Art. 1.
Onorari dovuti agli avvocati.
Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.
Onorari dovuti agli avvocati.
Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.