TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1890 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1890 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, con lettura del dispositivo n. 666/2025, introdotta da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Manfredi Burgio, ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati presso il suo Studio e presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Massimo Cannella, ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento del danno da inadempimento.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia: “voglia il Tribunale di Prato condannare la società
con sede in 26900 LO, Via del Commercio 3 (P. IVA: ) (pec: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, viale Email_1
IA RI 23, presso e nello studio del suo procuratore e difensore Avv. Giuseppe Massimo Cannella (pec:
, al pagamento della somma di € 20.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, Email_2 per i titoli di cui in narrativa, con interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. o rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata, dal 15 aprile 2023 (o, in ipotesi, dal 14 giugno 2023, data della messa in mora) al saldo. Con condanna al pagamento delle spese anche generali, anche della fase di mediazione e compenso difensivo”;
Per parte resistente: come da memoria di costituzione, ossia: “rigettare tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni sopra esposte”;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, e Parte_1 avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze la Parte_2 [...] chiedendone la condanna al pagamento di euro 20.000,00, oltre interessi Controparte_2
e rivalutazione monetaria dal 15 aprile 2023 o in ipotesi dal 14 giugno 2023 al saldo.
A fondamento della domanda avevano allegato che: il 25 giugno 2021 avevano stipulato con di EG MI e con di LO un Controparte_3 Controparte_1 contratto con il quale, in qualità rispettivamente di usufruttuario e nudo proprietario di un capannone sito in Calenzano, via Volta n. 43 e 47, locato a avevano autorizzato il subentro di CP_3
nel rapporto locatizio dal 1° luglio 2021 mentre quest'ultima si era impegnata al CP_1 rilascio dei locali entro e non oltre il 31 marzo 2023; all'art. 7 era stata fissata la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze;
l'immobile era stato in precedenza promesso in vendita a CP_4 con contratto preliminare del 24 marzo 2021; a
[...] Controparte_5 causa di alcune problematiche urbanistiche ed edilizie le parti avevano concluso il 30 settembre 2021 una transazione, il cui articolo 4 recitava: “Viene concordemente individuato nel 31.3.2023 il termine entro il quale la dovrà liberare il fabbricato. Per quella data l'immobile Controparte_1 dovrà essere rilasciato nella completa disponibilità della Società. Nei quindici giorni successivi alla liberazione così avvenuta, la società dovrà versare ai signori la ulteriore somma di euro Parte_1
20.000,00 (ventimila/00) a mezzo di assegno o bonifico bancario”; il 16 dicembre 2022, Cont approssimandosi la menzionata data del 31 marzo 2023, aveva indirizzato a CP_1 una comunicazione con la quale, contestando il proprio recesso dal contratto e l'impegno a rilasciare il capannone, l'aveva rassicurata circa la propria intenzione di liberarlo il prima possibile, chiedendo un ulteriore termine di 10 mesi decorrente dal 31 marzo 2023; il 21 gennaio 2023 il legale di CSP aveva risposto alla comunicazione contestandone il contenuto e ribadendo la necessità che l'impegno preso fosse rispettato;
il 14 marzo 2023 il legale di aveva nuovamente contestato CP_1
Cont la validità di quest'ultimo; il 31 marzo 2023 l'immobile non era stato rilasciato e in pari data aveva minacciato di agire in sede giudiziaria;
solo il 5 giugno 2023 gli odierni ricorrenti avevano appreso della mancata liberazione;
con lettera del 14 giugno 2023 avevano dunque intimato all'odierna resistente il pagamento di euro 20.000,00, corrispondente al danno subito;
la mediazione aveva avuto esito negativo.
Si era costituita innanzi al Tribunale di Firenze anche la quale aveva Controparte_1 eccepito l'incompetenza territoriale e chiesto la conversione del rito sommario in ordinario e, nel merito, il rigetto della domanda.
