Sentenza 29 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2019, n. 8935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8935 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 19491-2015 proposto da: LL TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STAMIRA n.39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GAETANO ANDREUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI IOSA
- ricorrente -
contro
ON IG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TOR FIORENZA n.56, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO UARBATO
- controricorrente -
avverso la sentenza n.3503/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PIETRO VENANZIO, in sostituzione dell'avv. LUIGI IOSA, per parte ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 7.4.2004 IL RE, erede legittimo di quinto grado di ED NA, conveniva in giudizio DO UI innanzi il Tribunale di Napoli, per sentir accertare che il testamento olografo con cui la defunta aveva istituito erede il convenuto non era stato scritto di pugno dalla de cuius, la quale inoltre versava in condizioni di incapacità di intendere e volere all'epoca dell'apparente redazione della scheda. Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda. Il Tribunale di Napoli, esperita C.T.U. grafica sulla scheda, rigettava la domanda. Interponeva appello l'IL lamentando con il primo motivo di gravame la violazione dell'art.50-bis c.p.c. perché il primo giudice non aveva deciso in composizione collegiale, e contestando con la seconda doglianza l'impianto motivo della decisione, poiché il Tribunale aveva apoditticamente recepito le conclusioni della C.T.U. senza tener conto delle altre emergenze istruttorie. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata n.3505/2014 dichiarava la nullità della prima decisione e, decidendo nel merito, confermava il rigetto della domanda Ric. 2015 n. 19491 sez. 52 - ud. 08-01-2019 -2- ritenendo accurata la disamina svolta dal C.T.U. in prime cure sull'autenticità della scheda testamentaria impugnata ed escludendo la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere della testatrice. Nell'ambito della motivazione, la Corte territoriale affermava altresì che per disconoscere il testamento l'attore avrebbe dovuto proporre querela di falso, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione IL RE affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso DO UI. Il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.221 e ss. c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere necessaria la querela di falso per contestare l'autenticità del testamento olografo. Ad avviso del ricorrente, che a sostegno della censura richiama la Sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.12307 del 17/06/2015, sarebbe infatti sufficiente la proposizione della domanda di accertamento negativo dell'autenticità della scheda testamentaria. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione, mossa dall'appellante, relativa all'utilizzazione, da parte del C.T.U., di scritture di comparazione diverse da quelle indicate dal Tribunale. Ad avviso del ricorrente, infatti, il Tribunale aveva indicato una sola scrittura comparativa, mentre l'ausiliario ne avrebbe utilizzate anche altre. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.116, 194 c.p.c. e 90 disp.att. c.p.c. in Ric. 2015 n. 19491 sez. 52 - ud. 08-01-2019 -3- relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe pronunziato ponendo a base del proprio ragionamento logico-giuridico una C.T.U. viziata, in quanto non fondata sull'unica scrittura di comparazione indicata dal Tribunale, ma anche su altre scritture comparative che non erano state ammesse dal primo giudice. Per ragioni logiche occorre scrutinare innanzitutto il secondo e il terzo motivo, che vanno dichiarati inammissibili sotto diversi e concorrenti profili. In primo luogo, con essi il ricorrente introduce una contestazione all'operato del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di merito deducendo un vizio dell'elaborato peritale, ma non dà atto di aver sollevato la questione immediatamente dopo il deposito della relazione dell'ausiliario, limitandosi ad allegare di aver proposto motivo di appello sul punto (cfr. pag.8 del ricorso). In argomento, va ribadito che "Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.19427 del 03/08/2017, Rv.645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n.4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n.15747 del 15/06/2018, Rv. 649414). Inoltre, le censure attengono al merito della controversia, e segnatamente al tema della valutazione delle prove, riservato al giudice di merito e non utilmente deducibile in Cassazione. Infatti "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità Ric. 2015 n. 19491 sez. 52 - ud. 08-01-2019 -4- dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. L, Sentenza n.11933 del 07/08/2003, Rv.565755; Cass. Sez. L, Sentenza n.322 del 13/01/2003, Rv.559636). Infine, le due censure non presentano un sufficiente grado di specificità, posto che con esse il ricorrente affronta il tema della diversità delle scritture comparative utilizzate dal C.T.U. rispetto all'unica che sarebbe stata ammessa dal primo giudice, ma non riporta neanche per stralci l'elaborato tecnico, se non per la sola citazione contenuta a pag.10 del ricorso (relativa al punto dell'elaborato peritale in cui l'ausiliario elenca le scrittura comparative utilizzate), ed in tal modo non chiarisce se effettivamente la valutazione del perito sia stata influenzata, ed in che misura, dalle scritture comparative ulteriori di cui si discute. In linea di principio, infatti, l'utilizzazione da parte del consulente tecnico di scritture aggiuntive rispetto all'unica indicata dal giudice potrebbe non inficiare l'indagine, laddove da detti documenti l'ausiliario abbia tratto soltanto argomenti Ric. 2015 n. 19491 sez. 52 - ud. 08-01-2019 -5- \, confermativi dell'analisi già condotta sulla base della scrittura comparativa indicata dal giudice. Dall'inammissibilità del secondo e terzo motivo deriva il rigetto del primo in quanto se da un lato è vero che —in termini astratti— l'affermazione della Corte di Appello, circa la necessità della querela di falso per la contestazione del testamento olografo, è oggettivamente erronea e contrasta con i principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.12307 del 15/06/2015, Rv. 635554; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.109 del 04/01/2017, Rv. 642186) va tuttavia osservato che, in concreto, la decisione della Corte territoriale è fondata non soltanto su tale erroneo argomento, ma anche sulla ritenuta autenticità della scheda testamentaria impugnata, confermata dalla C.T.U., e sulla sussistenza della capacità di intendere e volere della testatrice. E' quindi sufficiente correggere la motivazione nei sensi di quanto appena indicato, tenendo fermo l'esito reiettivo della domanda cui anche la Corte partenopea era pervenuta. In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, Ric. 2015 n. 19491 sez 52 - ud. 08-01-2019 -6- che liquida in € 5.300 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se