CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 489/2020 RG vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
ed il Controparte_1 Parte_2
entrambi con sede in San Rufo (SA) alla via Camerino, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore dr. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Rivellese Controparte_2
APPELLANTI
E
in persona del curatore dr. , Controparte_3 Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Manzione
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 316/2020 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., notificato il 30.4.2018, il ed il Parte_1 [...]
Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lagonegro la in
[...] CP_3 liquidazione, per opporsi al decreto ingiuntivo n. 448/2015 emesso dal Tribunale stesso in data
23.11.2015 ed ottenere la revoca dell'opposto decreto;
chiedevano la compensazione ex art. 1241
c.c. degli importi vantati dalla con il credito vantato dalle stesse parti opponenti. CP_3
Proponevano inoltre, istanza di sospensione della esecutività del decreto impugnato.
Esponevano:
che la , con ricorso, affermava di essere creditrice degli opponenti della Controparte_3 somma di € 696.407,09;
che il Tribunale di Lagonegro accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 448/2015;
che detto decreto ingiuntivo era nullo e privo di effetti giuridici in quanto non veniva notificato;
che in data 25.11.2015 il riceveva posta elettronica certificata dall'Avv. Massimo Parte_1
Manzione, difensore della ma che gli allegati in essa contenuti non erano né apribili CP_3
né leggibili;
che, per tale ragione, il geometra quale responsabile del protocollo UTC e del protocollo CP_5 informatico e cartaceo del e del chiedeva all'avv. Parte_1 Parte_3
Manzione di rinviare gli allegati, ma quest'ultimo non ottemperava alla richiesta;
che, pertanto, gli opponenti avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito dell'ordinanza del giudice Russillo del 10.4.2018, comunicata il 17.4.2018, nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi che coinvolgeva la CP_3
che, nel merito, il opponente era, a sua volta, creditore della di importi che Parte_1 CP_3
ammontavano ad € 813.604,62, somma che chiedevano di compensare col credito vantato dalla
CP_3
Formulavano infine, istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per evitare una esecuzione illegittima in forza del decreto ingiuntivo n. 488/2015 di cui ritenevano avere avuto tardiva conoscenza.
In data 6.9.2018, rilevato che la parte opposta, nonostante la rituale notifica dell'istanza di sospensione, non si era costituita, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 5.3.2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, per l'intervenuto fallimento della . CP_3
In data 19.3.2019 gli opponenti riassumevano il giudizio. Con comparsa depositata in data 10.10.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_6
, chiedendo l'estinzione del giudizio;
in subordine, chiedeva, previa revoca del provvedimento
[...] di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 448/2015, il rigetto dell'opposizione ex art 650 c.p.c., in quanto inammissibile e infondata.
In particolare, la Curatela della : CP_3
eccepiva in via preliminare, l'estinzione della causa, essendo inammissibile l'opposizione per essere scaduti i termini per la riassunzione;
riteneva, infatti che tali termini decorrevano dal giorno in cui la parte aveva avuto la conoscenza legale dell'evento interruttivo e cioè dalla data della pec del 31.8.2018 o comunque dal momento della deduzione in udienza dell'evento interruttivo;
sosteneva, inoltre, la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec sia all'indirizzo che all'indirizzo Email_1
affermando che i files allegati erano in Email_2 formato “p7m” come richiesto per legge e ritenendo che gli opponenti non avevano potuto visualizzare i documenti allegati in quanto non in possesso dei software necessari all'apertura dei predetti files;
circa i crediti vantati in compensazione dalla controparte, riteneva che, stante l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e rilevata l'assoluta validità e regolarità della notifica del monitorio, gli stessi non potevano essere oggetto di compensazione.
Chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, perché reso dopo la dichiarazione di fallimento della CP_3
Con ordinanza del 27.12.2019, il giudice, ritendendo infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, confermava l'ordinanza del 6.9.2018.
2. Con sentenza n. 316/2020 pubblicata in data 21.7.2020, il Tribunale di Lagonegro dichiarava inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 448/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
23.11.2015; condannava in solido gli opponenti al pagamento in favore della curatela della CP_3
delle spese relative al procedimento, liquidate in euro 14.914,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che gli opponenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in quanto ritenevano di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, ma che l'ipotesi prospettata non integrava alcuna delle due ipotesi tipizzate dal legislatore ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva;
b) che non sussisteva alcuna irregolarità nella notificazione, in quanto la parte opposta aveva seguito tutte le prescrizioni di legge dettate in tema di notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati: “l'art.
