Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZIONE DELLA FAMIGLIA, DELLA PERSONA E
DEI MINORI, - COMPOSTA DA:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
4) Dott. Cesare Garofalo Componente privato
5) Dott.ssa Isabella Cumia Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091/2024 V.G. avente per oggetto: “sospensione dalla responsabilità genitoriale”;
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa di Parte_1 fiducia dall'avv. Aurora Di Mattea giusta procura in atti;
RECLAMANTE
E NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...]; Controparte_1
Avv. nella qualità di tutore delle minori e Controparte_2 Persona_1 Persona_2
:
[...]
RECLAMATI NON COSTITUITI
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 13 dicembre 2024 il Tribunale per i minorenni di Catania, in parziale riforma del decreto del 17 giugno 2024, confermava l'affidamento delle minori al Servizio Sociale del comune di Paternò; sospendeva gli incontri in spazio neutro - precedentemente disposti
1
e (nata a [...] il [...]), e la madre, , e Persona_2 Parte_1
manteneva gli incontri della sola minore con il padre Persona_2 Controparte_1
In via istruttoria dava mandato al Servizio Sociale del comune di Solarino - luogo di dimora di (padre di ) - di relazionare, nel termine di giorni 60, Controparte_1 Persona_2
sullo stile di vita e le condizioni abitative e familiari di dava, altresì, Controparte_1 mandato all'EMI del distretto di Paternò/Bronte/Adrano e al personale dello spazio neutro di relazionare sul padre entro il termine di giorni 60. CP_1
Avverso il predetto decreto ha proposto reclamo la madre delle minori Parte_1
chiedendo di revocare lo stesso nella parte in cui disponeva la revoca DE incontri tra essa reclamante e le figlie e, conseguentemente, disporre il ripristino DE stessi al fine di valutare le possibilità di intervento e sostegno alla genitorialità.
La vicenda oggetto del presente procedimento prendeva le mosse da una segnalazione - datata 7 aprile 2024 - ove veniva comunicata la presenza di due minori in casa da sole;
le due minori, identificate dai Carabinieri di Paternò in e , Persona_1 Persona_2
venivano poi raggiunte dalla madre e immediatamente collocate - Parte_1 come da decreto emesso nell'ambito del procedimento di fronte al TM 74/20 - in struttura protetta (Villa NT AR DE GE, Catania), a partire dal 26 aprile 2024.
Al fine di meglio comprendere il decreto reclamato ed oggetto di codesto giudizio, preliminarmente pare utile ricostruire la vicenda che ha portato il TM, tramite decreto del 17 giugno 2024, alla dichiarazione di apertura della procedura di adottabilità delle due minori.
A tale decisione il T.M. perveniva a seguito del ricorso del 13 giugno 2024 del P.M. nonché alla luce delle relazioni del Servizio Sociale del comune di Paternò (la prima del 13 maggio
2024 e la seconda dell'11 giugno 2024) e della casa-famiglia Villa NT AR DE GE del 17 maggio 2024. Peraltro, il T.M. metteva in evidenza come cinque dei sette figli generati
Pt_ dalla erano stati dichiarati in precedenza adottabili ad esito di due distinti procedimenti.
In particolare, con il procedimento 94/19 AB, era stata dichiarata l'adottabilità dei minori:
, nata in [...] il [...], Persona_3 Persona_4
, nata in [...] il [...], entrambe figlie di e
[...] Persona_5 [...]
, nonché dei minori , nato a [...] il [...], e Parte_1 Persona_6 [...]
nato a [...] il [...], figli di e Persona_7 Parte_1 Controparte_1
il quale non li aveva riconosciuti.
2 Nell'ambito della procedura 74/20 - con sentenza 35/23 depositata in data 13 aprile 2023 - veniva altresì dichiarata adottabile la figlia minore della donna, , nata a Persona_8
Pt_ Catania il 19.6.2016. In tale procedimento il TM stabiliva che la e la minore Persona_2
dovessero essere collocate in una comunità per donne vittime di violenza;
al decreto non veniva data esecuzione a causa del trasferimento delle due in Romania. Dalla relazione dei servizi sociali di Paternò - datata 11 giugno 2024 - emergeva come , all'epoca Parte_1
già in stato di gravidanza della figlia , si fosse appositamente allontanata Persona_1
dal territorio italiano, spinta dal timore che entrambe le figlie potessero esserle sottratte dalle autorità italiane. Stante l'irreperibilità di , il procedimento 74/20 veniva Parte_1
archiviato.