2 A fondamento della propria difesa, aveva allegato che: la società svolgeva attività di presa in carico e gestione di archivi, biblioteche e di classificazione, inventariazione, digitalizzazione e microfilmatura di documenti per conto di imprese e amministrazioni;
il 2 febbraio 2021 l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) della Toscana le aveva comunicato l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione archivi, digitalizzazione e scarto della documentazione sanitaria e amministrativa delle Aziende Sanitarie della Toscana, precedentemente affidato a quest'ultima aveva svolto la propria attività presso il capannone di CP_3
Calenzano oggetto di causa in forza di contratto di locazione ad uso commerciale per un periodo di 6 anni più sei anni e dunque dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2025; aveva quindi CP_1 chiesto a di poter subentrare nel contratto;
i locatori avevano acconsentito al CP_3 subentro a patto che l'immobile fosse liberato entro il 31 marzo 2023; il 25 giugno 2021,
, e i locatori avevano quindi concluso un accordo in cui si dava CP_1 CP_3 atto della cessione del contratto e si impegnava al rilascio entro la data stabilita;
CP_1
a partire da giugno 2021 la società aveva tentato di organizzare il trasferimento della propria attività entro il 31 marzo 2023, senza esito;
la società era rimasta estranea alla transazione conclusa tra i Cont e il 30 settembre 2021, contestualmente alla transazione, era stato stipulato il Parte_1
Cont rogito, con subentro di nel contratto di locazione;
il 17 aprile 2023 CSP aveva presentato istanza di mediazione e nel corso della procedura era stato concluso un nuovo contratto di locazione, con decorrenza dal 4 luglio 2023.
Con ordinanza del 17 giugno 2024 il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio e, all'esito del deposito delle memorie integrative, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Prato.
La causa è stata riassunta innanzi a questo Tribunale ed istruita sui documenti prodotti.
All'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della discussione orale, il giudice ha pronunciato il dispositivo, fissando in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
***
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere nei confronti di il risarcimento del danno, nella misura di euro 20.000,00, derivante dal mancato CP_1 rilascio del capannone di Calenzano entro il 31 marzo 2023.
L'obbligo di risarcire il danno consegue nel nostro ordinamento alla realizzazione di un fatto illecito il quale, a sua volta, può configurarsi come inadempimento ad un obbligo preesistente (responsabilità
c.d. contrattuale o da inadempimento) ovvero alla realizzazione di un altro fatto ingiusto
(responsabilità c.d. extracontrattuale o aquiliana).
3 Con la propria ricostruzione i ricorrenti sembrano evocare la prima ipotesi, sul presupposto che con la scrittura del 25 giugno 2021 si era impegnata proprio nei confronti di CP_1 Pt_1
e all'epoca rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario del
[...] Parte_2 capannone, a liberare entro il 31 marzo 2023 l'immobile nella cui conduzione la società stava subentrando al posto di CP_3
La pattuizione, infatti, accedeva ad un contratto trilaterale con il quale aveva ceduto, CP_3 con l'assenso del locatore, a la propria posizione contrattuale di conduttrice, CP_1 mentre quest'ultima aveva definito con i la durata del rapporto, presentando Parte_1 contestuale disdetta con effetto dal 31 marzo 2023 (allegato 1 alla citazione).
Con il rogito del 30 settembre 2021, l'immobile era stato trasferito a
[...]
(si veda la transazione conclusa in pari data, doc. 9, Controparte_6 parte resistente), la quale era automaticamente subentrata nel rapporto locatizio, come disposto dall'art. 1602 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2023, n. 10203, rv. 667401-
01: “A norma dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato, subentrando dal giorno dell'acquisto in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore”).
Da tale data, dunque, i essendo rimasti privi della qualità di parte locatrice, hanno Parte_1 anche perso la legittimazione a far valere i relativi diritti contrattuali e, tra essi, quello ad ottenere la liberazione dell'immobile entro la data convenuta. Non assume rilievo, al riguardo, che il termine finale del rapporto sia stato stabilito con una scrittura separata e successiva al contratto di locazione originario: con il contratto del giugno 2021, infatti, ha presentato disdetta (con CP_1 effetto dalla data del 31 marzo 2023), così influenzando la regolamentazione del rapporto tra parte conduttrice e parte locatrice.