3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, stabilisce, infatti, che, per effettuare una notifica telematica, l'avvocato deve utilizzare una casella di posta elettronica risultante da un pubblico elenco e che anche l'indirizzo pec del destinatario deve risultare da tale elenco. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere inserito l'atto da notificare
e la relazione di notificazione e l'oggetto del messaggio deve portare la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994””; che, quanto alle modalità di firma dei documenti informatici, la normativa del PCT prevedeva alternativamente la firma CAdES con estensione p7m e la firma PAdES con estensione pdf;
che la notifica era stata eseguita mediante l'invio di una pec a cui erano allegati files in formato p7m, sia all'indirizzo che all'indirizzo Email_1
entrambi estratti dal pubblico registro Email_2
INI-PEC;
c) che la mancata lettura dei files inviati non poteva essere ricondotta neanche ad un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;
infatti, la mancata conoscenza degli atti notificati era dovuta alla negligenza e alla colpa della parte opponente che, pur essendo dotata di una pec, non si era poi preoccupata di installare sui propri dispositivi il software necessario ad aprire e visualizzare il contenuto di un file con estensione p7m;
d) che le ulteriori istanze, concernenti il merito della controversia, restavano assorbite nella pronuncia di inammissibilità.
3. Con atto di citazione notificato in data 25.9.2020, il Parte_1
ed il
[...] [...]
proponevano appello avverso la Parte_3
sentenza n. 316/2020 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 21.7.2020, chiedendo di: - revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici;
- dichiarare che nulla dovevano gli appellanti al fallimento della attesa la nullità assoluta CP_3
del presunto credito inesigibile;
- in via gradata dichiarare la compensazione ex art. 1241 c.c. degli importi vantati dalla con il credito delle parti appellanti come provati per tabulas, con CP_3
espressa riserva per agire per il recupero del maggior credito vantato dalle parti opponenti;
- provvedere con urgenza alla sospensione della esecutività della sentenza impugnata atteso il fumus boni iuris rappresentato dalle ragioni esposte in citazione in appello, ed il periculum in mora consistente nella circostanza che, a fronte di un presumibile accoglimento del presente gravame in favore degli appellanti, l'avversa esecuzione poteva far venire meno la garanzia del recupero del pagamento;
- con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
In particolare, gli appellanti:
3.1. sostenevano la nullità del decreto ingiuntivo per mancata notificazione, ritenendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo giudicando regolare la notificazione effettuata da il 25.11.2015 ai sensi CP_3 dell'art.3 bis L. 21.1.1994 n. 53. A tal proposito, con riferimento ai documenti allegati alla pec, definiti “copie informatiche di documenti analogici”, ponevano l'attenzione sul DM del
28.12.2015, in vigore dal 9.1.2016, con il quale il Direttore Generale dei sistemi informatici automatizzati del Ministero della Giustizia aveva introdotto le modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato ed evidenziavano che, nel periodo compreso tra il 21.8.2015 e il 9.1.2016, non potevano essere notificati a mezzo pec gli atti definiti quale “copie informatiche di documenti analogici”; reputavano la notifica a mezzo pec del 25.11.2015 nulla ed improduttiva di effetti giuridici, in quanto non aveva raggiunto lo scopo, stante la richiesta del destinatario di un nuovo invio della pec con allegati visibili e consultabili;
pertanto, l'opposizione tardiva proposta doveva ritenersi pienamente ammissibile;
3.2. evidenziavano che il credito vantato dalla di € 696.407,09, fondato su una serie di CP_3
fatture di servizi resi agli odierni appellanti, era inesigibile stante la totale assenza di impegno di spesa per il pagamento di prestazioni pecuniarie richieste dal e la conseguenziale Parte_1
nullità della delibera autorizzativa del contratto;
ritenevano che, in assenza di impegno contabile, registrato sul competente intervento, la pretesa creditoria fatta oggetto del decreto ingiuntivo, difettava del requisito di esigibilità, essendo gli odierni appellanti enti pubblici e non essendoci una deliberazione dell'organo competente;
3.3. sostenevano che il opponente era a sua volta creditore della di importi Parte_1 CP_3
che ammontavano complessivamente ad € 813.604,62; pertanto, chiedevano la compensazione con il credito vantato dalla con riserva per gli importi maggiori CP_3
vantati dalle parti opponenti.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2021 si costituiva il
[...]