Pt_ La difatti, faceva nuovamente ingresso in Italia nel gennaio 2024 e decideva di stabilirsi presso la casa dello zio materno - - sita a Paternò, via Ronsivalle 71, Persona_9
abitazione di dimensioni ridotte e in pessime condizioni igieniche. Nel corso della permanenza di in Romania, la relazione sentimentale con Parte_1 CP_1
si interrompeva e entrambi intraprendevano nuovi relazioni, la prima - per circa 6
[...]
mesi - con tale e il secondo con una donna con cui conviveva a Floridia. Persona_10
Circa le capacità genitoriali di , gli operatori del Servizio Sociale di Paternò Parte_1 dichiaravano che la stessa “continua a presentare un ruolo genitoriale e di accudimento del tutto inadeguato rispetto ad entrambe le figlie minorenni” e ancora “la madre, infatti, utilizza in maniera smodata il cellulare, è solita uscire da sola dalla comunità quotidianamente per alcune ore.”.
Tale trascuratezza e disorganizzazione nella gestione delle figlie minori emergeva, altresì, dalla relazione del 17 maggio 2024 della casa-famiglia Villa NT AR DE GE, ove
Pt_ al tempo erano collocate le minori e la madre. In particolare, tanto la quanto le di lei figlie minori, risultavano al momento dell'ingresso in comunità “trascurate e bisognevoli di interventi con riferimento sia all'igiene personale che all'alimentazione che Pt_ all'organizzazione della vita quotidiana”. La sig.ra aveva mostrato “rilevanti lacune genitoriali nella gestione delle figlie”, come dimostrato dal fatto che la piccola Per_2
indossasse ancora il pannolino, non fosse in regola con le vaccinazioni e utilizzasse abitualmente il biberon, mentre la piccola , non censita in Italia, non avesse con sé Per_1
alcun libretto vaccinale.
Con il decreto del 17.06.2014, il T.M. concludeva nei termini che seguono: “Tenuto conto della alquanto deficitaria capacità di accudimento di entrambe le minorenni da parte della madre e sussistendo il rischio concreto che , come già avvenuto in Parte_1
3 passato, si allontani dal territorio dello Stato italiano portando con sé le figlie, queste ultime devono essere affidate al servizio sociale del comune di Paternò, previa sospensione di
[...]
e di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia da Parte_1 Controparte_1
entrambi riconosciuta, , e della sola dalla Persona_2 Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia con contestuale nomina di tutore Persona_1 provvisorio per entrambe le minorenni che si individua nella persona dell'avvocato
del foro di Catania la quale potrà anche assumere la qualitas di difensore Controparte_2 tecnico di entrambe le minorenni”.
Per le ragioni di cui sopra, con il precedente decreto del 17 giugno 2024 il T.M., in accoglimento della ricorso del PM del 13 giugno 2024, dichiarava aperto il procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono e dunque di adottabilità delle minori
[...]
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
18.7.2021, e sospendeva la responsabilità genitoriale della madre di entrambe le minori
[...]
e del padre per la sola figlia da egli riconosciuta, Parte_1 Controparte_1 [...]
