Art. 8. (Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per regolare nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia tel carattere libero e segreto del voto; b) possibilita' del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; c) utilizzazione degli ufflci consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, ed a trasmetterli ad appositi uffici in Italia; d) individuazionc delle modalita' per lo spoglio e lo scrutinio dei voti; e) possibilita' per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti; f) garanzia della completezza di informazione e della liberta' di propaganda per le candidature e per le liste. 2. I decreti legislativi sono emanati con decreto tel Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore tella presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni.
Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. I decreti legislativi si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione degli articoli 48 , 56 e 57 della Costituzione , istitutiva delle circoscrizioni per l'estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 3. Con apposite norme si provvedera' altresi' a regolare la possibilita', per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalita' definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo. Con analoghe norme si provvedera' a regolare la possibilita' di votare per il personale di navigazione aerea che si trovi all'estero per motivi di servizio. 4.Il Governo, contestualmente all'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 7, e' delegato altresl a provvedere alla ulteriore revisione dei collegi elettorali conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7 per i collegi elettorali nazionali.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro lo stesso termine e con le stesse modalita' previsti per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche storico- culturali del territorio; b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari; c) i collegi possono essere composti dal territorio di piu' Stati esteri e non possono dividere il territorio di Stati esteri, salvo che un medesimo Stato comprenda al suo interno piu' collegi; d) il numero degli elettori residenti in ciascun collegio puo' discostarsi di non oltre il 20 per cento dalla media degli elettori residenti nei collegi all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.
6. Ai fini dell'attribuzione dei 20 seggi per l'elezione della Camera dei deputati si computano esclusivamente i voti espressi nell'ambito dell'unica circoscrizione estera.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per regolare nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia tel carattere libero e segreto del voto; b) possibilita' del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; c) utilizzazione degli ufflci consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, ed a trasmetterli ad appositi uffici in Italia; d) individuazionc delle modalita' per lo spoglio e lo scrutinio dei voti; e) possibilita' per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti; f) garanzia della completezza di informazione e della liberta' di propaganda per le candidature e per le liste. 2. I decreti legislativi sono emanati con decreto tel Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore tella presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni.
Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. I decreti legislativi si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione degli articoli 48 , 56 e 57 della Costituzione , istitutiva delle circoscrizioni per l'estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 3. Con apposite norme si provvedera' altresi' a regolare la possibilita', per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalita' definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo. Con analoghe norme si provvedera' a regolare la possibilita' di votare per il personale di navigazione aerea che si trovi all'estero per motivi di servizio. 4.Il Governo, contestualmente all'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 7, e' delegato altresl a provvedere alla ulteriore revisione dei collegi elettorali conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7 per i collegi elettorali nazionali.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro lo stesso termine e con le stesse modalita' previsti per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche storico- culturali del territorio; b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari; c) i collegi possono essere composti dal territorio di piu' Stati esteri e non possono dividere il territorio di Stati esteri, salvo che un medesimo Stato comprenda al suo interno piu' collegi; d) il numero degli elettori residenti in ciascun collegio puo' discostarsi di non oltre il 20 per cento dalla media degli elettori residenti nei collegi all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.
6. Ai fini dell'attribuzione dei 20 seggi per l'elezione della Camera dei deputati si computano esclusivamente i voti espressi nell'ambito dell'unica circoscrizione estera.