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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11379 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28326/2024
Il Giudice AB LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MALANDRINO CLAUDIA/
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE MARTINO CP_1 P.IVA_1
ROBERTO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “come da ricorso”.
Per la parte resistente: “come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.7.2025, si è rivolta Parte_1
al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per l'accertamento di una violazione del proprio stato di integrità psico-fisico, a seguito della malattia professionale denunciata il 2.4.2015, in misura pari o superiore al 25% con suo conseguente diritto alla corresponsione della rendita , ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, commisurata al grado CP_1
di menomazione dell'integrità psico-fisica accertata e con condanna dell'ente al pagamento della rendita nella misura indicata dalla legge.
Si è costituito ritualmente in giudizio contestando le avverse pretese CP_1
ritenendo congrua la percentuale di inabilità del 16%, già riconosciuta alla ricorrente.
All'udienza del 30.10.2025, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il giudice tratteneva la causa in decisione e decideva nei termini che seguono.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
Va, a tal fine, rilevato che la svolta consulenza tecnica ha accertato che “a signora presenta una malattia professionale riconosciuta a carico della Parte_1
colonna vertebrale e valutata nella misura del 16%, confermato nel dicembre 2020.
In data 27.06.2022 è stata sottoposta ad intervento di decompressione del sacco radicolare
L2-L5 e stabilizzazione L3-L4 per stenoinstabilità L3-L4 e stenosi lombare L2-LS.
Successivamente, in data 09.01.2023 è stata sottoposta ad ulteriore intervento di decompressione del sacco durale per stenosi del canale vertebrale L2-L3 Ha eseguito diverse infiltrazioni epidurali e nella sacro iliaca La RM LS 02.25 mostra L4-5 protrusione ad ampio raggio con conflitto radicolare bilat;
L5-S1 più accentuata in sede paramediana dx;
Pag. 2 di 4 canale vertebrale ridotto di ampiezza in senso LL a livello di L4-5 ed L5-S1 per alterazione morfologica delle lamine.
Non si documentano alterazioni d'intensità di segnale a carico del cono midollare e della cauda.
Elettromiografia eseguita in data 20/03/2025 mostra: Nella norma la neurografia sensitiva, motoria e le risposte riflesse dei nervi esaminati degli arti inferiori.
L'esame con ago-elettrodo mostra segni di lesione neurogena periferica, in assenza di denervazione in atto e con aspetti di rimaneggiamento dell'unità motoria, nei distretti muscolari ad innervazione L5 > L4 con lieve prevalenza destra, compatibili, in prima ipotesi, con una sede pregangliare-radicolare, in assenza di "fenomeni acuti" in atto.
Allo stato attuale persiste grave sintomatologia algo disfuznionale e la signora è in trattamento con terapia del dolore.
Obiettivamente, visto gli ultimi accertamenti e il quadro clinico si puo' far risalire
l'aggravamento della gia' riconosciuta malattia professionale a e una Persona_1
rivalutazione dei postumi nella misura del 25% (codice 193).
L'accertamento medico svolto in corso di causa appare ben argomentato e condivisibile e non è stato specificamente contestato dalle parti.
Il ricorso, a fronte delle risultanze peritali in atti, va, pertanto, accolto, nei termini indicati in dispositivo.
Spese di lite secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto dell'esito, della natura e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara che , a seguito della malattia Parte_1
professionale denunciata il 2.4.2015, ha riportato, a decorrere da giugno 2021, una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
25%;
Pag. 3 di 4 2. Dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della rendita
, ex. art. 13 d.lgs. n. 38/2000, commisurata al sopra indicato CP_1
grado di menomazione dell'integrità psico fisica e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere alla ricorrente la predetta rendita, a decorrere dalla presentazione della domanda di revisione, oltre interessi legali dalla decorrenza al saldo, e a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2620, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. Spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico definitivo di
. CP_1
Roma, lì 10/11/2025
Il Giudice
AB LA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 28326/2024
Il Giudice AB LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MALANDRINO CLAUDIA/
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE MARTINO CP_1 P.IVA_1
ROBERTO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “come da ricorso”.
