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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/06/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3134 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CORSO CANALGRANDE N. 16
MODENA, presso lo studio dell'avv. FERRARINI NICOLÒ,
rappresentata e difesa dall'avv. FERRARINI NICOLÒ
ATTRICE
nei confronti di
C.F. , Controparte_1 C.F._2
, C.F. , Controparte_2 C.F._3
, C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
, C.F. , Controparte_4 C.F._5
, C.F. , Controparte_5 C.F._6
1
, C.F. , elettivamente Controparte_7 C.F._8
domiciliati in VIA CLAUDIA 76 MARANELLO, presso lo studio dell'avv.
FONTANA ANTONELLA, rappresentati e difesi dall'avv. FONTANA
ANTONELLA
In punto a: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 7.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio ai sensi dell'art. 557 c.c. – in qualità di erede di , Persona_1
deceduto il 24/02/2020 vedovo e senza figli - , Controparte_1 CP_7
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_5
e , lamentando la lesione della quota di legittima
[...] Controparte_2
del proprio dante causa da parte della moglie, deceduta in Persona_2
data 23.10.2016 che nel suo testamento olografo, pubblicato il 22.11.2016,
aveva nominato eredi universali i nipoti ex fratre, odierni convenuti,
pretermettendo il coniuge, Persona_1
2 Chiedeva dunque accertarsi l'intervenuta lesione nella quota di legittima del proprio dante causa, il de cuius e dichiararsi parzialmente Persona_1
inefficaci le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo della defunta;
conseguentemente, disporsi la reintegrazione Persona_2
della legittima, mediante la riduzione delle disposizioni lesive eccedenti la quota di metà di cui la de cuius poteva disporre, e la correlativa Per_2
assegnazione della quota di metà dell'intero asse ereditario a favore dell'attrice, quota che quantificata in Euro €. 54.983,00 sulla base dei valori indicati nella denuncia di successione presentata dagli eredi in via Per_2
subordinata, nell'ipotesi in cui taluni cespiti oggetto delle disposizioni di ultima volontà della de cuius fossero fuoriusciti dal Persona_2
patrimonio dei convenuti, chiedeva disporsi la restituzione dei beni all'asse ereditario nei confronti di qualsiasi terzo ne avesse acquisito la proprietà,
ovvero, in via ulteriormente gradata, ove non fosse possibile la restituzione in natura, la restituzione del correlativo valore per il quale detti cespiti erano stati ceduti;
in caso di accoglimento della domanda di riduzione e, previo esperimento della procedura di mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. Vo
28/10, accertarsi il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra attrice e convenuti in relazione ai beni descritti, con formazione delle quote di ciascuno dei coeredi ed attribuzione ai singoli coeredi della quota a ciascuno spettante, nei termini meglio indicati in citazione, in ogni caso,
ordinando ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723 c.c., disponendo la
3 prestazione all'attrice degli eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento dei frutti civili, in proporzione alla quota ereditaria a lei spettante, con vittoria di spese.
Si sono costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto della pretesa di parte attrice, con difese così compendiabili:
- carenza di legittimazione ad agire dell'attrice in quanto il testamento di deve ritenersi apocrifo e dunque nullo;
Persona_1
- la sig.ra è stata assunta in data successiva alla redazione del Parte_1
testamento, onde appare improbabile che il de cuius abbia inteso beneficiarla;
- era incapace di intendere e volere al momento della Persona_1
redazione del testamento in quanto la sua situazione fisica e psichica era già
compromessa, come evincibile dalla documentazione medica in atti;
- il coniuge era stato pretermesso da parte della moglie Persona_2
per indegnità ex 463 c.c. perché in vita le aveva puntato la pistola alla fronte;
- aveva rinunciato per facta concludentia all'azione di Persona_1
riduzione;
- di qui il difetto di legittimazione attiva dell'attrice alla proposizione dell'azione;
- l'asse ereditario della era di diversa consistenza (come meglio Per_2
esplicitato nella comparsa di costituzione e risposta);
4 - ancorché titolare unicamente del diritto di abitazione Persona_1
sull'abitazione coniugale, con contratto di locazione 01/01/2017 della durata di quattro anni aveva concesso in godimento il piano superiore dell'unità
immobiliare ed il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione già prima del decesso del sig. pur continuando ad Per_1
occupare l'immobile, con evidente grave danno per i convenuti eredi,
costretti sia a dover sopportare esborsi per la manutenzione dell'immobile,
senza goderne dei frutti, sia a dover affrontare le spese legali necessarie ad ottenere il rilascio dell'immobile.
