Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 410
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 maggio 1968
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Versione
16 gennaio 1971
Art. 2.
La riscossione di detti contributi si effettua con la applicazione - a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o e' obbligata a tenere i libri di cui alla lettera c) del precedente articolo - di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.
Il contributo e' dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.
Le tre Casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 , e successive modificazioni.
La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) e' fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennita' per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all' articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 .
Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.
Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto ((o dei funzionari che lo ricevono o ai quali e' esibito o delle altre parti interessate))
Entrata in vigore il 16 gennaio 1971
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