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'appello e della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonché la condanna degli appellanti al pagamento delle spese della presente fase di lite.
Eccepiva, in particolare, che l'impugnazione era inammissibile in quanto, circa il vizio della notifica,
l'appellante aveva introdotto un motivo del tutto nuovo e, circa i restanti motivi, la controparte aveva omesso di indicare le parti della sentenza che si intendevano impugnare, limitandosi a riproporre le doglianze dell'atto ex art. 650 c.p.c., senza fare cenno alla motivazione della sentenza;
nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'impugnazione.
Con ordinanza depositata in data 11.5.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.10.2024 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta dell'art. 127 ter
c.p.c.- la Corte disponeva l'assegnazione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata.
Ed invero, la parte appellante, col primo motivo di gravame, ha impugnato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., formulando le ragioni di dissenso e chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
ha poi riproposto, per l'ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame, le questioni già sollevate nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta innanzi al Tribunale.
6. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in forza del quale “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
In particolare, ha spiegato il Tribunale che non si rinviene, nel caso concreto, alcuna irregolarità nella notificazione del decreto ingiuntivo, avendo il creditore rispettato tutte le prescrizioni di legge dettate in tema di notificazione telematiche eseguite dagli avvocati: la notifica è stata eseguita dall'avv.
Manzione, difensore del creditore, mediante una pec, a cui sono stati allegati files in formato p7m, inviata ad indirizzi pec, delle due parti intimate, estratti dal registro INI-PEC; né la parte intimata aveva contestato di aver ricevuto la pec, essendosi invece limitata a dedurre di aver ricevuto in data
25.11.2015 una mail da parte dell'avv. Manzione e di non essere riuscita ad aprire gli allegati inviati in formato p7m, non leggibile con i sistemi informatici in suo possesso, tanto da aver richiesto un ulteriore invio degli stessi in formato pdf.
Inoltre, ha aggiunto il Tribunale che la mancata lettura dei files inviati non può essere ricondotta ad un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché la mancanza di un software adeguato alla lettura delle pec con allegati files aventi estensione p7m è piuttosto imputabile alla negligenza del soggetto destinatario della pec, che deve preoccuparsi di installare sui propri dispositivi il software necessario ad aprire e visualizzare il contenuto di un file con estensione p7m; i soggetti tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nei pubblici elenchi sono infatti altresì tenuti a provvedere, con idonei strumenti e programmi, alla diligente gestione e manutenzione della propria casella pec e alla sua consultazione, poiché nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, che prescinde dall'apertura del messaggio di posta.
Ciò posto, osserva la Corte che la chiara e condivisibile motivazione resa dal Tribunale non viene affatto scalfita dalle argomentazioni poste dalla parte appellante a fondamento del proprio gravame, la quale si è limitata a dedurre, peraltro per la prima volta in sede di appello, che la pec dell'avv.
Manzione del 25.11.2015 aveva come allegati documenti definiti “copie informatiche di documenti analogici” che non potevano, prima del 9.1.2016 -data di entrata in vigore del D.M. del 28.12.2015- essere notificati a mezzo pec. Detta deduzione, generica e non supportata dall'indicazione di quali fossero i documenti allegati come “copia informatica di documenti analogici”, contrasta con la circostanza che il decreto ingiuntivo notificato -che la parte opponente sostiene di non essere riuscita a visualizzare- è un documento che -come risulta dall'esame degli allegati al fascicolo- è stato emesso dal Tribunale di Lagonegro il 23.11.2015 in formato digitale e non in formato analogico.
Né risulta pertinente il richiamo della parte appellante al mancato “raggiungimento dello scopo” da parte della notifica, considerato che la notifica a mezzo pec si è perfezionata con l'avvenuta consegna del messaggio al destinatario e che il principio del “raggiungimento dello scopo” è invocabile nei casi in cui si verte in tema di sanatoria della nullità di una notifica e non nel caso di specie in cui la notifica risulta regolare.