Chiedevano, dunque, in via principale, previo accertamento che il testamento attribuito a datato 28.01.2017 non proveniva Persona_1
dal medesimo, ovvero non era olografo né autentico, bensì falso e nullo e/o annullabile, respingersi le domande formulate da parte attrice, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni per aver agito in mala fede e colpa grave;
in via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui fosse accertata la qualità di erede di in capo all'attrice, previo accertamento Persona_1
della validità ed efficacia delle disposizioni testamentarie 23.02.2004 di
, ovvero dell'intervenuta legittima rinuncia di Persona_2 Per_1
ai propri diritti successori nei confronti della moglie, respingersi le
[...]
domande di parte attrice e dirsi tenuta la stessa a rifondere ai convenuti eredi i frutti della locazione indebitamente percepiti dal defunto;
nell'ipotesi in cui fosse accertata la qualità di erede di in capo all'attrice, Persona_1
5 nonché accertata e riconosciuta la legittima condizione di erede di quest'ultimo nei confronti della moglie previo Persona_2
accertamento e determinazione della consistenza dell'esatto compendio ereditario di tenuto conto delle circostanze di fatto Persona_2
intervenute, nonché dei debiti e delle spese successorie, condannarsi l'attrice a rifondere ai convenuti eredi la quota del 50% dei debiti della defunta e delle spese successorie dai medesimi sostenute nella Persona_2
misura di €. 11.677,56 (od in quella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia), nonché a rifondere ai convenuti eredi il 50% dei frutti della locazione indebitamente percepiti dal defunto, il tutto ove possibile,
mediante compensazione con l'attribuzione della quota ereditaria;
in ogni caso condannarsi l'attrice a risarcire i danni subiti dai convenuti a causa dell'illegittima locazione dell'immobile posto in Modena, Via F.lli Rosselli n.
41, nella misura di €. 20.000,00 (od in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia); respingersi la domanda di scioglimento di comunione ereditaria e divisione in quanto inammissibile ed improcedibile,
con vittoria di spese.
La causa era istruita documentalmente e tramite ctu grafologica e all'udienza del 7.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va premesso, quanto alla domanda proposta in via principale dai convenuti di nullità del testamento per apocrifia che, con ctu grafologica depositata in
6 data 6.03.2024 è stato accertato che “il testamento olografo a nom Per_1
pubblicato per atto del notaio di Modena in data
[...] Per_3
27/01/2017 è autografo” (cfr. conclusioni di cui all'elaborato peritale in atti).
Quanto all'appellativo “fedele badante” con cui il de cuius si riferisce all'attrice, si osserva che quest'ultima ha prodotto il contratto di lavoro datato 26.04.2016 e le buste paga da giugno 2016 (docc. 5 e 6 parte attrice),
da cui si evince che il rapporto lavorativo ha avuto inizio prima della redazione del testamento olografo (27.01.2017).
Pertanto, anche a voler attribuire al pregresso rapporto di lavoro natura dirimente ai fini dell'identificazione dell'erede testamentaria, non può
sostenersi che la sua instaurazione sia successiva alla redazione delle ultime volontà del de cuius, il che rende verosimile che per “fedele badante” il non potesse che intendere l'odierna attrice, non essendo emersi Per_1
ulteriori rapporti lavorativi in essere a tale data.
Quanto alla dedotta incapacità di intendere e di volere del de cuius, sebbene indubbiamente le sue condizioni fisiche e psichiche fossero senz'altro deteriorate, dalla documentazione depositata da parte convenuta emerge che, all'esito della visita INPS del 15.11.2015, sebbene siano state rilevate diverse patologie fisiche, la cognitività del risultava “nella norma” Per_1
(doc. 5 parte convenuta); e ancora, nella lettera di dimissioni del 10.02.2020
con riferimento a visita del 15.11.2019 il paziente è indicato come vigile,
7 collaborante ed orientato nello spazio e nel tempo (cfr. documentazione medica di cui al doc. 6 parte convenuta).
Infine, parte attrice ha prodotto attestazione del medico curante del Per_1
dott. (doc. 7) in cui si certifica alla data del 11.07.2018 che il Persona_4
era in grado di intendere e volere. Per_1
Quanto alla nomina di amministratore di sostegno in data 8.06.2017 si osserva che essa non può ritenersi per sé stessa rilevante, salvo che il
Giudice tutelare abbia nel decreto espressamente privato il beneficiario della capacità di testare – evenienza non verificatasi nella specie.
Si aggiunga che, essendo il testamento atto personalissimo, la prova della incapacità naturale idonea a determinare incapacità a testare ai sensi dell'art. 591 c.c., deve essere particolarmente rigorosa.