; minori che affidava al servizio sociale del comune di Paternò. Persona_2
Circa il collocamento delle minori, il primo giudice dava mandato al servizio sociale di
Paternò a collocare le stesse presso famiglia affidataria a scopo solidaristico con divieto assoluto di consegna della minore alla madre e della Persona_1 Parte_1
minore alla madre e al padre nelle Persona_2 Parte_1 Controparte_1
more del reperimento di famiglia affidataria, il Tribunale incaricava il personale della casa famiglia villa NT AR DE GE (Catania) - al tempo luogo di dimora della madre e delle minori - di attuare la massima vigilanza sulla madre atta a impedire la fuga della stessa con le figlie minori. Inoltre dava mandato al servizio sociale del comune di Paternò di realizzare un calendario di incontri tra la madre e entrambe le minori sue figlie e il padre e la sola figlia;
in particolare prescriveva che gli incontri dovessero Persona_2
realizzarsi presso spazio neutro, ogni 10 giorni e alla presenza di specialisti in grado di relazionare sul rapporto genitori-figlie.
Il Tribunale, disponeva inoltre procedersi con gli accertamenti istruttori ritenuti necessari
(con particolare riferimento alla prescrizione rivolta ai genitori di sottoporsi a test di verifica della struttura della personalità e delle competenze genitoriali presso l'EMI del distretto di
Paternò/Adrano/Bronte) e fissava per la data del 22.11.2024 l'udienza per l'audizione di
[...]
e Parte_1 Controparte_1
4 Alla predetta udienza, veniva acquista la relazione dell'EMI del 21.11.2024 e si procedeva all'ascolto di entrambi i genitori.
In particolare, dalla relazione dell'EMI del distretto di Paternò/Adrano/Bronte, emergeva anzitutto che soltanto la si fosse, come prescritto dal Tribunale, Parte_1
presentata per sottoporsi alla verifica della struttura della personalità e delle competenze genitoriali, mentre non si era presentato, comunicando al telefono Controparte_1
l'impossibilità di recarsi presso la sede, ma senza giustificare la sua assenza. Pt_ Circa la gli operatori dell'EMI giudicavano la stessa adeguata nell'aspetto e ben curata, nonché disponibile e cordiale. narrava del proprio passato e delle precedenti Parte_1 relazioni caratterizzate “inizialmente da meccanismi di idealizzazione e dipendenza per poi risultare persecutori, inadeguate ed aggressive” (si veda decreto del 13/12/24). La donna, con alle spalle esperienze abbandoniche, sembrava avere un rapporto di forte dipendenza dalla madre e una precarietà che la portava a un andirivieni costante tra Italia e Romania.
In merito alla nonna materna delle minori, , la stessa - sulla scorta di quanto Persona_11
relazionato dai servizi sociali di Paternò e contenuto nella relazione del 11.6.24 - era al tempo collocata con la figlia di anni 11, , presso la casa famiglia Villa Controparte_3
NT AR DE GE di Catania in esecuzione di un provvedimento del medesimo
Tribunale per i Minorenni.
Circa l'aspetto psicologico gli operatori ravvisavano, in primis, un deficit dell'attenzione e difficoltà nella concentrazione nonché, a livello intellettivo, un ritardo lieve diagnosticato sulla base delle matrici di Raven. Il profilo di personalità emergente dal Test di Rorschach veniva decritto dal TM come “caratterizzato da instabilità, confusione ed incoerenza cognitiva ed emotiva”, stante la riscontrata personalità ansiosa e insicura e l'approccio emotivo e confuso alle risposte date.
In merito alla funzione genitoriale, sulla base di quanto relazionato dall'EMI, il TM concludeva nei termini che seguono: “La funzione genitoriale è espletata in maniera immatura e caotica. Il genitore non tiene conto dei sentimenti del minore, non sembra avere contezza delle conseguenze dei suoi comportamenti, la funzione parentale è semplicistica
e minima, il soggetto non è in grado di trovare soluzioni opportune, è assente la funzione riflessiva genitoriale che implica un pensiero complesso che tiene conto della mente dell'altro, ossia il figlio, l'atteggiamento genitoriale è immaturo e confusivo.”.
Da ultimo, riguardo allo stile di attaccamento gli operatori lo descrivevano come “insicuro” probabilmente a causa di un “vissuto emotivo abbandonico ed a continui tentativi di creare
5 relazioni e nuovi attaccamenti che tuttavia recidivano nella caoticità e nella disorganizzazione non relazionale”.
La madre delle minori, , alla luce delle risultanze di cui sopra, veniva Parte_1 descritta dall'EMI come “genitore tendenzialmente disorganizzato imprevedibile e caotico”.