Del resto, il locatore è l'unico soggetto legittimato a ricevere la disdetta e a pretendere il rilascio del bene e dunque l'unico creditore della corrispondente prestazione. Vige, infatti, il principio di relatività degli effetti del contratto, posto dall'art. 1372 c.c.
Perciò, la parte ricorrente, non potendo vantare la posizione creditoria rispetto alla prestazione di rilascio dell'immobile, non può neanche invocare l'illecito contrattuale che consegue al suo inadempimento.
Ciò non esclude, però, che tale illecito contrattuale possa riverberare le proprie conseguenze dannose al di fuori della sfera giuridica del creditore, attingendo soggetti estranei al rapporto obbligatorio:
l'inadempimento dell'obbligazione può generare responsabilità non solo verso la controparte, ma anche verso i terzi che subiscano danni a causa di tale inadempimento.
4 Nel caso in esame, ad esempio, i ssumono che la mancata liberazione del capannone Parte_1 secondo i tempi previsti abbia leso la propria posizione di parte venditrice dello stesso immobile, impedendole di incrementare il prezzo della compravendita mediante l'incameramento dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 che la parte acquirente aveva promesso di corrispondere (con la transazione del 30 settembre 2021) se avesse ottenuto la disponibilità del bene entro il 31 marzo 2023.
A tal proposito, tuttavia, si deve considerare che il pregiudizio subito dal terzo per effetto di un illecito contrattuale può essere suscettibile di risarcimento ex art. 2043 c.c. (non essendo invocabile la fattispecie di cui all'art. 1281 c.c. da soggetti diversi dal creditore) a condizione che il danno riguardi un interesse meritevole di tutela (configurandosi come “ingiusto” alla luce della norma) e che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso (ex art. 1223, c.c., applicabile anche alla responsabilità aquiliana in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.).
Sotto il primo aspetto, si osserva che il fatto illecito riguarda la violazione di una pattuizione tesa a soddisfare l'interesse della parte locatrice, titolare del diritto di proprietà e di usufrutto, ad ottenere la disponibilità del capannone entro una certa data;
non pare, perciò, meritevole di tutela l'interesse del terzo, che proprietario non è più, né vanta altro diritto di godimento sul bene, a vederlo liberato entro la data concordata con il conduttore.
Sotto il secondo aspetto, va premesso che a norma dell'art. 1223 c.c., l'ambito del danno risarcibile
è circoscritto dal criterio della regolarità causale. I danni devono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma possono essere anche risarciti i danni mediati e indiretti rientranti nella serie delle conseguenze normali del fatto (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2013, n. 4043, rv.
625453; Cass. civ. Sez. I Sent., 23/12/2010, n. 26042, rv. 615614; sulla distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2019, n. 22857, rv. 655090-
01).
Il nesso prefigurato dalla norma evidentemente non sussiste, considerato che il collegamento tra il danno evento (la ritardata liberazione dell'immobile) e il danno conseguenza (il mancato incameramento della somma di euro 20.000,00) è stato creato dagli stessi ricorrenti mediante la Cont conclusione della transazione del settembre 2021 con Tale contratto, interponendosi tra il danno evento e il danno conseguenza impedisce di ravvisare un nesso diretto ed immediato tra il primo ed il secondo, che non può essere considerato conseguenza “normale” del primo.
Non ricorrono, dunque, gli estremi dell'obbligazione risarcitoria evocata con la domanda giudiziale.
Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla parte resistente e in particolare quelle riguardanti la validità della clausola di rilascio anticipato dell'immobile e la quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.387,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
5 26.000,00, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa, e per la fase decisoria, svoltasi senza il deposito di memorie;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Appare infine giustificata la mancata partecipazione di al procedimento di CP_1 mediazione, considerato che i ricorrenti hanno spiegato domanda fondata sull'inadempimento ad un impegno contrattuale vigente con un soggetto terzo e su un danno non direttamente collegato a tale illecito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. NN e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
e spese del presente procedimento, che si liquidano complessivamente in Controparte_1 euro 3.387,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
Prato, 13/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1890 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, con lettura del dispositivo n. 666/2025, introdotta da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Manfredi Burgio, ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliati presso il suo Studio e presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Massimo Cannella, ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento del danno da inadempimento.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia: “voglia il Tribunale di Prato condannare la società
con sede in 26900 LO, Via del Commercio 3 (P. IVA: ) (pec: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, viale Email_1
IA RI 23, presso e nello studio del suo procuratore e difensore Avv. Giuseppe Massimo Cannella (pec:
, al pagamento della somma di € 20.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, Email_2 per i titoli di cui in narrativa, con interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. o rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata, dal 15 aprile 2023 (o, in ipotesi, dal 14 giugno 2023, data della messa in mora) al saldo. Con condanna al pagamento delle spese anche generali, anche della fase di mediazione e compenso difensivo”;
Per parte resistente: come da memoria di costituzione, ossia: “rigettare tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni sopra esposte”;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, e Parte_1 avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze la Parte_2 [...] chiedendone la condanna al pagamento di euro 20.000,00, oltre interessi Controparte_2
e rivalutazione monetaria dal 15 aprile 2023 o in ipotesi dal 14 giugno 2023 al saldo.
A fondamento della domanda avevano allegato che: il 25 giugno 2021 avevano stipulato con di EG MI e con di LO un Controparte_3 Controparte_1 contratto con il quale, in qualità rispettivamente di usufruttuario e nudo proprietario di un capannone sito in Calenzano, via Volta n. 43 e 47, locato a avevano autorizzato il subentro di CP_3
nel rapporto locatizio dal 1° luglio 2021 mentre quest'ultima si era impegnata al CP_1 rilascio dei locali entro e non oltre il 31 marzo 2023; all'art. 7 era stata fissata la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze;
l'immobile era stato in precedenza promesso in vendita a CP_4 con contratto preliminare del 24 marzo 2021; a
[...] Controparte_5 causa di alcune problematiche urbanistiche ed edilizie le parti avevano concluso il 30 settembre 2021 una transazione, il cui articolo 4 recitava: “Viene concordemente individuato nel 31.3.2023 il termine entro il quale la dovrà liberare il fabbricato. Per quella data l'immobile Controparte_1 dovrà essere rilasciato nella completa disponibilità della Società. Nei quindici giorni successivi alla liberazione così avvenuta, la società dovrà versare ai signori la ulteriore somma di euro Parte_1
20.000,00 (ventimila/00) a mezzo di assegno o bonifico bancario”; il 16 dicembre 2022, Cont approssimandosi la menzionata data del 31 marzo 2023, aveva indirizzato a CP_1 una comunicazione con la quale, contestando il proprio recesso dal contratto e l'impegno a rilasciare il capannone, l'aveva rassicurata circa la propria intenzione di liberarlo il prima possibile, chiedendo un ulteriore termine di 10 mesi decorrente dal 31 marzo 2023; il 21 gennaio 2023 il legale di CSP aveva risposto alla comunicazione contestandone il contenuto e ribadendo la necessità che l'impegno preso fosse rispettato;
il 14 marzo 2023 il legale di aveva nuovamente contestato CP_1
Cont la validità di quest'ultimo; il 31 marzo 2023 l'immobile non era stato rilasciato e in pari data aveva minacciato di agire in sede giudiziaria;
solo il 5 giugno 2023 gli odierni ricorrenti avevano appreso della mancata liberazione;
con lettera del 14 giugno 2023 avevano dunque intimato all'odierna resistente il pagamento di euro 20.000,00, corrispondente al danno subito;
la mediazione aveva avuto esito negativo.
Si era costituita innanzi al Tribunale di Firenze anche la quale aveva Controparte_1 eccepito l'incompetenza territoriale e chiesto la conversione del rito sommario in ordinario e, nel merito, il rigetto della domanda.