Viene sottolineato, infatti, che non è sufficiente che fosse normalmente alterato il processo di formazione ed estrinsecazione della volontà del testatore, occorrendo, invero, che lo stato psico-fisico del testatore fosse tale,
nel momento di confezione del negozio testamentario, da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, il che andrà
provato in modo rigoroso (Cassaz. n.
9508/2005; 8079/2005; 10571/1998; 2074/1985; 3411/1978).
Nemmeno sarebbero sufficienti l'impossibilità di parola o di movimento autonomo da parte del testatore (Trib. Roma 6.7.2010).
8 Né la concessione dell'indennità per invalidità civile è idonea e sufficiente ad integrare la rigorosa prova dell'incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione dell'atto (App. Catania 14.6.2019).
L'incapacità naturale deve essere stata tale da comportare, se fosse stata abituale, la pronunzia di interdizione (Cassaz.
nn.1444/2003; 5620/1995; 4499/1986; 2692/1979; Trib. Frosinone
8.11.2016).
Pertanto, va esclusa in presenza di un minimo decadimento delle facoltà
mentali (Cassaz. 8728/2007).
Nel caso di specie non si ritiene raggiunta, alla luce della documentazione in atti, la prova rigorosa dell'incapacità al momento della redazione della scheda testamentaria, onde anche tale profilo di invalidità del testamento appare privo di fondatezza.
Quanto alla dedotta indegnità a succedere di non se ne Persona_1
ritengono sussistere i requisiti essendo del tutto inidonea a fornirne la prova la mera frase contenuta nel testamento di datato Persona_2
23.02.2004 da cui si evincerebbe che il le avrebbe puntato una Per_1
pistola alla tempia 35 anni prima.
Invero a prescindere dalla genericità della descrizione della condotta,
peraltro rimasta del tutto indimostrata, essa per come descritta dalla moglie nel testamento è inidonea ad integrare il primo requisito dell'art. 463 c.c.
(omicidio o tentato omicidio), adombrando essa al limite una minaccia con
9 l'aggravante di “aver puntato l'arma da fuoco”, non già un episodio di tentato omicidio.
Infine, sulla pretesa rinunzia da parte del defunto giova osservare Per_1
che la rinunzia all'azione di riduzione, che ha per oggetto il diritto potestativo del legittimario, si distingue dalla rinunzia all'eredità (art. 519) e non è pertanto soggetta a requisiti di forma (Cassaz. n.10775/1996), potendo avvenire sia espressamente, mediante atto recettizio diretto a coloro che ne sono i beneficiari (Cassaz. n.3299/1962), sia per fatti concludenti (Cassaz. n.
4230/1987), ovvero un comportamento incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (Cassaz, 1373/2009; cfr. anche Cassaz. n.
8001/2012).
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “il legittimario leso può
rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
03/09/2013, n. 20143).
Nel caso di specie, i comportamenti attribuiti dai convenuti al non Per_1
appaiono univocamente riconducibili alla sua volontà di rinunziare
10 all'azione di riduzione, tale non potendosi certo considerare la mera circostanza di non avere autonomamente impugnato il testamento della moglie.
Quanto al rinnovato invito formale e scritto a presentarsi per la sottoscrizione del riconoscimento di legittima effettuato a mezzo di raccomandata inviata all'amministratore di sostegno del sig. Persona_1
da parte del Notaio incaricato, nel mese di ottobre 2017, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della successione, al quale non avrebbe dato alcun riscontro, nessun elemento di valutazione è stato prodotto dai convenuti in ordine al rifiuto di presenziare.
Pertanto non possono dirsi integrati i requisiti di una rinunzia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 557 c.c..
può dunque, in forza delle superiori argomentazioni, Persona_1
considerarsi chiamato all'eredità della moglie premorta Persona_2
Venendo all'azione di riduzione proposta da in Parte_1
qualità di erede del legittimario ai sensi dell'art. 557 comma 1, essa è
fondata, avendo la moglie del con testamento olografo pubblicato Per_1
per atto del Notaio di Modena in data 22.11.2016 N. Per_5
Rep.55544/Rac.18819, lasciato tutti i suoi beni ai convenuti, nipoti ex fratre,
in violazione dell'art. 540 c.c., secondo cui al coniuge, in caso di assenza,
come nella specie, di figli (essendo l'unico figlio deceduto Persona_6
il 2.01.2010), è riservato 1/2 dell'eredità.
11 Ai fini del calcolo della quota di eredità spettante in concreto all'attrice (1/2)
ed ai convenuti (1/2 ovvero la disponibile), occorre formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti (art. 556 c.c.).
