza di separazione del 2017 che aveva rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento in euro 300 con ogni
3 conseguenza anche ed in relazione alla rideterminazione delle somme dovute dalla domanda. Concludeva nel rigetto della opposizione.
Si costituiva la sig.ra contestando la domanda per come formulata CP_1
e ribadendo la regolarità della procedura, precisava che lo stesso attore era stato condannato con sentenza penale ex art 570 cp divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data
30/12/2019, registrata il 10/7/2020 all'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, munita di formula esecutiva il 12/4/22 e notificata in forma esecutiva in data 27/7/22, con la conseguenza che il termine di prescrizione era da ritenersi decennale e che lo stesso credito non poteva ritenersi prescritto, contestava nel merito le doglianze avverse ritenuto che la sentenza di divorzio aveva rideterminato le somme che erano da ritenersi decorrenti dal
2016 data del suo licenziamento e concludeva per il rigetto della opposizione con condanna al pagamento delle somme indicate in precetto limitatamente a quelle dovute dal luglio 2008 al giungo 2014 .
La domanda è infondata e deve essere rigettata per tutte le motivazioni che seguono:
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
4 operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto, in applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente nel merito.
Tanto premesso, questione oggetto del contendere è relativa al mancato versamento del mantenimento previsto a carico del sig. per i figli Pt_1
secondo quanto statuito dal decreto di omologa del Tribunale di LM del
30.6.2008 il quale ha previsto l'obbligo del padre al versamento in favore dei figli della somma di euro 400,00 e ciò dal mese di luglio 2008.
5 Orbene, quanto alla prescrizione delle somme è conforme la giurisprudenza la quale ritiene che se il giudice penale si sia pronunciato sulla responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 570 c.p. e lo abbia condannato al risarcimento dei danni per l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, resta soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c. anche il credito inadempiuto presupposto, perché anche codesto, integrando l'oggetto della statuizione, rimane definitivamente e irrevocabilmente “accertato” in conseguenza del passaggio in giudicato della statuizione medesima.( Corte di Cassazione: n. 5397/2023)
Tanto basta a questo tribunale per ritenere la domanda infondata non essendo intervenuta alcuna prescrizione delle somme indicate in precetto limitatamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2014 con conseguente revoca parziale del precetto.
Quanto alle spese di lite questo tribunale ritiene che sussistano giusti motivi, stante la materia di cui trattasi e la semplicità delle questioni trattate, nonché il costante orientamento di questo tribunale, per la totale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LM, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Emanuela RUSCIO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione, da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motive:
6 2) Revoca parzialmente il precetto disponendo che la parte soccombente sia tenuto al versamento delle somme indicate per il periodo dal luglio
2008 e sino al giugno 2014
3) Spese compensate
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
IL GIUDICE ONORARIO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
7
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi al giudice, dott.ssa Emanuela Ruscio
, sono comparsi l'avv. FRANCESCO CARDONE in sostituzione dell'avv.
GALLETTA SELENA CHIARA per parte attrice, nonché l'avv. SPATARO
NADIA per parte convenuta
Il GIUDICE
Invita le parti alla discussione
L'avv. FRANCESCO CARDONE si riporta a quanto dedotto e richiesto negli atti di causa e nelle note conclusive ed insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. SPATARO NADIA si riporta ai propri scritti ed alle note conclusive ed insiste nel rigetto della opposizione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Del presente verbale viene data lettura alle parti ai sensi dell'art. 126 c.p.c.
Il Giudice
Emanuela Ruscio
All'esito della camera di consiglio alle ore 16.13 , viene pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente sentenza.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di LM – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 597 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) , rappresentato e difeso dall'avv. Selena Chiara C.F._1
GALLETTA del foro di LM , giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
l'Aquila via Monte san Rocco n. 22 , C.F. , C.F._2
2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Spataro, del Foro di LM giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 13.3.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con l'atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice proponeva opposizione al precetto notificato in data 27.4.24 in forza del quale la sig.ra (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
intimava il pagamento della complessiva somma di € 45.339,85 oltre interessi maturandi e spese.
Si precisava che le somme poste alla base del precetto trovassero il loro fondamento sul decreto di omologa della separazione tra le parti emesso dal
Tribunale di LM in data 30.6.2008 che prevedeva l'importo di euro 400 a titolo di mantenimento dei figli a ciò a far data dal luglio 2008 e sino a dicembre 2018.
In via preliminare con la citazione la parte attrice eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme che non erano dovute e che l'ultimo termine doveva ritenersi spirato a dicembre 2023, nel merito evidenziava che nelle more era intervenuta sentenza di separazione del 2017 che aveva rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento in euro 300 con ogni
3 conseguenza anche ed in relazione alla rideterminazione delle somme dovute dalla domanda. Concludeva nel rigetto della opposizione.
Si costituiva la sig.ra contestando la domanda per come formulata CP_1
e ribadendo la regolarità della procedura, precisava che lo stesso attore era stato condannato con sentenza penale ex art 570 cp divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data
30/12/2019, registrata il 10/7/2020 all'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, munita di formula esecutiva il 12/4/22 e notificata in forma esecutiva in data 27/7/22, con la conseguenza che il termine di prescrizione era da ritenersi decennale e che lo stesso credito non poteva ritenersi prescritto, contestava nel merito le doglianze avverse ritenuto che la sentenza di divorzio aveva rideterminato le somme che erano da ritenersi decorrenti dal
2016 data del suo licenziamento e concludeva per il rigetto della opposizione con condanna al pagamento delle somme indicate in precetto limitatamente a quelle dovute dal luglio 2008 al giungo 2014 .
La domanda è infondata e deve essere rigettata per tutte le motivazioni che seguono:
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
4 operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto, in applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente nel merito.
Tanto premesso, questione oggetto del contendere è relativa al mancato versamento del mantenimento previsto a carico del sig. per i figli Pt_1
secondo quanto statuito dal decreto di omologa del Tribunale di LM del
30.6.2008 il quale ha previsto l'obbligo del padre al versamento in favore dei figli della somma di euro 400,00 e ciò dal mese di luglio 2008.
5 Orbene, quanto alla prescrizione delle somme è conforme la giurisprudenza la quale ritiene che se il giudice penale si sia pronunciato sulla responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 570 c.p. e lo abbia condannato al risarcimento dei danni per l'omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento, resta soggetto a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c. anche il credito inadempiuto presupposto, perché anche codesto, integrando l'oggetto della statuizione, rimane definitivamente e irrevocabilmente “accertato” in conseguenza del passaggio in giudicato della statuizione medesima.( Corte di Cassazione: n. 5397/2023)
Tanto basta a questo tribunale per ritenere la domanda infondata non essendo intervenuta alcuna prescrizione delle somme indicate in precetto limitatamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2014 con conseguente revoca parziale del precetto.
Quanto alle spese di lite questo tribunale ritiene che sussistano giusti motivi, stante la materia di cui trattasi e la semplicità delle questioni trattate, nonché il costante orientamento di questo tribunale, per la totale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LM, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Emanuela RUSCIO, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di citazione in opposizione, da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motive:
6 2) Revoca parzialmente il precetto disponendo che la parte soccombente sia tenuto al versamento delle somme indicate per il periodo dal luglio
2008 e sino al giugno 2014
3) Spese compensate
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
IL GIUDICE ONORARIO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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