Sentita in udienza, la madre delle minori dapprima non rendeva alcuna Parte_1 dichiarazione, per poi aggiungere solamente “quattro dei miei figli sono stati dichiarati adottabili nei diversi procedimenti che hanno riguardato la mia persona”.
In merito al padre della minore , questi veniva sentito Persona_2 Controparte_1 dal TM all'udienza del 22/11/24. Di fronte al Tribunale il dichiarava di non essersi potuto CP_1 recare presso l'EMI a causa dell'attività lavorativa da egli svolta. Egli dichiarava, altresì, di essersi allontanato dall'Italia nel mese di maggio 2024 e avervi fatto ritorno nel mese di Pt_ novembre. Relativamente ai rapporti con la dichiarava di avere interrotto la relazione sentimentale un anno prima e che da allora solo in due occasioni riusciva a vedere la figlia a causa dei continui spostamenti della madre con le due minori e delle minacce telefoniche del nuovo compagno della donna.
Con decreto del 13 dicembre 2024 il Tribunale sospendeva gli incontri in spazio neutro tra la madre delle minori, , e entrambe le figlie, e Parte_1 Persona_1 [...]
alla luce di quanto emerso dalla relazione dell'EMI del 21.11.2024 ovvero che Persona_2 le competenze genitoriali erano “estremamente deficitarie” oltre a uno “stile di vita estremamente disordinato nonché la fragilità della sua struttura di personalità”. Rispetto alle possibilità di recupero delle competenze genitoriali, il TM reputava incompatibile con i tempi e le esigenze delle minori un eventuale percorso in tal senso. Pertanto, a parere del primo giudice, anche tenuto conto delle risultanze dei precedenti procedimenti aventi ad oggetto l'adottabilità DE altri figli della donna, la prosecuzione DE incontri sarebbe stata assolutamente improduttiva.
In via meramente sperimentale e in attesa di ulteriori accertamenti istruttori, il T.M. manteneva gli incontri in spazio neutro tra e la figlia da Controparte_1 Persona_2
potersi realizzare, su richiesta del genitore, ogni 10 giorni e alla presenza di personale specializzato chiamato a verificare e relazione sulla rapporto padre-figlia.
Con il proposto reclamo contesta la sussistenza dei presupposti per la Parte_1
declaratoria di sospensione DE incontri con le figlie ed assume che la revoca di detti incontri appare pregiudizievole per le minori che sin dalla nascita hanno vissuto con la propria madre. Si evidenzia, in ogni caso, l'incompletezza del quadro istruttorio su cui si è
6 basato il T.M. che, in maniera apodittica, ha valutato le pregresse vicende di adottabilità
Pt_ DE altri cinque figli senza consenitre alla di partecipare a percorsi di sostegno della genitorialità.
Si chiede, pertanto, la revoca del decreto impugnato e il ripristino DE incontri madre-figlie al fine di valutare la possibilità di intervenire a sostegno della genitorialità.
e il tutore delle minori benchè regolarmente citati non si costituivano in Controparte_1
giudizio.
Deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.05.2025 il difensore della reclamante dichiarava che il T.M. aveva emesso sentenza di adottabilità nei confronti dellle minori e Persona_1 Persona_2
e conseguentemete dichiarava di rinunziare al proposto reclamo.
[...]
Il P.G. ne prendeva atto e si rimetteva alla Corte che poneva la causa in decisione.
Preso atto della circostanza che la reclamante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a seguito della pronunzia di adottabilità delle minori e , Persona_1 Persona_2 ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve rilevarsi che parte reclamata, in considerazione della contumacia, non ha interesse alla prosecuzione del giudizio e che non occorre, pertanto,
l'accettazione della rinuncia.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio (Cass. 20839/2018).
Nulla sulle spese, perché il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso - diverso da quello in esame
- in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. (Cass. 23620/2017).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo iscritto al n.
1091/2024 R.G., per rinuncia agli atti del giudizio, e ne ordina la cancellazione dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Catania, 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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