Nel caso di specie, è pacifico che al momento del suo decesso
[...]
fosse titolare di un saldo attivo di conto corrente nonché del Per_2
diritto di piena proprietà su alcuni cespiti immobiliari nel Comune di
Modena e da una quota di comproprietà di un quarto su altri cespiti nel
Comune di Serramazzoni.
Quanto ai cespiti siti nel Comune di Modena, trattasi del diritto di piena proprietà su di un fabbricato da terra a cielo ad uso civile abitazione, già
immobile coniugale, sito in Modena, Via F.lli Bandiera n.41 con annessa area cortiliva, nonché su un appezzamento di terreno agricolo confinante ed attiguo con l'area su cui sorge il fabbricato, entrambi, censiti come segue: –
la casa, in Catasto Fabbricati del Comune di Modena al Fg 212, Mapp, 23,
Sub.3 Via Fratelli Bandiera 41 P.T-1-2 Cat A/7 Cl 2 Vani 7 Rendita 596,51;
– il terreno, in Catasto Terreni del Comune di Modena al Fg.212, con i mappali: n. 59 della Superficie di 0.47.79 e Rendita 53,07 e n. 201, della
Superficie di 0.66.59 e Rendita 72,22.
Quanto ai cespiti nel Comune di Serramazzoni, come detto, era caduta in successione la quota di un quarto del diritto di proprietà su un appartamento e su un terreno, censiti come segue: – l'appartamento, in
12 catasto fabbricati del predetto comune al Fg 23 mapp 73, Via Poggio Valle
637 P T-1 cat A2 Cl.1, Vani 3 rendita 278,89; – il terreno, in Catasto
Terreni al fg.23 con il mapp 69 della superficie di 0.05.76, rendita 1,76.
Quanto al saldo del conto corrente, si trattava del conto corrente intestato alla signora acceso presso la BPER di Modena - Conto Corrente Per_2
n.27001 portante all'apertura della successione, un saldo attivo dell'importo di Euro 11.814,68 (cfr. copia denuncia di successione, doc. 3 fasc. att.).
I convenuti deducono che nella determinazione dell'asse ereditario occorrerà tenere conto:
- delle spese successorie e dei debiti ereditari cui questi ultimi hanno dovuto far fronte in seguito all'accettazione dell'eredità; in particolare gli eredi avrebbero sostenuto i seguenti esborsi: € 6.200,00 per spese funerarie,
€9.131,65 per imposte e compensi di successione, € 1.660,30 per saldo spese Residenza Ducale, €. 685,89 per restituire ad Inps somme indebitamente erogate alla defunta, € .5.859,69 per spese legali Avv. G.
Rossi per patrocinio causa promossa dalla defunta avanti la Corte d'Appello
di Bologna, € 320,00 per demolizione auto, € 1.015,04 per spese legali Avv.
Mango per patrocinio mediazione e assistenza vertenza cespiti Comune di
Serramazzoni, € 79,33 per bollette Vodafone e Consorzio Burana, € 63,52
per competenze bancarie, per complessivi € 23.355,12.
Ai fini della determinazione della eventuale quota di legittima del sig.
la determinazione del valore della massa ereditaria non Persona_1
13 potrà prescindere dall'attribuzione pro quota delle predette spese, ove documentate.
La determinazione dell'ammontare delle singole quote spettanti agli eredi,
dovrà effettuarsi tramite CTU, al quale sarà devoluta anche la predisposizione di un progetto di divisione, per il cui svolgimento va disposta la rimessione in istruttoria della causa.
Del pari tramite la CTU andrà accertato l'ammontare di eventuali crediti vantati dai convenuti nei confronti della massa, sulla base della documentazione contabile prodotta.
Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dai convenuti,
volta ad ottenere i canoni di locazione indebitamente percepiti e la restituzione delle spese per ottenere il rilascio dell'immobile, essa va disattesa in quanto del tutto sfornita di qualsiasi elemento probatorio, oltre che formulata in maniera generica.
Le spese dovranno essere liquidate nel prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda volta a far valere la nullità/invalidità del testamento olografo di;
Persona_1
- accerta la qualità di erede di in capo a Persona_1 Parte_1
[...]
14 - accerta la qualità di erede di in capo a;
Persona_2 Persona_1
- accoglie le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima formulate da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara che alla stessa spetta la quota di riserva pari a 1/2 dell'asse ereditario di;
Persona_2
-rigetta ogni altra domanda;
- dispone in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 18.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Eleonora Ramacciotti Riccardo Di Pasquale
15