L'esame di tutte le altre questioni risulta assorbito. 7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 316/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 21.7.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 13.078,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 489/2020 RG vertente
TRA
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
ed il Controparte_1 Parte_2
entrambi con sede in San Rufo (SA) alla via Camerino, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore dr. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Rivellese Controparte_2
APPELLANTI
E
in persona del curatore dr. , Controparte_3 Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Manzione
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 316/2020 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., notificato il 30.4.2018, il ed il Parte_1 [...]
Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Lagonegro la in
[...] CP_3 liquidazione, per opporsi al decreto ingiuntivo n. 448/2015 emesso dal Tribunale stesso in data
23.11.2015 ed ottenere la revoca dell'opposto decreto;
chiedevano la compensazione ex art. 1241
c.c. degli importi vantati dalla con il credito vantato dalle stesse parti opponenti. CP_3
Proponevano inoltre, istanza di sospensione della esecutività del decreto impugnato.
Esponevano:
che la , con ricorso, affermava di essere creditrice degli opponenti della Controparte_3 somma di € 696.407,09;
che il Tribunale di Lagonegro accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 448/2015;
che detto decreto ingiuntivo era nullo e privo di effetti giuridici in quanto non veniva notificato;
che in data 25.11.2015 il riceveva posta elettronica certificata dall'Avv. Massimo Parte_1
Manzione, difensore della ma che gli allegati in essa contenuti non erano né apribili CP_3
né leggibili;
che, per tale ragione, il geometra quale responsabile del protocollo UTC e del protocollo CP_5 informatico e cartaceo del e del chiedeva all'avv. Parte_1 Parte_3
Manzione di rinviare gli allegati, ma quest'ultimo non ottemperava alla richiesta;
che, pertanto, gli opponenti avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito dell'ordinanza del giudice Russillo del 10.4.2018, comunicata il 17.4.2018, nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi che coinvolgeva la CP_3
che, nel merito, il opponente era, a sua volta, creditore della di importi che Parte_1 CP_3
ammontavano ad € 813.604,62, somma che chiedevano di compensare col credito vantato dalla
CP_3
Formulavano infine, istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per evitare una esecuzione illegittima in forza del decreto ingiuntivo n. 488/2015 di cui ritenevano avere avuto tardiva conoscenza.
In data 6.9.2018, rilevato che la parte opposta, nonostante la rituale notifica dell'istanza di sospensione, non si era costituita, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 5.3.2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, per l'intervenuto fallimento della . CP_3
In data 19.3.2019 gli opponenti riassumevano il giudizio. Con comparsa depositata in data 10.10.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_6
, chiedendo l'estinzione del giudizio;
in subordine, chiedeva, previa revoca del provvedimento
[...] di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 448/2015, il rigetto dell'opposizione ex art 650 c.p.c., in quanto inammissibile e infondata.
In particolare, la Curatela della : CP_3
eccepiva in via preliminare, l'estinzione della causa, essendo inammissibile l'opposizione per essere scaduti i termini per la riassunzione;
riteneva, infatti che tali termini decorrevano dal giorno in cui la parte aveva avuto la conoscenza legale dell'evento interruttivo e cioè dalla data della pec del 31.8.2018 o comunque dal momento della deduzione in udienza dell'evento interruttivo;
sosteneva, inoltre, la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec sia all'indirizzo che all'indirizzo Email_1
affermando che i files allegati erano in Email_2 formato “p7m” come richiesto per legge e ritenendo che gli opponenti non avevano potuto visualizzare i documenti allegati in quanto non in possesso dei software necessari all'apertura dei predetti files;
circa i crediti vantati in compensazione dalla controparte, riteneva che, stante l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e rilevata l'assoluta validità e regolarità della notifica del monitorio, gli stessi non potevano essere oggetto di compensazione.
Chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, perché reso dopo la dichiarazione di fallimento della CP_3
Con ordinanza del 27.12.2019, il giudice, ritendendo infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, confermava l'ordinanza del 6.9.2018.
2. Con sentenza n. 316/2020 pubblicata in data 21.7.2020, il Tribunale di Lagonegro dichiarava inammissibile l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 448/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
23.11.2015; condannava in solido gli opponenti al pagamento in favore della curatela della CP_3
delle spese relative al procedimento, liquidate in euro 14.914,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che gli opponenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in quanto ritenevano di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, ma che l'ipotesi prospettata non integrava alcuna delle due ipotesi tipizzate dal legislatore ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva;
b) che non sussisteva alcuna irregolarità nella notificazione, in quanto la parte opposta aveva seguito tutte le prescrizioni di legge dettate in tema di notificazioni telematiche eseguite dagli avvocati: “l'art.
