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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1777/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1777/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a S. ANGELO LODIGIANO (LO) Parte_1 C.F._1 il 15/04/1980, con il patrocinio dell'Avv. TOSI ELIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ), nt. a CARBONIA (CI) il 01/07/1975. Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio degli Avv.ti GALETTA MASSIMILIANO e RUOSI GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il
[...]
05.08.2007, a Terralba (OR) – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano al n. 10, Parte II, Serie B, anno 2007 – alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Le parti sono genitori di (c.f. ), nt. a Persona_1 C.F._3
Oristano (OR) il 16.03.2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Pag. 1 I coniugi si sono separati con sentenza del 14.05.2024, passata in giudicato il 16.12.2024.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Si precisa che, nonostante nelle conclusioni si chieda lo scioglimento del matrimonio civile, dall'atto di matrimonio risulta che lo stesso sia stato celebrato in forma concordataria
(Parrocchia di San Ciriaco, Terralba, da don ). Pertanto, la domanda va CP_1 intesa quale cessazione degli effetti civili di un matrimonio celebrato con rito concordatario.
Le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge;
l'unica figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
Con riguardo alle spese di lite, il Collegio ritiene, pronunciandosi su un ricorso congiunto delle parti, le quali sono però assistite da diversi difensori, che le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 05.08.2007 a Terralba (OR) e trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello stato civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano ai seguenti riferimenti: n. 10, Parte
II, serie B, anno 2007;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“dichiarare che le parti sono indipendenti economicamente e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente il rapporto matrimoniale”;
COMPENSA le spese tra le parti;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore
Pag. 2 dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1777/25, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a S. ANGELO LODIGIANO (LO) Parte_1 C.F._1 il 15/04/1980, con il patrocinio dell'Avv. TOSI ELIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ), nt. a CARBONIA (CI) il 01/07/1975. Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio degli Avv.ti GALETTA MASSIMILIANO e RUOSI GIOVANNI e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il
[...]
05.08.2007, a Terralba (OR) – atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Sant'Angelo Lodigiano al n. 10, Parte II, Serie B, anno 2007 – alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Le parti sono genitori di (c.f. ), nt. a Persona_1 C.F._3
Oristano (OR) il 16.03.2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Pag. 1 I coniugi si sono separati con sentenza del 14.05.2024, passata in giudicato il 16.12.2024.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Si precisa che, nonostante nelle conclusioni si chieda lo scioglimento del matrimonio civile, dall'atto di matrimonio risulta che lo stesso sia stato celebrato in forma concordataria
(Parrocchia di San Ciriaco, Terralba, da don ). Pertanto, la domanda va CP_1 intesa quale cessazione degli effetti civili di un matrimonio celebrato con rito concordatario.
Le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge;
l'unica figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
Con riguardo alle spese di lite, il Collegio ritiene, pronunciandosi su un ricorso congiunto delle parti, le quali sono però assistite da diversi difensori, che le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 05.08.2007 a Terralba (OR) e trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello stato civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano ai seguenti riferimenti: n. 10, Parte
II, serie B, anno 2007;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“dichiarare che le parti sono indipendenti economicamente e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente il rapporto matrimoniale”;
COMPENSA le spese tra le parti;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore
Pag. 2 dott. Matteo ARANCI
Pag. 3