Per la parte resistente: “come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.7.2025, si è rivolta Parte_1
al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per l'accertamento di una violazione del proprio stato di integrità psico-fisico, a seguito della malattia professionale denunciata il 2.4.2015, in misura pari o superiore al 25% con suo conseguente diritto alla corresponsione della rendita , ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, commisurata al grado CP_1
di menomazione dell'integrità psico-fisica accertata e con condanna dell'ente al pagamento della rendita nella misura indicata dalla legge.
Si è costituito ritualmente in giudizio contestando le avverse pretese CP_1
ritenendo congrua la percentuale di inabilità del 16%, già riconosciuta alla ricorrente.
All'udienza del 30.10.2025, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il giudice tratteneva la causa in decisione e decideva nei termini che seguono.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
Va, a tal fine, rilevato che la svolta consulenza tecnica ha accertato che “a signora presenta una malattia professionale riconosciuta a carico della Parte_1
colonna vertebrale e valutata nella misura del 16%, confermato nel dicembre 2020.
In data 27.06.2022 è stata sottoposta ad intervento di decompressione del sacco radicolare
L2-L5 e stabilizzazione L3-L4 per stenoinstabilità L3-L4 e stenosi lombare L2-LS.
Successivamente, in data 09.01.2023 è stata sottoposta ad ulteriore intervento di decompressione del sacco durale per stenosi del canale vertebrale L2-L3 Ha eseguito diverse infiltrazioni epidurali e nella sacro iliaca La RM LS 02.25 mostra L4-5 protrusione ad ampio raggio con conflitto radicolare bilat;
L5-S1 più accentuata in sede paramediana dx;
Pag. 2 di 4 canale vertebrale ridotto di ampiezza in senso LL a livello di L4-5 ed L5-S1 per alterazione morfologica delle lamine.
Non si documentano alterazioni d'intensità di segnale a carico del cono midollare e della cauda.
Elettromiografia eseguita in data 20/03/2025 mostra: Nella norma la neurografia sensitiva, motoria e le risposte riflesse dei nervi esaminati degli arti inferiori.
L'esame con ago-elettrodo mostra segni di lesione neurogena periferica, in assenza di denervazione in atto e con aspetti di rimaneggiamento dell'unità motoria, nei distretti muscolari ad innervazione L5 > L4 con lieve prevalenza destra, compatibili, in prima ipotesi, con una sede pregangliare-radicolare, in assenza di "fenomeni acuti" in atto.
Allo stato attuale persiste grave sintomatologia algo disfuznionale e la signora è in trattamento con terapia del dolore.
Obiettivamente, visto gli ultimi accertamenti e il quadro clinico si puo' far risalire
l'aggravamento della gia' riconosciuta malattia professionale a e una Persona_1
rivalutazione dei postumi nella misura del 25% (codice 193).
L'accertamento medico svolto in corso di causa appare ben argomentato e condivisibile e non è stato specificamente contestato dalle parti.
Il ricorso, a fronte delle risultanze peritali in atti, va, pertanto, accolto, nei termini indicati in dispositivo.
Spese di lite secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto dell'esito, della natura e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara che , a seguito della malattia Parte_1
professionale denunciata il 2.4.2015, ha riportato, a decorrere da giugno 2021, una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
25%;
Pag. 3 di 4 2. Dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della rendita
, ex. art. 13 d.lgs. n. 38/2000, commisurata al sopra indicato CP_1
grado di menomazione dell'integrità psico fisica e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere alla ricorrente la predetta rendita, a decorrere dalla presentazione della domanda di revisione, oltre interessi legali dalla decorrenza al saldo, e a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2620, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. Spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico definitivo di
. CP_1
Roma, lì 10/11/2025
Il Giudice
AB LA
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