Art. 4.
Gli atti e documenti per il trapasso dei beni e delle attivita' e passivita' di cui ai precedenti articoli ed ogni altro atto inerente sono esenti da tassa di bollo e sono soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria.
In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui all' art. 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.
Gli atti e documenti per il trapasso dei beni e delle attivita' e passivita' di cui ai precedenti articoli ed ogni altro atto inerente sono esenti da tassa di bollo e sono soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria.
In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui all' art. 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.