2 A fondamento della propria difesa, aveva allegato che: la società svolgeva attività di presa in carico e gestione di archivi, biblioteche e di classificazione, inventariazione, digitalizzazione e microfilmatura di documenti per conto di imprese e amministrazioni;
il 2 febbraio 2021 l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) della Toscana le aveva comunicato l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di gestione archivi, digitalizzazione e scarto della documentazione sanitaria e amministrativa delle Aziende Sanitarie della Toscana, precedentemente affidato a quest'ultima aveva svolto la propria attività presso il capannone di CP_3
Calenzano oggetto di causa in forza di contratto di locazione ad uso commerciale per un periodo di 6 anni più sei anni e dunque dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2025; aveva quindi CP_1 chiesto a di poter subentrare nel contratto;
i locatori avevano acconsentito al CP_3 subentro a patto che l'immobile fosse liberato entro il 31 marzo 2023; il 25 giugno 2021,
, e i locatori avevano quindi concluso un accordo in cui si dava CP_1 CP_3 atto della cessione del contratto e si impegnava al rilascio entro la data stabilita;
CP_1
a partire da giugno 2021 la società aveva tentato di organizzare il trasferimento della propria attività entro il 31 marzo 2023, senza esito;
la società era rimasta estranea alla transazione conclusa tra i Cont e il 30 settembre 2021, contestualmente alla transazione, era stato stipulato il Parte_1
Cont rogito, con subentro di nel contratto di locazione;
il 17 aprile 2023 CSP aveva presentato istanza di mediazione e nel corso della procedura era stato concluso un nuovo contratto di locazione, con decorrenza dal 4 luglio 2023.
Con ordinanza del 17 giugno 2024 il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito da ordinario in locatizio e, all'esito del deposito delle memorie integrative, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Prato.
La causa è stata riassunta innanzi a questo Tribunale ed istruita sui documenti prodotti.
All'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della discussione orale, il giudice ha pronunciato il dispositivo, fissando in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
***
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere nei confronti di il risarcimento del danno, nella misura di euro 20.000,00, derivante dal mancato CP_1 rilascio del capannone di Calenzano entro il 31 marzo 2023.
L'obbligo di risarcire il danno consegue nel nostro ordinamento alla realizzazione di un fatto illecito il quale, a sua volta, può configurarsi come inadempimento ad un obbligo preesistente (responsabilità
c.d. contrattuale o da inadempimento) ovvero alla realizzazione di un altro fatto ingiusto
(responsabilità c.d. extracontrattuale o aquiliana).
3 Con la propria ricostruzione i ricorrenti sembrano evocare la prima ipotesi, sul presupposto che con la scrittura del 25 giugno 2021 si era impegnata proprio nei confronti di CP_1 Pt_1
e all'epoca rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario del
[...] Parte_2 capannone, a liberare entro il 31 marzo 2023 l'immobile nella cui conduzione la società stava subentrando al posto di CP_3
La pattuizione, infatti, accedeva ad un contratto trilaterale con il quale aveva ceduto, CP_3 con l'assenso del locatore, a la propria posizione contrattuale di conduttrice, CP_1 mentre quest'ultima aveva definito con i la durata del rapporto, presentando Parte_1 contestuale disdetta con effetto dal 31 marzo 2023 (allegato 1 alla citazione).
Con il rogito del 30 settembre 2021, l'immobile era stato trasferito a
[...]
(si veda la transazione conclusa in pari data, doc. 9, Controparte_6 parte resistente), la quale era automaticamente subentrata nel rapporto locatizio, come disposto dall'art. 1602 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2023, n. 10203, rv. 667401-
01: “A norma dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato, subentrando dal giorno dell'acquisto in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore”).
Da tale data, dunque, i essendo rimasti privi della qualità di parte locatrice, hanno Parte_1 anche perso la legittimazione a far valere i relativi diritti contrattuali e, tra essi, quello ad ottenere la liberazione dell'immobile entro la data convenuta. Non assume rilievo, al riguardo, che il termine finale del rapporto sia stato stabilito con una scrittura separata e successiva al contratto di locazione originario: con il contratto del giugno 2021, infatti, ha presentato disdetta (con CP_1 effetto dalla data del 31 marzo 2023), così influenzando la regolamentazione del rapporto tra parte conduttrice e parte locatrice.