3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, stabilisce, infatti, che, per effettuare una notifica telematica, l'avvocato deve utilizzare una casella di posta elettronica risultante da un pubblico elenco e che anche l'indirizzo pec del destinatario deve risultare da tale elenco. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere inserito l'atto da notificare
e la relazione di notificazione e l'oggetto del messaggio deve portare la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994””; che, quanto alle modalità di firma dei documenti informatici, la normativa del PCT prevedeva alternativamente la firma CAdES con estensione p7m e la firma PAdES con estensione pdf;
che la notifica era stata eseguita mediante l'invio di una pec a cui erano allegati files in formato p7m, sia all'indirizzo che all'indirizzo Email_1
entrambi estratti dal pubblico registro Email_2
INI-PEC;
c) che la mancata lettura dei files inviati non poteva essere ricondotta neanche ad un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;
infatti, la mancata conoscenza degli atti notificati era dovuta alla negligenza e alla colpa della parte opponente che, pur essendo dotata di una pec, non si era poi preoccupata di installare sui propri dispositivi il software necessario ad aprire e visualizzare il contenuto di un file con estensione p7m;
d) che le ulteriori istanze, concernenti il merito della controversia, restavano assorbite nella pronuncia di inammissibilità.
3. Con atto di citazione notificato in data 25.9.2020, il Parte_1
ed il
[...] [...]
proponevano appello avverso la Parte_3
sentenza n. 316/2020 del Tribunale di Lagonegro pubblicata il 21.7.2020, chiedendo di: - revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici;
- dichiarare che nulla dovevano gli appellanti al fallimento della attesa la nullità assoluta CP_3
del presunto credito inesigibile;
- in via gradata dichiarare la compensazione ex art. 1241 c.c. degli importi vantati dalla con il credito delle parti appellanti come provati per tabulas, con CP_3
espressa riserva per agire per il recupero del maggior credito vantato dalle parti opponenti;
- provvedere con urgenza alla sospensione della esecutività della sentenza impugnata atteso il fumus boni iuris rappresentato dalle ragioni esposte in citazione in appello, ed il periculum in mora consistente nella circostanza che, a fronte di un presumibile accoglimento del presente gravame in favore degli appellanti, l'avversa esecuzione poteva far venire meno la garanzia del recupero del pagamento;
- con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
In particolare, gli appellanti:
3.1. sostenevano la nullità del decreto ingiuntivo per mancata notificazione, ritenendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo giudicando regolare la notificazione effettuata da il 25.11.2015 ai sensi CP_3 dell'art.3 bis L. 21.1.1994 n. 53. A tal proposito, con riferimento ai documenti allegati alla pec, definiti “copie informatiche di documenti analogici”, ponevano l'attenzione sul DM del
28.12.2015, in vigore dal 9.1.2016, con il quale il Direttore Generale dei sistemi informatici automatizzati del Ministero della Giustizia aveva introdotto le modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato ed evidenziavano che, nel periodo compreso tra il 21.8.2015 e il 9.1.2016, non potevano essere notificati a mezzo pec gli atti definiti quale “copie informatiche di documenti analogici”; reputavano la notifica a mezzo pec del 25.11.2015 nulla ed improduttiva di effetti giuridici, in quanto non aveva raggiunto lo scopo, stante la richiesta del destinatario di un nuovo invio della pec con allegati visibili e consultabili;
pertanto, l'opposizione tardiva proposta doveva ritenersi pienamente ammissibile;
3.2. evidenziavano che il credito vantato dalla di € 696.407,09, fondato su una serie di CP_3
fatture di servizi resi agli odierni appellanti, era inesigibile stante la totale assenza di impegno di spesa per il pagamento di prestazioni pecuniarie richieste dal e la conseguenziale Parte_1
nullità della delibera autorizzativa del contratto;
ritenevano che, in assenza di impegno contabile, registrato sul competente intervento, la pretesa creditoria fatta oggetto del decreto ingiuntivo, difettava del requisito di esigibilità, essendo gli odierni appellanti enti pubblici e non essendoci una deliberazione dell'organo competente;
3.3. sostenevano che il opponente era a sua volta creditore della di importi Parte_1 CP_3
che ammontavano complessivamente ad € 813.604,62; pertanto, chiedevano la compensazione con il credito vantato dalla con riserva per gli importi maggiori CP_3
vantati dalle parti opponenti.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2021 si costituiva il
[...]