Del resto, il locatore è l'unico soggetto legittimato a ricevere la disdetta e a pretendere il rilascio del bene e dunque l'unico creditore della corrispondente prestazione. Vige, infatti, il principio di relatività degli effetti del contratto, posto dall'art. 1372 c.c.
Perciò, la parte ricorrente, non potendo vantare la posizione creditoria rispetto alla prestazione di rilascio dell'immobile, non può neanche invocare l'illecito contrattuale che consegue al suo inadempimento.
Ciò non esclude, però, che tale illecito contrattuale possa riverberare le proprie conseguenze dannose al di fuori della sfera giuridica del creditore, attingendo soggetti estranei al rapporto obbligatorio:
l'inadempimento dell'obbligazione può generare responsabilità non solo verso la controparte, ma anche verso i terzi che subiscano danni a causa di tale inadempimento.
4 Nel caso in esame, ad esempio, i ssumono che la mancata liberazione del capannone Parte_1 secondo i tempi previsti abbia leso la propria posizione di parte venditrice dello stesso immobile, impedendole di incrementare il prezzo della compravendita mediante l'incameramento dell'ulteriore somma di euro 20.000,00 che la parte acquirente aveva promesso di corrispondere (con la transazione del 30 settembre 2021) se avesse ottenuto la disponibilità del bene entro il 31 marzo 2023.
A tal proposito, tuttavia, si deve considerare che il pregiudizio subito dal terzo per effetto di un illecito contrattuale può essere suscettibile di risarcimento ex art. 2043 c.c. (non essendo invocabile la fattispecie di cui all'art. 1281 c.c. da soggetti diversi dal creditore) a condizione che il danno riguardi un interesse meritevole di tutela (configurandosi come “ingiusto” alla luce della norma) e che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso (ex art. 1223, c.c., applicabile anche alla responsabilità aquiliana in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.).
Sotto il primo aspetto, si osserva che il fatto illecito riguarda la violazione di una pattuizione tesa a soddisfare l'interesse della parte locatrice, titolare del diritto di proprietà e di usufrutto, ad ottenere la disponibilità del capannone entro una certa data;
non pare, perciò, meritevole di tutela l'interesse del terzo, che proprietario non è più, né vanta altro diritto di godimento sul bene, a vederlo liberato entro la data concordata con il conduttore.
Sotto il secondo aspetto, va premesso che a norma dell'art. 1223 c.c., l'ambito del danno risarcibile
è circoscritto dal criterio della regolarità causale. I danni devono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma possono essere anche risarciti i danni mediati e indiretti rientranti nella serie delle conseguenze normali del fatto (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2013, n. 4043, rv.
625453; Cass. civ. Sez. I Sent., 23/12/2010, n. 26042, rv. 615614; sulla distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2019, n. 22857, rv. 655090-
01).
Il nesso prefigurato dalla norma evidentemente non sussiste, considerato che il collegamento tra il danno evento (la ritardata liberazione dell'immobile) e il danno conseguenza (il mancato incameramento della somma di euro 20.000,00) è stato creato dagli stessi ricorrenti mediante la Cont conclusione della transazione del settembre 2021 con Tale contratto, interponendosi tra il danno evento e il danno conseguenza impedisce di ravvisare un nesso diretto ed immediato tra il primo ed il secondo, che non può essere considerato conseguenza “normale” del primo.
Non ricorrono, dunque, gli estremi dell'obbligazione risarcitoria evocata con la domanda giudiziale.
Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla parte resistente e in particolare quelle riguardanti la validità della clausola di rilascio anticipato dell'immobile e la quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.387,00, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
5 26.000,00, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa, e per la fase decisoria, svoltasi senza il deposito di memorie;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Appare infine giustificata la mancata partecipazione di al procedimento di CP_1 mediazione, considerato che i ricorrenti hanno spiegato domanda fondata sull'inadempimento ad un impegno contrattuale vigente con un soggetto terzo e su un danno non direttamente collegato a tale illecito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. NN e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
e spese del presente procedimento, che si liquidano complessivamente in Controparte_1 euro 3.387,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
Prato, 13/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6