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'appello e della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonché la condanna degli appellanti al pagamento delle spese della presente fase di lite.
Eccepiva, in particolare, che l'impugnazione era inammissibile in quanto, circa il vizio della notifica,
l'appellante aveva introdotto un motivo del tutto nuovo e, circa i restanti motivi, la controparte aveva omesso di indicare le parti della sentenza che si intendevano impugnare, limitandosi a riproporre le doglianze dell'atto ex art. 650 c.p.c., senza fare cenno alla motivazione della sentenza;
nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'impugnazione.
Con ordinanza depositata in data 11.5.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.10.2024 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta dell'art. 127 ter
c.p.c.- la Corte disponeva l'assegnazione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata.
Ed invero, la parte appellante, col primo motivo di gravame, ha impugnato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., formulando le ragioni di dissenso e chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
ha poi riproposto, per l'ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame, le questioni già sollevate nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta innanzi al Tribunale.
6. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ritenendo non sussistenti i presupposti previsti ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in forza del quale “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
In particolare, ha spiegato il Tribunale che non si rinviene, nel caso concreto, alcuna irregolarità nella notificazione del decreto ingiuntivo, avendo il creditore rispettato tutte le prescrizioni di legge dettate in tema di notificazione telematiche eseguite dagli avvocati: la notifica è stata eseguita dall'avv.
Manzione, difensore del creditore, mediante una pec, a cui sono stati allegati files in formato p7m, inviata ad indirizzi pec, delle due parti intimate, estratti dal registro INI-PEC; né la parte intimata aveva contestato di aver ricevuto la pec, essendosi invece limitata a dedurre di aver ricevuto in data
25.11.2015 una mail da parte dell'avv. Manzione e di non essere riuscita ad aprire gli allegati inviati in formato p7m, non leggibile con i sistemi informatici in suo possesso, tanto da aver richiesto un ulteriore invio degli stessi in formato pdf.
Inoltre, ha aggiunto il Tribunale che la mancata lettura dei files inviati non può essere ricondotta ad un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché la mancanza di un software adeguato alla lettura delle pec con allegati files aventi estensione p7m è piuttosto imputabile alla negligenza del soggetto destinatario della pec, che deve preoccuparsi di installare sui propri dispositivi il software necessario ad aprire e visualizzare il contenuto di un file con estensione p7m; i soggetti tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nei pubblici elenchi sono infatti altresì tenuti a provvedere, con idonei strumenti e programmi, alla diligente gestione e manutenzione della propria casella pec e alla sua consultazione, poiché nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, che prescinde dall'apertura del messaggio di posta.
Ciò posto, osserva la Corte che la chiara e condivisibile motivazione resa dal Tribunale non viene affatto scalfita dalle argomentazioni poste dalla parte appellante a fondamento del proprio gravame, la quale si è limitata a dedurre, peraltro per la prima volta in sede di appello, che la pec dell'avv.
Manzione del 25.11.2015 aveva come allegati documenti definiti “copie informatiche di documenti analogici” che non potevano, prima del 9.1.2016 -data di entrata in vigore del D.M. del 28.12.2015- essere notificati a mezzo pec. Detta deduzione, generica e non supportata dall'indicazione di quali fossero i documenti allegati come “copia informatica di documenti analogici”, contrasta con la circostanza che il decreto ingiuntivo notificato -che la parte opponente sostiene di non essere riuscita a visualizzare- è un documento che -come risulta dall'esame degli allegati al fascicolo- è stato emesso dal Tribunale di Lagonegro il 23.11.2015 in formato digitale e non in formato analogico.
Né risulta pertinente il richiamo della parte appellante al mancato “raggiungimento dello scopo” da parte della notifica, considerato che la notifica a mezzo pec si è perfezionata con l'avvenuta consegna del messaggio al destinatario e che il principio del “raggiungimento dello scopo” è invocabile nei casi in cui si verte in tema di sanatoria della nullità di una notifica e non nel caso di specie in cui la notifica risulta regolare.
L'esame di tutte le altre questioni risulta assorbito. 7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 316/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 21.7.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 13.078,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 6.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta